CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 5626, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
   rilevato come il provvedimento sia stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato;
   evidenziato come l'articolo 21 del decreto-legge, il quale prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode, recepisca sostanzialmente il dispositivo della risoluzione n. 8-00201, approvata dalla Commissione Finanze il 26 settembre 2012, riprendendo inoltre il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato in sede legislativa dalla stessa Commissione Finanze;
   tenuto conto del tempo estremamente esiguo entro il quale dovrebbe essere approvata la legge di conversione del decreto, il cui termine scadrà il 18 dicembre prossimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che le aziende di trasporto pubblico locale e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica anche attraverso l'addebito diretto sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, ovvero senza costi aggiuntivi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la predetta deroga alle normative di settore deve avvenire comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizi di pagamento, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di introdurre ostacoli al funzionamento dei sistemi di pagamento elettronici;
   b) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11-bis, il quale prevede che alla copertura degli oneri finanziari determinati dall'applicazione del credito d'imposta pari al 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, si provvede mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, valutino Pag. 272le Commissioni di merito l'esigenza di modificare tale clausola di copertura, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi – tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia – non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;
   c) con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, dello stesso articolo 5, il quale prevede che le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81 comma 2-bis, del medesimo Codice, e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione, con quella, analoga, recata dal comma 5-bis del medesimo articolo 15 del decreto-legge;
   d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, il quale, nel dettare la disciplina transitoria per i contratti assicurativi in essere, alla luce dell'inserimento nel Codice delle assicurazioni, operato dal comma 1 del medesimo articolo 22, di un nuovo articolo 170-bis, richiama il comma 3 del predetto articolo 170-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 170-bis non reca più né il comma 2 né il predetto comma 3;
   e) con riferimento all'articolo 24-ter, lettera a), la quale integra il comma 1 dell'articolo 136 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle modalità previste, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare a quali organi sociali o, più in generale, a quali soggetti possa essere delegato il potere di approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari;
   f) con riferimento al comma 44 dell'articolo 34, il quale modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA, chiarendo che l'introduzione nel deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito e che tale operazione consente anche di ritenere assolta «la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile», che disciplinano il contratto di deposito, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire a quale «condizione» (recata dagli articoli 1766 e seguenti del codice) la norma si riferisca in relazione al contratto di deposito;
   g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 38, il quale interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, prevedendo che l'espressione «base» identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività, valuti se la definizione di «base» ivi contenuta sia coincidente con la previsione comunitaria in materia, la quale definisce a tali fini come «base» il luogo in cui ha inizio e termine un «periodo di servizio».

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (Doc. XXII, n. 32);
   rilevato come il provvedimento interessi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 3, ai sensi della quale la Commissione di inchiesta è chiamata a esaminare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti;
   sottolineato come il termine di durata della Commissione previsto dall'articolo 7, comma 1, superi la durata residua della presente Legislatura, e come nell'attuale contesto politico, in cui è prossima la conclusione della Legislatura stessa, appaia pertanto sostanzialmente inutile istituire una Commissione la quale difficilmente potrebbe anche solo avviare i propri lavori,

  esprime

NULLA OSTA.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, cui è abbinata la proposta di legge C. 5060,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 01 dell'articolo 16, che, integrando l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, consente al comune di affidare, anche in modo disgiunto, le fasi di gestione, accertamento e riscossione del tributo, a consorzi o unioni tra comuni, ai soggetti privati iscritti nell'albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate di province e comuni, a società interamente pubbliche, a società miste pubbliche – private, nonché ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del comma 35 del medesimo articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto il richiamo al rispetto dell'intero comma 35, il quale prevede, al primo periodo, che il tributo deve essere versato esclusivamente al comune, rischia di rendere impossibile l'applicazione della novella, volta invece a consentire l'affidamento delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo anche a soggetti diversi dal comune stesso: si segnala pertanto l'esigenza di circoscrivere tale richiamo ai soli secondo e terzo periodo del comma 35, che regolano la rateazione del pagamento del tributo;
   b) con riferimento al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 16, la quale, novellando il comma 25 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, relativamente al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, stabilisce che il predetto tributo si applichi, non più, come previsto dalla previgente formulazione della norma, al deposito in discarica di rifiuti solidi, ma solo a quello di rifiuti solidi urbani, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere tale modifica, in quanto essa rischia di limitare l'applicazione del tributo, circoscrivendola al solo deposito di rifiuti solidi urbani, ed escludendo invece il deposito in discarica di rifiuti speciali, con evidenti effetti riduttivi sul gettito del tributo stesso, che rischierebbero di dover essere compensati attraverso un incremento del prelievo sulle restanti tipologie di rifiuti, e, quindi, sostanzialmente, a carico delle persone fisiche.

Pag. 275

ALLEGATO 4

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 5565, approvata dal Senato, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», e le abbinate proposte di legge;
   condiviso pienamente l'obiettivo, cui tende il provvedimento, di contrastare con la massima efficacia ogni forma di frode commerciale e di concorrenza sleale nella filiera degli oli di oliva, la quale costituisce uno dei punti di forza ed uno dei settori di maggiore qualità e tradizione dell'intero comparto agroalimentare nazionale, a tutela dei consumatori e dei produttori italiani,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisca esclusivamente dall'Agenzia delle dogane le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sull'andamento dei prezzi e di inibizione di intese o pratiche concordate restrittive della concorrenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire all'Autorità garante di acquisire, non solo le informazioni, fondamentali, che possono essere fornite dall'Agenzia delle dogane, ma anche quelle di altri organismi, quali, in particolare, quelle fornite dalla Guardia di finanza, di cui l'Autorità garante già può avvalersi ai sensi della normativa vigente, e cui il legislatore ha già attribuito compiti di rilevazione dei prezzi al consumo, potendo operare in tale campo anche con i poteri di cui essa è titolare in campo tributario, nonché le informazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni.