CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 dicembre 2012
751.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2011, con la seguente: 2013.

4

  Conseguentemente ai commi 2 e 6 sostituire la parola: 2012, con la seguente: 2013.
1. 4. Il relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2012, con la seguente: 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2014, con la seguente: 2015.
4. 2. Il relatore.

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ALLEGATO 2

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al capoverso articolo 3-bis, comma 3, dopo le parole: prevedono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso (C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti).

TESTO UNIFICATO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo dell'informazione).

  1. In conformità alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per assicurare l'attuazione dei princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione, anche all'estero, della cultura e della lingua italiana e di tutela delle minoranze linguistiche, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Fondo per il pluralismo dell'informazione». Nell'ambito delle risorse stanziate per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinate nella tabella C della legge di stabilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito l'ammontare delle risorse da destinare al fondo per il triennio di riferimento del bilancio pluriennale dello Stato, nonché la loro ripartizione fra le finalità di cui al comma 2.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero l'autorità politica delegata in materia di informazione e editoria, utilizza il fondo di cui al comma 1:
   a) per finanziare il sostegno diretto alle imprese editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, di consolidata e riconosciuta tradizione sociale, politica e culturale, ovvero espressione di comunità locali o di minoranze linguistiche, per una quota pari almeno al 60 per cento delle risorse disponibili;
   b) per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e la loro transizione al digitale e alla multimedialità, anche attraverso interventi a sostegno della domanda, per una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse disponibili.
   c) per incentivare l'avvio di nuove imprese editoriali, per una quota pari almeno al 10 per cento delle risorse disponibili;

  3. Ferma restando la ripartizione di cui al comma 2, con il decreto di cui al comma 1 è annualmente ripartito il restante 10 per cento fra le finalità ivi indicate. Con il medesimo decreto possono altresì essere stabilite le condizioni e le modalità di riutilizzo delle somme residue eventualmente disponibili.

Art. 2.
(Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani o periodici).

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono annualmente Pag. 49destinate a finanziare contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici secondo i requisiti di accesso e le modalità di calcolo definiti dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103.
  2. Il contributo per ciascuna impresa non può essere comunque superiore all'importo complessivo del fatturato relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto, al netto del contributo eventualmente già percepito.
  3. I contributi di cui al presente articolo spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Art. 3.
(Sostegno alla lettura e all'innovazione tecnologica delle imprese editoriali).

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono destinate a incentivare la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale attraverso l'introduzione di buoni acquisto.
  2. Ciascuno dei buoni acquisto di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del prezzo annuale dell'abbonamento a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale.
  3. Il buono acquisto è utilizzabile da ciascun acquirente per la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale fino ad un massimo di due, di cui un quotidiano e un periodico.
  4. Il buono acquisto è utilizzabile dall'editore in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 4.
(Incentivi all'avvio di nuove imprese editoriali).

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono destinate alla concessione, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali a favore di imprese di nuova costituzione, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, privilegiando le iniziative costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 5.
(Disposizioni per l'integrazione della dotazione del fondo per il pluralismo dell'informazione).

  1. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1.

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Art. 6.
(Relazione al Parlamento).

  1. Dopo un triennio, il Presidente del Consiglio dei Ministri inoltra al Parlamento una relazione sugli effetti delle disposizioni relative all'utilizzo del fondo per il pluralismo dell'informazione, ai fini della valutazione dell'efficacia delle disposizioni stesse.

Art. 7.
(Clausola finanziaria).

  1. L'attuazione della presente legge non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.