CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2012
750.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (C. 5603 Giancarlo Giorgetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: enti individuati, aggiungere le seguenti: con le procedure e gli atti previsti;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: ai sensi della con la seguente: dalla.
2. 4. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica con le seguenti: da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.
2. 1. Ciccanti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi della con le seguenti: con le procedure previste dalla.
2. 2. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2. 3. Cambursano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie e da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e le spese correnti e in conto capitale.
2. 5. I Relatori.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.
* 3. 1. Cambursano.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.
* 3. 4. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: indicato, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, Pag. 23come il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. 2. Cambursano.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , indicato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. 3. Borghesi, Mura.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la parola: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.
*4. 1. Cambursano.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.
*4. 2. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: quanto previsto con le seguenti: il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti.
4. 3. Brunetta.
(Approvato)

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Regole sulla spesa). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio fissano, per il triennio di riferimento, il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla medesima normativa.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 1. Il Governo qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
5. 3. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Regole sulla spesa). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici ed in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio fissano, per il triennio di riferimento, il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dal medesimo ordinamento.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 1. Il Governo qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le Pag. 24parole: e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
5. 3. (Nuova formulazione) Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il livello massimo della spesa stabilito ai sensi del comma 3 vincola la legislazione di spesa successiva, la quale può prevedere, in deroga a detto livello massimo, nuove spese esclusivamente se finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza interna o internazionale.
5. 2. Gioacchino Alfano, Calderisi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: le unioni di comuni e le altre forme organizzative tra gli stessi.
5. 1. Cambursano.

ART. 6.

  Al comma 2, dopo lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) gravi crisi finanziarie.
6. 2. Cambursano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica.
6. 3. Cambursano.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e definisca il piano di rientro fino alla fine del comma con le seguenti: e definisca la decorrenza e le modalità del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, nonché la durata, adeguata alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
6. 7. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nonché le finalità con le seguenti:, stabilisca le finalità

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni;
   a
) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e
6. 7. (Nuova formulazione). Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
6. 6. Borghesi, Mura.
(Approvato)

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1 per cento.
6. 5. Borghesi, Mura.

Pag. 25

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: non inferiore allo a quanto previsto dagli obblighi internazionali.
6. 1. Simonetti, Bitonci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme generali di indirizzamento efficiente della spesa pubblica).

  1. Per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, in attuazione della proposta della Commissione europea volta ad impegnare gli Stati a riordinare la spesa secondo un ordine di priorità favorevole alla crescita economica nonché in attuazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento a fronte di grave recessione economica, la spesa dello Stato e delle Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonché delle province e dei comuni, la spesa pubblica è indirizzata tenendo conto delle seguenti priorità:
   a) sostegno alla competitività delle imprese;
   b) investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico;
   c) scuola e ricerca scientifica;
   d) difesa, giustizia, beni culturali e tutela territorio;
   e) servizio sanitario nazionale;
   f) welfare.

  2. Nell'ambito di ciascuna priorità le spese sono allocate secondo il criterio dei costi – benefici e tenendo conto dei procedimenti di razionalizzazione di spesa in corso. Sono in ogni caso favoriti le disposizioni di valenza generale o i servizi collettivi, rispetto ai trattamenti individuali.
  3. In relazione alle risorse da allocare per il welfare, il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, ne individua una rigorosa definizione che non comprenda le spese sanitarie e le spese per le pensioni in relazione alle quali sono stati versati i relativi contributi. In tale ambito il Comitato inoltre provvede:
   a) ad individuare e quantificare le poste di bilancio riferibili alla spesa per il welfare, sia in ambito statale che regionale, provinciale e comunale; a tal fine gli enti decentrati sono tenuti ad individuare e a comunicare al Comitato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le rilevazioni di bilancio in loro possesso;
   b) ad individuare le modalità con le quali introdurre nell'ordinamento un principio generale che lega il livello delle spese per il welfare alle condizioni del ciclo economico, al fine di rapportare trattamenti di welfare alle risorse disponibili e di individuare delle priorità nei trattamenti medesimi.

  4. Per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente articolo, ivi compresa, con apposito disegno di legge, la ridefinizione dei criteri di priorità e di obbligatorietà in sede di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci.
  5. Le norme del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente articolo Pag. 26nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
6. 01. Marinello.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: accerti il rischio con le seguente: preveda.
7. 1. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: rende comunicazioni in merito con le seguenti: riferisce.
7. 2. I Relatori.
(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari o superiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: non inferiore a quanto previsto dagli obblighi internazionali.
8. 1. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.
*8. 4. Brunetta.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.
*8. 1. (Nuova formulazione). Simonetti, Bitonci.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.
*8. 3. (Nuova formulazione).  Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.
*8. 2. (Nuova formulazione).  Borghesi, Mura.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: al parametro previsto dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.
8. 3. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Pag. 27

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: a quanto indicato dagli accordi internazionali.
8. 2. Borghesi, Mura.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle unioni di comuni e delle altre forme organizzative tra gli stessi.
9. 12. Cambursano.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: , nonché delle unioni di comuni e della altre forme organizzative degli enti territoriali.
9. 10. Ciccanti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e voci relative ad eccezioni previste dalla legge.
9. 13. Cambursano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , e ad eccezione di quelle previste dalla legge.
9. 4. Ciccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono in ogni caso considerati in equilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa nel caso in cui sia dovuto alla presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formatisi nell'esercizio in corrispondenza ad altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.
  1-ter. L'equilibrio contabile acclarato in presenza delle condizioni di cui al comma 2, certificato dall'organismo di revisione e forma oggetto di specifica deliberazione da parte del Consiglio. All'esito del rilascio della certificazione non si applicano i controlli previsti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
9. 1. Simonetti, Bitonci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Sono in ogni caso considerati in equilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa dovuto alla presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formatisi nell'esercizio in corrispondenza con altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.
9. 5. Ciccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini del rispetto del comma 1, non rilevano i disavanzi di cassa corrispondenti ad una quota di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formatisi nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.
9. 17. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Non sono considerati in disequilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa in presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formatisi nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.
9. 15. Borghesi Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Gli eventuali residui iscritti nel bilancio sono preventivamente accertati e certificati da parte dell'organo di controllo interno dell'ente.
9. 2. Bitonci, Simonetti.

Pag. 28

  Al comma 2, sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio.
9. 6. Ciccanti, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. La mancata adozione delle misure indicate al comma 2 determina la riduzione dei trasferimenti in favore dell'ente da parte dello Stato, in misura proporzionale, per ciascuno degli anni del triennio interessato, ai fini del ripristino del riequilibrio di bilancio.
9. 7. Ciccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora tali misure non portassero al recupero entro il termine previsto dal comma 2, con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti locali in conseguenza del mancato raggiungimento dell'equilibrio gestionale sino ripristino delle condizioni di equilibrio nei termini indicati al comma 1.
9. 14. Cambursano.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
9. 8. Ciccanti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: saldi positivi sono aggiungere la seguente: prioritariamente.
9. 9. Ciccanti.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci.
9. 16. Borghesi, Mura.

  Al, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: gli avanzi, con le seguenti: saldi positivi
9.18. I Relatori.

  All'emendamento 9.19, sostituire la parola: conseguimento con le seguenti: recupero entro il triennio.
0.9.19.1. Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 in conseguenza del mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al comma 1, lettere a) e b).
9.19. I Relatori.

  Sopprimere il comma 4.
9. 3. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 4, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali.
9.21. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
9. 11. Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle unioni dei Pag. 29comuni e delle altre forme organizzative tra gli stessi.
10. 4. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dalla legge dello Stato.
10. 1. Simonetti, Bitonci.

  Al comma, 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per spese di investimento, si intendono quelle che impiegano risorse finanziarie in fattori pluriennali, per acquisire beni e servizi suscettibili di fornire un'utilità economica, soggetti ad ammortamento.
10. 5. Cambursano.

  Al comma, 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, è consentito esclusivamente in presenza di un piano dei pagamenti delle spese per investimenti che tenga conto della necessità di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della spesa.
10. 6. Cambursano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È fatto divieto, per i medesimi enti di cui al comma 1, della stipula di contratti derivati, di assicurazione e di investimento, che non siano direttamente correlati ai vincoli di destinazione di cui al comma 1. È in ogni caso vietata la stipula di contratti con operatori finanziari che non abbiano filiali sul territorio nazionale ed è nulla qualsiasi clausola concernente l'attribuzione della competenza, in tema di risoluzione delle eventuali controversie, in capo ad organi giurisdizionali di altri stati.
10. 2. Simonetti, Bitonci.
(Inammissibile)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in ambito regionale aggiungere le seguenti: o tra più regioni con intese adottate ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione.
10. 3. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: ente aggiungere la seguente: territoriale.
10. 7. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire la parola: disavanzo con le seguenti: saldo negativo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: tale vincolo con le seguenti: il saldo previsto.
10. 8. I Relatori.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge dello Stato sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo straordinario di cui al presente comma, nonché i criteri di funzionamento del contributo al suddetto Fondo.
11. 2. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti.
11.6. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 30

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo.
*11. 3. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo.
*11. 5. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ripartizione del Fondo deve avvenire anche sulla base di una stima delle conseguenze degli eventi eccezionali di cui al comma 2, sulla finanza degli enti.
11. 4. Cambursano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso e i criteri di funzionamento del Fondo.
11. 1. Ciccanti.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: le unioni di comuni e altre forme organizzative degli stessi.
12. 4. Cambursano.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
12. 2. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
12. 6. Borghesi, Mura.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quote di entrate proprie di ciascun ente,.
12.8. I Relatori.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo economico.
12. 7. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso e i criteri di funzionamento del Fondo.
12. 1. Ciccanti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contributo degli enti al Fondo è ripartito tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente.
12. 5. Cambursano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con Pag. 31riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
12. 3. Zeller, Brugger, Nicco.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Nell'esercizio dei controlli previsti dall'ordinamento per violazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle norme della Costituzione in materia di finanza e di contabilità pubbliche, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n 87, se l'accertamento sulla regolarità dei provvedimenti adottati dalle medesime amministrazioni non è definibile senza che sia risolta la questione di legittimità costituzionale di una o più nome di legge o di un atto avente forza di legge di provenienza statale o regionale.
12. 01. Mantovano.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*13. 2. Cambursano.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*13. 3. Borghesi, Mura.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*13. 4. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
13. 1. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.
13. 6. I Relatori.
(Approvato)

ART. 14.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
  2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. Pag. 32
  3. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.
14.3. I Relatori.
(Approvato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'equilibrio del bilancio dello Stato è assicurato dall'individuazione, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, per ciascuna annualità, di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, i nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi degli articoli 3 e 15.
14. 1. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I documenti di programmazione e di bilancio devono essere redatti in termini di cassa a decorrere dal 1o gennaio 2016.
14. 2. Cambursano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 8.
14.4. I Relatori.
(Approvato)

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Contenuto della legge di bilancio).

  1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.
  2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
  3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di variazioni compensative da introdurre alle condizioni e Pag. 33nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.
  4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, ed il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
  5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
  6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.
  7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge del bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascun stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
  8. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  9. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
15. 3. I Relatori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge di bilancio e suddiviso in due sezioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Essa inoltre può contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Sono escluse norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, e interventi di natura microlocalistica o microsettoriale. In particolare la prima sezione, può contenere:
   a) il rifinanziamento e il definanziamento delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa vigenti;Pag. 34
   b) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quello correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
   c) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   d) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione e del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
   e) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di cui alla lettera a);
   f) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
   g) norme volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le altre amministrazioni pubbliche anche al fine di assicurare il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

  1-ter. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene la previsione, di competenza e di cassa, formata sulla base della legislazione vigente tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegnai di legge. Essa, nel rispetto del saldo netto da finanziare di cui al comma 1-bis, contiene inoltre:
   a) gli importi dei fondi di riserva, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio, nonché quello relativi alle leggi di spesa di natura permanente riguardanti il funzionamento di enti e organismi pubblici;
   b) la rimodulazione, anche temporale, delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa anche a legislazione vigente.
15. 1. Cambursano.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella relazione devono essere indicati, per ciascuna quantificazione, i dati e le metodologie utilizzate, le loro fonti, la platea dei soggetti cui la disposizione fa riferimento ed ogni elemento utile per una approfondita verifica da parte dei competenti organi di controllo. La medesima disposizione si applica ogniqualvolta è fatto obbligo di presentazione di una relazione tecnica da allegare ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo e agli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie.
15. 2. Marchi, Nannicini.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale Pag. 3520 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
  2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'ottanta per cento di quello spettante al Presidente.
  3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
  4. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
16. 8. I Relatori.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. È istituito l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, con sede presso le Camere.
  2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione. La responsabilità dell'Ufficio è affidata ad un Direttore, nominato con deliberazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Direttore è scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.
  3. Il Direttore è nominato per sei anni e non può essere confermato. Non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna Pag. 36attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Al Direttore viene riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  4. In presenza di gravi irregolarità o omissioni, il Direttore, prima della scadenza naturale del mandato, può essere revocato dall'incarico con le stesse procedure previste per la sua nomina.
  5. È costituito un Comitato scientifico, composto da tre persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale e internazionale, nominati, per la durata di quattro anni, dai presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, sentiti il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Corte dei conti e il Presidente dell'ISTAT, con il compito di fornire indicazioni in merito alle metodologie adottate nelle analisi e nell'attività dell'Ufficio.
  6. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire gli articoli 17, 18 e 19 con i seguenti:

Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. La dotazione di personale dell'Ufficio deve risultare adeguata alle funzioni da svolgere e a regime non può superare le quaranta unità. La selezione delle unità di personale avviene a seguito di concorso pubblico, sulla base di criteri di merito e di competenza nelle attività dell'Ufficio. L'Ufficio può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo.
  2. Nel funzionamento dell'Ufficio, il Direttore è coadiuvato da un Vice-direttore, nominato previa procedura comparativa pubblica tra persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.
  3. Al personale dell'Ufficio, si applicano in quanto compatibili le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Il Direttore, sentito il Vice-direttore, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, quelle dirette a definire i requisiti professionali del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche con riferimento alla fase di costituzione iniziale di cui al successivo comma 5.
  5. Per la costituzione iniziale, fino a dodici unità di personale provengono dalle amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, assegnate dalle rispettive amministrazioni sulla base di requisiti di esperienza e competenza nelle attività dell'Ufficio, previo assenso del Direttore dell'Ufficio, e possono essere selezionate dal Direttore determinato della durata di cinque anni, con procedure comparative pubbliche, fino a cinque unita di personale di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica per incarichi a tempo.
  6. L'Ufficio si avvale dei servizi generali delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 18.
(Funzioni dell'Ufficio).

  1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
   a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica,
   b) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; Pag. 37
   c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
   d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
   e) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi di cui alle lettere precedenti.

  2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Direttore, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari.
  3. Le metodologie, le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono pubblici.
  4. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali le pubbliche amministrazioni di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle funzioni istituzionali dell'Ufficio.

Art. 19.
(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

  1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con apposito articolo della legge di bilancio, sentito il Presidente, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni proprie dell'Ufficio.
  2. L'Ufficio assicura la piena trasparenza e pubblicità con riferimento ai profili relativi alla propria gestione. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Direttore dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 4, che disciplinano anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 6. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
  2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è rappresentato da un presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Pag. 38deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica da individuare tra magistrati della Corte dei conti, professori universitari ordinari di università italiane o estere, consiglieri parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche statali, dirigenti di enti pubblici di ricerca e funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee. Il presidente, non appena nominato, svolge un'audizione presso le Commissioni parlamentari delle due Camere, competenti in materia di finanza pubblica, in merito al proprio mandato.
  3. Il presidente è nominato per sei anni e non può essere confermato. Esso non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Il dipendente pubblico è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  5. Il presidente può essere revocato dall'incarico con decreto dei Presidenti delle Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.
  6. L'Ufficio, previo assenso dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di consulenza, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
  7. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
16. 2. Ciccanti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è costituito da un consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con le seguenti: è costituito da un Presidente nominato.
16. 3. Cambursano.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: da individuare fino alla fine del periodo.
16. 4. Borghesi, Mura.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
16. 1. Ciccanti.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: previo assenso fino a: Senato della Repubblica.
16. 5. Borghesi, Mura.

  Al comma 6, sopprimere le parole: con contratto a tempo determinato;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 17, comma 2, lettera c), sostituire le parole: con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato con le seguenti: con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) all'articolo 17, comma 7, sopprimere le seguenti parole: tra i consiglieri parlamentari delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dotati di specifica competenza ed esperienza nel settore. Con le stesse modalità, può essere nominato un Vice direttore generale; Pag. 39
   c) all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
   a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
   b) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
   c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
   d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
   e) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi di cui alle lettere precedenti.;
   d) all'articolo 18, sopprimere il comma 6.
16. 7. Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

ART. 17.

  All'emendamento 17.8, sopprimere il comma 4.
0. 17. 8. 2. Baretta.

  All'emendamento 17.8, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
0. 17. 8. 1. Baretta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
  2. Il personale dell'Ufficio è composto da:
   a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
   c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

  3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.
  4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.
  5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.
  6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio Pag. 40locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.
17. 8. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*17. 1. Simonetti, Bitonci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*17. 3. Borghesi, Mura.

  Sopprimere il comma 3.
17. 7. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nei primi tre anni di attività,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
17. 4. Borghesi, Mura.

  Sopprimere il comma 6
17. 5. Borghesi, Mura.

  Sopprimere il comma 7.
*17. 2. Cambursano.

  Sopprimere il comma 7.
*17. 6. Borghesi, Mura.

ART. 18.

  All'emendamento 18.3, sopprimere il comma 5.
0. 18. 3. 1. Baretta.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 18. – (Funzioni dell'Ufficio). – 1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
   a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
   b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
   c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
   d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
   e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
   f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

  2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del Consiglio. Il Presidente e i membri del Consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
  3. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarsi alle risultanze dell'attività dell'Ufficio.
  4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza Pag. 41con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il programma annuale delle attività, nonché le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ufficio.
  5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
  7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.
18. 3. I Relatori.
(Approvato)
Sopprimere il comma 5.
18. 1. Borghesi, Mura.

  Al comma 6, premettere le seguenti parole: Senza oneri aggiuntivi.
18. 2. Borghesi, Mura.

ART. 19.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
19. 1. I Relatori.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 2. Mantovano.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 20. – 1. Per garantire il più efficace svolgimento delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, anche nel corso della gestione, sui bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, il consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1 e n. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
20. 4. Mantovano.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Corte dei conti e competente a svolgere i controlli sugli atti e le attività degli enti pubblici, previsti dalla Costituzione e dalle leggi, ivi compresi quelli sui bilanci dei singoli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del perseguimento dell'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione.
20. 1. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.
20.5. I Relatori.

  Sopprimere il comma 2.
20. 3. Mantovano.

Pag. 42

ART. 21.

  Al comma 2, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
21. 1. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-bis.(Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
21. 01. Zeller, Brugger, Nicco.