CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (C. 5569 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;
   preso atto che il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;
   osservato che, con riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, l'articolo 3, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2024;
   rilevato che, per realizzare la riduzione degli esuberi del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un «esodo» non traumatico dei dipendenti, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri;
   atteso che, con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;
   segnalato che la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberi in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche Pag. 164amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;
   sottolineata l'esigenza di poter disporre degli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;
   evidenziato che, sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;
   ritenuto che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di «esodo» di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta «riforma Fornero», già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;
   rilevato, al riguardo, che la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberi attraverso la «leva previdenziale»;
   giudicato, dunque, importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;
   segnalata, infine, l'esigenza che l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che impatta su profili rilevanti di organizzazione delle risorse umane prevedendo, anche in via derogatoria, l'utilizzo di strumenti e di istituti che stanno alla base della normativa generale sul pubblico impiego, non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, con il rischio che le competenti Commissioni non possano esprimere un parere consapevole ed effettivo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   occorre assicurare che il Governo – in ordine al complesso delle questioni di cui in premessa relative a strumenti e istituti di gestione dei pubblici dipendenti – non proceda all'adozione dei decreti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma sulle dotazioni organiche e, in particolare, per quanto concerne la riduzione del turn over, dopo che saranno disponibili gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto Pag. 165difesa e sicurezza, nonché, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal regolamento di armonizzazione previdenziale del comparto difesa e sicurezza, il cui iter è tuttora in fase di perfezionamento;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) occorre verificare la coerenza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;
   b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di limitare le situazioni di disagio occupazionale che potrebbero crearsi con la contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, prevedendone la non applicazione nei concorsi riservati al ruolo dei graduati.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (C. 5569 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;
   preso atto che il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;
   osservato che, con riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, l'articolo 3, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2024;
   rilevato che, per realizzare la riduzione degli esuberi del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un «esodo» non traumatico dei dipendenti, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri;
   atteso che, con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;
   segnalato che la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberi in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche Pag. 167amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;
   sottolineata l'esigenza di poter disporre degli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;
   evidenziato che, sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;
   ritenuto che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di «esodo» di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta «riforma Fornero», già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;
   rilevato, al riguardo, che la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberi attraverso la «leva previdenziale»;
   giudicato, dunque, importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;
   segnalata, infine, l'esigenza che l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che impatta su profili rilevanti di organizzazione delle risorse umane prevedendo, anche in via derogatoria, l'utilizzo di strumenti e di istituti che stanno alla base della normativa generale sul pubblico impiego, non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, con il rischio che le competenti Commissioni non possano esprimere un parere consapevole ed effettivo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
   1) occorre assicurare che il Governo – in ordine al complesso delle questioni di cui in premessa relative a strumenti e istituti di gestione dei pubblici dipendenti – non proceda all'adozione dei decreti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma sulle dotazioni organiche e, in particolare, per quanto concerne la riduzione del turn over, dopo che saranno disponibili gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto Pag. 168difesa e sicurezza, nonché, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal regolamento di armonizzazione previdenziale del comparto difesa e sicurezza, il cui iter è tuttora in fase di perfezionamento;
   2) occorre verificare la coerenza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;
  e con la seguente osservazione:
   valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di limitare le situazioni di disagio occupazionale che potrebbero crearsi con la contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, prevedendone la non applicazione nei concorsi riservati al ruolo dei graduati.