CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (Nuovo testo C. 3303 Lucà).

  PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3303 recante «Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati»;
  rilevato che:
   il provvedimento – che stabilisce principi in tema di interventi in favore delle gestanti e delle madri «che necessitano di un sostegno specifico in ordine (alla decisione in merito) al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto» – è riconducibile principalmente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, è di competenza legislativa esclusiva statale, e indirettamente alla materia servizi sociali, che è di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi del terzo comma del citato articolo;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non è una «materia» in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, e consiste nella fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008);
   il provvedimento rimette alle regioni e alle province autonome il compito di organizzare in concreto i servizi necessari per assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle donne interessate dalla norma;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 16

ALLEGATO 2

Equo compenso nel settore giornalistico (C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
   esaminata la proposta di legge C. 3555-B, approvata dal Senato, recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettere l) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento;
   tenuto conto, in particolare, che rispetto al testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera, le novità principali riguardano: la composizione della Commissione; la definizione di termini per l'istituzione e per la cessazione della Commissione; l'eliminazione della previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'equo compenso a seguito del lavoro della Commissione;
   rilevato dunque che, in base al testo in esame, la Commissione definisce il compenso equo, nei termini indicati all'articolo 1, entro due mesi dal suo insediamento, e, nel medesimo termine, deve redigere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; si prevede infine che l'elenco sia costantemente aggiornato;
   rilevata, tuttavia, l'esigenza che, tenuto conto del termine di durata della Commissione, sia chiarito il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b), dopo la cessazione della stessa Commissione;
   ricordato altresì che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. spending review), ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi della normativa vigente, ai competenti uffici delle amministrazioni, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi stessi;
   segnalata altresì l'esigenza, riguardo al medesimo articolo 2, di chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo e di esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi Pag. 17comporta la «decadenza dall'accesso» ai contributi in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, «fino alla successiva iscrizione»;
   evidenziata al riguardo l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo descritto – con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso – alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;
   rilevato come, sotto il profilo della formulazione del testo, all'articolo 1, comma 1, appaia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;
   evidenziato inoltre che mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alinea che nella lettera a), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera b) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo «telematici» sia riferito solo ai periodici;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, appare opportuno che, tenuto conto del termine di durata della Commissione, sia chiarito qual è il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto al comma 3, lettera b), dopo la cessazione della stessa Commissione;
   b) al medesimo articolo 2, è opportuno chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo ed esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;
   c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo ivi previsto – con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso – alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;
   d) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno, sotto il profilo della formulazione del testo, valutare se non sia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;
   e) sia valutato inoltre il fatto che, mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alinea che nella lettera a), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera b) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo «telematici» sia riferito solo ai periodici.

Pag. 18

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia «professioni», che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 19

ALLEGATO 4

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397 Verini).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5397 Verini, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dei «beni culturali», riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi, e l'organizzazione di attività culturali;
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
   ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   rilevata l'opportunità, all'articolo 4, di indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;
   rilevata l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;
   evidenziata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 5, comma 1, di valutare se individuare, oltre che alla lettera c) – anche alla lettera a) – i soggetti che possono proporre iniziative;
   al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato;
   evidenziati, sotto il profilo della formulazione del testo, i seguenti aspetti:
    all'articolo 4, comma 1, le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede o attraverso un suo delegato» dovrebbero essere sostituite dalle parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato»;
    all'articolo 4, al comma 2, occorrerebbe chiarire se per «soggetti fondatori» si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola «fondatori» con le parole «di cui al comma 1»;Pag. 20
    con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, comma 1 (coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2), 3, comma 2 (promozione e diffusione) e 5, comma 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, appare opportuno indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;
   b) si rileva l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;
   c) è opportuno, al medesimo articolo 5, comma 1, valutare se individuare, oltre che alla lettera c) – anche alla lettera a) – i soggetti che possono proporre iniziative;
   d) al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato.

Pag. 21

ALLEGATO 5

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

   Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»,
  premesso che:
   il testo in esame è riconducibile, in via prevalente, alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevano anche le materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» attribuite dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
   la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), con riferimento alla facoltà per i comuni di prevedere misure di vantaggio ai fini di favorire la riqualificazione di insediamenti residenziali e produttivi esistenti invece di concedere aree non urbanizzate per le medesime finalità, è riconducibile alla materia «urbanistica», che rientra nell'ambito del «governo del territorio»;
   al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte affermato (tra le altre la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che «la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenze n. 303 del 2003 nn. 383 e 336 del 2005);
   ricordato che nel testo approvato dalla Camera, poi modificato dal Senato, si prevedeva che le modalità per l'erogazione delle risorse finalizzate alla tutela del risparmio del suolo fossero individuate d'intesa con la Conferenza unificata;
   segnalata dunque, al riguardo, l'esigenza di prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), un coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   è necessario prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), forme di coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica.