CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.
0. 2. 1. 9. (Nuova formulazione) Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.
*0. 2. 1. 4. (Nuova formulazione) Tassone.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.
*0. 2. 1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera b), sostituire la parola: formano con le seguenti: concorrono a formare.
0. 2. 1. 2. Bragantini, Volpi, Meroni, Pastore, Vanalli.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera c), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle province,.
0. 2. 1. 3. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera d), sostituire le parole: proprie finalità con le seguenti: finalità previste dallo statuto.
0. 2. 1. 10. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di Pag. 16promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
  2. A tal fine i partiti politici:
   a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
   b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
   c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

  3. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
  4. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n.96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata «Commissione».
  1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.
3. 48. (Ulteriore nuova formulazione) Calderisi.

  Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, con le seguenti: , la durata degli incarichi e le relative deroghe.
3. 5. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclusione Pag. 17di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.
3. 7. Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: e di consultazione degli iscritti.
3. 8. (Nuova formulazione) Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: del principio della trasparenza e.
3. 10. (Nuova formulazione) Mantini, Tassone, Libè.