CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
743.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08483 Paolo Russo: Sugli aspetti problematici relativi all'applicazione agli integratori alimentari della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo riguarda le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, disciplinate dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità applicative sono state definite dal decreto ministeriale del 19 ottobre scorso, realizzato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
  La normativa fa riferimento a norme preesistenti, ampiamente condivise a livello comunitario, che le amministrazioni coinvolte nella stesura degli atti applicativi hanno recepito, coordinandole, nel predetto decreto attuativo interministeriale.
  In particolare, come viene ricordato, le definizioni dei prodotti «agricoli» sono state tratte dall'elenco di cui all'allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e quelle dei prodotti «alimentari» dalla descrizione fornita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.
  Come richiamato nell'interrogazione, ai fini del regolamento (CE) n. 178/2002: «si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compressa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE, i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti».
  Dalla lettura delle due norme, l'allegato I del TFUE che elenca i prodotti agricoli (ivi compresi prodotti non alimentari come il tabacco, le fibre tessili, eccetera) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce i criteri per individuare gli «alimenti», non già compresi nell'Allegato I del TFUE, si ottiene una chiara indicazione di quali prodotti, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale attuativo, facciano oggetto del campo di applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012; tra questi rientrano gli integratori alimentari quali prodotti «di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani».
  Il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, che ha ricevuto parere favorevole da parte del Consiglio di Stato ed è in fase di pubblicazione formale nella Gazzetta Ufficiale, dà esecuzione a quanto disposto dalla norma primaria, che non prevede deroghe per quanto riguarda il campo di applicazione per particolari categorie, come ad esempio i prodotti per l'infanzia o gli integratori alimentari, per i quali spesso non esiste uno specifico riferimento normativo e che, comunque, rientrano nelle categorie previste dalle norme comunitarie prese a riferimento.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08484 Callegari: Sul mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione nei Paesi terzi dei prodotti agricoli e agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo concerne l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi comunitarie per tutelare il nostro Paese dagli effetti del mancato coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
  L'onorevole Callegari si riferisce, in particolare, alla realizzazione di due distinti programmi di promozione dell'olio d'oliva, in corso di contemporanea realizzazione in Paesi terzi, a valere, rispettivamente, su fondi FEAGA (con cofinanziamento pubblico, nella misura del 50 per cento a carico dell'Unione europea e del 20 per cento a carico dello Stato italiano) e sul FESR, nel quadro strategico nazionale riferito alla programmazione dei fondi strutturali previsti in Spagna per il periodo 2007-2013.
  Sebbene entrambe le campagne promozionali si prefiggano di fare informazione, rendendo note le proprietà nutrizionali dell'olio di oliva, al fine di promuovere successive campagne di commercializzazione, tuttavia, la finalità commerciale del programma finanziato dal FEAGA è mediata da quella informativa e riguarda il prodotto olio europeo (con divieto di fare riferimento allo specifico Paese d'origine), mentre quella del programma a carico del FESR è immediata e diretta al prodotto olio, con esplicito riferimento alla provenienza d'origine, ossia quella spagnola.
  Al riguardo, premesso che abbiamo già preso contatti con la Commissione europea per evidenziare gli effetti disarmonici che la pur legittima applicazione di disposizioni facenti capo a due fondi comunitari diversi produce sull'accesso al mercato, mi preme far presente che, condividendo anche le preoccupazioni del Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di qualità, lo scorso mese di agosto abbiamo chiesto alla Commissione europea-DG Agricoltura e sviluppo rurale la sospensione anticipata del programma e la relativa compensazione economica dei costi sostenuti, ponendo in evidenza la disparità di trattamento tra operatori commerciali dello stesso prodotto, l'olio extravergine, attraverso l'applicazione di regole concorrenziali che favoriscono, in modo distorto, il prodotto spagnolo.
  Tale richiesta è stata recentemente respinta (con la motivazione che tra il Consorzio di garanzia e lo Stato italiano è stato concluso un contratto che non può essere disatteso); con una precedente nota, trasmessa al Presidente del Consorzio stesso, il Direttore generale della Commissione europea, DG Politiche regionali, ha giudicato conforme al quadro giuridico di riferimento, quello delle azioni strutturali finanziate dal FESR in Spagna, le azioni promozionali dell'olio d'oliva spagnolo.
  Ovviamente, non siamo soddisfatti della risposta ricevuta, peraltro, non puntuale rispetto alle doglianze mosse dall'Italia; pertanto, intendiamo intervenire presso le competenti sedi comunitarie per evitare che le azioni promozionali, a secondo dello strumento finanziario utilizzato, possano godere di regole diverse che si traducono in strumenti idonei a distorcere le regole della concorrenza, pregiudicando Pag. 97l'accesso al mercato in condizioni paritarie rispetto a tutti gli operatori economici.
  Per completezza d'informazione, comunico che, della questione, si è parlato anche in occasione di un recente incontro tra il Ministro Catania con il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nel corso del quale la stessa Commissione europea si è impegnata a fornire chiarimenti al riguardo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08485 Di Giuseppe: Per un più efficace modello di gestione e controllo dei fondi erogati dall'Unione europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo concerne l'opportunità di mettere in atto un più efficace modello di gestione e controllo dei flussi economici erogati dall'Unione europea per il periodo 2007-2013, in considerazione di presunti procedimenti illeciti posti in essere nel settore del «set-aside» per percepire indennizzi con fondi europei.
  Al riguardo, ritengo opportuno anteporre alcune brevi considerazioni sul quadro normativo vigente in Italia all'epoca dei fatti, in particolare per quanto attiene alle competenze di AGEA e regioni, ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari.
  Sin dall'origine, il quadro normativo nazionale ha affidato alle regioni ruoli e responsabilità istituzionali ed esclusive relativamente all'istruttoria, ai controlli delle domande e alla liquidazione dell'aiuto, al fine di consentire all’ex AIMA, ora AGEA, la sola erogazione degli aiuti in tale specifico settore.
  Inoltre, era previsto il differimento dei termini di liquidazione laddove fossero intervenuti ricorsi ed azioni in via amministrativa o giudiziaria avverso il diniego all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/88 da parte dell'amministrazione regionale.
  Le disposizioni normative e attuative citate sono rimaste inalterate anche per i pagamenti effettuati dal 2002 al 2006, riferiti tuttavia a campagne pregresse, oggetto di contestazione delle presunte irregolarità rilevate nel settore «set-aside».
  Invero, la fattispecie rappresentata dagli interroganti si riferisce a pagamenti di aiuti connessi a domande relative agli anni 1990-1994, oggetto di contenzioso, e pagate, tra il 2002 e il 2006, attraverso l'elenco dei cosiddetti «fuori termine».
  A fronte di tale situazione, l'AGEA, al fine di operare un controllo sistematico e un monitoraggio delle liquidazioni degli aiuti relativi al predetto regime set-aside, ha avviato un processo di informatizzazione consentendo così di applicare, a partire dalla campagna 2007 anche al settore set-aside quanto previsto in materia di controlli amministrativi e presso le aziende secondo le stesse procedure già adottate per le domande «a superficie» dello sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 1698/2005).
  In particolare, è stata predisposta una procedura informatizzata che ha messo a disposizione delle regioni, sulla piattaforma SIAN, gli strumenti informatici e le procedure per effettuare i controlli di ammissibilità previsti dal sistema integrato di gestione e controllo, peraltro non disposti dal regolamento (CE) n. 1272/88.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08486 Delfino: Sulle conseguenze delle proposte di revisione della direttiva europea sui prodotti del tabacco per la relativa filiera produttiva e commerciale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo concerne la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco.
  Al riguardo, ferma restando la specifica competenza del Ministero della salute, mi preme evidenziare, anche a conferma della massima attenzione riservata al settore del tabacco e al suo indotto nel nostro Paese, l'attiva partecipazione della mia Amministrazione, accanto al Ministero dello sviluppo economico e all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), ad un tavolo intergovernativo, istituito presso il Ministero della salute, per l'esame delle tematiche afferenti la normativa internazionale sul tabacco e i connessi impatti sulle diverse realtà coinvolte.
  Il processo di revisione in parola, avviato dalla Direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea nel 2010, per quanto è dato conoscere, si trova al termine della fase di valutazione di impatto che accompagna obbligatoriamente le direttive dell'Unione europea. A breve, pertanto, dovrebbe essere avviata la fase di consultazione interna ai servizi della Commissione per elaborare una proposta legislativa da sottoporre al Parlamento e al Consiglio europeo.
  In questa fase, la procedura si svolge completamente all'interno della Commissione e non sono previsti scambi di informazione con l'esterno.
  Per quanto ci riguarda, desidero segnalare i soddisfacenti risultati già ottenuti in occasione della V Conferenza delle parti sulla Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità (tenutasi a Seul dal 12 al 17 novembre scorsi) attraverso l'approvazione del primo protocollo internazionale contro il commercio illecito, l'adozione di linee guida e raccomandazioni bilanciate e ragionevoli, nonché il respingimento di proposte che prevedevano la riduzione coatta delle superfici destinate alla produzione di tabacco, il divieto di accesso al credito per i tabacchicoltori, il divieto di relazioni contrattuali tra agricoltori e trasformatori ed altre misure cui il nostro Paese, assieme alla delegazione della Commissione europea affidata alla Direzione generale Agricoltura, si è opposto con forza.
  Nella stessa direzione intendiamo ora muoverci riguardo alle proposte legislative per la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco. In particolare, ponendo al primo posto la difesa del bene supremo della salute umana, siamo favorevoli ad una regolamentazione del settore imperniata su chiare evidenze scientifiche, onde evitare che provvedimenti inadeguati dal punto di vista della salute possano determinare, anche se come conseguenza collaterale indesiderata, l'effetto di danneggiare gli agricoltori e l'indotto.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08487 Sani: Sugli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo riguarda l'opportunità di intervenire con urgenza, con un provvedimento straordinario, per assegnare adeguate risorse a sostegno delle imprese agricole gravemente danneggiate dai recenti eventi alluvionali.
  Al riguardo, faccio presente che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).
  Ciò nonostante, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.
  Devo, tuttavia, segnalare che le risorse messe a disposizione del predetto Fondo negli ultimi anni non sono sufficienti per fronteggiare in maniera adeguata i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali; basti pensare che per il periodo compreso tra il secondo semestre 2011 e il primo semestre 2012, a fronte di oltre 500 milioni di danni denunciati, sono disponibili solo 17,7 milioni di euro. Non va dimenticato, inoltre, che queste somme sono comprese ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, e ciò determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.
  In ogni caso, dobbiamo attendere il completamento della stima dei danni da parte delle regioni interessate (necessaria, come detto, per l'attivazione degli strumenti compensativi) non conoscendo, al momento, le esigenze finanziarie.
  Occorre, tuttavia, uscire dalla logica dell'emergenza, mettendo in campo azioni che prevengano l'ampliarsi di danni, a volte inevitabili, attraverso la messa in sicurezza del territorio, anche ponendo un freno alla cementificazione e stimolando un'edilizia moderna e sostenibile che sia capace di riqualificare e ricostruire.
  L'agricoltura deve poter tornare a svolgere la secolare funzione di presidio del territorio, impedendo la sottrazione di superfici fertili all'agricoltura, unica attività economica in grado di garantire sviluppo e tutelare del territorio.
  In tal senso, il disegno di legge per il contenimento del consumo di suolo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, è un ulteriore importante passo per fermare un processo di cementificazione.

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ALLEGATO 6

Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire nel testo un'apposita misura, con riferimento ai porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e ai porti di categoria III, per l'adeguamento dei punti di sbarco delle imbarcazioni da pesca a quanto richiesto dalle pertinenti normative europee in materia di controllo della pesca, e in particolare dal regolamento (CE) n. 1224/09, nonché per migliorare le condizioni di sbarco del prodotto ittico.