CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2012
741.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 4240-B ADOTTATO COME TESTO BASE

Articolo 1.
(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

  1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».

Articolo 2.
(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).

  1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione di quanto previsto al periodo precedente.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,in materia di gestione dei rifiuti).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,»;
   b) all'articolo 183, comma 1:
    1) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002»;
    2) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche » sono inserite le seguenti: «e non domestiche »;
    3) alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti » è inserita la seguente: «esclusivamente»;
    4) soppresso;Pag. 135
   c) all'articolo 185, comma 2:
    1) alla lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono aggiunte le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
    2) alla lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato»;
   d) all'articolo 195:
    1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
   «s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore e di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome»;
   e) all'articolo 206, comma 1:
    1) alla lettera i), le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse;
    2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere Pag. 136percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa»;
   f) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto, relativamente alle attività per le quali è stata ottenuta la registrazione o, rispettivamente, la certificazione, del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».

  2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
   «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

  2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
   «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

Articolo 6
(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti).

  Soppresso.

Pag. 137

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

  1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio».

Articolo 8.
(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».

Articolo 9.
(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:
  «Art. 213-bis. – (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica) – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:
   a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);
   b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto Pag. 138ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
   c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);
   d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Articolo 10.
(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

  1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

Articolo 11.
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento).

  1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'ultimo periodo, le parole: «dimessa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».

Articolo 12
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli).

  1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
   «v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ ora per corpo essiccante»;
   b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
   «v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

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Articolo 13.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
  3. Il decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 14.
(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo).

  1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d'uso, possono essere utilizzati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.
  2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 15.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49).

  1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
   b) all'allegato I, parte B, numero 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».

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Articolo 16.
(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

  1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».
  2. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, dopo la parola «solidi » è aggiunta la seguente «urbani»;
   b) al comma 29 le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.

  3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».

  4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;
   b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
   c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
   d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta ferma, nel caso di trasporto dei rifiuti pericolosi di cui al periodo precedente, l'applicazione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni».

  5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
  6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono Pag. 141essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

  1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
   b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;
   c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
  3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
  5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo le parole «in cui si eseguono» sono aggiunte le seguenti «, nel rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni stabilite in conformità alle migliori tecniche Pag. 142disponibili con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Articolo 18.
(Disposizioni in materia di misure di compensazione).

  1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 19.
(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali).

  1. Nei casi in cui, con riguardo a fondi che soggetti privati e pubblici siano tenuti a versare in attuazione delle normative di settore, sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

Articolo 20.
(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali).

  1. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga». Le modalità del recupero dei costi ambientali sono determinate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria.

Articolo 21.
(Misure per la semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

  1. Soppresso.
  2. Soppresso.
  3. Al fine di consentire un più pronto ed efficace esercizio, nei confronti dell'utenza, delle attribuzioni proprie, a legislazione vigente, degli Enti Parco nazionali, superando altresì le criticità derivanti Pag. 143dalla difficoltà di assicurare il funzionamento dei loro organi collegiali in ragione dell'ampio numero di soggetti aventi titolo alla designazione dei relativi componenti, alla legge 6 dicembre 1991, n 394 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale si esercita mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche»;
   b) all'articolo 9, comma 11:
    1) le parole da «proposti» fino alla fine del primo periodo sono sostituite con le seguenti «motivatamente proposti dal Presidente del parco sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute tenuto conto della specificità dell'incarico»;
    2) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.».

  4. Per i medesimi fini di cui al comma 5, i Consigli direttivi di cui all'articolo 9, comma, 4 della citata legge n. 394 del 1991 già scaduti, di cui siano anche decorsi i termini di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ricostituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono formati dal Presidente e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra esperti particolarmente qualificati sui temi delle aree protette e della biodiversità, con le seguenti modalità:
   a) tre designati dalla Comunità del Parco di cui all'articolo 10, con voto limitato;
   b) un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   c) un esperto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
   d) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

  5. La partecipazione agli organi collegiali del parco citati nel comma 4 è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza.
  6. Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.979, e il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppressi.

Articolo 22.
(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi).

  1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

Articolo 23.
(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi).

  1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee» sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

Pag. 144

Articolo 24.
(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012).

  1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»;
   b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,»;
   c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché».

Articolo 25.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali».

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012).

  1. All'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito»;Pag. 145
   b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi: «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiale di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».

Articolo 26-bis.
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture).

  1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie medesime, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nei luoghi dove è stata svolta. La raccolta ed il trasposto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 183-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasposto di rifiuti ed all'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

Articolo 26-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutele delle acque dall'inquinamento).

  1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
   «m-bis) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniali e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate.».

  2. All'articolo 101, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei reticoli idrografici»;
   b) è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Non si applica allo scarico degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie il comma 2 del presente articolo. Le acque degli scaricatori di piena di nuova realizzazione devono rispettare il Pag. 146rapporto di diluizione dei reflui di almeno cinque volte la portata nera media in tempo secco. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le acque degli scaricatori di piena esistenti devono rispettare il rapporto di diluizione dei reflui di almeno tre volte la portata nera media in tempo secco;».

  3. All'articolo 103 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma: «4. Non sono considerati scarichi sul suolo gli scarichi che recapitano nel reticolo idrografico».
  4. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adeguamento normativo, al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».
  5. All'articolo 124, comma 9, dopo le parole «corpo idrico non significativo» sono aggiunte le seguenti «, ovvero in un elemento del reticolo idrografico,».
  6. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «non inferiore a 20 mila euro» è aggiunto il seguente periodo: «Tali sanzioni si applicano anche se l'inosservanza riguarda scarichi di cui all'articolo 124, comma 9».
  7. All'articolo 137, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora, al fine di evitare il superamento di detti valori limite, lo stesso non abbia adempiuto a quanto prescritto nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 128, comma 2, e non abbia posto in essere le seguenti attività:
   a) comunicare all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, su richiesta e, comunque, con cadenza annuale, la capacità di trattamento del depuratore dal punto di vista qualitativo e quantitativo sulla base delle caratteristiche del medesimo e dei reflui in ingresso, ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura;
   b) effettuare sui reflui all'ingresso del depuratore lo stesso numero di controlli prescritti dall'autorizzazione allo scarico, mirati al controllo delle sostanze che possono essere scaricate in pubblica fognatura in virtù delle autorizzazioni comunicate al gestore, nonché ad effettuare sui reflui all'ingresso del depuratore, almeno due volte l'anno, un controllo per verificare la presenza delle sostanze indicate nella tab. 5, dell'All. 5, Parte Terza, del presente decreto;
   c) comunicare entro cinque giorni lavorativi agli enti competenti l'eventuale accertamento di anomalie nei reflui in ingresso all'impianto».

Articolo 26-quater.
(Pubblicazione provvedimenti di VIA).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.».

Articolo 26-quinquies.
(Gestione acque sotterranee emunte).

  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente Pag. 147sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto.
  2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
  3. Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
  4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 , ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
  6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

Articolo 26-sexies.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto.»;
   b) all'articolo 240, comma 1, lettera n) le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario»;
   c) all'articolo 240, comma 1, lettera o) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati,»;
    2) dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri, che nonostante Pag. 148l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.»;
   d) all'articolo 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.»;
    2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma: «13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque.»;
   e) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
  «Art. 242-bis. — (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990.
  2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.Pag. 149
  3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».

Articolo 26-septies.
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

  1. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».
  2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:
   a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.

  3. Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera Pag. 150stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:
   a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;
   b) tempi previsti per l'utilizzo;
   c) siti di destinazione e/o cicli produttivi di utilizzo;
   d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore ad un anno.

  4. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.
  5. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali e/o in siti idonei. Il materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.
  6. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
  7. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato nel medesimo sito senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5.

Articolo 26-octies.
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale).

  1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale».
  2. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale.».

Articolo 26-novies.
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale).

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;Pag. 151
   b) all'articolo 29-ter:
    1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto.”;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi dei primi due periodi del presente comma, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente, per una sola volta, può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui al primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza stato regioni su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale”.
    3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per l'AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-ter. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-bis.”;
   c) all'articolo 29-quater:
    1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento.”;
    2) al comma 11, le parole “norme settoriali.” sono sostituite dalle seguenti: “norme settoriali, nonché tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera h) del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all'articolo 29-octies, comma 1.”.

Articolo 26-decies.
(Comitati tecnici).

  1. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto e integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, resta confermato che Pag. 152le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano a avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'attività dei Comitato tecnici operanti nel proprio ambito.