CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»;
   visti i contenuti dell'articolo 15 – laddove modifica l'articolo 14, comma 1-ter, della legge n. 84 del 1994 – che prevede la possibilità, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio e in presenza di specifici parametri operativi e gestionali definiti con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di introdurre una tariffa di prontezza operativa per tale servizio;
   rilevato che nel testo si prevede che il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis;
   ritenuto che andrebbe valutata la compatibilità della citata disposizione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto la disposizione pare volta ad assicurare l'equilibrio gestionale di un soggetto privato che, ancorché concessionario, non è incentivato a realizzare meccanismi di efficienza, ma al contrario potrebbe in alcuni casi ricevere una sovvenzione a copertura delle proprie inefficienze, correndo il rischio di utilizzare la quota tariffaria legata al servizio di emergenza (prontezza operativa) per coprire tutti i costi del concessionario, anche se estranei al servizio di emergenza stesso;
   considerato inoltre che tale disposizione vincola l'erogazione del servizio di emergenza a favore del concessionario del servizio ordinario e quindi esclude ogni altro soggetto da questo mercato, determinando l'automatico spostamento dell'aiuto dalla situazione di emergenza alla situazione ordinaria;
   considerato infine che la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del 20 dicembre 2011 (2012/C 8/02), indica, tra l'altro, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico – fra i quali si può ritenere rientrino i servizi di rimorchio – «non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a correggere la disposizione di cui all'articolo Pag. 11015, comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, relativa all'introduzione della tariffa di prontezza operativa, nel senso di prevedere che la tariffa copra esclusivamente il costo sostenuto per il servizio reso effettivamente in prontezza operativa;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il servizio di rimorchio in prontezza operativa sia sempre attribuito nel rispetto delle regole essenziali sulla concorrenza e sulle concessioni di servizio pubblico.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 3905 Nastri e abb., recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» recante norme volte a promuovere il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio sanitari ed educativi miranti al reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità;
   rilevato che sulla materia in esame non si rilevano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
   preso atto che l'UE accorda particolare rilevanza alla multifunzionalità dell'agricoltura definendola come «il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare» e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare degli Stati membri;
   considerato che la Commissione europea sostiene ormai da tempo, nell'ambito della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale, iniziative tematiche congiunte realizzate dagli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale e fornire impulsi allo sviluppo della programmazione a livello nazionale ed europeo;
   rilevato che il carattere multifunzionale dell'agricoltura deve innanzitutto essere inteso con riferimento alle sue funzioni proprie: produzione di alimenti e fibre, salvaguardia dell'ambiente, sostegno all'occupazione, mantenimento di attività economiche nelle aree a basso reddito e sviluppo rurale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le pratiche agri-sociali – pur contribuendo a rispondere alle aspettative della società nell'ambito di politiche di sviluppo rurale che includono la promozione dell'inclusione sociale – debbono essere in ogni caso ricondotte agli obiettivi strategici di lungo periodo, definiti nelle proposte relative alla riforma della Politica Agricola Comune attualmente in discussione: il potenziamento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole, la promozione e il trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, l'uso efficiente delle risorse in una logica di sviluppo agricolo ecocompatibile.

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE – COM(2012)209 def.;
   premesso che:
    gli aiuti di Stato costituiscono uno dei principali fattori di distorsione del mercato interno e della concorrenza, in particolare a fronte della crisi economica e finanziaria che ha incentivato gli interventi di alcuni Paesi membri a sostegno dei rispettivi sistemi produttivi;
    in base ai dati forniti dalla Commissione europea, il ricorso agli aiuti risulta nettamente superiore, sia in valore assoluto sia in rapporto ai rispettivi PIL, negli Stati che, per le migliori condizioni di finanza pubblica, dispongono di maggiori risorse da erogare, mentre è ridotto nei Paesi che, come l'Italia, attuano rigorose politiche di risanamento;
    questa tendenza può contribuire ad aggravare i divari di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando paradossalmente i sistemi produttivi dei paesi che già registrano peggiori performances economiche in ragione del rigore finanziario;
    è pertanto pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di aggiornare il quadro normativo vigente al fine di orientare, anche alla luce delle scarse risorse a disposizione, gli aiuti di Stato sulle azioni previste dalla Strategia Europa 2020, contribuendo così a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;
    a questo scopo occorre che la disciplina europea consenta il sostegno pubblico alle imprese soltanto ove esso:
     sia volto a colmare carenze del mercato ben individuate, integrando ma non sostituendo gli investimenti privati, a conseguire obiettivi di interesse comune europeo;
     produca un effetto di incentivazione, stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti;
     abbia i minori effetti distorsivi possibili;
    appare altresì necessaria una più puntuale definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la semplificazione e razionalizzazione della normativa europea vigente in materia, in modo da consentire alla Commissione di concentrare meglio la propria azione sui casi che hanno la maggiore rilevanza per il mercato interno, demandando maggiori responsabilità alle autorità nazionali;
    va sottolineata l'importanza, al fine di assicurare una applicazione più corretta della disciplina in materia da parte dell'Italia, delle disposizioni, di cui al disegno Pag. 113di legge recante «Norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» (A.C. 2854 e abb.-B), che introducono apposite regole per la notifica e la gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato;
    rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia adottata una apposita Comunicazione della Commissione per chiarire la definizione di aiuto di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), stabilendo principi per la valutazione delle reali disfunzioni del mercato, dell'effetto di incentivazione, delle conseguenze negative degli interventi pubblici nonché dell'impatto complessivo degli aiuti;
   2) si provveda alla revisione del regolamento (CE) N. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, e del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 in modo da:
    promuovere la concentrazione delle risorse pubbliche verso obiettivi e settori ad alto potenziale di crescita e occupazione;
    permettere alla Commissione di dispensare dall'obbligo di notifica ex ante nuove tipologie di aiuto, quali, in particolare, gli aiuti a favore della cultura, quelli per i danni causati da calamità naturali e quelli a favore di progetti cofinanziati dall'UE;
    semplificare le norme e le procedure vigenti, al fine di assicurare una maggiore celerità delle decisioni e di concentrare il controllo ex ante della Commissione stessa sui casi con maggiore impatto sul mercato interno demandando l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi alle autorità nazionali competenti;
   3) sia mantenuto l'importo vigente, pari a 200 mila euro in tre anni, per l'erogazione degli aiuti de minimis da parte di ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri con maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese beneficiando dell'esenzione dalla notifica per aiuti di ammontare superiore;
   4) si provveda, al fine di accrescere la certezza giuridica e la tutela in sede giurisdizionale, a codificare, nei limiti previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE, in appositi regolamenti i regimi di esenzione attualmente contenuti in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica vincolante;
  e con la seguente osservazione:
   a) si valuti, al fine di responsabilizzare gli Stati membri, l'attribuzione alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sul modello del Regolamento (CE) n. 1/2003, della competenza ad operare la valutazione ex ante della conformità dei regimi di aiuto con la disciplina europea.

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ALLEGATO 4

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminate la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final)» e la «Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final)»;
  considerato che:
   le proposte di decisione sono volte ad agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne per quegli Stati membri in situazione di gravi difficoltà, in termini di peggioramento del disavanzo e del debito e minaccia per la crescita economica, che siano già beneficiari di misure di sostegno a livello UE;
   le difficoltà di bilancio che hanno investito alcuni Stati membri, anche in conseguenza delle crisi economica, potrebbe infatti indurli a ridurre l'impegno finanziario previsto nei programmi pluriennali 2007-2013 già presentati nel settore dell'immigrazione e della gestione delle frontiere;
   la riduzione dell'impegno finanziario nazionale precluderebbe l'integrale utilizzo da parte dell'Unione europea delle somme già stanziate a titolo di cofinanziamento UE, a valere sui Fondi oggetto delle proposte;
  tenuto conto che:
   per ovviare a tale situazione, le proposte modificano le decisioni istitutive dei Fondi in questione, affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione europea applicabile Pag. 115ai programmi, attualmente fissato al 50 per cento, in via generale, e al 75 per cento, in alcuni casi specifici, possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri che beneficino di un meccanismo di sostegno a livello UE;
   potranno, in particolare, avvalersi dell'aumento del tasso di cofinanziamento UE gli Stati membri che beneficino di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o di prestiti bilaterali, per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro;
   per detti Stati membri, le proposte prevedono inoltre un aumento di 20 punti percentuali per il cofinanziamento UE delle misure di urgenza a valere sul Fondo europeo per i rifugiati, tasso attualmente fissato ad un massimo dell'80 per cento;
   non si verificherebbero in ogni caso aggravi a carico del bilancio dell'Unione né alcuna variazione nei programmi annuali degli Stati membri non coinvolti, permettendo invece il pieno utilizzo degli strumenti di finanziamento UE, nel rispetto del principio di solidarietà tra Stati membri;
   l'istituzione di un meccanismo di sostegno temporaneo di tale natura a livello UE appare tanto più condivisibile in quanto aumenti del tasso di cofinanziamento per analoghe motivazioni sono già stati previsti per altri strumenti finanziari dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;
  rilevato altresì che:
   l'Italia, Stato membro tra i più esposti ai flussi migratori, ha un particolare interesse allo sviluppo di una politica europea comune in materia di asilo, sostegno all'immigrazione legale, contrasto all'immigrazione clandestina, controllo delle frontiere estere, basata su una gestione efficace dei finanziamenti dell'Unione;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.