CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma della legislazione in materia portuale C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del progetto di legge recante: «Riforma della legislazione in materia portuale» (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta);
   apprezzate e condivise le sue finalità principali, in particolare la revisione delle competenze sulla materia tra Stato a regioni, alla luce sia della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata successivamente alla legge n. 84 del 1994, sia dei nuovi indirizzi e delle nuove esigenze ulteriormente emerse; la revisione delle procedure, complesse e defatiganti, per l'adozione del piano regolatore portuale; l'organizzazione delle Autorità portuali e la disciplina delle concessioni;
   segnalata l'opportunità che vengano modificate le disposizioni vigenti relative all'autonomia finanziaria dei porti, sia in relazione all'entità che alle modalità di gestione;
   rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 16, concernenti le operazioni portuali;

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, sia specificata con maggiore chiarezza la distinzione dei ruoli e dei compiti rispettivamente delle Autorità portuali e delle Autorità marittime;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato «Patrimonializzazione delle PMI esportatrici» e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti in merito allo stato dell'arte degli strumenti per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo istituito dalla legge n. 394 del 1981, si rende noto che il Ministro dello Sviluppo Economico è costantemente informato, per il tramite della competente Direzione, sull'utilizzo e sulle disponibilità del citato Fondo, che finanzia anche lo strumento della cd «Patrimonializzazione».
  In particolare, a seguito della decisione del Comitato Agevolazioni, relativa alla sospensione del predetto strumento sono state fornite puntuali informazioni sulle pratiche finanziate e sull'utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso l'annuale rendiconto di gestione del Fondo e la nota tecnica presentate al Ministro dello Sviluppo economico relativa al bilancio della Simest Spa (esercizio 2011).
  Per quanto concerne l'avvio di iniziative volte al rifinanziamento dei Fondi per l'internazionalizzazione, si rende noto che sono state attivate le procedure di richiesta per il rifinanziamento al Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle stime relative al fabbisogno triennale.
  Relativamente al quesito posto dagli On.li Interroganti relativo alla delibera del CIPE concernente le nuove condizioni di intervento si rappresenta che in attuazione dell'articolo 42, comma 1, lettera b) della legge n. 134 del 2012 di Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, la disciplina degli interventi finanziati con il Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, precedentemente di competenza del CIPE, è determinata con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.
   Tale decreto, tuttora in corso di predisposizione, recepirà le correzioni precedentemente formulate per la modifica della delibera del CIPE n. 112 del 2009 e finalizzate ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici (cd Patrimonializzazione) oltre a indirizzarlo al sostegno delle aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.
   Si introdurranno, infine, misure idonee a consentire l'utilizzo al maggior numero di imprese tramite, ad esempio, l'introduzione di una graduazione dell'ammontare del finanziamento.
  In particolare, tali modifiche riguarderanno:
   la media del fatturato export delle richiedenti nell'ultimo triennio in rapporto al fatturato totale, dovrà essere pari ad almeno il 35 per cento, anziché al 20 per cento;
   il livello di solidità patrimoniale ritenuto congruo in luogo dello 0,65 attualmente previsto, sarà posto pari a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1 per le imprese commerciali/di servizi»;Pag. 88
   non saranno ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2;
   il finanziamento, che poteva esser concesso fino all'importo massimo di 500.000 euro per tutte le richiedenti, potrà raggiungere tale importo solo per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale fino a 1,5, mentre sarà limitato a 350.000 euro per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale superiore a 1,5. L'ammontare del finanziamento potrà essere graduato sulla base di criteri oggettivi stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni adeguatamente pubblicizzate.

  Per quanto concerne le proposte migliorative sui programmi di insediamento commerciale e gli studi di fattibilità, in particolare relativi alla garanzia, anche per questi due strumenti, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge n. 134 del 2012, sono in corso di valutazione condizioni migliorative per rendere tali interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, alle quali viene tra l'altro riservata una quota di utilizzo pari al 70 per cento.
  Si rappresenta, inoltre, che recentemente è nato un nuovo strumento per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate denominato Fondo Rotativo «Start up», con l'obiettivo di rendere sempre più efficace il sostegno pubblico alle imprese nel loro processo di internazionalizzazione.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico si è infatti posto l'obiettivo di aiutare le PMI a superare le difficoltà che queste, data la loro dimensione, incontrano nell'approcciare i mercati extra U.E, anche attraverso l'incentivazione all'aggregazione di piccole e medie imprese che abbiano come scopo la realizzazione di progetti comuni di internazionalizzazione.
  Questo strumento finanziario innovativo si concretizza nella partecipazione, da parte del Fondo (tramite la Simest spa), al capitale di società costituite ad hoc (new-co) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto).
  La partecipazione da parte del Fondo sarà temporanea e di minoranza e non potrà superare il 49 per cento del capitale della nuova società, in ogni caso per un importo non superiore a euro 200.000,00 e non sarà soggetta ad alcuna garanzia bancaria o assicurativa.
  Lo strumento è divenuto pienamente operativo dal 25 ottobre 2012, con l'insediamento del Comitato di indirizzo e controllo (che delibera sugli interventi di acquisizione) e con la pubblicazione della delibera che illustra le modalità operative per l'approvazione dei progetti.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si premette, per meglio rispondere all'atto in questione, che il GAUDÌ (Gestione Anagrafiche Uniche Impianti di produzione) è un sistema che è stato ideato per razionalizzare i flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica. Tale sistema ha lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database, precedentemente gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità per l'energia elettrica e il gas, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database.
  Si tratta di un sistema che, a regime, eviterà duplicati, consentirà un efficace controllo e una migliore regolazione. In particolare, per gli operatori da fonti rinnovabili, si eviterà la duplicazione nella presentazione degli incartamenti per l'accesso agli incentivi che potranno essere rinvenuti dal GSE direttamente dal sistema.
  Per ovviare ai fisiologici malfunzionamenti del nuovo sistema nella fase di rodaggio sono stati previsti adeguamenti transitori che non penalizzino gli operatori fino alla piena operatività.
  Si evidenzia, inoltre, che nell'ottica della sistematizzazione e della sicurezza della rete elettrica si inserisce anche la norma tecnica CEI-02, approvata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di avere una maggiore protezione sulla rete elettrica, considerato il forte incremento di produzione non programmabile. Al riguardo, occorre sottolineare che le preoccupazioni paventate dall'On.le Interrogante sui possibili rallentamenti generati a seguito dell'applicazione della citata norma, sono smentite dalle statistiche registrate dal GSE: nel solo mese di Agosto 2012, infatti, sono entrati in esercizio circa 30.000 impianti, per una potenza di circa 800.000 kW, pari a quasi il doppio della potenza complessivamente installata da gennaio a maggio 2012.
  Per rispondere alle perplessità più generali sull'intento del Governo di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si rammenta che nello scorso mese di luglio sono stati emanati due provvedimenti di incentivazione riguardanti, rispettivamente, il fotovoltaico e le altre fonti rinnovabili per la produzione elettrica. I nuovi regimi sono basati su criteri orientati a una crescita virtuosa, con incentivi equilibrati, tali da stabilizzare l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese, che premiano maggiormente le fonti e le applicazioni suscettibili di assicurare ricadute positive sull'economia e sull'ambiente. In particolare, per il fotovoltaico sono previsti specifici premi per impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di Stati membri dell'Unione Europea, proprio con l'intento di sostenere la competitività delle imprese e la filiera italiana.
  Tale approccio è ribadito anche nello schema di Strategia Energetica Nazionale, che ha indicato per la produzione da rinnovabili elettriche un obbiettivo pari al Pag. 9038 per cento del consumo interno lordo al 2020, più ambizioso di quello stabilito nel Piano di azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020. La stessa Strategia prevede che il superamento degli incentivi non implicherà l'abbandono delle politiche di sostegno, ma il riorientamento verso strumenti non onerosi per i consumatori elettrici, nel cui ambito si potrà operare, tra l'altro, per ridurre gli oneri di natura burocratica.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in esame, concerne le difformità di comportamento rilevabili presso le Camere di Commercio, in relazione alle verifiche di legittimità delle sottoscrizioni delle pratiche di «Comunicazione unica», cioè le pratiche presentate secondo la procedura disciplinata dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, dal DPCM del 6 maggio 2009 recante «Regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica e per il trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, e dal decreto direttoriale 19 novembre 2009 recante approvazione del modello di Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
  Al riguardo si rappresenta che le predette difformità di comportamento riscontrate dall'onorevole Interrogante che si sostanziano nella mancata accettazione, presso le diverse Camere di Commercio, della procedura individuata dalla circolare del MiSE n. 3616/C del 15 febbraio 2008 al fine del conferimento di una procura speciale per la sottoscrizione, in luogo dell'obbligato, di tutte le parti che compongono la pratica di Comunicazione unica, traggono origine dalla disorganicità delle disposizioni con cui si è introdotta nel nostro ordinamento tale nuova procedura.
  Le disposizioni sopra richiamate, infatti, pur prevedendo una nuova procedura telematica in cui sono confluite le precedenti distinte procedure di competenza delle singole Amministrazioni coinvolte (Camere di commercio, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissioni provinciali per l'artigianato, ecc), non hanno, tuttavia, inciso sulla disciplina sostanziale delle predette procedure, con il risultato che le stesse, a livello giuridico, sebbene inserite nella procedura della Comunicazione unica, risultano ancora regolate dalle preesistenti norme.
  Ciò vale sia per le norme (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e articolo 31 della legge n. 340 del 2000) che regolano, specificamente la sottoscrizione in forma digitale delle istante presentate al registro delle imprese, per quanto riguarda gli aspetti di competenza delle Camere di Commercio, sia ad esempio, per le procedure dell'Inail confluite nelle Comunicazione Unica, come desumibile dalla circolare n. 8 del 2008 del suddetto Ente, in cui si legge testualmente: « ...la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, in particolare, inalterati i termini per presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'articolo 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 e successive modifiche). Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per Pag. 92l'ordinamento della professione di consulente di lavori (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 e successive modifiche)».
  Ne consegue pertanto, che nella procedura della Comunicazione unica si sovrappongono due ordini di norme:
   un primo ordine disciplinante a tutt'oggi le singole procedure (quali ad esempio per le denunce all'INPS, all'INAIL) confluite nella procedura della Comunicazione unica;
   un secondo ordine di norme, concernente esclusivamente la procedura della Comunicazione unica.

  Le indicazioni contenute nella citata circolare n. 3616/C ineriscono appunto, esclusivamente al secondo ordine di norme e hanno potuto concentrarsi sui profili di semplificazione, positivamente accolti dall'utenza, sia in quanto le disposizioni relative alla procedura medesima non lo impedivano, sia perché, in ogni caso, le singole procedure confluite continuavano ad essere disciplinate secondo i rigorosi principi previgenti.
  Preso atto delle forti pressioni provenienti dall'utenza per una semplificazione anche delle procedure oggi «ricomprese» in quella della Comunicazione Unica, nonché delle sollecitazioni provenienti dalle singole Camere di Commercio e dalla stessa Unioncamere, il MiSE ha avviato per il tramite della competente Direzione, da lungo tempo, un confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, volto a verificare la possibilità di desumere dall'attuale quadro normativo (in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e dal decreto legislativo n. 82 del 2005 Codice dell'amministrazione digitale) le norme che consentano di integrare le specifiche disposizioni che regolano la presentazione delle istanze presentate, utilizzando la via telematica al registro delle imprese sotto due distinti profili concernenti:
   1) le modalità secondo cui conferire una eventuale procura alla sottoscrizione digitale, in luogo dell'obbligato, delle istanze al registro delle imprese;
   2) le modalità secondo cui, in caso di mancata sottoscrizione digitale da parte degli obbligati degli atti che, a norma di legge, accompagnano le istanze di cui al punto precedente, sia eventualmente possibile per il procuratore speciale di cui al medesimo punto (ovvero per uno solo dei coobbligati) dichiarare, con apposizione della propria firma digitale, la conformità della copia ottica presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese, rispetto all'originale cartaceo sottoscritto autografamente dagli obbligati, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale.

  Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la semplificazione amministrativa, con una propria nota del 25 settembre 2012 ha confermato, in merito allo specifico problema, con cui legittimare un soggetto a svolgere gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA in luogo dell'obbligato, l'immediata applicabilità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, che disciplina le modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione.
  Infatti, con le modifiche apportate all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono state introdotte modalità semplificate per conferire ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare domande e dichiarazione alla pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici o per ritirare documenti e atti.
  Il comma 3-bis dell'articolo 38, in particolare stabilisce che «il potere di rappresentanza per la formazione di istanze, Pag. 93progetti, dichiarazioni e altre attestazione nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazione e i gestori esercenti di pubblici servizi, può essere validamente conferito ad un altro soggetto, con le modalità di cui al presente articolo».
  L'articolo 38 dispone al comma 2, che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, il comma 3, inoltre, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità scannerizzate possono essere inviate per via telematica.
  Si assicura, inoltre, l'impegno del MiSE a porre in essere eventuali modifiche normative volte al superamento delle suddette problematiche anche nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda digitale recentemente varata dal Governo.