CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quale sia la strategia perseguita dal Governo in merito al processo di valorizzazione dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
  Al riguardo, occorre premettere che in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico vari sono i provvedimenti predisposti al fine di pervenire ad un utilizzo efficiente del patrimonio pubblico.
  Il primo approccio sistematico per una completa conoscenza dell'attivo pubblico è rappresentato dal progetto «Patrimonio della pubblica amministrazione», avviato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge finanziaria 2010.
  Una prima fase di raccolta dei dati delle pubbliche amministrazioni (pari ad oltre 11.000 istituzioni) si è conclusa nel marzo del 2011 ed ha riportato una risposta complessiva da parte di circa 5.900 Amministrazioni rappresentanti:
   53 per cento del totale
   64 per cento delle regioni
   76 per cento delle province
   59 per cento dei comuni (questi ultimi rappresentano il 70 per cento circa delle Amministrazioni incluse nel perimetro potenziale di rilevazione).

  Quanto al grado di rappresentatività dei dati, si precisa che considerata la risposta delle grandi città (12 comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti), la percentuale sale al 75 per cento, rendendo quindi i dati ottenuti più significativi di quanto il semplice dato di adesione complessivo (come detto, il 53 per cento) possa far ritenere.
  Comunque, per rendere il censimento in questione maggiormente esaustivo, la prossima rilevazione sarà effettuata mediante l'integrazione con banche dati ufficiali di altre istituzioni (esempio registri immobiliari).
  In proposito, giova precisare che, tenuto conto della strategicità del progetto, solo la condivisione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche e la effettiva collaborazione consentirà la piena conoscenza del patrimonio pubblico.
  In particolare, i numerosi interventi normativi finora adottati sono stati finalizzati al contemporaneo perseguimento di politiche:
   a) di razionalizzazione degli spazi del patrimonio immobiliare in uso alle Amministrazioni statali, per la riduzione delle locazioni passive, e di efficientamento dei relativi costi gestionali;
   b) di supporto agli Enti territoriali nelle loro politiche di valorizzazione e dismissione;
   c) di dismissione del predetto patrimonio immobiliare.

  A tale ultimo riguardo, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, prevede agli articoli 33 e 33-bis una molteplicità di strumenti tra i Pag. 67quali la costituzione di società per azioni, anche di gestione del risparmio, di consorzi o di fondi immobiliari.
  In particolare, il citato articolo 33 prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento allo scopo di:
   a) partecipare a fondi di investimento immobiliare chiusi (cosiddetto fondo di fondi) promossi o partecipati dagli Enti pubblici anche territoriali, per fornire la liquidità necessaria per la realizzazione di interventi di valorizzazione;
   b) valorizzare e dismettere immobili, allo scopo di ridurre il debito pubblico, di proprietà:
    dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali;
    del Ministero della difesa e non più utilizzati per finalità istituzionali;
    degli enti territoriali anche provenienti da atti di trasferimento ai sensi
del cosiddetto federalismo demaniale;
    di società controllate dallo Stato o di Enti pubblici;
    dello Stato, anche ad uso governativo.

  Per quanto riguarda il rafforzamento dei processi di razionalizzazione degli spazi, di riduzione delle locazioni passive e di contenimento dei costi gestionali degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali, l'Agenzia del Demanio ha il compito di verificare la congruità dei canoni di locazione, di predisporre i piani di razionalizzazione degli spazi nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e, inoltre, riveste il ruolo di manutentore unico per l'efficientamento della spesa.
  Il modello di intervento all'uopo disegnato è il seguente:
   il ruolo di coordinamento ed affiancamento all'Ente è svolto dalla Direzione Immobiliare di CDP nelle varie fasi di valorizzazione ovvero: censimento, regolarizzazione, razionalizzazione/spending review, valutazione, valorizzazione urbanistico-catastale (cambio di destinazione da pubblico a privato) ed infine messa a reddito dei beni;
   il ruolo di sostegno operativo è svolto dalla CDPI SGR – Società di gestione del risparmio specializzata nella costituzione e gestione di fondi immobiliari, attraverso i suoi strumenti, ovvero il Fondo FIA (sviluppo immobili di Housing sociale) ed il Fondo FIV Plus (acquisto immobili pubblica amministrazione da valorizzare).

  In particolare, CDPI SGR, attraverso il Fondo FIV Plus, a valle delle procedure svolte dalla Direzione Immobiliare e dagli Enti, valuta, nella sua piena autonomia, il proprio interesse ad investire in immobili passibili di valorizzazione/trasformazione, ed elabora in accordo con l'Ente studi di fattibilità che gli Enti potranno mettere in gara attraverso procedure ad evidenza pubblica. Al fine di non alterare la concorrenza del mercato, la SGR si impegnerà nei confronti dell'Ente ad acquistare l'immobile al prezzo definito e indicato nel bando ove tale bene risulti non aggiudicato.
  Il modello d'intervento è stato concepito per:
   garantire all'Ente un risultato a valle del processo di valorizzazione;
   evitare la speculazione immobiliare derivante da cartelli che possano alterare il risultato dell'asta;
   fornire garanzia al mercato sulla bontà dell'intero processo di valorizzazione e messa in vendita attirando quindi un maggior numero di investitori.

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ALLEGATO 2

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 maggio 2012.
  Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.
  Lo schema di provvedimento in argomento predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è in fase di inoltro al Consiglio di Stato. Il provvedimento sarà poi trasmesso per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Per quanto riguarda la decorrenza per la individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che non potranno essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso, il provvedimento attuativo stabilisce che le nuove modalità di calcolo dell'ISEE siano adottate a decorrere dal 1o gennaio 2013, ovvero, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della modulistica necessaria alla attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  In merito alla determinazione dei campi di applicazione del nuovo strumento e delle relative soglie in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, la determinazione delle soglie è di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Il provvedimento stabilisce la revisione delle soglie limitatamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e abbinate, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate», come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera l), numeri 1) e 2), i quali, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), prevedono agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché agevolazioni fiscali relative «all'imposta sul reddito» in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi di addestramento o di richiamo, provveda la Commissione di merito a dettagliare meglio tali previsioni, in particolare specificando, almeno per sommi capi, l'ambito di applicazione, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle agevolazioni, a sostituire, al numero 2) della predetta lettera l), il riferimento «all'imposta sul reddito» con quello alle imposte sui redditi, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri finanziari;
   2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera i), numero 2), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione e il funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNQ), prevede che anche al personale della RNQ siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), provveda anche in questo caso la Commissione di merito a specificare meglio ambito di applicazione, caratteristiche, criteri di determinazione e condizioni di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato come il provvedimento persegua, in armonia con gli indirizzi strategici della politica dell'Unione europea in materia, il condivisibile obiettivo di diversificare ed ampliare l'attività degli imprenditori agricoli, nonché di rafforzare la disponibilità sul territorio, in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i locali utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli, con la conseguenza che anche ad essi si applica l'aliquota IMU ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento, valuti la Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura del minor gettito tributario che la previsione è suscettibile di determinare.

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ALLEGATO 5

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti «fabbricati fantasma», che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale» e che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;
    ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto – legge cosiddetto «Milleproroghe» del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;
    con l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che «I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012»; in tale ambito sono compresi:
     a) i «fabbricati ex rurali», ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;
     b) i «fabbricati rurali» ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;
     c) i «fabbricati di montagna», i cosiddetti «scau o baite», per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;
    con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli «immobili fantasma», di seguito evidenziati:
     2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza Pag. 72di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;
     al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;
     nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;
     gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;
    l'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;
    con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale) è stato reso noto l'elenco dei «Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti»;
    da ultimo, l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;
    in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili cosiddetti «fantasma», sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti «fantasma», si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di «code telematiche», che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;
    si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese Pag. 73di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, ovvero, in subordine, a prevedere, fino al predetto termine del maggio 2013, la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.
(8-00212) «Bernardo, Messina, Costa, Ventucci, Barbato, Strizzolo, Brugger, Di Giuseppe».