CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

EMENDAMENTO 3.350 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 3.350 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 76-bis sopprimere le parole: e dei Vigili del fuoco;
   b) dopo il comma 76-quater aggiungere il seguente:
  76-quater.2. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del fuoco, si attingerà dalla graduatoria dei Vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di Vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 portandola ad esaurimento entro il 31 dicembre 2013 con priorità di assunzione rispetto alle altre graduatorie vigenti. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
   a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 5-bis dell'articolo 96, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
    2) al comma 3 dell'articolo 106, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
    2) al comma 2 dell'articolo 7, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
   c) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettera a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
0. 3. 350. 1. Marinello, Toccafondi.

  All'emendamento 3. 350 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 76-ter, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere incrementate con le seguenti: sono incrementate;
   2) al comma 76-quater, primo periodo, sostituire le parole: possono procedere con le seguenti: procedono;
   3) al comma 76-quater, primo periodo, sostituire le parole: a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni, di euro per l'anno 2014, a 154,04 Pag. 179milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015 e a 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 3. 350. 2. Mantovano, Marinello, Santelli.
(Inammissibile)

  All'emendamento 3. 350, comma 76-ter, secondo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.
0. 3. 350. 4. Rosato, Fiano.

  All'emendamento 3. 350, comma 76-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito il Ministero della difesa provvede al progressivo assorbimento, secondo l'ordine di merito, degli idonei al Concorso indetto il 25 febbraio 2012 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno VFP1 quadriennale VFP4 ovvero in rafferma annuale.
0. 3. 350. 3. Mantovano, Marinello, Santelli.

  All'emendamento 3. 350, comma 76-quater, sostituire le parole: 10 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, articolo 7, comma 2, sostituire le seguenti: 896,6 milioni con le seguenti: 806,6 milioni e le parole: 890,3 milioni con le seguenti: 800,3 milioni nonché le parole: 940,3 milioni con le seguenti: 850,3 milioni.
0. 3. 350. 5. Fiano, Rosato.

  All'emendamento 3.350, dopo il comma 76-quater, aggiungere il seguente:
  76-quater.1. Al fondo di cui al comma 76-quater confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8-bis.
0. 3. 350. 6. Rosato, Fiano.

  All'emendamento 3. 350, dopo il comma 76-quater, aggiungere il seguente:
  76-quater.1. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del turn over nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile».
0. 3. 350. 7. Rosato, Fiano.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla Pag. 180legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
  76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 76-bis sono riallocate nell'ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. A tale scopo le percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere incrementate fino al cinquanta per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al settanta per cento nell'anno 2015.
  76-quater. Per le finalità di cui al comma 76-bis, le amministrazioni di cui al medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
  76-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 76-bis, 76-ter e 76-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 896,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 890,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 940,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 350. I Relatori.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

  76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse Pag. 181disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 76-bis sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 76-bis, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.
  76-quater. Le assunzioni di cui al comma 76-ter sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
  76-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi 76-bis, 76-ter e 76-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 897,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 891 milioni di euro per l'anno 2015 e di 941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3.350. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 4.

EMENDAMENTO 4.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 4.100, comma 1-bis secondo periodo, sostituire le parole: Per il restante personale non dirigenziale con le seguenti: In ogni caso.
0. 4. 100. 1. Duilio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. 100. I Relatori.

Pag. 182

ART. 6.

EMENDAMENTO 6.75.

  Sopprimere il comma 3.
6. 75. I Relatori.

ART. 7.

EMENDAMENTO 7.300 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “La dotazione del predetto fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.”»;
   b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) dopo il comma 3 inserire il seguente: “3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 400 milioni di euro”.»;
   c) sostituire la lettera n), con la seguente: h) dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
  31-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per gli interventi delle regioni e dei comuni di prevenzione del rischio idrogeologico, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  31-ter. Per l'anno 2013, l'importo di cui al comma 31-bis è ripartito tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione stabilisce entro il 28 febbraio 2013 le modalità per l'assegnazione delle risorse ad essa spettanti ai comuni e agli altri enti pubblici competenti e provvede entro il 31 marzo 2013 all'attribuzione delle suddette risorse. Per gli anni successivi al 2013, alla definizione delle modalità di utilizzo del Fondo si provvede mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 30 giugno 2013.
  31-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 31-bis, per gli anni 2014 e 2015 le spese relative agli interventi in conto capitale dei comuni nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  31-quinquies. L'importo annuo di 200 milioni di euro di cui al comma 31-quater è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province, autonome di Trento e di Bolzano.
0. 7. 300. 72. Ventura, Mariani, Sani, Sereni, Albini, Bindi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fluvi, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Scarpetti, Velo, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini, Forcieri, Garofani, Andrea Orlando, Rossa, Tullo, Zunino, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Pag. 183Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Rubinato, Verducci, Pistelli, Sposetti, Bindi.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dell'anno 2016 con le seguenti: All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».
  1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 7. 300. 10. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

  All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dall'anno 2016 con le seguenti: All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.
  1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della Pag. 184legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 7. 300. 14. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

  All'emendamento 7.300, al primo capoverso, sostituire le parole: 250 con 10, 850 con 600, 600 con 250 e 650 con 300.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 5, lettera 5, capoverso 4-bis:
   alla lettera a) sostituire le parole: 800 con 10.000;
   alla lettera b) sostituire le parole: 600 con 8.000;
   alla lettera c) sostituire le parole: 4.000 con 6.000;
   alla lettera d) sostituire le parole: 2.000 con 4.000;
   alla lettera a-bis) sostituire le parole: euro 2.500, euro 1875, euro 1250 ed euro 625, con le parole: euro 4.000, euro 2.000, euro 1500, euro 800.
0. 7. 300. 80. Fugatti.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dell'anno 2016 con le seguenti: »All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.
  1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 7. 300. 11. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

  All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7, fino a: dall'anno 2016 con le seguenti: all'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
sostituire il, comma 1 con i seguenti:
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

Pag. 185

  1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 7. 300. 9. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

  All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modificazioni:
   all'articolo 7 comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 750 milioni di euro per l'anno 2014, di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla lettera e), dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. per il solo anno 2013, l'importo 7.500 euro di cui al numero 2) è elevato a 10.000 euro.
0. 7. 300. 38. Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.
(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300 sostituire le parole: 850 milioni e le parole: 600 milioni, rispettivamente con le seguenti: 697 milioni e 447 milioni.

  Conseguentemente alla parte consequenziale, lettera g), sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2013, con le seguenti: rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2015.
0. 7. 300. 21. Toccafondi.

  All'emendamento 7.300, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 150, la cifra: 850 con la seguente: 700, la cifra: 600 con la seguente: 500 e la cifra: 650 con la seguente: 550.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera e) capoverso 4 apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) sostituire la cifra: 980 con la seguente: 970;
   2) alla lettera b) sostituire la cifra: 1080 con la seguente: 1.130;
   3) dopo la lettera aggiungere la seguente:
   c) nel terzo periodo le parole: 220 euro sono sostituite dalle seguenti: 270.
0. 7. 300. 77. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

   All'emendamento 7.300, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 160, la cifra: 850 con la seguente: 760, la cifra: 600 con la seguente: 510 e la cifra: 650 con la seguente: 560.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente: h) sopprimere il comma 17.
0. 7. 300. 75. Paglia, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Di Biagio.
(Inammissibile)

Pag. 186

  All'emendamento 7.300, sostituire le cifre: 250, 850, 600 e 650, rispettivamente con le seguenti: 170, 752, 502 e 552.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) sopprimere il comma 17.
0. 7. 300. 76. Schirru.

  All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: la dotazione fino a: 2012 con le seguenti: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera i).
0. 7. 300. 4. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

   All'emendamento 7.300 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: 250 con le seguenti: 245,3;
   2) sostituire le parole: 850 con le seguenti: 845,3;
   3) sostituire le parole: 600 con le seguenti: 595,3.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis.) Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai soggetti non residenti spettano le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
0. 7. 300. 68. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale:
   a) sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000»;
   b) alla lettera n), sostituire le parole: La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 287 milioni di euro a decorrere dal 2015.
0. 7. 300. 62. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Rugghia, Touadì, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

Pag. 187

  All'emendamento 7.300, dopo le parole: dall'anno 2016, aggiungere le seguenti: Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 è destinato un contributo annuale pari a 50 milioni di euro alle regioni colpite da alluvioni utilizzabile al di fuori dei vincoli del patto di stabilità interno, per far fronte agli interventi da realizzare nei territori colpiti da eventi atmosferici e alluvionali del novembre 2012.
0. 7. 300. 18. Toccafondi, Parisi, Migliori, Tortoli, Faenzi, Laffranco, Girlanda.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento”».

Conseguentemente:
   a) dopo il comma 33-quinquies aggiungere il seguente:
  «33-sexies. Alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425) apportare le seguenti modifiche:
  Riduzione:
   2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
   b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  «Art. 12-bis. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono esclude dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione»;
   c) all'articolo 13, comma 2 aggiunge in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
   d) all'articolo 8, al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni.
0. 7.300. 42. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta ferma l'aliquota IVA, ridotta del 10 per cento;
   alla lettera c), dopo le parole: Il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove una apposita iniziativa, aggiungere le seguenti: entro il 15 febbraio 2013 e dopo le parole: per l'incremento della Pag. 188produttività aggiungere le seguenti: in caso contrario esse sono destinate al miglioramento del saldi di finanza pubblica;
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incremento dell'aliquota IVA disposto ai sensi della lettera a) può essere differito ovvero non applicato, in tutto o in parte, qualora in sede di predisposizione del Documento di economia e di finanza 2014 emerga un miglioramento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto alle previsioni e agli andamenti tendenziali indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 tale da assicurare comunque, anche in assenza dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il conseguimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nell'anno 2013 e il rispetto, in conformità con i vincoli comunitari, dell'obiettivo di medio termine nel triennio successivo. Il predetto incremento dell'aliquota IVA non si applica altresì qualora, entro il 30 giugno 2013, siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 2130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al netto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente legge;
   alla lettera d), sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 600 milioni di euro;
   alla lettera d), sostituire le parole: non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: non può essere superiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014;
   alla medesima lettera d), aggiungere le parole: la somma di 200 milioni di euro viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la copertura degli oneri derivanti alle amministrazioni degli enti locali per l'estinzione anticipata di mutui;
   dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 19 dell'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota dell'imposta di cui al presente comma può essere rimodulata in via compensativa, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, differenziandola a favore delle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto la copertura dei rischi imprenditoriali e delle famiglie;
   alla lettera m) sostituire il comma 31-bis con il seguente:
  31-bis. La dotazione annua di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
0. 7. 300. 22. Cambursano.

(Inammissibile limitatamente
a parte del testo)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».
0. 7. 300. 47. Marsilio.

(Inammissibile)

Pag. 189

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: «ed il Governo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese».
0. 7. 300. 12. Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 700 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 550 milioni di euro per l'anno 2014 e 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a tal fine il termine previsto al 4o periodo del medesimo comma 3 va inteso come 15 gennaio 2014. Per l'anno 2014 è destinata una cifra pari a 100 milioni di euro alle Regioni colpite dagli eventi atmosferici e alluvionali del novembre 2012».
0. 7. 300. 19. Toccafondi, Massimo Parisi, Migliori, Tortoli, Faenzi, Laffranco.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7.00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al periodo precedente beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma entro il 15 gennaio 2013. Il Governo altresì, al fine di eliminare fenomeni di evasione nel settore dei servizi sostitutivi di mensa, di individuare ulteriori risorse per la proroga delle disposizioni del presente comma e di innalzare la quota esente di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sentite le associazioni imprenditoriali di settore, provvede alla progressiva digitalizzazione dei buoni pasto ed alla creazione di un circuito nazionale informatizzato, da utilizzarsi in via esclusiva per le transazioni dei buoni pasto in formato elettronico».
0. 7. 300. 33. Toccafondi, Laffranco.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Pag. 190Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo, le parole «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «980 euro»;
   b) nel secondo periodo, le parole «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.080 euro».

  4-bis. Per il periodo di imposta 2013, la detrazione di cui alla lettera a) del precedente comma 4 è pari a 1.000 euro e la detrazione di cui alla lettera b) è pari a 1.100 euro; per il medesimo periodo di imposta le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 300 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  «Art. 12-bis. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono esclude dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.»;
   b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2013.;
   c) all'articolo 8, al comma 21, primo periodo, sostituire le parole 900 milioni con le seguenti: 500 milioni.
0. 7. 300. 57. Laura Molteni, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati. La detrazione è aumentata a 1.300 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 250 euro per ogni figlio portatore di handicap».
0. 7. 300. 25. Sereni, De Micheli.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 4, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
nel primo periodo, dopo le parole «affiliati» aggiungere le seguenti: «, purché effettivamente residenti in Italia».
0. 7. 300. 40. D'Amico.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 5, lettera a), sostituire le parole: 7.500 con le seguenti: 8.500.

Pag. 191

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso 5, lettera b), sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.
0. 7. 300. 3. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo di 7.500 euro di cui al numero 2) del comma 5 è elevato a 10.000 euro. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si svolgono contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.
0. 7. 300. 6. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo di 7.500 euro di cui al numero 2) del comma 5 è elevato a 10.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  «Art. 12-bis. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione»;
   b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   c) alla tabella E, missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:
   2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0. 7. 300. 7. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, alla lettera e), dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo 7.500 euro di cui al numero 2) è elevato a 10.000 euro. Agli oneri relativi, per un importo pari a 100 milioni di euro si Pag. 192provvede con le risorse rivenienti dall'accorpamento delle elezioni politiche e amministrative per l'anno 2013.
0. 7. 300. 37. Bitonci, Fugatti, Simonetti, D'Amico, Polledri.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:
   c) il comma 4-
bis, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
   c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
   d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
0. 7. 300. 27. Pizzolante.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:
   c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
   c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
   d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
0. 7. 300. 8. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:
   c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;Pag. 193
   c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
   d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
0. 7. 300. 30. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso 5, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
  «4-bis, Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
   c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
   d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
0. 7. 300. 74. Fluvi, Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini, De Micheli.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, alla lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
0.7.300.78. Sereni, Causi.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere le seguenti parole: il Governo definisce d'intesa con la Conferenza Stato Regioni Autonomie Locali le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

  Conseguentemente, nel predetto comma sostituire le parole: a decorrere dal 2013 con le seguenti: a decorrere dal 2014.
0. 7. 300. 70. Sereni.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato Pag. 194della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio».
0. 7. 300. 79. Fluvi.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, 2012 e 2013» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 14.000.
0. 7. 300. 26. Pizzolante, Marchioni.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
sopprimere i commi 14, 15 e 16.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
0. 7. 300. 50. Fogliato, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Poliedri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera g), comma 16, sopprimere le seguenti parole: sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e.
0. 7. 300. 60. Lenzi, Fluvi.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:
  «16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente Pag. 195della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013».
*0. 7. 300. 17. Toccafondi.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:
  «16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013».
*0. 7. 300. 64. De Micheli.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:
  «16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013».
*0. 7. 300. 65. Miotto.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la leggera g) con la seguente:
   g) dopo il comma aggiungere i seguenti:
«16-bis. Al fine di non penalizzare i comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota Iva di cui ai commi da 14 a 16.
16-ter. Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 16-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 7. 300. 52. Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 79 milioni di euro per l'anno 2013, 97,6 milioni di euro per l'anno 2014, 94,8 milioni di euro per l'anno 2015.
*0. 7. 300. 34. Paglia, Di Biagio, Menia.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
Sopprimere il comma 17.

Pag. 196

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
*0. 7. 300. 46. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento»;
   h-ter) al comma 19, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento».
*0. 7. 300. 36. Paglia, Di Biagio, Menia.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis)
al comma 18, primo periodo sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazioni»;
   h-ter) al comma 19, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».
*0. 7. 300. 43. Marsilio.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.
0. 7. 300. 2. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, dell'A.C. 5534-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 196 milioni di euro per Pag. 197l'anno 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro per l'anno 2015.
0. 7. 300. 66. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Rugghia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, dell'A. C. 5534-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014 e 95 milioni di euro per l'anno 2015.
0. 7. 300. 67. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Rugghia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera h), sostituire le parole: a euro 15.000 con le seguenti: a euro 45.000.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, 61 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015.
0. 7. 300. 35. Di Biagio, Menia.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera h), aggiungere i seguenti periodi: Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo. Al fine di provvedere agli oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successiva Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
0. 7. 300. 1. Polledri.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

   h-bis) al comma 18, primo periodo sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,08 per cento sul valore della transazione»;
   h-ter) al comma 19, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,08 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

Pag. 198

  Conseguentemente, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  «37-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  “41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia”».
0. 7. 300. 39. Marsilio.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis
) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
0. 7. 300. 44. Marsilio.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sopprimere la lettera i);
   b) sostituire la lettera l) con la seguente:
   «l) sopprimere il comma 30»;
   c) sostituire la lettera m) con la seguente:
   «m) sopprimere il comma 31»;
   d) sostituire la lettera o) con la seguente:
   «o) al comma 33, in fine, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.
0. 7. 300. 23. Zucchi.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

  a) sostituire la lettera i) con la seguente: «i) nel comma 29, primo periodo, sostituire le parole «2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «2014 e 2015» ed inserire il seguente periodo: «Limitatamente al periodo di imposta 2013 i medesimi redditi sono rivalutati del 25 per cento.»; nel medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma»;
   b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) al primo periodo, sostituire le parole: «i commi 1093 e 1094» con le seguenti: «il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094» e dopo le parole: «dal periodo di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e conseguentemente sopprimere la lettera o).

0. 7. 300. 59. Marinello.

Pag. 199

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: «i commi 1093 e 1094» con le seguenti: «il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094» e dopo le parole: «dal periodo di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

  Conseguentemente sopprimere la lettera m) ed al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

0. 7. 300. 82. Beccalossi.

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera l), sostituire il n. 1) con il seguente:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: »i commi 1093 e 1094« con le seguenti: il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094 e dopo le parole: dal periodo di imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello.

  Conseguentemente,
   a) sopprimere la lettera
m);
   b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
0. 7. 300. 29. Marinello, Gioacchino Alfano.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), al comma 31-bis), sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: a decorrere dal 2013 e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La dotazione annua del predetto fondo è di 250 milioni di euro nel 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013.
0. 7. 300. 58. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), al comma 31-bis), sostituire le parole: che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, con le seguenti che si avvalgono fino ad un lavoratore dipendente o assimilato e sostituire, all'ultimo periodo, le parole: 248 milioni con le seguenti: 348 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 31-bis, aggiungere il seguente periodo: Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.
0. 7. 300. 5. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), capoverso comma 3-bis., dopo le parole decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. aggiungere le seguenti: , adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere economico e Pag. 200finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
0. 7. 300. 69. Duilio.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), dopo il comma 31-bis, aggiungere i seguenti:
  31-ter. Per anno imposta 2012, i territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012 sono esentati da pagamento dell'acconto e saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.
  31-quater. Per i maggiori oneri derivanti dal comma 31-ter, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.
0. 7. 300. 28. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, premettere le seguenti parole:

  All'articolo 3, sostituire il comma 59 con il seguente: 59. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istituto sviluppo agroalimentare (ISA) è soppresso, e la somma del capitale sociale è versata all'entrata del bilancio dello Stato;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera o).
0. 7. 300. 71. Messina, Di Giuseppe, Rota.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera o) con la seguente:
  o) sopprimere il comma 33.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per l'anno 2013, e a 54 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.
0. 7. 300. 73. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera o), sopprimere il numero 2).
0. 7. 300. 61. Negro, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-bis inserire il seguente:
  33-ter
. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
0. 7. 300. 31. Marinello.

(Inammissibile)

Pag. 201

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere i seguenti:
  33-sexies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
  33-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  33-octies. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
  33-novies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
33-decies. Per l'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 33-sepries. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
0. 7. 300. 24. Osvaldo Napoli, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere i seguenti:
   33-sexies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o gennaio 2014».
  33-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  33-octies. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si Pag. 202applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
  33-novies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
0. 7. 300. 32. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:
  33-sexies. All'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le seguenti parole: «ivi compreso il riscaldamento delle serre». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma pari a euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:
   a) per l'anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;
   b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione, aumentata di un punto percentuale, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.
*0. 7. 300. 55. Marinello.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:
  33-sexies. All'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le seguenti parole: «ivi compreso il riscaldamento delle serre». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma pari a euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:
   a) per l'anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;
   b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione, aumentata di un punto percentuale, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.
*0. 7. 300. 81. Beccalossi.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  37-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere Pag. 203eseguito entro il 30 settembre 2013. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2012, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
0. 7. 300. 53. Marsilio.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:
  33-sexies. I commi da 2 a 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
0. 7. 300. 56. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Simonetti.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7. 300 lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:
  36-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano agli accertamenti relativi ai redditi prodotti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data all'entrata in vigore della presente legge.
0. 7. 300. 63. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
  q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

  38. Alla lettera i), del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'esenzione di cui alla presente lettera non si applica, in ogni caso, agli immobili e ai terreni di proprietà delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dei partiti e movimenti politici, e delle organizzazioni sindacali.
0. 7. 300. 41. Marsilio.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  37-bis. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;
   b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unitamente Pag. 204ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto»;
   c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
0. 7. 300. 54. Marsilio.

(Inammissibile)

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  37-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;
   b) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012»;
   c) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 aprile 2013»;
   d) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   e) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2012»;
   f) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2013»;
   g) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2014».
0. 7. 300. 51. Marsilio.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
  q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

  37-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
0. 7. 300. 48. Marsilio.

(Inammissibile)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
  q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

  37-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, Pag. 205con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
0.7. 300. 49. Marsilio.

(Inammissibile)

  All'emendamento 3.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

  37-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
  «36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinuuiesdecies, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

  39. Le modifiche di cui al comma 38 si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
0.7.300.45. Marsilio.

(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   a)
sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
   «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;
   e) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 20622 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «980 euro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.080 euro».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
   b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
   c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
   «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
   c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
   d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.»;
   f) sopprimere i commi da 7 a 11;
   g) sostituire il comma 16 con il seguente: 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;
   h) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;
   i) al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015; al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;
   l) al comma 30:
    1) al primo periodo, dopo le parole: dal periodo d'imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;
   m) al comma 31, sostituire le parole: sono dettate con le seguenti: possono essere adottate;
   n) dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione Pag. 207dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   o) al comma 33:
    1) sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2013 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;
   p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
   b) al comma 15-bis:
    1) le parole da: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
    2) il secondo e il sesto periodo sono soppressi;
   c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
   d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti «dal 2012»;
   f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
   g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

  33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.Pag. 208
  33-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
   b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma.».
  33-quinquies. Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.
7.300. I Relatori.

EMENDAMENTO 7.400.

  Dopo il comma 39, è aggiunto il seguente:
  40. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie locali programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.
  2014:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.
  2015:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.
7.400. I Relatori.

ART. 8.

EMENDAMENTO 8.550.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Per la prosecuzione della realizzazione del Sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il 2013, di 305 milioni di euro per il 2014, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  6-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, una quota pari al 5 per cento, delle risorse di cui al comma 6, è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
6-ter. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura avanti al Porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2014.
  6-quater. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, Pag. 209con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».
  6-quinquies. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, con l'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 6-quater, si procede a garantire l'importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
8. 550. I Relatori.

EMENDAMENTO 8.600 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 8.600, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, nella misura di 3 milioni di euro, per il personale di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
0. 8. 600. 1. Duilio.

(Inammissibile)

   Al comma 20, dopo le parole: legge 23 maggio 1927, n. 135, aggiungere le seguenti: nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato.
8. 600. I Relatori.

EMENDAMENTO 8.650 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 8.650, dopo le parole: in conto capitale aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza del territorio nelle aree del Mezzogiorno e
0.8.650.3. Occhiuto.

  All'emendamento 8.650, primo periodo, sostituire le parole da: dagli eventi fino alla fine del periodo con le seguenti: dagli eventi alluvionali e tellurici che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012.
0.8.650.2. Polledri.

  All'emendamento 8.650, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
0.8.650.1. Mariani, Fluvi, Toccafondi, Sani, Sereni, Rubinato.

  Sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 per interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8.650. I Relatori.

Pag. 210

EMENDAMENTO 8.700.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 277 milioni di euro.
8. 700. I Relatori.

ART. 12.

EMENDAMENTO 12.500 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 12.500, sostituire le parole: anche se gravato da usi civici con le seguenti: anche rimovendo gli usi civici che gravano sugli stessi immobili.
0. 12. 500. 1. Nannicini.

  All'emendamento 12.500, comma 38, aggiungere, in fine, le parole: salva la corresponsione del giusto compenso o corrispettivo economico agli aventi diritto degli usi civici stessi.
0. 12. 500. 2. Rosato.

  All'emendamento 12.500, aggiungere il seguente comma:
  39. È data facoltà ai titolari degli immobili gravati di uso civico, debitamente accertato, di affrancare l'immobile dal vincolo pagando al Comune una somma non inferiore al 5 per cento e non accedente il 15 per cento del valore dell'immobile determinato da apposita stima effettuata dal Comune medesimo.
0. 12. 500. 3. Simonetti.

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. Le regioni, le province e i comuni possono valorizzare il patrimonio immobiliare, anche se gravato da usi civici, per destinarlo ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche.
12. 500. I Relatori.

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. Le regioni, le province e i comuni possono valorizzare il patrimonio immobiliare, anche se gravato da usi civici, per destinarlo ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche, fatti salvi, in ogni caso, i vincoli paesaggistici sulle zone gravate da usi civici previsti dall'articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
12.500. (Nuova formulazione). I Relatori.

EMENDAMENTO 12.600.

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al primo periodo, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale».
12.600. I Relatori.

(Inammissibile)

EMENDAMENTO 12.601.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 950 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare Pag. 211a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
12.601. I Relatori.

EMENDAMENTO 14.1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10, e comma 30.
14.1. I Relatori.

Pag. 212

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
6. 1. Tempestini, Pianetta.

ART. 10.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma sono sostituite dalle seguenti: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma.

  Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 4 sostituire le parole: , è fissato in 156 unità sono sostituite dalle seguenti: è fissato in 136 unità.
10. 1. Il Governo.

ART. 11.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a)
:
    1) al numero 2), sostituire le parole: n. 25 con le seguenti: n. 27;
    2) al numero 3), sostituire le parole: n. 45 con le seguenti: n. 18;
    3) sopprimere il punto 4).
   b) alla lettera b):
    1) al numero 2), sostituire le parole: n. 103 con le seguenti: n. 85;
    2) al numero 3), sostituire le parole: n. 57 con le seguenti: n. 39;
11. 1. Il Governo.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: – 4.200.000;
   CS: – 4.200.000.

  2014:
   CP: – 4.200.000;
   CS: – 4.200.000.

  2015:
   CP: – 4.200.000;
   CS: – 4.200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: 1 – Giustizia, programma: 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 4.200.000;
   CS: + 4.200.000.

Pag. 213

  2014:
   CS: + 4.200.000;
   CS: + 4.200.000.

  2015:
   CS: + 4.200.000;
   CS: + 4.200.000.
Tab. 2. 3. Il Governo.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 21 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: 21.3 – Presidenza del Consiglio, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: - 1.000.000;
   CS: - 1.000.000.
Tab. 2. 1. Il Relatore.

TAB. 3.

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: – 1.295.970;
   CS: – 1.295.970.

  2014:
   CP: – 1.325.457;
   CS: – 1.325.457.

  2015:
   CP: – 1.704.518;
   CS: – 1.704.518.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2. – Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 1.295.970;
   CS: + 1.295.970.

  2014:
   CP: + 1.325.457;
   CS: + 1.325.457.

  2015:
   CP: + 1.704.518;
   CS: + 1.704.518.
Tab. 3. 1. Baccini.

TAB. 8.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

Pag. 214

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
   a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: - 300.000;
   CS: - 300.000.
   b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: - 1.700.000;
   CS: - 1.700.000.
Tab. 8.8 (Nuova formulazione) Il Relatore.

TAB. 10.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.6 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

  2013
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2014:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: - 2.000.000;
   CS: - 2.000.000.

  2014:
   CP: - 2.000.000;
   CS: - 2.000.000.
Tab. 10.3. Il Relatore.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2014:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2015:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: - 1.000.000;
   CS: - 1.000.000.

  2014:
   CP: - 1.000.000;
   CS: - 1.000.000.

  2015:
   CP: - 1.000.000;
   CS: - 1.000.000.
Tab. 10.2. Il Relatore.

Pag. 215

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: 1. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: 1.12 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 1.734.120;
   CS: + 1.734.120.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.13 – Valorizzazione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: – 1.734.120;
   CS: – 1.734.120.
Tab. 13. 1. Marsilio.

TAB. 14.

  Allo stato di previsione del Ministero della salute missione: 1 – Tutela della salute, programma: 1.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 904.462;
   CS: + 904.462.

  2014:
   CP: + 904.462;
   CS: + 904.462.

  2015:
   CP: + 904.462;
   CS: + 904.462.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2 – Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: – 904.462;
   CS: – 904.462.

  2014:
   CP: – 904.462;
   CS: – 904.462.

  2015:
   CP: – 904.462;
   CS: – 904.462.
Tab. 14. 6. Naro, Bosi, Delfino.

Pag. 216

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 76-bis sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 76-bis, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.
  76-quater. Le assunzioni di cui al comma 76-ter sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
76-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi 76-bis, 76-ter e 76-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 897,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 891 milioni di euro per l'anno 2015 e di 941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3.350. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 217

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. 100. I Relatori.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 3.
6. 75. I Relatori.

ART. 7.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
*0. 7. 300. 25. (Nuova formulazione) Sereni, De Micheli.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
*0. 7. 300. 57. (Nuova formulazione) Laura Molteni.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 Pag. 218euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
*0. 7. 300. 77. (Nuova formulazione) Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, alla lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
0. 7. 300. 78. Sereni, Causi.

  All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera g), comma 16, sopprimere le seguenti parole: sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e.
0. 7. 300. 60. Lenzi, Fluvi.

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), capoverso, comma 31-bis, dopo le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
0. 7. 300. 69. Duilio.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   j) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;
   k) sopprimere il comma 2;
   l) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;
   m) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;
   n) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 21922 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «980 euro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.080 euro».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
   b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
   c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
   c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
   d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.»;
   o) sopprimere i commi da 7 a 11;
   p) sostituire il comma 16 con il seguente: 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;
   q) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;
   r) al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015; al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;
   l) al comma 30:
    1) al primo periodo, dopo le parole: dal periodo d'imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;
   m) al comma 31, sostituire le parole: sono dettate con le seguenti: possono essere adottate;
   n) dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione Pag. 220dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   o) al comma 33:
    1) sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2013 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;
   p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti: »dal 2012«;
   b) al comma 15-bis:
    1) le parole da: »Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,« sono soppresse;
    2) il secondo e il sesto periodo sono soppressi;
   c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: »15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917«;
   d) al comma 17, dopo le parole: »persone fisiche« sono aggiunte le seguenti: », ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo«;
   e) al comma 18, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti »dal 2012«;
   f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: »detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni« sono soppresse;
   g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

  33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.Pag. 221
  33-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
   b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

  33-quinquies. Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.
7. 300. I Relatori.

  Sostituire i commi 35 e 36 con i seguenti:
  35. L'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'autorità soppressa, ai sensi del comma 35, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto» sono attribuiti le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
7. 90 (Nuova formulazione). Garofalo, Germanà.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  40. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie locali programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2., apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.

  2014:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.

  2015:
   CP: + 2.700;
   CS: + 2.700.
7.400. I Relatori.

Pag. 222

ART. 8.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Per la prosecuzione della realizzazione del Sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
  6-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, una quota pari al 5 per cento, delle risorse di cui al comma 6, è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  6-ter. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura avanti al Porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.
  6-quater. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».
  6-quinquies. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, con l'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 6-quater, si procede a garantire l'importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
8. 550 (Nuova formulazione). I Relatori.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 277 milioni di euro.
8. 700. I Relatori.

  Al comma 20, dopo le parole «legge 23 maggio 1927, n. 135,» aggiungere le seguenti: nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato.
8. 600. I Relatori.

ART. 12.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 950 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 Pag. 223giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
12. 601. I Relatori.

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

  2014:
    – 4.600.
*12. 30. (Nuova formulazione) Di Biagio.

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
  38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

  2014: – 4.600.
*12. 181. (Nuova formulazione) Narducci, Fedi, Bocchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 30.
14. 1. I Relatori.