CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo unificato delle proposte recanti «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   valutata l'urgenza di pervenire, entro la conclusione della legislatura, ad una riforma della normativa sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che dia piena attuazione al Trattato di Lisbona, valorizzando il ruolo del Parlamento sia nel processo normativo che in sede di definizione delle politiche dell'UE, e modernizzi al contempo, il sistema di governance nazionale, adeguandolo il più possibile a quello europeo;
   espresso apprezzamento per le norme, introdotte al Senato, che, nello spirito di Lisbona, sono di stimolo all'esercizio della funzione parlamentare di indirizzo e controllo nel procedimento di formazione del diritto europeo, sia in fase ascendente che in fase discendente, e contribuiscono a rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale europeo, con positive ripercussioni sul rapporto tra cittadini e istituzioni dell'Unione europea;
   apprezzate, in particolare, le disposizioni che definiscono, in modo più stringente e con una rigorosa linea di coerenza normativa interna, gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento e che contribuiscono a chiarire il percorso di formazione della posizione dell'Italia nelle politiche dell'Unione europea, con particolare riferimento alle politiche economiche e di bilancio, nonché in materia finanziaria o monetaria;
   richiamata, in modo specifico, la necessità di un rafforzamento del ruolo del Parlamento anche rispetto alla politica estera e di difesa comune dell'Unione europea, su cui tempestivi obblighi informativi del Governo devono essere adempiuti in via regolare;
   sottolineata la delicatezza della norma, di cui all'articolo 5, comma 2, come pure all'articolo 7, relativamente all'ipotesi in cui il Governo non si conformi ad un atto di indirizzo delle Camere sulla posizione dell'Italia nei negoziati, evidenziando la necessità che di tale evenienza sia data tempestiva informativa al Parlamento;
   rilevata con soddisfazione la soppressione della norma, di cui all'articolo 17, che istituiva una Segreteria per gli affari europei, come pure di quella, di cui all'articolo 50, che istitutiva la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, anche in un ottica di snellimento amministrativo;
   ritenute, tuttavia, ancora non del tutto chiarite le relazioni tra Comitato Pag. 32interministeriale per gli affari europei (CIAE) e Comitato tecnico di valutazione, cui continuano a spettare non solo funzioni di coordinamento nella predisposizione della posizione italiana nelle fasi di formazione degli atti normativi dell'UE, ma anche di trasmissione di proprie deliberazioni alla Rappresentanza permanente, con la quale non risultano più dichiarati in modo espresso, evidentemente perché indispensabili ed impliciti, obblighi di raccordo nel quadro della collaborazione con il Ministero degli affari esteri;
   confermata, con riferimento alla Rappresentanza permanente, la sua natura di necessario snodo finale di un procedimento a complessità crescente, al quale devono concorrere in modo unitario tutti i segmenti dell'Amministrazione dello Stato coinvolti, e che deve potere disporre di risorse adeguate ai nuovi oneri ed alle nuove aspettative, anche nel raffronto con le omologhe strutture dei maggiori Paesi membri dell'UE;
   richiamata l'esigenza che il Ministero degli affari esteri – in virtù della centralità del suo ruolo nella dinamica europea in relazione alla nuova architettura istituzionale, in cui i diversi ambiti di sovranità devono armonizzarsi e in cui si intrecciano competenze di Governo e Parlamento – possa espletare in modo efficace ed efficiente i propri compiti, anche per il tramite della Rappresentanza permanente, ai sensi dell'articolo 56 del provvedimento, assicurando la coerenza delle attività europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica estera nel procedimento per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
   espresso l'auspicio che lo sdoppiamento della «legge comunitaria» in una «legge di delegazione europea» e in una «legge europea», la previsione di una «legge di delegazione europea – secondo semestre», nonché di disegni di legge in applicazione di singoli atti normativi europei in materie di particolare importanza, non comportino, nella prassi attuativa, i medesimi ritardi che hanno segnato negli anni la procedura di approvazione della legge comunitaria, con i noti effetti negativi sull'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, e non si traducano in provvedimenti omnibus;
   manifestata perplessità sulle modifiche introdotte al Senato all'articolo 17 in materia di nomine di membri italiani alle istituzioni europee, a fronte del testo licenziato dalla Camera in prima lettura che contemplava la possibilità per le Commissioni parlamentari competenti di audire gli interessati al momento della loro designazione o proposta da parte del Governo, pur nella consapevolezza della necessaria duttilità negoziale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   l'eventuale mancata conformazione in sede negoziale da parte del Governo agli atti di indirizzo parlamentare, di cui agli articoli 5 e 7, deve in ogni caso tenere conto del rapporto fiduciario tra potere legislativo e potere esecutivo;
   si persegua l'obiettivo di un approccio istituzionale unitario in materia europea, che implichi la riconoscibilità esterna degli organi di decisione politica e contempli, fin dall'inizio, uno sforzo specifico nella definizione delle più efficienti e trasparenti prassi amministrative, con riferimento alla collaborazione tra le strutture coinvolte nel procedimento, chiarendo in particolare che le deliberazioni sulle posizioni negoziali competono esclusivamente al CIAE e che il Ministero degli affari esteri vi contribuisce in modo determinante garantendo il raccordo con la Rappresentanza permanente presso l'UE;
   le Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siano maggiormente partecipi della procedura di Pag. 33designazione e proposta dei membri italiani presso le istituzioni europee di cui all'articolo 17;
   le informative e le consultazioni da parte del Governo al Parlamento, nell'ambito delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 81, comma 6, della Costituzione, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, siano prestabilite in modo regolare e periodico.

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ALLEGATO 2

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminata la proposta di legge recante «Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo»;
   segnalato che in sede di ratifica della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo la III Commissione aveva auspicato che il Parlamento italiano adottasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni cluster;
   ribadita l'urgenza di assumere ogni iniziativa atta a scongiurare il più possibile l'uso di strumenti bellici che colpiscono principalmente civili e in particolare bambini;
   richiamata l'importanza di un impegno del Governo italiano in ogni sede internazionale per estendere il numero dei Paesi firmatari delle Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego delle mine antipersona e della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riprendere integralmente, all'articolo 2, lettera d), la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Oslo.

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ALLEGATO 3

Testo unificato «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale». (C. 1439-1695-1782-2445-B).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato il testo unificato recante Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale quale risultante dalle modifiche introdotte al Senato;
   ribadita l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte, nel decennale della sua entrata in vigore, in coerenza con il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della stessa e con l'impegno assunto in qualità di primo paese europeo firmatario;
   sottolineato che tale adeguamento garantirebbe maggiore credibilità all'azione internazionale del nostro Paese a favore della pace e della tutela e promozione dei diritti umani, venendo incontro agli obblighi assunti anche in occasione della revisione periodica universale presso il Consiglio dei diritti umani di Ginevra,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei rassicurare l'Onorevole interrogante sul fatto che l’iter giuridico finalizzato all'apertura di un Ufficio consolare di prima categoria in Erbil è già stato da tempo avviato dal Ministero degli Affari Esteri. Il Consiglio di Amministrazione del 1o ottobre 2012 ha infatti formalmente approvato il progetto istitutivo di un Consolato d'Italia in Erbil, in considerazione dei rilevanti obiettivi che un consolidamento della nostra presenza istituzionale nel Kurdistan iracheno consentirà di realizzare. In tale quadro, è stata presa in considerazione – tra i fattori che maggiormente depongono a sostegno dell'opportunità di tale istituzione – anche l'esigenza, opportunamente sottolineata dall'onorevole interrogante, di facilitare il rilascio dei visti di ingresso in territorio italiano e per l'area Schengen a favore di quella popolazione.
  Per quanto concerne le successive fasi del percorso istitutivo, faccio presente che, per motivi prettamente procedurali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ritenuto di emanare il necessario parere favorevole all'approvazione dei fondamentali parametri economici della nuova Sede già in occasione della sessione della Commissione Permanente ai finanziamento svoltasi il 18 ottobre 2012, dal momento che non sono tuttora formalmente definiti – con il decreto-legge Stabilità attualmente all'esame parlamentare – gli stanziamenti di bilancio del MAE per il 2013. Il punto verrà pertanto riproposto all'ordine del giorno della prossima sessione della Commissione, prevista nel mese di dicembre.
  Nel frattempo la Farnesina ha cionondimeno dato incarico alla nostra Ambasciata a Baghdad di richiedere ufficialmente alle Autorità irachene l'assenso all'istituzione del Consolato d'Italia in Erbil ed alla relativa circoscrizione consolare, previsto dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963. La nostra Sede diplomatica ha fatto stato che il Governo iracheno è senza dubbio favorevolmente orientato ma che, alla luce della complessa situazione politico-istituzionale in Iraq, i tempi amministrativi non sono facilmente prevedibili.
  Una volta che sarà stato comunicato dalla nostra Ambasciata l'assenso delle Autorità locali e che la Commissione Permanente di Finanziamento avrà approvato i parametri economici della nuova Sede, si potrà procedere al perfezionamento dei Decreti Interministeriali istitutivi del nuovo Ufficio consolare e del relativo organico Ultimato tale iter ed Effettuate le necessarie verifiche di compatibilità finanziaria, si provvederebbe, attraverso le liste di pubblicità e le autorizzazioni all'assunzione di personale a contratto, a dotare la sede del personale necessario a consentirne la piena operatività già nel corso del 2013.
  Nelle more dell'apertura dell'Ufficio consolare, la Farnesina intende comunque, appurare il servizio visti anche ad Erbil per l'impatto socio-politico e per i già citati forti interessi economico-commerciali che la regione del Kurdistan iracheno rappresenta per il nostro Paese. A tal fine, si sta realizzando un iniziativa che permetterà di raccogliere ad Erbil, mediante il ricorso ad un fornitore esterno di servizi, Pag. 37le domande di visto, che verranno poi trasmesse all'Ambasciata a Baghdad per la trattazione. Sono quindi già in corso i contatti con le società più affidabili che operano nel settore affinché la nostra Ambasciata – che detiene la responsabilità amministrativa e le funzioni di controllo in materia di visti – possa avviare la procedura di selezione per assicurare l'avvio di un servizio che operi nello scrupoloso rispetto della normativa vigente e che offra anche garanzie rafforzate, visto che dallo scorso 2 ottobre è entrato in vigore anche in Iraq il nuovo «Visa Information System», che impone, a livello comunitario, l'acquisizione delle impronte digitali dei visto Schengen. Un servizio che, è bene precisarlo, non dovrà comportare oneri a carico della Pubblica Amministrazione, ma solo da parte dell'utente, entro un tetto massimo che non può superare la metà dell'importo di un visto Schengen.