CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 11 novembre 2012
736.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.010 ED EMENDAMENTI 8.400, 8.501 E 8.502 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.
0.3.010.6. Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, dopo le parole: sviluppo aggiungere le seguenti: secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
0.3.010.2. Simonetti, Bitonci.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: cuneo fiscale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo la parola: derivanti aggiungere le seguenti: da quanto previsto dal successivo comma 8 e;
   b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:
   a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

  4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo Pag. 21al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Fino alla attuazione di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 3, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea.
  9. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 3 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 8.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Missione 2013 2014 2015
Competitività e sviluppo delle imprese 240 240 192,5
Diritto alla mobilità 60 60 20
L'Italia nell'Europa e nel mondo 18
Sviluppo e riequilibrio territoriale 29,5
TOTALE 300 300 300

*0.3.010.10. Ceroni.
(Inammissibile)

Pag. 22

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: cuneo fiscale

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo la parola: derivanti aggiungere le seguenti: da quanto previsto dal successivo comma 8 e.
   b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:
   a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

  4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Fino alla attuazione di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 3, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve Pag. 23le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea.
  9. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 3 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 8.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Missione 2013 2014 2015
Competitività e sviluppo delle imprese 240 240 192,5
Diritto alla mobilità 60 60 20
L'Italia nell'Europa e nel mondo 18
Sviluppo e riequilibrio territoriale 29,5
TOTALE 300 300 300

*0.3.010.12. Marinello.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e dopo le parole: cuneo fiscale, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180.
0.3.010.11. Toccafondi.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nelle more di quanto previsto dal successivo comma 3, risulta comunque pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.
   b) al comma 2 aggiungere in fine le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, Pag. 24l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.
   c) aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
0.3.010.14. Borghesi, Mura.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è altresì istituito con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese che, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, evidenzino crisi di liquidità conseguente a certificati ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
0.3.010.4. Bitonci, Simonetti.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, dopo le parole: alle imprese, aggiungere le seguenti: e alle reti di impresa ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
0.3.010.9. Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: imprese che promuovono lo sviluppo e l'innovazione dell'export, anche attraverso l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici con età inferiore ai 35 anni.
0.3.010.3. Simonetti, Bitonci.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 2, aggiungere in fine le parole: e si applica sull'ammontare di costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, con la seguente articolazione:
   a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine Pag. 25per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
0.3.010.7. Lulli.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, aggiungere in fine le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.
0.3.010.13. Borghesi, Mura.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riservato, nei limiti del 5 per cento delle risorse impegnate in tale fondo, alle reti di impresa che presentano progetti di certificazione, di sviluppo e di internazionalizzazione di prodotti realizzati in Italia.
0.3.010.8. Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: Ministro dello sviluppo economico.
0.3.010.5. Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 3, sostituire le parole: all'individuazione con le seguenti: alla quantificazione.
0.3.010.1. Fallica.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)

  1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo.
3.010. I Relatori.

Pag. 26

ART. 8.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), comma 21, dopo le parole: esigenze indifferibili aggiungere le seguenti: di cui all'Elenco 3,.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 21-ter, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014; b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera: c) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 900 milioni con le seguenti: 600 milioni.

0.8.501.7. Borghesi, Mura, Palagiano.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 405 milioni con le seguenti: 305 milioni;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
alla medesima lettera, dopo il comma 21-quater aggiungere il seguente: 21-quinquies. Al fine di valorizzare i beni e le attività culturali sono stanziati 100 milioni di euro per il 2013.
   b) alla lettera b), nell'Elenco 3, alla voce interventi diversi, sostituire la cifra: 365 con la seguente: 265.

0.8.501.16. Verducci.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), dopo il comma 21-quater, aggiungere i seguenti:
  21-quinquies. Lo stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2013.
  21-sexies. Lo stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la cifra: 365 con la seguente: 100;
   b) sopprimere l'intervento: fondo per il finanziamento ordinario delle università: articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   c) sopprimere l'intervento: fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio: articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
0.8.501.5. Ghizzoni, De Micheli.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi sopprimere i seguenti interventi: Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
0.8.501.8. Borghesi, Mura.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Interventi per il microcredito alle piccole e medie imprese: articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
0.8.501.2. Baccini, Marinello, Gioacchino Alfano.

Pag. 27

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Fondo unico per lo spettacolo: articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
0.8.501.15. Verducci.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Sostegno all'editoria: Legge 25 febbraio 1987, n. 67.
0.8.501.10. Verducci, Ghizzoni.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Benefici per i lavoratori “esodati”: articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0.8.501.4. Bitonci, Simonetti, Fedriga, Fugatti.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Istituto nazionale di genetica molecolare: articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
0.8.501.17. Abrignani.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali, dopo le parole: calamità naturali aggiungere le seguenti: Gravi eventi atmosferici verificatisi nel marzo 2011 e nel febbraio 2012.
0.8.501.1. Ciccanti.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali, dopo le parole: calamità naturali aggiungere le seguenti: Gravissimi eventi alluvionali verificatisi nelle Marche nel marzo 2011 ed eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nelle Marche e nell'Emilia-Romagna nel febbraio 2012.
0.8.501.13. Verducci, Marchi, De Micheli.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: n. 195 aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni di euro di euro per i comuni interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012.
0.8.501.6. Fugatti. Simonetti, Bitonci.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali dopo le parole: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

  Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Liguria colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2009 e del gennaio 2010: articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. con il seguente importo: 10.
0.8.501.11. Mariani.

Pag. 28

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali dopo le parole: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

  Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e del gennaio 2010: articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. con il seguente importo: 10.
0.8.501.12. Mariani.

  All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali dopo le parole: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

  Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modificazioni: articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. con il seguente importo: 10.
0.8.501.14. Mariani, Rubinato.

  Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 21 con i seguenti:

  21. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 405 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 3, allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  21-bis Lo stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
  21-ter. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.
  21-quater. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, 4 milioni di euro per gli altri comuni e 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

Pag. 29

   b) dopo l'elenco 2, aggiungere il seguente:

Elenco 3
(articolo 8, comma 21)

Intervento

2013 (importi in milioni di euro)
Interventi diversi:
Fondo per il finanziamento ordinario delle università:
articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
Collegi universitari legalmente riconosciuti:
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68.
Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere:
articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Fondo nazionale per il servizio civile:
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Fondo per il finanziamento delle missioni di pace:
articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:
articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva:
articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Comitato italiano paralimpico:
articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189
Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti:
articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
Giustizia digitale:
articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
365
Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali:
articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
40
Totale 405

8.501. I Relatori.

Pag. 30

  All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al comma 36, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori di redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni predette si provvede annualmente con la legge di stabilità».

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso «36.2» con il seguente:
   «36.2» All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché con indicazioni della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e il divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice reca una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.».
0.8.400.3. Cambursano.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, e per interventi volti a favorire l'imprenditorialità giovanile e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Le modalità di destinazione e di impiego del fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.».
0.8.400.9. Toccafondi.

  All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie concentrando tale contenimento su quelle con figli in particolare quelle con quattro o più figli, e sulle imprese. Le modalità di destinazione e di impiego del Fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.».
0.8.400.8. Toccafondi.

  All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una Pag. 31valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie con particolare attenzione a quelle con figli e persone non autosufficienti a carico e sulle imprese in particolare su quelle piccole e medie. Le modalità di destinazione e di impiego del fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza».
0.8.400.7. Toccafondi.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del debito, aggiungere le seguenti: nonché di quelle attribuite alle regioni ed ai comuni per l'attività di recupero fiscale da essi svolta ai sensi rispettivamente dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
0.8.400.11. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del debito, aggiungere le seguenti: nonché della quota di maggior gettito derivante ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 12-bis, del medesimo decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
0.8.400.14. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del debito, aggiungere le seguenti: nonché delle somme riscosse dai comuni ai sensi dell'attività di accertamento tributario di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
0.8.400.16. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: oneri fiscali, aggiungere le seguenti: e contributivi.
0.8.400.6. Simonetti, Bitonci.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, sostituire le parole sulle famiglie con le seguenti: sui nuclei familiari con figli a carico.
0.8.400.1. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese, aggiungere le seguenti: nonché per quanto previsto al comma successivo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Dal reddito complessivo delle persone fisiche è deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di euro 10.000, delle spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Tale deduzione opera per i redditi complessivi al di sotto dei 50.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.
0.8.400.4. Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese aggiungere le seguenti: compresi i liberi professionisti.
0.8.400.18. Toccafondi.

Pag. 32

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese, aggiungere le seguenti: della regione dove vengono registrate tali entrate.
0.8.400.5. Bitonci, Simonetti

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Documento di economia e finanza indica altresì la quota parte di maggior gettito derivante dall'attività di contrasto all'evasione da destinarsi al Fondo sperimentale regionale di riequilibrio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Sulla base di tale quota, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
0.8.400.10. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, capoverso comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
0.8.400.12. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è assicurato in ogni caso il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché di una quota del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione dal medesimo decreto prevista e di una quota del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero di ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.
0.8.400.13. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve le maggiori entrate derivanti dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto alla data di entrata in vigore della presente legge già assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
0.8.400.17. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatte salve le maggiori entrate derivanti ai comuni dall'attività di accertamento tributario di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
0.8.400.15. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti. Fedriga.

  All'emendamento 8.400, comma 24, alla lettera b), capoverso «36.1», sostituire le parole: affluisce altresì quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non prevista dal Documento di economia e finanza, con le seguenti: affluiscono altresì le risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché le ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non previste dal Documento di economia e finanza.
0.8.400.19. Borghesi, Mura, Barbato; Messina.

Pag. 33

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera b), capoverso «36.2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Obiettivo del rapporto è, tra gli altri, quello di condividere con gli ordini professionali e con le associazioni imprenditoriali un piano annuale di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza su imprese e commercianti con obiettivi specifici, che mirino a una maggiore collaborazione tra le parti in causa, interventi mirati e limitati nel numero di accessi, in modo da dare maggior efficacia al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
0.8.400.2. Bitonci, Fugatti, Simonetti, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.»;
   b) dopo il comma 36, sono inseriti i seguenti:
    «36.1. Al Fondo di cui al comma 36 affluisce altresì quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non previste dal Documento di economia e finanza, come risultanti dalla relazione di cui al comma 36.2.
    36.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.».

  25. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
8.400. I Relatori.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  24. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  25. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 5.800;
   2014: – 5.800;
   2015: – 5.800.
8.502. I Relatori.

Pag. 34

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Sopprimere il comma 42.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  42-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
  42-quater. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
  42-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
  42-sexies. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  42-septies. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) al comma 44, dopo le parole: al personale docente aggiungere le seguenti: ed ATA;
   c) al comma 46, sopprimere la lettera b);
   d) sopprimere i commi 75 e 76.
3.300. Il Governo.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Sino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero Pag. 35del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma precedente, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»; e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici».
  6-ter. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  6-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, attualmente a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
3. 80.  (Nuova formulazione) Bobba, Moffa, Cazzola, Damiano, Poli, Graziano, Garavini, Motta.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, dopo le parole: sviluppo aggiungere le seguenti: secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico”.
0.3.010.2. Simonetti, Bitonci.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 2, dopo le parole: alle imprese, aggiungere le seguenti: e alle reti di impresa.
0.3.010.9. (Nuova formulazione) Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e il Ministro dello sviluppo economico.

Pag. 36

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: riferisce, con la seguente: riferiscono.
0.3.010.5. (Nuova formulazione) Lulli.

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, dopo le parole: all'individuazione aggiungere le seguenti: e alla quantificazione.
0.3.010.1. (Nuova formulazione) Fallica.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo).

  1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative carattere normativo.
3.010.  (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.»
6. 47.  (Ulteriore nuova formulazione) Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, De Poli, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Delfino.

ART. 8.

  Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro nell'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
8. 181. (Nuova formulazione) Marinello.

Pag. 37

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «, la Consulta nazionale del Servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».
8. 356. Sereni, Toccafondi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  24. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)
  2013:
   CP: + 2.000;
   CS: + 2.000.
8. 362. (Nuova formulazione) Ciccanti.

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