CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2012
733.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO

  Alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico con i seguenti importi:
   2013: 10.000;

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 295.000;
   2015: – 295.000.
   b) aggiungere la seguente voce: Ministero degli affari esteri con i seguenti importi:
   2013: + 11.819;
   2014: + 11.647;
   2015: + 34.665.
Tab. A. 20. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,

  Conseguentemente:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con Patronati e CAF, bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 1 o di ulteriori interventi individuati nell'ambito della propria autonomia organizzativa dagli stessi enti, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
4. 41. (Nuova formulazione) Giovanelli, Graziano, Mattesini, Verini, Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione dei contratti di consulenza.
*4. 57. (Nuova formulazione) Paladini, Palagiano, Mura, Borghesi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione dei contratti di consulenza.
*4. 6. (Nuova formulazione) Porfidia.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione dei contratti di consulenza.
*4. 4. (Nuova formulazione) Baccini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione dei contratti di consulenza.
*4. 2. (Nuova formulazione) Catanoso.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale.
**4. 39. (Nuova formulazione) Motta, Damiano.

Pag. 65

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale.
**4. 19. (Nuova formulazione) Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Moroni, Giovanelli, Iannuzzi, Marsilio, Bobba, Gatti, Pelino.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale.
**4. 5. (Nuova formulazione) Antonino Foti, Moffa.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale.
**4. 43. (Nuova formulazione) Causi, Duilio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale.
**4. 44. (Nuova formulazione) Marinello, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori.
*4. 24. (Nuova formulazione) Moroni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori.
*4. 16. (Nuova formulazione) Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Marinello, Marsilio, Berretta, Cazzola, Damiano, Antonino Foti, Moffa, Gnecchi, Bobba, Pelino, Giovanelli, Iannuzzi, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui al presente comma possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
**4. 51. (Nuova formulazione) Marinello, Gioacchino Alfano.

Pag. 66

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui al presente comma possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
**4. 30. (Nuova formulazione) Moroni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui al presente comma possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
**4. 10. (Nuova formulazione) Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Marsilio, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Giovanelli, Iannuzzi, Antonino Foti, Bobba, Gatti, Pelino, Damiano, Moffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 53. (Nuova formulazione) Marinello, Gioacchino Alfano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 23. (Nuova formulazione) Moroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Pag. 67C.U.D. in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 17. (Nuova formulazione) Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Giovanelli, Iannuzzi, Marsilio, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Antonino Foti, Bobba, Gatti, Pelino, Damiano, Moffa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.
4. 42. La VII Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'INPS nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
*4. 12. (Nuova formulazione) Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Antonino Foti, Giovanelli, Iannuzzi, Bobba, Gatti, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Pelino, Damiano, Moffa, Marsilio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'INPS nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
*4. 28. (Nuova formulazione) Moroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'INPS nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
*4. 49. (Nuova formulazione) Marinello, Gioacchino Alfano.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da Pag. 68assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
   a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
   c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
   d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 2, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattro mesi e le parole: alla riprogrammazione con le seguenti: all'adozione di un piano di riprogrammazione;
   c) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 30 giugno e sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4.;
   d) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 6, secondo periodo dopo le parole: a seguito dei risultati delle verifiche di cui Pag. 69al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti: effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;
   e) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;
   f) sopprimere il comma 2.
*9. 15. (Nuova formulazione) Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
   a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
   c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,Pag. 70
   d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 16-
bis, comma 2, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattro mesi e le parole: alla riprogrammazione con le seguenti: all'adozione di un piano di riprogrammazione;
   c) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 30 giugno e sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4.;
   d) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 6, secondo periodo dopo le parole: a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti: effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;
   e) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;
   f) sopprimere il comma 2.
*9. 13. (Nuova formulazione) Toto.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
   a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
   c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Pag. 71Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
   d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 16-
bis, comma 2, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattro mesi e le parole: alla riprogrammazione con le seguenti: all'adozione di un piano di riprogrammazione;
   c) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 30 giugno e sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4.;
   d) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 6, secondo periodo dopo le parole: a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti: effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;
   e) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;
   f) sopprimere il comma 2.
*9. 12. (Nuova formulazione) Valducci.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 16-bis:
   a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata;
   b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente Pag. 72per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata;
   c) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
9. 22. Osvaldo Napoli.