CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto;
   rilevato che:
    agli articoli 1, comma 7, e 3, comma 1, lettera e), si prevede che la Corte dei conti possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e che questo possa agire «con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi»;
    la previsione appare indeterminata, essendo necessario precisare con esattezza con quali poteri, mezzi e strumenti possa agire la Guardia di finanza;
    l'articolo 3, comma 1, lettera e), che sostituisce l'articolo 148 TUEL, prevede al quarto periodo che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione, «in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo», riferendosi quindi all'obbligo di inviare un «referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti»;
    la predetta fattispecie appare formulata in modo generico e la relativa sanzione appare sproporzionata;
    l'articolo 3, comma 1, lettera s), mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali;
    appare necessario che le sanzioni ivi previste siano applicate in virtù di una sentenza definitiva della Corte dei conti;
    all'articolo 7, comma 1, lettera a) si prevede che il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale;
    tale previsione potrebbe non assicurare la necessaria terzietà del giudice;
    le disposizioni relative ai controlli e le previsioni sanzionatorie nel loro complesso appaiono incentrarsi sulla responsabilità dei vertici politici degli enti locali, trascurando di far emergere i profili di responsabilità, altrettanto rilevanti, relativi ai livelli amministrativi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) agli articoli 1, comma 7, e 3, comma 1, lettera e), sia precisato con quali Pag. 24poteri, mezzi e strumenti può operare il Corpo della Guardia di finanza;
   2) all'articolo 3, comma 1, lettera s), primo capoverso, le parole «anche in primo grado» siano sostituite con le seguenti: «con sentenza definitiva»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione sanzionatoria, stabilendo con maggiore precisione i criteri in base ai quali deve essere redatto il «referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni» e prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle violazione dei predetti criteri;
   b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: «e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa».

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07119 Maurizio Turco: Sugli elementi acquisiti tramite le richieste di rogatoria internazionale nella vicenda IOR Stato Città del Vaticano ed il riciclaggio di denaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla problematica segnalata nella presente interrogazione, sono stati richiesti i necessari elementi informativi alla procura della Repubblica di Palermo, che è stata individuata quale Autorità giudiziaria competente, sulla base della prospettazione fatta dall'onorevole Turco.
  Chiamato a rispondere in merito al quesito «se siano stati acquisiti elementi tramite richieste di rogatoria internazionale e quali ne siano stati gli eventuali esiti», il Procuratore Capo di Palermo ha segnalato che il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, in data 15 luglio 1991 e 29 gennaio 1994, ha reso ai magistrati della stessa procura dichiarazioni relative anche all'investimento di somme di denaro da parte degli esponenti mafiosi Stefano Bontate, Pippo Calò, Salvatore Riina e Francesco Madonia presso la «banca del Vaticano».
  Tuttavia, poiché le notizie riferite dal Mannoia erano notizie de relato in quanto apprese – così come dichiarato dallo stesso Mannoia – da Stefano Bontate, peraltro deceduto, non risulta siano state attivate specifiche indagini sul punto.
  Il predetto Procuratore ha, inoltre, espressamente specificato che sulla vicenda menzionata «non sono state effettuate rogatorie internazionali di qualsivoglia genere».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07137 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti l'omicidio di Roberto Calvi, sulle indagini della procura di Roma sui rapporti sospetti tra lo IOR e alcune banche italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Turco, gli aspetti riguardanti le tre rogatorie da Lei menzionate sono stati già sviscerati in occasione della risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo.
  In questa sede non posso, quindi, che ripetere quanto in precedenza esplicitato, ribadendo che alle tre citate rogatorie è stato dato adeguato riscontro.
  In particolare, con riguardo alla rogatoria del 2004, la Segreteria di Stato del Vaticano ha comunicato alla Procura della Repubblica di Roma, in data 18 marzo 2004, di non potere aderire alla richiesta di informativa, dal momento che nel caso in esame erano trascorsi più di venti anni, mentre gli atti ed i documenti bancari sono conservati per un periodo non superiore ai dieci anni. Tale risposta è stata ricevuta dalla Procura di Roma il 15 aprile 2004.
  Quanto alla rogatoria formulata dalla Procura di Roma il 20 novembre 2008 nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio di Roberto Calvi e volta a verificare se le due lettere inviate da Roberto Calvi al Papa ed al Cardinale Palazzini fossero state ricevute dai rispettivi destinatari, rappresento che, con nota verbale del 3 marzo 2009, la Segreteria di Stato del Vaticano ha riscontrato la richiesta, segnalando, che atteso il notevole tempo trascorso, non sarebbe stato, comunque, agevole dare risposta all'istanza. Una copia della nota verbale è stata trasmessa il 24 marzo 2009 alla Procura di Roma. In data 3 aprile 2012 la Segreteria di Stato della Città del Vaticano ha dato riscontro alla rogatoria formulata dalla Procura di Roma il 20 novembre 2008.
  La nota di riscontro è stata, quindi, inoltrata alla Procura di Roma in data 23 aprile 2012.
  Per quanto riguarda, invece, la rogatoria del 2002 che, come sostenuto nel corso di una trasmissione televisiva dal dottor Tescaroli sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia, rappresento che la stessa non è mai pervenuta a questo Ministero. Della stessa non vi è, infatti, traccia né negli archivi, né nei protocolli dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale, che è competente in materia di rapporti giurisdizionali con le Autorità estere. Né, la stessa Procura procedente ha prodotto documentazione alcuna, attestante l'avvenuta formulazione della predetta rogatoria del 2002.
  Piuttosto, dagli accertamenti espletati è emerso che soltanto in data 16 dicembre 2011 la Procura di Roma nella persona del PM procedente dottor Tescaroli ha trasmesso al competente Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale una nota con la quale rappresentava di non avere ricevuto notizie in ordine alle due rogatorie del 2004 e 2008, a suo tempo inviate alla Città del Vaticano, nonché di una terza rogatoria formulata il 28 novembre 2002 nel procedimento penale n. 46486/02 R.G. Noti, avente ad oggetto la consultazione di documentazione bancaria e l'acquisizione di copia degli atti inerenti l'attività dell'Istituto delle Opere di Religione. Tali rogatorie sono state sollecitate il 22 dicembre 2011 al Ministero degli Pag. 27affari esteri. A fronte del sollecito, l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede ha risposto chiedendo a sua volta che venisse comunicata la data ed il numero di protocollo della nota di trasmissione della sola rogatoria del 2002, in quanto mai pervenuta.
  Poiché le ricerche volte a reperire il fascicolo concernente la rogatoria asseritamente formulata il 28 novembre 2002 hanno dato esito negativo, in data 14 febbraio 2012, è stata inviata dalla competente Articolazione ministeriale alla Procura di Roma una richiesta urgente diretta ad ottenere una copia della nota di trasmissione con la quale la stessa Procura avrebbe inviato nel 2002 la rogatoria in questione, unitamente alla copia della missiva con la quale il predetto Ufficio ministeriale avrebbe effettuato la comunicazione di ricezione della rogatoria ai sensi dell'articolo 727, comma 3 del codice di procedura penale.
  Soltanto in data 5 aprile 2012, la Procura di Roma – premesso che «le ricerche effettuate non avevano consentito di documentare la ricezione da parte del Ministero della giustizia (...) della rogatoria, datata 28 novembre 2002, diretta alla competente Autorità della Città del Vaticano» – ha comunicato di aver proceduto alla rinnovazione dell'originaria rogatoria, integrata dagli elementi acquisiti successivamente alla stesura iniziale e, poi, trasmessa al Ministero con nota separata. La nuova rogatoria – formulata, quindi, soltanto in data 4 aprile 2012 – è stata trasmessa al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alle Autorità vaticane in data 19 aprile 2012. La stessa è stata inoltrata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in data 3 maggio 2012.
  Dell'inoltro è stata informata la Procura della Repubblica di Roma con nota in data 15 maggio 2012.
  Con nota verbale del 14 giugno 2012 la Segreteria di Stato della Santa Sede ha comunicato di aver inoltrato la rogatoria all'Autorità giudiziaria vaticana per gli opportuni adempimenti.
  Di tale passaggio è stata informata la Procura della Repubblica di Roma in data 10 luglio 2012.
  Con nota in data 2 agosto 2012, pervenuta in data 8 agosto 2012, il Ministero degli affari esteri ha trasmesso gli atti di esecuzione della rogatoria del 4 aprile 2012. Tali atti sono stati inoltrati alla Procura della Repubblica di Roma in data 10 agosto 2012. La ricostruzione dei fatti come esplicitati conferma, quindi, la circostanza che la rogatoria asseritamente formulata nell'anno 2002 non è mai stata inviata al Ministero della giustizia.
  Tale assunto risulta, peraltro, ulteriormente avvalorato dal fatto che:
   nella rogatoria formulata nell'anno 2004 non vi è alcun riferimento alla precedente rogatoria del 2002;
   l'asserita rogatoria del 2002 non risulta essere mai stata oggetto di alcun sollecito dal 2002 e fino alla data del 16 dicembre 2011;
   dal raffronto tra il testo della rogatoria del 2004 ed il testo della rogatoria del 2002 (trasmessa, come detto, soltanto nel 2011 ed in occasione del sollecito) emerge che gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente sovrapponibili e coincidenti.
  Detto ciò, comunico che la Procura della Repubblica di Roma, interpellata sulla questione specificamente trattata, ha fatto presente che nell'ambito dei rapporti tra l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) operante nello Stato della Città del Vaticano e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), quale destinataria delle richieste della Procura di Roma, vi sono stati scambi di comunicazioni a far data dal 29 luglio 2011.
  In particolare, agli atti della Procura risulta:
   la richiesta di informazioni all'UIF, in data 29 luglio 2011, in ordine ai rapporti intrattenuti con lo IOR dal reverendo Orazio Bonaccorsi, dal reverendo Salvatore Palumbo e dal reverendo Pietro Canova;Pag. 28
   la conseguente richiesta di informazioni inoltrata, in data 11 agosto 2011, dall'UIF all'AIF, riguardante i rapporti accesi presso lo IOR dal reverendo Orazio Bonaccorsi, dal reverendo Salvatore Palumbo e dal reverendo Pietro Canova;
   la richiesta di informazioni della Procura all'UIF del 6 ottobre 2011 in ordine ai rapporti intrattenuti con lo IOR dal prelato Evaldo Biasimi e/o dai Missionari del Preziosissimo Sangue;
   la conseguente richiesta di informazioni inoltrata, in data 11 ottobre 2011, dall'UIF all'AIF, riguardante i rapporti intrattenuti con lo IOR dal prelato Evaldo Biasimi e/o dai Missionari del Preziosissimo Sangue;
   la risposta fornita dall'AIF, in data 17 novembre 2011, alle suddette richieste di informazioni.

  La predetta Procura ha, altresì, segnalato che già da tempo è stato disposto il dissequestro della somma di euro 23 milioni di cui si fa menzione nella interrogazione, ma che la comunicazione di ogni ulteriore informazione è, allo stato, preclusa, in considerazione della vigenza del segreto investigativo.
  Per quanto riguarda, poi, la posizione del professor Massimo Vari rappresento che quest'ultimo – così come riferito dal Ministero dello sviluppo economico – con lettera del 2 dicembre 2011 (data del giuramento a Palazzo Chigi e, quindi, dell'assunzione dell'Ufficio di Sottosegretario), ha comunicato al Segretario di Stato del Vaticano di voler cessare dalla propria carica di Consigliere dello Stato della Città del Vaticano, in conformità alla normativa italiana relativa alle funzioni e agli incarichi incompatibili con quelli di Governo.
  Il Segretario di Stato del Vaticano, con nota del 22 dicembre 2011, ha fatto presente di aver preso atto di quanto comunicato.
  Entrambe le note, sono state trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera del 29 dicembre 2011, nell'ambito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse.   Quanto, infine, agli aspetti riguardanti i rapporti intrattenuti dal Governo con altri Paesi retti da monarchia assoluta, segnalo che trattasi di questione rientrante nelle specifiche attribuzioni del Ministero degli esteri, cui vanno rimesse le valutazioni caso per caso.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07145 Maurizio Turco: Sull'accertamento di attività investigative o di intercettazione da parte di personale dello Stato Città del Vaticano in territorio italiano nei confronti di un cittadino italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Turco, in relazione alla vicenda del riferito pedinamento dell'ingegner Pier Carlo Cuscianna – da Lei menzionato nell'interrogazione n. 5-07145 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno e al Ministro della Giustizia – si rappresenta che sia il Ministero dell'interno, che il Ministero degli esteri, ciascuno per gli aspetti di specifica pertinenza, hanno comunicato di non disporre di elementi di competenza da comunicare sulla questione.
  Del pari negativa sul punto è stata anche la risposta resa dalla Procura della Repubblica di Roma che, espressamente interpellata sulla tematica trattata nell'interrogazione in oggetto, ha riferito che nulla risulta all'Ufficio di Procura.
  A sua volta, il Dipartimento degli Affari di Giustizia di questo Ministero ha rappresentato che, presso la competente Direzione generale, non pende alcun procedimento relativo ai fatti illustrati nell'atto di sindacato ispettivo e ciò sia con riferimento a commissioni rogatorie provenienti dalle Autorità giudiziarie italiane, sia in relazione a commissioni rogatorie provenienti dalle Autorità vaticane.
  Per quanto riguarda, invece, la problematica sollevata in merito alle procedure applicabili a fronte di attività illecite di intercettazione poste in essere sul territorio italiano, si fa presente, in linea generale, che eventuali condotte abusive possono assumere rilevanza ove idonee a integrare le fattispecie contemplate dalla legislazione penale nel libro II, titolo XII, sezione V in tema di delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07387 Bernardini: Sulle criticità igienico-sanitarie del carcere di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, con riferimento a quanto da Lei segnalato nella presente interrogazione, mi preme comunicarLe che l'efficienza ed il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie della Casa Circondariale di Bari sono normalmente assicurati dall'Amministrazione con interventi di manutenzione realizzati in regime economia.
  I necessari programmi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dell'istituto sono realizzati durante tutto l'anno con cadenza mensile e sono intensificati durante la stagione estiva, con frequenza talvolta anche settimanale.
  Peraltro, anche la delegazione del Comitato per la prevenzione della Tortura (CPT), durante la menzionata visita in istituto del mese di maggio, non ha mancato di evidenziare l'elevata pulizia della C.C. di Bari e delle sue sezioni detentive, con ciò riconoscendo implicitamente il notevole impegno profuso da tutti gli operatori per attuare ogni misura operativa atta a garantire la dignità delle persone ristrette in regime di detenzione.
  Detto ciò, ritengo opportuno segnalare, per mera completezza informativa, che presso la seconda sezione dell'istituto sono in corso i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero essere completati verso la fine di febbraio del prossimo anno.
  Dopo la riapertura di tale sezione e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, saranno programmati nel penitenziario pugliese anche gli interventi riguardanti il padiglione femminile il quale, come riferito dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non è ancora stato interessato da lavori di ristrutturazione integrali e complessivi.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-07405 Bernardini: Sulla richiesta di aumento del personale di polizia penitenziaria del carcere di Biella in relazione alla conclusione dei lavori di nuovi padiglioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, con riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, Le segnalo che presso la Casa Circondariale di Biella è prevista l'apertura di un nuovo padiglione detentivo. Tale struttura avrà una capienza di duecento posti ed entrerà in funzione non appena la stessa sarà dotata non solo degli arredi necessari ma, soprattutto, del personale occorrente per il suo funzionamento.
  Va osservato, in proposito, che presso l'istituto in questione sono attualmente presenti 185 unità di personale e che, rispetto alla previsione organica, vi è una carenza di 43 unità.
  Sotto quest'ultimo profilo, rappresento che le esigenze dell'istituto biellese saranno tenute in debita considerazione dall'Amministrazione penitenziaria in occasione della programmazione delle assegnazioni delle nuove risorse umane – pari a 545 unità – che saranno disponibili al termine del 165o corso di formazione, previsto per il prossimo mese di dicembre.
  Per completezza di informativa, posso comunicare che alla data del 26 ottobre 2012 risultavano ristretti, presso la C.C. di Biella, 284 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 200 e di 381 posti disponibili.
  Pertanto, allo stato, le condizioni operative della struttura, tenuto conto del più ampio contesto nazionale, non destano particolari preoccupazioni.
  Rilevo, infine, che l'apertura del nuovo padiglione del carcere di Biella se per un verso determinerà un incremento delle presenze detentive nel loro complesso, comporterà, per altro verso, la disponibilità di nuovi posti, con beneficio per le complessive condizioni di vita all'interno dell'istituto.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-07429 Bernardini: Sulle drammatiche condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, il detenuto Vito Manciaracina è attualmente ristretto presso la sezione minorati fisici del Centro Clinico della Casa Circondariale di Bari, in esecuzione della condanna all'ergastolo inflittagli dalla Corte di Assise di Appello di Palermo per i reati di omicidio continuato, violazione legge armi e furto in concorso.
  L'individuazione della struttura detentiva è avvenuta in ottemperanza al provvedimento DAP del 15 aprile 2008, che ha ravvisato la necessità per il Manciaracina di essere ristretto in un istituto con ridotte barriere architettoniche e con annesso centro diagnostico terapeutico, dotato di fisiokinesiterapia.
  Ciò posto, comunico che il quadro clinico riguardante il citato detenuto è stato verificato dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il quale, sulla base delle informazioni acquisite, si è pronunciato in termini rassicuranti circa l'assistenza fornita.
  Dalla relazione sanitaria del dirigente medico del Centro Diagnostico risulta, infatti, che il Manciaracina è sottoposto costantemente a controlli clinici specialistici e strumentali, grazie ai quali è assicurato il monitoraggio continuo del suo stato di salute.
  Al fine di trattare la sindrome depressiva da cui il Manciaracina risulta affetto, è stato previsto il controllo da parte dello psichiatra e della psicologa dell'istituto, coadiuvati nella loro attività terapeutica dal personale medico ed infermieristico.
  Così come evidenziato dai Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono posti in essere continui tentativi volti a convincere il detenuto a curare maggiormente l'aspetto e l'igiene personale: ogni tipo di persuasione incontra, tuttavia, importanti resistenze a causa della scarsa compliance dello stesso alle cure ed alle indicazioni sanitarie, in considerazione del fatto che il detenuto tende a rifugiarsi in una generica demotivazione ed in una quasi totale sfiducia negli atti sanitari.
  Allo stato, la maggiore criticità per la salute del paziente è individuata, dal consulente tecnico nominato dalla magistratura di sorveglianza, nella compromissione dell'uso degli arti inferiori, associata ad una importante deflessione dell'umore, con conseguente perdita qualitativa e quantitativa dell'autonomia motoria del soggetto, costretto ad avvalersi di ausilio per le comuni attività quotidiane ed ad una sempre maggiore permanenza a letto.
  Secondo il quadro clinico delineato dai sanitari, il detenuto necessiterebbe di una terapia fisica costante, che lo stesso tende tuttavia a rifiutare «non collaborando in alcun modo allo svolgimento dei trattamenti, che vengono sistematicamente sospesi». Le sue condizioni, per quanto compromesse, non appaiono incompatibili con l'attuale stato detentivo, attesi i presidi medici approntati per la cura delle patologie in atto. Il dirigente sanitario, pur confermando lo stato cronico del paziente, ha comunque ritenuto che le sue condizioni non lo rendano incompatibile con la detenzione.
  Devo, altresì, precisare che la situazione sanitaria del Manciaracina è stata valutata anche dal Tribunale di Sorveglianza di Bari con ordinanze del dicembre 2008, ottobre 2009 gennaio 2011 e giugno 2012, tutte di rigetto delle domande Pag. 33di differimento della pena e detenzione domiciliare ai sensi degli articoli 147 del codice penale e 47-ter comma 1-ter O.P.
  In particolare con l'ordinanza del 22 ottobre 2009 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di differimento della pena avanzata dal detenuto, escludendo – sulla base della perizia medica espletata – la sua incompatibilità con il carcere e valutando come attuale la sua pericolosità sociale, desumibile dalle informative della Questura e della DIA di Trapani.
  Nella perizia medica depositata in data 21 ottobre 2009 dal neurologo risulta, infatti, che il detenuto è affetto da: «emiparesi faciobrachio crurale sx per pregresso ictus ischemico in vasculopatico iperteso... da depressione del tono dell'umore e da gastrite atrofica erosiva e stenosi pilorica, ma... non si rileva il ventilato pericolo di vita né, tantomeno ... sembra essere sottoposto a trattamento disumano e degradante, tenuto anche conto del continuo, sistematico e attento monitoraggio medico, sia per mezzo delle strutture mediche operanti all'interno della Casa Circondariale, sia grazie all'ausilio di strutture sanitarie esterne. Le condizioni di salute del Manciaracina non sono, quindi, incompatibili con lo stato di detenzione nella casa circondariale di Bari, dove – così come puntualizzato dal perito – gli sono garantite cure ed assistenza sanitaria non restrittive, nel pieno rispetto della dignità della persona».
  Rappresento, inoltre, che nell'informativa della Questura di Trapani del 12 settembre 2009 il Manciaracina viene indicato come individuo «stabilmente inserito con posizione di un certo rilievo nell'ambito della consorteria mafiosa Cosa Nostra operante nel territorio di Mazara del Vallo» e viene, altresì, segnalato come detenuto «pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in considerazione dell'assenza di condotte dissociative, da cui è dato desumere che il soggetto mantenga, tuttora, collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza».
  La situazione dianzi descritta viene ribadita nelle successive ordinanze di rigetto emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Bari il quale, sulla base delle relazioni sanitarie della Casa Circondariale Bari in data 17 novembre 2010 e 5 gennaio 2011, ha confermato il quadro sanitario già valutato nell'ordinanza del 2009, ritenendo «adeguate le cure apprestate al Manciaracina nel Centro Clinico Penitenziario della C.C. le Bari».
  In particolare, nell'ultima relazione sanitaria della C.C.le Bari in data 13 aprile 2012 viene rilevato che:
   la visita medica del Manciaracina non ha evidenziato la presenza di piaghe da decubito, ma un lieve arrossamento in sede di fianco sinistro;
   l'igiene personale del paziente è tutelata in relazione alla volontà dello stesso, dal momento che la scelta di non tagliare barba e capelli è volontaria;
   il detenuto non riesce ad assolvere autonomamente le comuni attività quotidiane, necessitando di ausilio e di costanti controlli ed esami specialistici anche esterni al CDT.

  Agli atti dell'Ufficio di Sorveglianza risultano, infatti, numerosi ricoveri ex articolo 11 O.P., regolarmente autorizzati dalla competente magistratura ed effettuati presso strutture sanitarie specialistiche nelle date del 9 maggio 2008, 12 dicembre 2008, 7 gennaio 2009, 24 febbraio 2009, 26 giugno 2009, 1o luglio 2009, 12 agosto 2009, 13 ottobre 2009, 9 settembre 2010, 10 settembre 2010 e 6 aprile 2012.
  Da ultimo, ritengo opportuno segnalare che il competente Magistrato di Sorveglianza di Bari in data 17 aprile 2012 – facendo seguito alla segnalazione della Direzione C.C. di Bari in data 13 aprile 2012 – ha investito il DAP affinché valutasse la possibilità di trasferire il Manciaracina presso un penitenziario più vicino alla residenza dei familiari.
  Con nota del 24 aprile 2012, il DAP ha comunicato l'impossibilità di effettuare il trasferimento del detenuto segnalando «l'opportunità di non interrompere i programmi Pag. 34terapeutici e i necessari costanti controlli ed esami specialistici anche esterni al locale CD» e l'impossibilità di trasferire il Manciaracina in altra sede prossima alla residenza della famiglia, non essendo gli istituti limitrofi dotati né di sezione alta sicurezza, né di presidi sanitari adeguati.
  Lo stesso Dipartimento si è anche espresso in senso contrario ad un'eventuale assegnazione del detenuto in istituti siciliani, ostandovi motivi di sicurezza e di opportunità penitenziaria, motivati dallo spessore criminale del Manciaracina, ritenuto elemento di spicco del clan mafioso capeggiato da Agate Mariano ed inserito nell'organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra».
  Per completezza di informazione, rappresento infine che nell'ultima relazione sanitaria, datata 2 ottobre 2012, il medico del centro clinico dell'istituto penitenziario di Bari ha certificato che il detenuto «presenta un miglioramento dello stato generale, prestando maggiore attenzione al proprio stato fisico ed igienico», pur rimanendo alta «...l'attenzione sul complesso stato psico-fisico del paziente».