CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 3.501.

  Al capoverso lettera i-bis), comma 2-bis, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: tre mesi.
0. 3. 501. 3. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al capoverso lettera i-bis), comma 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La liquidità pari a due dodicesimi dell'anticipazione è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso.
0. 3. 501. 1. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al capoverso lettera i-bis), comma 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La liquidità derivante dall'applicazione del presente comma è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso della medesima anticipazione.
0. 3. 501. 2. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il limite massimo di cui al comma 1 può essere elevato a cinque dodicesimi per anno esclusivamente per gli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
0. 3. 501. 4. Rubinato.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1 e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato a cinque dodicesimi per la durata di un anno a decorrere dalla data della predetta certificazione».
3. 501. I relatori.

  All'emendamento 3.503, sostituire le parole: non inferiore a 20.000 abitanti e le province con le seguenti: inferiore a 20.000 abitanti.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale sostituire le parole: provveda alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: abbia già provveduto alla data del 10 ottobre 2012.
0. 3. 503. 1. Rubinato.

Pag. 13

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis comma 1, sostituire le parole: I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti con le seguenti: I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: abbia già provveduto con le seguenti: provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   b) al comma 8, lettera g), sostituire le parole: che provveda all'alienazione dei beni patrimoniali con le seguenti: che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali.
3. 503. I Relatori.

  All'emendamento 3.504, sostituire le parole: fissato in euro 200, con le seguenti: fissato in euro 100, e, sostituire le parole: euro 100, con le seguenti: euro 200.
0. 3. 504. 1. Simonetti, Vanalli, Volpi, Polledri.

  All'emendamento 3.504, sostituire le parole: fissato in 200 euro con le seguenti: fissato in 50 euro.
0. 3. 504. 2. Rubinato.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, sostituire le parole: fissato in euro 100 per abitante con le seguenti: fissato in euro 200 per abitante per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana, euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 per abitante per i restanti comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.
3. 504. I Relatori.

  All'emendamento 3.505, sostituire le parole: 60 giorni, con le seguenti: 100 giorni.
0. 3. 505. 2. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Sostituire le parole: 60 giorni, con le seguenti: 90 giorni.
0. 3. 505. 1. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso art. 243-quater sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
3. 505. I Relatori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2012, con le seguenti: sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 3. 0. 11. 1. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

  1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4 e 260, comma Pag. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e sino al 31 dicembre 2012. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
3. 011. I Relatori.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i contratti a tempo determinato fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministero dell'interno vi provvede con le proprie risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 10. 020. 3. Favia, Borghesi.

  All'articolo aggiuntivo 10.020, sopprimere il comma 2.
0. 10. 020. 2. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  All'articolo aggiuntivo 10.020, al comma 2, sostituire le parole: degli enti locali di cui al comma 1, dell'articolo 10 del presente decreto-legge, con le seguenti: del Ministero dell'interno.
0. 10. 020. 1. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Continuità delle funzioni di amministrazione e gestione dei segretari comunali)
.

  1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall’ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale fino al termine del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, i contratti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogati fino al 31 luglio 2013. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n, 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma trovano copertura mediante le risorse derivanti dalla proroga, fino al 31 luglio 2013, del sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali di cui al comma 1, dell'articolo 10 del presente decreto legge.
10. 020. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

ULTERIORE EMENDAMENTO PRESENTATO DAI RELATORI

ART. 3.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , con funzioni di Presidente,.
3. 699. I Relatori.