CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013;
   premesso che:
    nell'ambito della Tabella n. 3, la missione 15 (comunicazioni), il programma 17.18 (Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni) e il programma 1810 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) presentano complessivamente, per il 2013, uno stanziamento di competenza pari a 181,69 milioni di euro, con una diminuzione del 13,41 per cento rispetto alle previsioni assestate 2012;
    il disegno di legge di stabilità 2013 non presenta disposizioni che si ricollegano direttamente, per le parti di interesse della IX Commissione, alla Tabella n. 3;
    ritenuto pertanto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel medesimo disegno di legge di stabilità disposizioni volte a conseguire obiettivi di risparmio e razionalizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni attraverso un maggiore ricorso a piattaforme informatizzate, rafforzando quanto già previsto dall'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo, per le pubbliche amministrazioni, l'utilizzo obbligatorio della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le medesime pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 7, in materia di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, una disposizione volta a vincolare le amministrazioni pubbliche ad avvalersi della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di stabilità 2013;
   premesso che:
    nell'ambito della Tabella n. 10, la missione 7 (ordine pubblico e sicurezza), la missione 13 (diritto alla mobilità) e la missione 17 (ricerca e innovazione) recano spese, per il 2013, pari a 3.248,17 milioni di euro, in termini di competenza, con una riduzione rispetto alle previsioni assetate per il 2012, pari a euro 603,9 milioni di euro,
    il provvedimento reca disposizioni di competenza della IX Commissione agli articoli 3, commi da 51 a 56; 7, commi da 35 a 38; 8, commi 3, 4 e 7; e 9 nonché alla tabella E;
    i commi da 51 a 56 dell'articolo 3 definiscono le misure di contenimento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo la riduzione di diverse autorizzazioni legislative di spesa relative, rispettivamente, all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (comma 51), al contributo per la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), al contributo per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto (commi da 54 a 56);
    i commi da 35 a 38 dell'articolo 7 dispongono la soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, attribuendo alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni già assegnate alla citata Autorità;
    il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa;
    il comma 4 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento Pag. 283degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli «interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali»;
    il comma 7 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
    l'articolo 9, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio;
    la tabella E prevede la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, iscritte nei capitoli 7122 e 7322 dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze, nonché del capitolo 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo il quale:
   le risorse destinate all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa hanno registrato forti economie di spesa e, pertanto, la dotazione del relativo capitolo di bilancio (7141) risulta congrua anche alla luce delle decurtazioni disposte a valere sul medesimo capitolo sia dal disegno di legge di bilancio, sia dal comma 51 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità;
   la dotazione del capitolo 7403, su cui affluisce il contributo destinato alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione del medesimo contributo disposta dal comma 52 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;
   la dotazione del capitolo 7838, che accoglie le risorse destinate alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione delle medesime risorse disposta dal comma 53 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;
   gli esigui risparmi di spesa, pari a euro 152.200 annui a decorrere dal 2013, conseguenti alla soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e alla conseguente riorganizzazione delle relative funzioni disposta dai commi da 35 a 38 dell'articolo 7, non sono stati computati nei saldi di finanza pubblica, presumibilmente a causa di un mero errore materiale;
   lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2013 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, di cui al comma 3 dell'articolo 8, è già previsto dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Rete ferroviaria italiana Spa;
   considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha fornito gli elementi di chiarimento concernenti i profili problematici relativi all'articolo 9, in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale, evidenziati nel corso della discussione in Commissione;
   rilevata comunque la necessità di apportare significative correzioni al nuovo testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge Pag. 284n. 95 del 2012 introdotto dal citato articolo 9, in conformità con le indicazioni risultanti dalla relazione tecnica e con i principi dettati dal Titolo V della Costituzione, prevedendo, in particolare, che:
    l'istituenda quota di compartecipazione sia riferita alla benzina e al gasolio per autotrazione;
    l'aliquota di compartecipazione sia determinata in misura tale che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, corrisponda alla somma delle maggiori risorse stanziate per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dal 2015 dallo stesso articolo 16-bis, delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 – nonché delle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e al gettito dell'accisa sulla benzina previste dalla legislazione vigente;
    confluiscono nel fondo istituito ai sensi del citato articolo 16-bis, nella misura massima del 60 per cento, le risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – in modo da escluderne l'utilizzo per finalità diverse dal trasporto pubblico locale – salvaguardando comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo;
    il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si provvede alla ripartizione delle risorse sia rideterminato, in modo tale che esso risulti successivo a quello assegnato alle Regioni per provvedere alla riprogrammazione dei servizi di trasporto;
    la ripartizione delle risorse per l'anno 2013 avvenga sulla base dei criteri e delle modalità previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa adozione del piano di riprogrammazione dei servizi da parte delle Regioni a statuto ordinario, anziché previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dalla citata riprogrammazione nell'anno precedente;
    siano fatte salve le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    siano soppresse le disposizioni che incidono in maniera pervasiva sull'autonomia delle Regioni e degli enti locali, quali quelle concernenti, in caso di disequilibrio economico, la nomina di commissari ad acta, la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
    sia incrementata la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 in misura tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante, per l'anno 2011, dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
    siano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono compartecipazioni regionali e che istituiscono il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, le cui risorse sono integralmente assorbite nell'istituendo Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;
    rilevata altresì l'opportunità di sopprimere i commi da 35 a 38 dell'articolo 7, stanti gli esigui risparmi di spesa, per altro non computati nei saldi di bilancio, che derivano dalla soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e dalla conseguente riorganizzazione delle relative funzioni,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 285

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, siano soppressi i commi da 35 a 38;
   2) all'articolo 9, comma 1, sostituire il capoverso comma 1, con i seguenti: 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
    a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
    b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
    c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-bis. Nel fondo di cui al comma 1 confluisce una quota, stabilita, entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la misura massima del 60 per cento, delle risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota è determinata in misura tale da non pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-quater, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995. n. 549;
   b) i commi 295 e 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007. n. 244;
   c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 2, siano premesse le Pag. 286seguenti parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 4 mesi e le parole: alla riprogrammazione con le seguenti: all'adozione di un piano di riprogrammazione;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 30 giugno e il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle Regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 6, dopo le parole: a seguito dei risultati delle verifiche inserire le seguenti effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 8, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario procedono alla definizione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 9, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente: c) le modalità di controllo da parte del Governo sull'attuazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di stabilità 2013;
   premesso che:
    nell'ambito della Tabella n. 10, la missione 7 (ordine pubblico e sicurezza), la missione 13 (diritto alla mobilità) e la missione 17 (ricerca e innovazione) recano spese, per il 2013, pari a 3.248,17 milioni di euro, in termini di competenza, con una riduzione rispetto alle previsioni assetate per il 2012, pari a euro 603,9 milioni di euro,
    il provvedimento reca disposizioni di competenza della IX Commissione agli articoli 3, commi da 51 a 56; 7, commi da 35 a 38; 8, commi 3, 4 e 7; e 9 nonché alla tabella E;
    i commi da 51 a 56 dell'articolo 3 definiscono le misure di contenimento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo la riduzione di diverse autorizzazioni legislative di spesa relative, rispettivamente, all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (comma 51), al contributo per la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), al contributo per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto (commi da 54 a 56);
    i commi da 35 a 38 dell'articolo 7 dispongono la soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, attribuendo alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni già assegnate alla citata Autorità;
    il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa;
    il comma 4 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento Pag. 288degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli «interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali»;
    il comma 7 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
    l'articolo 9, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio;
    la tabella E prevede la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, iscritte nei capitoli 7122 e 7322 dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze, nonché del capitolo 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo il quale:
   le risorse destinate all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa hanno registrato forti economie di spesa e, pertanto, la dotazione del relativo capitolo di bilancio (7141) risulta congrua anche alla luce delle decurtazioni disposte a valere sul medesimo capitolo sia dal disegno di legge di bilancio, sia dal comma 51 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità;
   la dotazione del capitolo 7403, su cui affluisce il contributo destinato alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione del medesimo contributo disposta dal comma 52 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;
   la dotazione del capitolo 7838, che accoglie le risorse destinate alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione delle medesime risorse disposta dal comma 53 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;
   gli esigui risparmi di spesa, pari a euro 152.200 annui a decorrere dal 2013, conseguenti alla soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e alla conseguente riorganizzazione delle relative funzioni disposta dai commi da 35 a 38 dell'articolo 7, non sono stati computati nei saldi di finanza pubblica, presumibilmente a causa di un mero errore materiale;
   lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2013 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, di cui al comma 3 dell'articolo 8, è già previsto dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Rete ferroviaria italiana Spa;
   considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha fornito gli elementi di chiarimento concernenti i profili problematici relativi all'articolo 9, in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale, evidenziati nel corso della discussione in Commissione;
   rilevata comunque la necessità di apportare significative correzioni al nuovo testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge Pag. 289n. 95 del 2012 introdotto dal citato articolo 9, in conformità con le indicazioni risultanti dalla relazione tecnica e con i principi dettati dal Titolo V della Costituzione, prevedendo, in particolare, che:
    a) l'istituenda quota di compartecipazione sia riferita alla benzina e al gasolio per autotrazione;
    b) l'aliquota di compartecipazione sia determinata in misura tale che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, corrisponda alla somma delle maggiori risorse stanziate per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dal 2015 dallo stesso articolo 16-bis, delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 – nonché delle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e al gettito dell'accisa sulla benzina previste dalla legislazione vigente;
    c) confluiscono nel fondo istituito ai sensi del citato articolo 16-bis, nella misura massima del 60 per cento, le risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – in modo da escluderne l'utilizzo per finalità diverse dal trasporto pubblico locale – salvaguardando comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo;
    d) il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si provvede alla ripartizione delle risorse sia rideterminato, in modo tale che esso risulti successivo a quello assegnato alle Regioni per provvedere alla riprogrammazione dei servizi di trasporto;
    e) la ripartizione delle risorse per l'anno 2013 avvenga sulla base dei criteri e delle modalità previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa adozione del piano di riprogrammazione dei servizi da parte delle Regioni a statuto ordinario, anziché previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dalla citata riprogrammazione nell'anno precedente;
    f) siano fatte salve le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    g) siano soppresse le disposizioni che incidono in maniera pervasiva sull'autonomia delle Regioni e degli enti locali, quali quelle concernenti, in caso di disequilibrio economico, la nomina di commissari ad acta, la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
    h) sia incrementata la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 in misura tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante, per l'anno 2011, dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
    i) siano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono compartecipazioni regionali e che istituiscono il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, le cui risorse sono integralmente assorbite nell'istituendo Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;
  rilevata altresì l'opportunità, ai commi 35 e 36 dell'articolo 7, di trasferire le funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto alla Capitaneria di porto di Messina elevandola a direzione marittima,
   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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  con le seguenti condizioni:
   1) siano riformulati i commi 35 e 36 dell'articolo 7, nel senso di trasferire le funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto alla Capitaneria di porto di Messina elevandola a direzione marittima;
   2) sia riformulato l'articolo 9 in conformità con le indicazioni risultanti dalle premesse alle lettere da a) ad i).

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ALLEGATO 4

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (C. 5520 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520, Governo),
   premesso che:
    il presente decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre titoli, che riguardano, rispettivamente, la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni; l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali e le ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
    l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali;
    l'applicazione di gran parte di tali misure è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle Regioni a decorrere dal 2013, ad esclusione di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e, in parte più limitata, di quelli concernenti il servizio sanitario regionale;
    in materia di trasporto pubblico locale, infatti, l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2013 introduce un'apposita disciplina in materia di razionalizzazione della spesa che prevede specifiche misure sanzionatorie nei confronti degli enti inadempienti;
    il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui pubblico registro automobilistico (PRA) siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli;
    la relazione illustrativa precisa come la finalità principale della disposizione sia quella di risolvere il problema della migrazione delle imprese di noleggio, di leasing e di commercio veicoli – attraverso l'apertura di sedi secondarie – nelle Province presso le quali la tariffa dell'IPT è inferiore;

  rilevato, tuttavia, che:
   il mero richiamo alla tassazione legata alla sede legale dei predetti soggetti rischia di essere insufficiente per evitare fenomeni di elusione fiscale, giacché il trasferimento di sede legale appare un'operazione semplice che non richiede neppure il trasferimento della struttura produttiva;
   al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, si potrebbe prevedere che la misura del tributo, presso gli enti locali interessati, non possa essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa determinata – assicurando l'invarianza del gettito – con Pag. 292decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e debba essere commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento e alla massa complessiva per i restanti veicoli;
   si potrebbe altresì prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una riduzione del 50 per cento della citata tariffa per i veicoli ad uso noleggio senza conducente, intestati alle imprese che svolgono tale attività, considerata la situazione di particolare difficoltà in cui versa il settore e il ruolo di traino che quest'ultimo svolge sull'intero mercato automobilistico;

  rilevata altresì l'esigenza di inserire nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale:
   dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, autorizzando, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., appositamente stanziate, a decorrere dal 2010, dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   dei collegamenti con le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, prevedendo, a tal fine, l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano inserite nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, autorizzando, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., appositamente stanziate, a decorrere dal 2010, dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   2) siano inserite nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale dei collegamenti con le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, prevedendo, a tal fine, l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente,

  e, con la seguente osservazione:
   1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, di prevedere all'articolo 9, comma 2, che la misura del tributo, presso gli enti locali interessati, non possa essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa determinata – assicurando l'invarianza del gettito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – e debba essere commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento e alla massa complessiva per i restanti veicoli, disponendo altresì, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una riduzione del 50 per cento della tariffa per i veicoli ad uso noleggio senza conducente, intestato alle imprese che svolgono tale attività.

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ALLEGATO 5

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (C. 5520 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520, Governo),
   premesso che:
    il presente decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre titoli, che riguardano, rispettivamente, la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni; l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali e le ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
    l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali;
    l'applicazione di gran parte di tali misure è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle Regioni a decorrere dal 2013, ad esclusione di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e, in parte più limitata, di quelli concernenti il servizio sanitario regionale;
    in materia di trasporto pubblico locale, infatti, l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2013 introduce un'apposita disciplina in materia di razionalizzazione della spesa che prevede specifiche misure sanzionatorie nei confronti degli enti inadempienti;
    il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui pubblico registro automobilistico (PRA) siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli;
    la relazione illustrativa precisa come la finalità principale della disposizione sia quella di risolvere il problema della migrazione delle imprese di noleggio, di leasing e di commercio veicoli – attraverso l'apertura di sedi secondarie – nelle Province presso le quali la tariffa dell'IPT è inferiore;

  rilevato, tuttavia, che:
   il mero richiamo alla tassazione legata alla sede legale dei predetti soggetti rischia di essere insufficiente per evitare fenomeni di elusione fiscale, giacché il trasferimento di sede legale appare un'operazione semplice che non richiede neppure il trasferimento della struttura produttiva;
   al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, si potrebbe prevedere l'adozione di modelli organizzativi per l'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione più omogenei tra loro, anche sotto il profilo dei costi, e si potrebbe altresì Pag. 294disporre che gli enti locali interessati non possano fissare il tributo in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa determinata – assicurando l'invarianza del gettito – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e debbano commisurare il tributo medesimo alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento e alla massa complessiva per i restanti veicoli,
   si potrebbe altresì prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una riduzione del 50 per cento della citata tariffa per i veicoli ad uso noleggio senza conducente, intestati alle imprese che svolgono tale attività, considerata la situazione di particolare difficoltà in cui versa il settore e il ruolo di traino che quest'ultimo svolge sull'intero mercato automobilistico;

  rilevata altresì l'esigenza di inserire nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale:
   dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, autorizzando, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., appositamente stanziate, a decorrere dal 2010, dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   dei collegamenti aerei con la Sardegna e con le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, prevedendo, a tal fine, l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano inserite nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, autorizzando, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., appositamente stanziate, a decorrere dal 2010, dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   2) siano inserite nel testo del provvedimento disposizioni volte a garantire la continuità territoriale dei collegamenti aerei con la Sardegna e con le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, prevedendo, a tal fine, l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente,

  e, con la seguente osservazione:
   1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 9, comma 2, misure che favoriscano l'adozione di modelli organizzativi per l'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione più omogenei tra loro, anche sotto il profilo dei costi, prevedendo che gli enti locali interessati, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, non possano fissare il tributo in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa determinata – assicurando l'invarianza del gettito – con Pag. 295decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e debbano commisurare il tributo medesimo alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento e alla massa complessiva per i restanti veicoli, disponendo altresì, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una riduzione del 50 per cento della tariffa per i veicoli ad uso noleggio senza conducente, intestato alle imprese che svolgono tale attività.