CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5520, di conversione del decreto – legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
   rilevato come la previsione del comma 4 dell'articolo 9, il quale proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, si connetta esplicitamente con il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, che potrebbe avvenire ai sensi della delega al Governo in materia prevista dall'articolo 3, comma 14, lettera c), del disegno di legge C. 5291, recante la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 11, commi 7 e 10, i quali, rispettivamente, riconoscono ai titolari di reddito di impresa in possesso dei requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma stesso un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, e prevedono un credito d'imposta a favore dei predetti soggetti finanziatori pari agli interessi dei finanziamenti erogati, si segnala l'opportunità di esplicitare con maggior chiarezza se i soggetti finanziati debbano restituire solo la quota capitale del finanziamento erogato nei loro confronti.