CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto,
   rilevato che:
    il testo in esame in alcuni punti si sovrappone con l'ulteriore nuovo testo unificato C. 4662, recante la delega al Governo per la riforma del codice della strada, differenziandosi i due provvedimenti in base allo strumento legislativo utilizzato: la delega nel caso del predetto testo unificato, disposizioni direttamente precettive nel caso in esame;
    i principi di delega in materia di pagamento di sanzioni, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del testo unificato C. 4662 sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto potrebbero potenzialmente produrre oneri per la finanza pubblica non quantificati, mentre nel testo in esame all'articolo 4 si prevedono disposizioni precettive riconducibili agli stessi principi ritenuti potenzialmente onerosi senza prevedere la conseguente soppressione delle medesime;
    l'articolo 5 è diretto a modificare la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo, prevedendo che la sanzione accessoria della revoca trovi sempre applicazione e che la patente non possa essere nuovamente rilasciata se non siano trascorsi cinque anni decorrenti dall'accertamento del reato ovvero quindici anni in caso di violazione dell'articolo 189, comma 1, del codice della strada, relativo all'omissione di soccorso, nonché nel caso in cui l'omicidio colposo sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    il richiamo al comma 1 dell'articolo 189 del codice della strada, che prevede a carico dell'utente della strada al cui comportamento sia ricollegabile un incidente l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che ne abbiano conseguito un danno, dovrebbe essere sostituito con il richiamo dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, volti a prevedere rispettivamente il delitto di violazione dell'obbligo di fermarsi ed il delitto di violazione dell'obbligo di assistenza alla persone ferite;
    piuttosto che modificare la disciplina della revoca della patente sarebbe stato più opportuno procedere ad un aumento, ad esempio del doppio, del termine di sospensione della patente ovvero del termine oltre il quale si può ottenere la nuova patente, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni;
    il termine di quindici anni previsto per poter conseguire nuovamente la patente dopo la revoca appare in sé incongruo per quanto si riferisca a fatti estremamente gravi;Pag. 72
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter.1, primo comma, il riferimento all'articolo 189, comma 1, sia riferito dal riferimento all'articolo 189, commi 6 e 7;
  2. All'articolo 5, comma 1, capoversi 3-ter.1 e 3-ter.2, il termine di quindici anni sia portato a dieci anni.

Pag. 73

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Contento.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Angela Napoli.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
   b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
   c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
   d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
    1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
    2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
    3) nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
   e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire Pag. 74le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
   f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;
   g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;
   h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 4. Contento.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie, aggiungere le seguenti: e dell'istituto dell'astensione dalla pena.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) Prevedere che il giudice:
    1) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale;
    2) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato doloso, possa astenersi dall'infliggere la pena, nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli del reato si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Pag. 75

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che, per i delitti per i quali sia prevista come pena edittale la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
1. 6. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.
1. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 12. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis-1 del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 13. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies e 612-bis.
1. 14. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis.
1. 15. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Pag. 76

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388 e 388-ter.
1. 16. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 17. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640.
1. 18. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: o di reati contro la famiglia, qualora la detenzione domiciliare debba essere eseguita nel domicilio familiare.
1. 19. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di coltivazione domestica di sostanza stupefacente nel caso in cui l'utilizzo del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ricavata dalla pianta abbia una finalità esclusivamente personale.
1. 20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) prevedere che, nel caso indicato dalla lettera b-bis), il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.
1. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: esercitare anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
1. 50. Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), introdurre la seguente:
   c-bis) prevedere che il domicilio comprenda anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari.
1. 22. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Pag. 77

  Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente:
   1) sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.
1. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera d), n. 1) dopo la parola: pericolo, inserire la seguente: concreto.
1. 51. Sisto.

  Al comma 2, lettera d) n. 1) dopo le parole: altri reati, aggiungere le seguenti: il giudizio di non idoneità deve essere specificatamente motivato e non può consistere nella ricognizione delle condizioni di cui all'articolo 273 c.p.p.
1. 52. Sisto.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 1).
1. 53. Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) prevedere la revoca della detenzione domiciliare e la riconversione dei giorni residui in pena detentiva principale in caso di sottrazione alla detenzione domiciliare, di condotta incompatibile con la convivenza familiare o in ogni altra situazione in cui la detenzione domiciliare appaia non idonea alla rieducazione o pericolosa socialmente.
1. 24. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) prevedere che la pena detentiva principale sia ragguagliata alla detenzione domiciliare, applicata per fasce orarie o per giorni della settimana, in ragione di un giorno di pena detentiva per ogni giorno di effettiva detenzione domiciliare.
1. 25. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) stabilire i criteri in base ai quali operare il ragguaglio tra giorni di pena detentiva principale e giorni di detenzione domiciliare.
1. 26. Di Pietro, Palomba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I provvedimenti di cui al comma secondo, lettera d) sono autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti c.p.p.; quelli di cui al comma secondo lettera e) sono appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti c.p.p. dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.
1. 54. Sisto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.
2. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Pag. 78

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
2. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
2. 5. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 2, sopprimere le parole: alla dimora.
2. 50. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 2, sopprimere le parole: alla libertà di movimento.
2. 51. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: non inferiore a dieci giorni con le seguenti: pari alla metà della pena detentiva che sarebbe stata inflitta in caso di condanna e alla metà dei giorni che risulterebbero dal ragguaglio della pena pecuniaria e quella detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.
2. 6. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale minima della reclusione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.
2. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a sessanta giorni.
2. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.
2. 10. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta.
2. 12. Contento.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   4-bis. Nel caso di connessione di procedimenti, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa ove uno dei reati sia punito con pena Pag. 79edittale detentiva superiore nel massimo a tre anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.
2. 13. Samperi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   4-bis
. Qualora è già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta.
2. 14. Samperi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
2. 15. Contento.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 168-ter con il seguente:
  Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni dell'articolo 161.
  2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
  3. L'estinzione del reato pronunciata a norma del comma 2 è revocata se l'imputato è condannato, con sentenza definitiva, per un reato commesso entro 5 anni dal termine del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. 16. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:
  Art. 465-septies(Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
  2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
  3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.
  4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel processo.
   Art. 464-novies(Casi di divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. In caso di esito negativo della messa alla prova ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, non può essere proposta, nel corso dello stesso procedimento e da parte della stessa persona, un'ulteriore richiesta in tal senso.
2. 17. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-quater» con il seguente:
  Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;Pag. 80
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo.

  2. Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.
2. 18. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
2. 19. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso articolo Art. 168-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede con le seguenti: in caso di commissione, durante il periodo della prova, di un nuovo reato anche colposo.
2. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione con le seguenti: condanna, durante il periodo di prova, per.
2. 21. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione con le seguenti: rinvio a giudizio per.
2. 22. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
*2. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero fino a: si procede.
*2. 51. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 2, aggiungere le parole: ai fini della revoca: aggiungere il giudice procedente.
*2. 52. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 2, dopo le parole: prima dell'udienza aggiungere le seguenti: con le forme dell'articolo 127 c.p.p.
2. 53. Sisto.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di inserire le seguenti: circolazione stradale e di.
3. 50. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole: in caso di procedimento per decreto, il programma di Pag. 81trattamento può essere allegato prima della decisione sull'istanza.
3. 51. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-ter.
3. 2. Cirielli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: se il pubblico ministero presta il consenso.
3. 52. Sisto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.
3. 53. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto con le seguenti: atto scritto motivato.
3. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, sostituire il comma con il seguente:
  4. In caso di reiezione della richiesta, l'imputato deve rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. 54. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464, comma 4, sostituire la parola: ragioni con le seguenti: ragioni in modo dettagliato.
3. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, provvede con ordinanza, di seguito ad apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione, nelle forme dell'articolo 127, è dato avviso alle parti ed alla persona offesa.
3. 54. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, al comma 3, sopprimere le parole: e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
3. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: , anche mediante.
3. 55. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso Art. 464-quater, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: il quale può rinunciare alla richiesta qualora non accetti le ulteriori prescrizioni del giudice.
3. 6. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ma se il dissenso è ingiustificato il giudice può valutarlo ai fini del rigetto della richiesta.
3. 7. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Durante il periodo di messa alla prova, l'indagato o imputato straniero, qualora sprovvisto di permesso Pag. 82di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
3. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: o perché pur essendo comparsa non è stata sentita.
3. 56. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: Il dissenso ingiustificato dell'imputato alla modifica delle prescrizioni può essere valutato dal giudice ai fini della revoca della sospensione del procedimento.
3. 9. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 464-sexies con il seguente:
  Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
3. 10. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni.
3. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 657-bis.
3. 12. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 657-bis, comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*3. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 657-bis, comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
*3. 56. Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis
. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale; quando riguardi la circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, salvo che non risulti il risarcimento del danno nei confronti delle persone offese.
3. 57. Sisto.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
4. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, aggiungere infine il seguente comma:
   7. Il giudice informa l'ufficio di polizia competente sul luogo di residenza Pag. 83dell'imputato della sospensione del procedimento. L'ufficio di polizia comunica al giudice tutti i fatti che possono avere rilevanza ai fini della revoca della sospensione.
4. 3. Cirielli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
   Art. 4-bis. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento per messa alla prova.
4. 01. Contento.

ART. 5.

  Al comma 2, capoverso Art. 420-bis, comma 2, sostituire le parole: ovvero abbia nominato con le seguenti: e abbia nominato.
5. 2. Sisto.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 420-quinquies.
5. 1. Cirielli.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  Si applicano, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
8. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo 11 della presente proposta di legge.
9. 1. Ferranti.

  Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
   «Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia Pag. 84giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 9-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   l-bis) ai provvedimenti con cui il l giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.
9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Pag. 85

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:
  Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
  2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
  3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
  4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

  Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.
2. 17 (Nuova formulazione). I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater» sopprimere la lettera b).
2. 100. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-ter», al primo comma sostituire le parole da fissa con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

  Conseguentemente al quarto comma del medesimo capoverso sostituire le parole se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero con le seguenti , se ritiene la richiesta fondata.
3. 100. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo Si applica l'articolo 127.
3. 200. I Relatori.

Pag. 86

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.
3. 300. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 657-bis», al primo comma sostituire le parole dieci giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

  Conseguentemente sopprimere il secondo comma del medesimo capoverso.
3. 400. I Relatori.

Pag. 87

ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.
2. 10. (Nuova formulazione) Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
2. 16. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
2. 15. (Nuova formulazione) Contento.

  Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:
  «Art. 464-octies.(Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
  2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
  3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
  4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

  Art. 464-novies.(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.
2. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», sopprimere la lettera b).
2. 100.  I Relatori.

Pag. 88

ART. 3

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-bis», comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di inserire le seguenti: circolazione stradale e di.
3. 50.  Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-ter», al primo comma sostituire le parole da fissa con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

  Conseguentemente al quarto comma del medesimo capoverso sostituire le parole: se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero con le seguenti: , se ritiene la richiesta fondata.
3. 100.  I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applica l'articolo 127.
3. 200.  I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.
3. 300.  I Relatori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 657-bis», al comma 1 sostituire le parole dieci giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere comma 2.
3. 400.  I Relatori.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo II della presente proposta di legge.
9. 1.  I Relatori.

  Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
   «Art. 143-bis.(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Pag. 89

Art. 9-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
    «i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
    «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».
9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.