CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato)

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.
3. 2. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché tali attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psicologico basate sull'abuso della credulità popolare.
3. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimere il comma 5.
5. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimere il comma 2.
10. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti.
12. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

Pag. 28

ART. 19.

  Al comma 1, dopo le parole: da essa rappresentati aggiungere le seguenti: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.
19. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.
(Inammissibile)

ART. 21.

  Al comma 1 sopprimere le parole: eventualmente pure a favore di altri Paesi.
21. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle commissioni parlamentari competenti per materia.
24. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 30.

  Al comma 1 sostituire la parola: 22.000 con la seguente: 5.000.
30. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
30. 01. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato)

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché tali attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psicologico basate sull'abuso della credulità popolare.
3. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.
3. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimere il comma 5.
5. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Sopprimere il comma 2.
9. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sentite le commissioni parlamentari competenti.
12. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Pag. 30

ART. 18.

  Al comma 1, dopo le parole: da essa rappresentati aggiungere le seguenti: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.
18. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche a favore di altri Paesi.
20. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle commissioni parlamentari competenti per materia.
23. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
28. 01. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

Pag. 31

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

  All'emendamento 1.100, dopo le parole partiti politici aggiungere le seguenti: e movimenti politici.
0.1.100.1. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

  All'emendamento 1.100, sostituire le parole: in quanto essenziali al funzionamento del sistema democratico con le seguenti: praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.
0.1.100.2. Vassallo.

  All'emendamento 1.100, sostituire le parole essenziali al funzionamento del sistema democratico con le seguenti: strumento di partecipazione dei cittadini al sistema democratico.
0.1.100.3. Favia.

  All'emendamento 1.100, sostituire la parola essenziali con la seguente: partecipano.
0.1.100.4. Favia.

Pag. 32

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (C. 5466 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5466 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 33

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5465 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana (C. 5309 Narducci)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5309 Narducci, recante «Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana»,
   considerato che:
    la disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
    richiamata altresì la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni;
    segnalato che, in più occasioni, la Corte costituzionale ha affermato che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie di competenza concorrente o residuale regionale (fra le altre, le sentenze n. 370 del 2003, n. 16 del 2004, n. 51 del 2005, n. 168 del 2008, n. 79 del 2011);
    ricordato altresì che la Corte costituzionale ha in particolare affermato che la tutela dei beni culturali corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004);
    richiamato l'articolo 2 che dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmetta al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell'articolo 1. Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere,
    evidenziata al riguardo l'opportunità di valutare una differente procedura, che preveda la trasmissione della relazione ai ministri competenti e, contestualmente, al Parlamento,
    esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la relazione sia trasmessa ai ministri competenti e, contestualmente, al Parlamento.