CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 5 ottobre 2012
714.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: «disciplina relativa al catasto dei fabbricati» aggiungere le seguenti: «su tutto il territorio nazionale,».
2. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1.2), e lettera f), numero 1), di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificarne la composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
2. 27. (Nuova formulazione) Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «legge 21 novembre 2000, n. 342,» aggiungere le seguenti: «, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio,» e dopo le parole: «anche collettiva» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli telematici,».
2. 69. (Nuova formulazione) Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «, tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE;».
*2. 15. (Nuova formulazione) Bernardo.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «, tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE;».
*2. 24. (Nuova formulazione) Galletti.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Coordinamento delle disposizioni in materia di evasione ed erosione con le procedure di bilancio).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, Pag. 14norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui agli articoli 3 e 4 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. 0100. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:».
5. 5. (Nuova formulazione) Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e in ogni stato e grado del giudizio» e, alla lettera g), sopprimere le parole: «e gli interessi».
5. 100. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: «documentazione falsa» aggiungere le seguenti: «, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità».
8. 100. Il Governo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative».
*8. 15. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative».
*8. 6. Barbato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative».
*8. 14. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi»
8. 101. Il Relatore.

Pag. 15

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili».
9. 100. (Nuova formulazione) Bernardo, Pagano. (ex 3.16)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;
   b) potenziamento del Dipartimento delle Finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'esercizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;
   c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;
   d) unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle Dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;
   e) ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del Territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge;
   f) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
   g) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
   h) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;Pag. 16
   i) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
   l) riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
   m) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere a un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;
   n) promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;
   o) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

  2. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-quater, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi.
9. 0100. Il Relatore.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 10.
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
   b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
   c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di:
    1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un unico testo di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione Pag. 17delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati, l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;
    4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
    5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi.
   d) revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale;»
10. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
10. 200. (Nuova formulazione) Ventucci, Bernardo, Berardi (ex 8.16).

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere la non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;
10. 201. (Nuova formulazione) Savino (ex 8. 9).

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette Pag. 18somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità.»
*11. 13. (Ulteriore nuova formulazione) Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità.»
*11. 9. (Ulteriore nuova formulazione) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione Pag. 19sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità.»
*11. 100. (Nuova formulazione) Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli (ex 9.8).

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ritenute transfrontaliere,» aggiungere le seguenti: «al regime dei lavoratori all'estero,».
12. 100. Il Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.»
12. 101. Il Relatore.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Giochi pubblici).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni a legislazione vigente in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di Pag. 20ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
   b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
   c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
   d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche;
   e) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
   f) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;
   g) riordino ed implementazione delle vigenti disposizioni relative ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
   h) riordino ed implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;
   i) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza di cui al predetto Testo unico idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;
   l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
    1) istituzione della Lega Ippica Italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti;
    2) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega Ippica Italiana, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
    3) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, Pag. 21compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite;
    4) alimentazione del fondo di cui al numero 2) mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
15.100 Il Relatore.

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