CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto n. 500).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione difesa,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

  premesso che:
   le modifiche e le integrazioni al codice sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;
   che il codice è già stato oggetto di intervento correttivo con il precedente decreto legislativo n. 20 del 2012, su cui la Commissione Difesa ha espresso rilievi nella seduta dello scorso 19 ottobre 2011;
   l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;
   rilevato che, in massima parte, gli interventi sono effettivamente volti all'eliminazione di errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente ovvero ad introdurre modifiche rese necessarie per consentire l'inserimento di norme sopravvenute;

  preso atto dei chiarimenti del Governo circa:
   a) il carattere non innovativo delle modifiche apportate all'articolo 111 e 363 del codice, rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere m) e dall'articolo 2, comma 1, lettera i);
   b) la congruità del testo dell'articolo 215 del codice, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), con la disciplina sopravvenuta in materia;
   c) le esigenze di chiarificazione e coerenza ordinamentale poste alla base degli interventi – di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), e all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) – modificativi dell'articolo 788 e degli articoli 1808 e 1809, salvo che per quanto concerne il comma 7 del citato articolo 1808 (articolo 6, comma 1, lettera c) n. 3), da cui comunque non derivano in alcun modo effetti onerosi;
   d) l'opportunità di non operare alcuna modifica allo schema di decreto con Pag. 62riguardo alla formulazione degli articoli 1359 e 1360 e del combinato disposto degli articoli 603 e 1907 del codice;
   ribadito che lo schema in esame costituisce strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina, ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo e, pertanto, non appare possibile modificare l'articolo 2085 del codice nel senso proposto dallo schema in esame, sia pure nell'ottica di una più razionale trasposizione della disciplina originaria recata dall'articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, che prevedeva un rinvio interno al Capo IX dello stesso decreto palesemente inconferente;
   valutata favorevolmente l'introduzione nell'articolo 625 del codice del richiamo all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 che, a sua volta, riconosce esplicitamente, al comma 1, la «specificità» del ruolo delle Forze armate demandandone, al comma 2, a successivi provvedimenti legislativi la disciplina attuativa e, al comma 3, prevede il necessario coinvolgimento del COCER nelle attività negoziali concernenti il trattamento economico del personale;
   osservato che la partecipazione del COCER di cui al citato comma 3 deve essere assicurata anche in sede di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;
   rilevato che lo schema in esame reca, altresì, disposizioni concernenti il trasferimento di personale militare presso altre amministrazioni;
   al riguardo, tenuto conto del processo di revisione dello strumento militare in atto, appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo, sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;
   rilevato, infine, che andrebbe verificato se in sede di recepimento nel codice della legge 308 del 1981, recante Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti siano state riprodotte testualmente le norme preesistenti nella parte in cui riconoscono una speciale elargizione in favore del militare che – non solo a causa di servizio ma anche durante il periodo di servizio – abbia subìto un evento dannoso che ne determini una menomazione dell'integrità fisica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:
   a) si proceda a riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera i), l'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché l'articolo 10, comma 10, al fine di introdurre l'intera disciplina relativa alla cosiddetta «mini-naja» nell'ambito di un unico articolo all'interno del codice, anche con riguardo alla dotazione finanziaria, con conseguente abrogazione delle attuali norme che riguardano tale istituto e il suo finanziamento;
   b) si valuti l'esigenza di integrare l'articolo 2, comma 1 lettera g), al fine di completare l'elenco delle disposizioni cui l'articolo 307 del codice fa rinvio, comprendendo anche le ulteriori disposizioni nel frattempo entrate in vigore in materia;
   c) appare opportuno dare seguito alla disciplina attuativa del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 assicurando, in sede di applicazione del comma 3 del medesimo articolo 19, il necessario coinvolgimento del COCER anche nelle attività di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;
   d) dovrebbe altresì valutarsi l'esigenza di verificare la piena coerenza tra la disposizione che attribuisce al richiamo carattere esclusivamente verbale e la valenza Pag. 63del richiamo medesimo come intervento che non si esaurisce all'atto della sua realizzazione, potendosene tenere conto («ove vi sia la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo») per irrogare la sanzione di livello superiore del rimprovero;
   e) si corregga l'errato riferimento normativo interno recato all'articolo 796, per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, comma 1, lettera n);
   f) sia soppresso l'articolo 6, comma 1, lettera c) n. 3), in quanto la modifica del comma 7 dell'articolo 1808 del codice appare superflua;
   g) sia altresì espunto, per quanto detto in premessa, l'articolo 8, comma 1, lettera c);
   h) sia valutata, infine, la necessità che, in idonea sede, continui l'azione di integrazione e correzione del testo codicistico, anche in relazione:
    all'esigenza – già segnalata dalla Commissione difesa nel parere reso il 17 febbraio 2009 sul decreto-legge n. 207 del 2008 e in occasione dei rilievi espressi sul precedente schema di decreto correttivo – di assicurare una disciplina uniforme concernente la problematica della ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;
    all'opportunità di intervenire sulla problematica concernente la revisione dei criteri di determinazione dei canoni e dei prezzi di vendita degli alloggi della Difesa, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali;
    all'esigenza, peraltro rilevata nel parere reso dal Consiglio di Stato, di intervenire sul combinato disposto degli articoli 603 e 1907, riguardante il personale militare esposto a particolari fattori di rischio;
    alla necessità di effettuare – una volta intervenuto il provvedimento di delegificazione di numerose norme del codice medesimo, autorizzato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 («spending review») – un nuovo coordinamento interno del testo codicistico:
     alla necessità che in sede di definizione della disciplina previdenziale degli appartenenti alle Forze armate, sia dato adeguato riconoscimento al principio della specificità di cui al richiamato articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in considerazione della peculiarità del servizio prestato e della particolare idoneità psicofisica richiesta per l'espletamento delle funzioni operative.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e delle riserva nazionale qualificata delle Forze armate (Testo unificato C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis). Il SNM svolge altresì funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberante dal Governo, anche ad istanza dei Presidenti delle Regioni interessate.
3. 1. Gidoni.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis). Il SNM svolge altresì funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberante dal Governo, anche ad istanza dei Presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. 1. (Nuova formulazione). Gidoni.
(Approvato)