CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminata, per quanto di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,
   tenuto conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012;
   rilevata peraltro l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane;
   ritenuto quindi che sia necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria;
   preso atto che tra gli obiettivi strategici del Ministero della giustizia vi è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata, per quanto di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,
   tenuto conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012;
   rilevata peraltro l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane;
   ritenuto quindi che sia necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria, procedendo in primo luogo al trasferimento integrale delle riserve stanziate dal CIPE a favore del Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;
   preso atto che tra gli obiettivi strategici del Ministero della giustizia vi è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   rilevato che il comma 5 dell'articolo 12 prevede che il presidente di ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possano individuare e nominare, tra il personale, coloro che nell'esercizio delle loro funzioni operino con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, senza tenere conto che il predetto personale potrebbe non avere le capacità professionali adeguate per lo svolgimento di funzioni che possono incidere anche sulla libertà delle persone,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 12 sia soppresso il comma 5.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
C. 2519 ed abb./B.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 1. Capitanio Santolini.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 2. Angela Napoli.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 3. Palomba.

  Al comma 3, capoverso Art. 251, aggiungere in fine il seguente comma:
  Nelle ipotesi di cui al comma precedente, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di una ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, lettera 3-bis del codice civile.
1. 4. Palomba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».
1. 5. Borghesi, Palomba.

  Al comma 9, capoverso Art. 448-bis. – (Cessazione per decadenza dell'avente diritto alla potestà sui figli) – dopo le parole: possono escluderlo, sono aggiunte le seguenti: con testamento.
1. 6. Cilluffo.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Capitanio Santolini.

  Sopprimerlo.
* 2. 2. Angela Napoli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile, e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti.
2. 3. Palomba.

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ART. 3.

  Sopprimerlo.
* 3. 1. Ria.

  Sopprimerlo.
* 3. 2. Palomba, Borghesi.

  Sopprimerlo.
* 3. 3. Capitanio Santolini.

  Sopprimerlo.
* 3. 4. Angela Napoli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).

  1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  Capo I-bis. DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI.
  Art. 711-bis.(Competenza). – Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.
  Art. 711-ter.(Forma della domanda). – La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
  Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
  Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
  Art. 711-quater.(Comparizione personale delle parti). – I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.
  Art. 711-quinquies.(Tentativo di conciliazione). – All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
  Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
  Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.
  Art. 711-sexies.(Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). – Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.
  Art. 711-septies.Provvedimenti temporanei e urgenti). – Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole; ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; Pag. 36decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
  Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
  Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  Art. 711-octies.(Istruttoria). – Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
  Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
  All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio, anche congiuntamente ad un componente onorario.
  Art. 711-novies.(Ascolto del minore). – All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
  All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.
  Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se essa sia videoregistrata.
  Art. 711-decies.(Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). – Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e a quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
  Il tribunale decide con sentenza.
  Art. 711-undecies.(Garanzie). – Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
  Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
  In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.
  Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
  Art. 711-duodecies.(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.
  Art. 711-terdecies.(Reclamo e ricorso per cassazione). – La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.Pag. 37
  La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.
  Art. 711-quaterdecies.(Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). – I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710.
3. 5. Ria.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Ria.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Capitanio Santolini.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Angela Napoli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
4. 4. Ria.

  Sopprimere il comma 2.
4. 5. Palomba.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
* 5. 1. Capitanio Santolini.

  Sopprimerlo.
* 5. 2. Angela Napoli.