CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2012
710.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire le parole: nove mesi, con le seguenti: due mesi e, all'articolo 16, sostituire le parole: anche sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse al Presidente della rispettiva Camera, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni con le seguenti: che sono resi entro quattordici giorni dalla data di trasmissione.
1. 1. Messina, Borghesi, Barbato.

  Sostituire le parole da: le sanzioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
   a) la revisione e la radicale razionalizzazione del sistema fiscale, secondo i principi e criteri direttivi indicati nella presente legge;
   b) la irretroattività e la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni tributarie e fiscali;
   c) la finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, stabilendone le priorità.
1. 2. Cambursano.

  Dopo le parole: sistema fiscale aggiungere le seguenti: e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1. 3. Bernardo, Pagano.

  Dopo le parole: sistema fiscale aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di Federalismo fiscale e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente.
1. 4. Bernardo, Pagano.

  Dopo le parole: del sistema fiscale, inserire le seguenti: secondo i principi fondamentali dello Statuto dei diritti del contribuente e.
1. 5. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Sostituire le parole: e criteri direttivi indicati nella presente legge con le seguenti: indicati nel comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il sistema fiscale è ordinato sulla base dei seguenti principi:
   a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei Pag. 41princìpi di legalità e di capacità contributiva;
   b) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
   c) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
   d) le norme fiscali sono basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
   e) è vietata la doppia imposizione giuridica;
   f) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
   g) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
   h) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
   i) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
   l) le disposizioni fiscali possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
1. 6. Bernardo, Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti dovranno, prioritariamente, completare l'attuazione della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale al fine di abbassare la pressione fiscale su famiglie ed imprese.
1. 8. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Aggiungere, in fine, le parole: e nel comma successivo e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
   b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
   c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
   d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.
1. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni, le province i comuni e gli altri enti impositori, provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al comma 1 a coordinare con essi le proprie disposizioni secondo quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di Federalismo fiscale, anche al fine di evitare condizioni che favoriscano l'abuso di diritto, come definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Abuso di diritto)

  1. L'abuso di diritto, come definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è perseguibile esclusivamente in relazione all'uso distorto di strumenti giuridici di Stati comunitari diversi, tramite i Pag. 42quali il contribuente ottenga un illecito risparmio d'imposta. In relazione a fattispecie similari, nell'ordinamento interno si applicano le disposizioni di contrasto all'elusione fiscale.
1. 9. Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione della presente delega non dovrà derivare un aumento della pressione fiscale effettiva sulle famiglie e sulle imprese rispetto alla data di entrata in vigore del presente progetto di legge.
1. 11. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione della presente delega non dovranno derivare nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.
1. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. I decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i principi e le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie.
1. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 2.

  Sopprimere l'articolo 2.
2. 5. Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: revisione della disciplina relativo al, aggiungere le seguenti: sistema estimativo del.
2. 1. Leo.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   Oa) procedere con un censimento degli immobili su tutto il territorio nazionale, al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
2. 6. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, in coerenza con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate in materia di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, dell'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 14, comma 27, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 2. 7. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, in coerenza con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate in materia di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, dell'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo Pag. 4314, comma 27, del citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 2. 8. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) assicurare il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, in coerenza con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate in materia di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, dell'articolo 1, commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 14, comma 27, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 2. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis). prevedere procedure di collaborazione e di maggiore responsabilizzazione dei notai, al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di elusione ed evasione negli atti di compravendita di immobili.
2. 9. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari espressi dal mercato nel quinquennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. 10. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: triennio con la seguente: decennio.
2. 11. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei vincoli cui sono sottoposti gli immobili riconosciuti d'interesse storico-artistico.
2. 12. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
2. 14. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere una rendita catastale agevolata per l'immobile di proprietà di percettore di pensione che ha reddito ISEE non superiore ai venticinquemila euro.
2. 15. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere una rendita catastale agevolata per il proprietario d'immobile soggetto a mutuo.
2. 16. Bernardo.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.2).

  Conseguentemente, al numero 1.3), sostituire le parole: delle funzioni statistiche Pag. 44 con le seguenti: del valore di mercato e sopprimere il numero 2.1).
2. 13. Pagano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1.2), dopo la parola: localizzazione, aggiungere le seguenti: , gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 4. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera e), numero 1.2), dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche all'interno di uno stesso comune.
2. 3. Cambursano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: speciale aggiungere le seguenti: e per le unità immobiliari già a destinazione catastale speciale ora ristrutturate.
2. 17. Cambursano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2.2), aggiungere, in fine, le parole: , e comunque, avendo particolare riguardo alla sicurezza degli immobili.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) alla previsione di un regime fiscale che privilegi la messa in sicurezza degli immobili, al fine di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione.
2. 18. Graziano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2.2), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto degli oneri derivanti dalla loro gestione e manutenzione.
2. 19. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  3) Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico mediante un processo estimativo che:
   3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;
   3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro;
   3.3) consideri l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.
* 2. 20. Fugatti, Gidoni, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  3) Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico mediante un processo estimativo che:
   3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;
   3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro;
   3.3) consideri l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.
* 2. 21. Leo.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: localizzazione, aggiungere le seguenti: , gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 22. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: valori, aggiungere la seguente: patrimoniali e sostituire le parole: dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita, con le seguenti: delle condizioni del mercato di riferimento.
2. 23. Leo.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  g-bis) prevedere, nella determinazione delle rendite delle unità immobiliari, meccanismi correttivi che tengano conto del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. 24. Galletti, Cera.

Pag. 45

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  g-bis) a prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
2. 25. Aniello Formisano, Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le procedure di cui al comma 1, lettera a), sono utilizzate anche al fine di individuare gli immobili non censiti e di determinare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
2. 26. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e dei comuni, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e alle commissioni tributarie, anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie e di prevedere eventuali integrazioni ed adattamenti dei criteri applicativi della revisione delle classificazioni e delle valorizzazioni degli immobili, con particolare riguardo all'opportunità di tener conto di rilevanti specificità territoriali.
2. 27. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: dell'Agenzia del territorio, inserire le seguenti: e dei comuni, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al fine di prevedere eventuali correttivi ai criteri applicativi della revisione delle classificazioni e delle valorizzazioni degli immobili, con particolare riguardo all'opportunità di tener conto di rilevanti specificità territoriali.
*2. 28. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: dell'Agenzia del territorio, inserire le seguenti: e dei comuni, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al fine di prevedere eventuali correttivi ai criteri applicativi della revisione delle classificazioni e delle valorizzazioni degli immobili, con particolare riguardo all'opportunità di tener conto di rilevanti specificità territoriali.
*2. 30. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dell'Agenzia del territorio, aggiungere le seguenti: e dei comuni.
2. 31. Barbato, Messina, Borghesi.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) prevedere che le controversie relative alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate Pag. 46alla giurisdizione, anche di merito, del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. 29. Pagano.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, è altresì assicurata la presenza, nelle commissioni censuarie provinciali di Trento e Bolzano, rispettivamente, dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano; alle stesse Province autonome è garantita almeno la presenza di un rappresentante nelle sedute della commissione censuaria centrale che trattano temi di interesse anche delle due province,.
2. 32. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, è altresì assicurata la presenza, nelle commissioni censuarie provinciali di Trento e Bolzano, rispettivamente, dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,.
2. 33. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
  b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:
   1. valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;
   2. estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;
   3. potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
   4. definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;
   5. semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattarle al contesto organizzativo e contabile degli enti locali.

  Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati.
2. 35. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:
   1. valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;
   2. estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente Pag. 47proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;
   3. potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e 1'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
   4. definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;
   5. semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattarle al contesto organizzativo e contabile degli enti locali.
2. 36. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle norme vigenti ed intervenendo al fine di potenziarne l'efficacia in materia di: stabilizzazione delle esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale; estensione progressiva di tali esperienze sulla base di modelli flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche facendo leva sulle gestioni associate previste dalla legge; potenziamento dell'accessibilità ai dati catastali e della pubblicità immobiliare da parte dei Comuni, dei soggetti professionali e dei cittadini, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; definizione di soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento; semplificazione delle procedure di gestione dei diritti e dei tributi speciali connessi alle funzioni decentrate.
2. 34. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine le parole: con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio, mediante il Portale per i Comuni e il Sistema di Interscambio dell'Agenzia del Territorio, delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori e delle rendite, introducendo Piani Operativi, concordati tra Comuni o gruppi di Comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali Piani, la cui inosservanza comporti l'attivazione di procedure sostitutive.
2. 37. Leo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo, in particolare, procedure attraverso cui i Comuni possano avanzare proposte, e differenziando le modalità di collaborazione e interazione in relazione all'ampiezza demografica dei Comuni.
2. 38. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Pag. 48

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
  b-bis) conferimento agli enti locali delle funzioni relative ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati da effettuare con collegamenti telematici alle banche dati dell'Agenzia del territorio e degli uffici provinciali.
  b-ter) determinazione dei criteri di ripartizione dei diritti di visura tra gli enti locali e l'Agenzia del territorio.
  b-quarter) riordino normativo e regolamentare finalizzato anche alla semplificazione del rapporto degli utenti con il potere amministrativo.
2. 39. Bernardo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) conferimento agli enti locali delle funzioni relative ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati da effettuare con collegamenti telematici alle banche dati dell'Agenzia del territorio e degli uffici provinciali.
2. 40. Bernardo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) determinazione dei criteri di ripartizione dei diritti di visura tra gli enti locali e l'Agenzia del territorio.
2. 43. Bernardo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) riordino normativo e regolamentare finalizzato anche alla semplificazione del rapporto degli utenti con il potere amministrativo.
2. 42. Bernardo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato.
2. 41. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: professionali, aggiungere le seguenti: , nonché di procedere, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinandone limiti e modalità.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le attività previste dallo stesso articolo devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, dai decreti legislativi di attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. 44. Leo.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) slittamento del termine di avvio del processo di incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. 45. Messina, Barbato, Borghesi.

Pag. 49

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere le seguenti: , nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, sostituire le parole: collettiva con le seguenti: in via telematica e sopprimere le parole: in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio.
2. 70. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere le seguenti: , nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, dopo le parole: anche collettiva aggiungere le seguenti: , compresi quelli telematici, e sopprimere le parole: in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio.
2. 69. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: , anche collettiva.
2. 46. Galletti, Cera.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: individuare aggiungere le seguenti: , a conclusione del complessivo processo di revisione catastale.
2. 71. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati.
*2. 47. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati.
*2. 48. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le predette norme di riduzione, eliminazione e riforma delle spese fiscali non devono implicare l'aggravio del carico fiscale medio. Le risorse eventualmente derivate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale e degli oneri sociali dei contribuenti.
2. 49. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
  h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale medio con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale sugli immobili.
2. 50. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, lettera h) dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: in sostanziale invarianza di gettito tramite idonea clausola di salvaguardia e.
2. 56. Cambursano.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: medio e sopprimere le parole: con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
*2. 51. Barbato.

Pag. 50

  Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: medio e sopprimere le parole: con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
*2. 72. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: medio.
2. 52. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti con le seguenti: con particolare riferimento alla cassa di prima abitazione ed agli immobili strumentali.
*2. 73. Cesario.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti con le seguenti: con particolare riferimento alla cassa di prima abitazione ed agli immobili strumentali.
*2. 54. Barbato.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti con le seguenti: con particolare riferimento all'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione e sugli immobili strumentali.
2. 53. Barbato.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: imposte sui trasferimenti aggiungere le seguenti: e all'imposta municipale propria e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevede l'istituzione di un apposito fondo a cui devolvere l'eventuale maggiore gettito tributario conseguente all'attuazione dalla riforma, da destinare, a decorrere dall'anno successivo, a riduzione della tassazione immobiliare secondo la rimodulazione di cui alla lettera precedente.
2. 55. Galletti, Cera.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: assicurando altresì l'invarianza delle risorse fiscali dei comuni, anche attraverso l'attivazione, ove necessario, di adeguati strumenti di compensazione finanziaria.
*2. 57. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: assicurando altresì l'invarianza delle risorse fiscali dei comuni, anche attraverso l'attivazione, ove necessario, di adeguati strumenti di compensazione finanziaria.
*2. 58. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   «h-bis) prevede che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. 59. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   «h-bis) prevedere, con uno specifico decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'impugnabilità nel merito avanti le commissioni tributarie degli atti, anche generali e preliminari, per l'attribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane».
2. 60. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Pag. 51

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza».
2. 62. Marchignoli.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) introdurre regole specifiche procedimentali atte a prevedere la possibilità, per i contribuenti, di chiedere all'Amministrazione la rettifica, in sede di autotutela, delle nuove rendite attribuite».
2. 63. Barbato.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) prevedere, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle valutazioni in merito ai fondi perequativi della finanza comunale».
2. 61. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili di carattere finanziario e sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17
(Oneri finanziari).

  1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».
2. 64. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica, relativamente all'Agenzia del Territorio, al completamento della revisione della disciplina del sistema estimativo catastale.
2. 65. Leo.

   Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 e sono destinate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
2. 66. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino della disciplina sul Pag. 52demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente;
   b) il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera;
   c) il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione; decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara;
   d) il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti;
   e) le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge;
   f) le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita;
   g) le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
2. 02. Forcolin, Pini, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Riordino della disciplina sul demanio marittimo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato;
   b) i beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario;
   c) sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare;
   d) le entrate derivanti dai trasferimenti dei beni sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
2. 01. Forcolin, Pini, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

Pag. 53

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la stima dell'evasione fiscale, ove possibile, dovrà essere fornita in maniera disaggregata avendo a riguardo la tipologia dei contribuenti ed i settori di attività.
3. 2. Galletti, Cera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dagli enti locali e dalle regioni e nominati previa intesa presso la Conferenza Unificata.
3. 3. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dall'ANCI e dalle regioni, nominati in sede di Conferenza Unificata.
*3. 4. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dall'ANCI e dalle regioni, nominati in sede di Conferenza Unificata.
*3. 5. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la metodologia in questione relativamente ai principali tributi regionali e locali è definita d'intesa con la Conferenza Unificata.
3. 1. Borghesi, Messina, Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) prevedere disposizioni per l'individuazione delle persone fisiche che esercitano l'effettivo potere di gestione dei beni di società ed enti;».
3. 6. Cambursano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».
3. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fornendo una stima dell'evasione disaggregata per tipologia di contribuenti e per settori di attività economica.
3. 8. Barbato.

Pag. 54

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a), affluisca ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali».
*3. 9. Galletti, Cera.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a), affluisca ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali».
*3. 10. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) rendere obbligatoria l'indicazione nella seconda sezione del Documento di economia e finanza (DEF) del divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte».
3. 11. Borghesi, Barbato, Messina.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con al seguente:
   c) istituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) una commissione, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate nonché dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. La Commissione redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
    1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, con la massima disaggregazione possibile di carattere territoriale, settoriale e dimensionale;
    2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione;
    3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione;
    4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto all'evasione;
    5) individuare le linee di intervento e di prevenzione alla diffusione del fenomeno e di stimolo all'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
3. 12. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dagli altri Ministeri e amministrazioni interessati. con le seguenti: composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai Direttori delle Agenzie fiscali, dal Ministro dell'Interno, dal Governatore della Banca d'Italia, nonché dagli altri Ministeri e amministrazioni interessati.
3. 13. Messina, Barbato, Borghesi.

Pag. 55

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale accertate e riscosse annualmente confluiscano al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e destinate prioritariamente alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro».
*3. 14. Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale accertate e riscosse annualmente confluiscano al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e destinate prioritariamente alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro».
*3. 25. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis)
prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale accertate e riscosse annualmente confluiscano al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e destinate prioritariamente alla riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie ed i pensionati a basso reddito, i disoccupati, i lavoratori precari, nonché le micro, piccole e medie imprese».
3. 15. Barbato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
) Il Governo, nel rispetto del principio dell'assoluta parità di trattamento fiscale, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, è delegato ad introdurre norme volte a contrastare forme di elusione e di evasione fiscale poste in essere da cittadini extracomunitari, anche mediante costituzione di apposite task forces da parte delle amministrazioni preposte. A tal fine le norme saranno dirette a:
   a) monitorare l'attività dei money transfer;
   b) valutare, anche per gli anni pregressi, le modalità di acquisizione degli immobili abitativi, commerciali ed industriali;
   c) nei settori dell'edilizia, del commercio, anche ambulante, e dei servizi alla persona, valutare la congruità degli oneri previdenziali e contributivi versati, con le attività lavorative effettivamente svolte.
3. 16. Bernardo, Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: redige annualmente, all'interno della procedura di bilancio, con le seguenti: allega al Documento di economia e finanza;
  dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Con riferimento alle stime di cui al comma 1, lettera a), il Documento di economia e finanza, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, fissa gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale, da perseguire nel triennio di programmazione, aggiorna tali obiettivi ogni anno, confronta gli obiettivi annuali con i risultati effettivamente conseguiti ex post, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti fra obiettivi e risultati, e stabilisce la quota delle risorse destinate alla Pag. 56riduzione della pressione fiscale, con priorità agli interventi di riduzione dell'imposta personale sui redditi.
3. 19. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: calcolando la differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indicherà una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.
3. 17. Cambursano.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: evidenziando, inoltre, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
3. 18. Galletti, Cera.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rapporto devono essere indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate ed effettivamente riscosse, e distinguendo altresì tra i proventi dell'attività di accertamento e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni.
3. 23. Messina, Borghesi, Barbato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito.
3. 21. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui al comma 2, confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e sono interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente prevista dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Stima, monitoraggio dell'evasione fiscale e finalizzazione del gettito fiscale recuperato).
3. 24. Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo presenta, entro il 30 marzo 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale Pag. 57e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
3. 22. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese.
3. 20. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rapporto di cui al presente comma reca una dettagliata distinzione tra le riduzioni di base imponibile o dell'imposta che si presentano come atto costitutivo del tributo e quelle che, invece, si presentano come eccezioni all'imposizione base di riferimento.
4. 8. Messina, Barbato, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
4. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare, anche in aumento, le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate o divenute inadeguate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela della famiglia, della salute e quindi della corretta alimentazione, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo è altresì delegato a procedere, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e alla stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
4. 1. Baretta.

  Al comma 2 dopo le parole: norme dirette a, aggiungere le seguenti: «a) incrementare e rivalutare annualmente la franchigia di esenzione fiscale per le somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni; b)».
4. 5. Baretta.

  Al comma 2, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti: del lavoro e delle pensioni.
4. 4. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, sostituire le parole: del patrimonio artistico con le seguenti: del patrimonio storico-artistico.
4. 2. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire le parole: della ricerca e dell'ambiente. con le seguenti: della ricerca, dell'ambiente e dell'affidamento per gli interventi di restauro e risanamento conservativo eventualmente effettuati.
4. 3. Zeller, Brugger.

Pag. 58

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della ricerca e dell'ambiente con le seguenti: della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del miglioramento e della protezione dell'ambiente.
4. 9. Messina, Barbato, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: e dell'ambiente con le seguenti: «, dell'ambiente, della previdenza e della protezione sociale.
4. 6. Barbato.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della ricerca e dell'ambiente ed aggiungere le seguenti: e fermo restando l'obiettivo di trasferire quota delle risorse liberate all'ampliamento delle spese fiscali destinate ai servizi per la prima infanzia.
4. 11. Marsilio.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In materia di attività produttive sono escluse in ogni caso dalla riduzione o soppressione le spese per la produzione del reddito attualmente deducibili.
4. 10. Pagano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: del presente articolo
aggiungere le seguenti: concentrare i regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani nonché.
4. 12. Marsilio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a rivedere l'istituto dell'assegno di invalidità al fine di introdurre un tetto massimo di beneficiari, non superiore, su base regionale, alla media europea di soggetti invalidi sul totale della popolazione.
4. 13. Forcolin, Torazzi, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Le maggiori entrate, ovvero le minori spese, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, di cui agli articoli precedenti, sono destinate, nell'ambito delle procedure di bilancio, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso.
4. 01. Galletti, Cera.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

  Il gettito conseguente alla riduzione dell'evasione, valutato secondo le metodologie di cui all'articolo 3, dovrà confluire in un apposito fondo strutturale destinato a finanziare la riduzione della pressione fiscale. Al medesimo fondo è attribuito l'eventuale maggior gettito conseguente alla riduzione dell'erosione di cui all'articolo 4, eccedente le eventuali necessità di copertura rivenienti dall'attuazione della presente delega.
4. 02. Galletti, Cera.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'Allegato C-bis, recante l'elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio, di cui Pag. 59all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, è soppresso il punto 93.
4. 03. Di Biagio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «2012» sono aggiunte le seguenti 2013;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

  2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. 04. Di Biagio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino delle Agenzie fiscali).

  1. Con decreto di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è disposto il riordino delle Agenzie fiscali, secondo principi di omogeneità e di razionalizzazione delle competenze, in un'ottica di riduzione dei costi di funzionamento a parità di livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie in coerenza con il riordino di cui al comma 1. Le Agenzie provvedono al relativo riassetto organizzativo, mediante le ordinarie procedure previste dalla loro autonomia regolamentare.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, laddove necessario, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi i commi da 1 a 8 e il comma 10».
4. 05. Leo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
   b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;
   c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, Pag. 60il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.
4. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
   b) applicazione del nuovo sistema delle aliquote ad una base imponibile ridefinita in base al riordino di cui al precedente articolo 4;
   c) introduzione del principio del quoziente familiare.
4. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione a tre degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
   b) deducibilità dal reddito imponibile di tutte le spese sostenute per i beni di prima necessità, l'abitazione principale, la salute del contribuente e dei familiari a carico, gli studi obbligatori ed i trasporti.
4. 09. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di aumentare del 20% la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, in presenza di quattro o più figli.
4. 08. Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Pagano.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Zeller, Brugger.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni antielusive).

  1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre Pag. 611973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2».
   e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
5. 3. Borghesi, Barbato, Messina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
   b) prevedere che costituiscano «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale e cioè non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrano altre ragioni economiche;Pag. 62
   c) prevedere che l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica incomba sempre all'amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta;
   d) prevedere che la nozione di abuso del diritto, in ogni caso, prescinda da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera natura dell'operazione, né comporti l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in violazione del divieto di abuso;
   e) prevedere che il soggetto che ha utilizzato forme giuridiche non usuali sia sempre essere posto in grado di dimostrare l'esistenza di seri (e non meramente ipotetici o marginali) contenuti economici e ciò deve essere fatto da parte del contribuente sia nella preventiva fase amministrativa che in quella successiva contenziosa;
   f) prevedere che in materia processuale, nessun dubbio possa sussistere riguardo alla concreta rilevabilità d'ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, dell'inopponibilità del negozio abusivo all'erario, con effetti retroattivi.
5. 4. Messina, Barbato, Borghesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a revisione delle vigenti disposizioni antielusive in conformità al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:»;
   b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;»;
   c) alla lettera f) sopprimere le parole: «e in ogni stato e grado del giudizio».
5. 5. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: diritto aggiungere le seguenti:
tutelando altresì il contribuente da potenziale abuso di constatazioni fondate sul medesimo abuso di diritto.
5. 7. Cambursano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) definire la condotta abusiva come aggiramento dell'oggetto o dello scopo delle norme tributarie al fine di ottenere un illegittimo risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
5. 6. Leo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) garantire l'irrilevanza penale della condotta abusiva di cui al presente articolo;.
5. 8. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: disegno abusivo sostituire la parola: e con le seguenti: ed in particolare il contrasto della sua condotta con l'oggetto e lo scopo della norma tributaria applicata, nonché.
5. 9. Leo.

Pag. 63

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
5. 10. Galletti, Cera.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere, nel caso di condanna del contribuente per illeciti penali o amministrativi in materia tributaria, la pena accessoria della sospensione dall'attività a carico del professionista che abbia concorso dolosamente, o comunque abbia consapevolmente prestato la sua collaborazione, ai fini della commissione dell'illecito.
5. 11. Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere una specifica tipologia di interpello preventivo facoltativo, secondo la procedura definita dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma con una significativa riduzione del termine entro cui l'amministrazione finanziaria risponde all'interpello, ai fini della disapplicazione della normativa in materia di abuso del diritto.
5. 15. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis)
prevedere, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, una specifica tipologia di interpello preventivo facoltativo, secondo la procedura ordinaria, finalizzata a conoscere preventivamente il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito all'operazione potenzialmente abusiva e alle ragioni economiche a fondamento della stessa.
5. 12. Causi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere la presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE.
5. 13. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) escludere la rilevanza penale della condotta di cui alla lettera a).
5. 14. Zeller, Brugger.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, infine le parole: , nonché inserendo i delitti tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, tra i reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal decreto legislativo 8 agosto 2001, n. 231.
6. 1. Barbato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) L'Agenzia delle Entrate parteciperà alla stesura di un «capitolato di controlli fiscali» per il miglior esercizio dell'attività di revisione legale, esercitata dal revisore o dal Collegio Sindacale.
6. 2. Cambursano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 1 il Governo può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni. A tale fine si affida la supervisione del sistema aziendale di gestione e di controllo del rischio fiscale ai revisori contabili ovvero al collegio Pag. 64sindacale, in ogni caso senza ulteriori oneri per le imprese. Per i soggetti che introducono i predetti sistemi aziendali l'accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 diviene esecutivo solo a seguito di un sentenza sfavorevole nel primo grado di giudizio.
6. 3. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: può, altresì, prevedere con le seguenti: prevede.
6. 6. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al periodo precedente, prevede meccanismi per il riconoscimento di effetti premiali anche nel caso di errori o violazioni formali da parte del contribuente e, nei confronti dei soggetti sottoposti agli studi di settore, anche nel caso di errori che non incidono in alcun modo sulla determinazione della soglia di congruità.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
   a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
   b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
6. 4. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una significativa riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
6. 7. Cesario.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione della disciplina dell'agevolazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 commi 271-279 della legge 296 del 2006 al fine di intenderlo applicabile anche alle opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolati.
6. 5. Di Biagio.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e di agevolare il rientro in Italia di imprese che hanno delocalizzato le proprie sedi all'estero.
7. 6. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e di introdurre regimi fiscali differenti per le diverse categorie dimensionali delle imprese.
7. 8. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Pag. 65

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:
    1) un regime contabile semplificato;
    2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
    3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive.
7. 4. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese;.
7. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, del principio della determinazione del reddito con il criterio di cassa.
7. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: il Governo, annualmente, predispone una reazione al Parlamento, avente ad oggetto elenco degli adempimenti in materia di legislazione fiscale, le eventuali modifiche introdotte nell'anno precedente, la stima dei relativi costi e l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati raccolti dai singoli adempimenti;.
7. 3. Galletti, Cera.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: compresi quelli riguardanti l'assegnazione dei beni dell'impresa a soci o familiari.
7. 1. Leo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) alla revisione degli adempimenti posti a carico delle parti nel procedimento giurisdizionale, in particolare per quanto attiene alle procedure di notifica degli atti, al fine di evitare duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per gli organi del contenzioso nell'espletamento delle relative funzioni.
7. 9. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla semplificazione e chiarezza dei moduli per la dichiarazione dei redditi.
7. 2. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese;.
7. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'introduzione di meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali nei confronti dalla pubblica amministrazione.
7. 11. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Pag. 66

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le rappresentanze dei soggetti interessati,.
7. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola revisione aggiungere le seguenti: con il coinvolgimento consultivo delle rappresentanze dei soggetti interessati.
7. 19. Cambursano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo la possibilità di delegare i concessionari anche alle attività esecutive.
7. 13. Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) alla revisione della normativa sulle società di comodo con particolare riferimento a quelle in perdita sistematica
   c-ter) alla revisione della disciplina relativa alla imposizione e agli adempimenti connessi ai beni di lusso.
7. 18. Leo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici.
7. 14. Bernardo.

   Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis all'organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico.
7. 15. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'adeguamento della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
7. 16. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni.
7. 17. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero.
7. 20. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'introduzione di agevolazioni fiscali per gli istituti di credito commerciali che raccolgono depositi dai cittadini ed erogano credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo.
7. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'istituzione di uno sportello telematico unico per l'invio di comunicazioni, istanze e documenti all'Agenzia delle entrate.
7. 21. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Pag. 67

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) a rendere omogenee le tempistiche di trattenuta e versamento del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale, allineandole alle scadenze previste per l'addizionale regionale nonché a far coincidere la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale del contribuente per l'addizionale comunale e regionale.
7. 23. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) a consentire, in caso di obbligo per l'ufficio del rimborso a seguito di sentenza, lo scomputo della somma dalla dichiarazione annuale dei redditi, previa opzione del contribuente, il quale potrà anche utilizzare e in compensazione l'eccedenza risultante.
7. 24. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali, di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive tale differenza contributiva.
7. 25. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla revisione del regime fiscale gravante sui beni strumentali d'impresa, al fine di razionalizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
*7. 26. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla revisione del regime fiscale gravante sui beni strumentali d'impresa, al fine di razionalizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
*7. 27. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto c contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultano incoerenti con i dati a disposizione dell'amministrazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarati, del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertite con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come sostituiti dal citato articolo 3, e dai dati del catasto.
  1-ter. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni sono risultate incoerenti con le risultanze delle comunicazioni di cui al comma 2, una documentazione giustificativa di tali incoerenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente, l'amministrazione procede a un accertamento analitico nei confronti dei contribuenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  (Semplificazione e dialogo dell'amministrazione fiscale con i contribuenti).
7. 28. Donadi, Barbato, Borghesi, Messina.

Pag. 68

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.
7. 29. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere dopo le parole: relative conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti: escludendo la rilevanza penale delle condotte abusive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
8. 3. Leo.

  Al comma 1, dopo le parole: relative conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti: differenziando quelle derivanti da «frode o occultamento» da quelle di evasione da «disconoscimento giuridico».
8. 1. Cambursano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche in caso di adozione di provvedimenti in applicazione i strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
8. 2. Leo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
8. 15. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
*8. 6. Barbato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
*8. 14. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; la possibilità che l'autorità giudiziaria possa affidare agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'utilizzo operativo i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per la commissione di delitti tributari.
8. 12.  Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; la riduzione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente, avendo adempiuto regolarmente ai propri obblighi dichiarativi, versi in un situazione di comprovata difficoltà finanziaria, comunicata in anticipo all'amministrazione, ed abbia chiesto la rateizzazione del proprio debito tributario.
8. 16. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai delitti tributari dell'applicazione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
8. 7. Barbato.

Pag. 69

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; la revisione degli strumenti cautelari di natura amministrativa, al fine di estendere la possibilità di applicare le misure del sequestro e della confisca da parte del giudice tributario, a maggior tutela dei crediti erariali.
8. 8. Barbato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; la differenziazione delle sanzioni per le fattispecie di dichiarazioni infedeli derivanti da frode o occultamento rispetto a quelle derivanti da disconoscimento giuridico.
8. 11. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Sopprimere il comma 2
*8. 5. Barbato.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 13. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza con le seguenti: entro gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento previsti dall'ordinamento tributario.
8. 4. Leo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a modificare le norme sulla riscossione prevedendo:
   a) che il debitore abbia la chiara percezione del debito fiscale originario e di ciascuna delle componenti che formano il suo debito fiscale;
   b) che l'agente della riscossione possa concedere la dilazione di pagamento fino ad un massimo di 120 rate e che tale dilazione sia obbligatoria in favore delle imprese, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione;
   c) che gli interessi di mora siano fissati ad un massimo del 3 per cento annuo;
   d) che, in materia di pignoramento, i beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possano essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato e che i beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili, come individuati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non siano pignorabili;
   e) che l'agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede superi i cinquantamila euro.
8. 9. Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì, nel rispetto del principio della pari dignità, previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ad ampliare e tipizzare le forme di responsabilità dei soggetti operanti nella riscossione e a prevedere adeguate forme di risarcimento per il contribuente danneggiato da errori, omissioni e presunzioni.
8. 10. Pagano.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni e di contrasto all'elusione).

  1. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e i commi da 18 Pag. 70a 18-quater dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
  2. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente
  «9-bis. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso».

  3. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
  «32-bis. 1 soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
  32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
  32-quinquies. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
  32-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2009.
  32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio Pag. 711983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2010, devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
  32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi».

  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo il comma 29 sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
  «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 362-bis. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
  362-quater. Le disposizioni di cui ai commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 dicembre 2009.
  362-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 362-bis a 362-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Pag. 72presente disposizione, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis».

  All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono portate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo».

  7. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
  8. All'articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
   b) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  «1-bis. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 1-ter. L'Agenzia delle entrate, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'Agenzia delle entrate gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  9. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, le lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 e il comma 1-bis sono abrogati.
  10. L'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato.
  11. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, le parole: «, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico» sono soppresse.
  12. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.
  13. 1 commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
8. 01. Messina, Borghesi, Barbato.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione del sistema sanzionatorio: misure di diretta applicandone in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo Pag. 73modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 25 comma 2, le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'originale del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
   c) all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
   d) all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione.»;
   e) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso del 3 per cento annuo»;
   f) dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunti i seguenti:
  «62-bis. – (Pignoramento parziale). – 1. I beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possono essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato.
  62-ter. – (Divieto di pignoramento). – 1. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri in base ai quali i beni mobili sono qualificati come strumentali ai fini della presente disposizione di legge».
   g) l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente cinquantamila euro.
  2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79 ovvero del comma 3 del presente articolo per i casi ivi previsti e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1 del presente articolo.
  3. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei beni immobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni soltanto per importi superiori al 30 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio».
8. 02. Savino.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9. 3. Bernardo, Pagano.

Pag. 74

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione di un controllo informatico annuale dei codici fiscali sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche in relazione a indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare;
9. 1. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) diffusione dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte.
9. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) riordino e razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali.
9. 9. Bernardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità, limitando l'uso del contante in maniera coordinata con gli altri Paesi europei, in particolare quelli confinanti con il nostro Paese, in modo da non penalizzare gli operatori commerciali italiani nelle zone di confine;
9. 4. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: potenziamento e.
9. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili;
9. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione della determinazione annuale delle spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, le relative procedure di controllo, nonché il limite massimo complessivo di riduzione delle entrate derivante dalle detrazioni di cui alla presente lettera, riduzione alla quale si provvede con parte del gettito recuperato mediante le misure di contrasto all'evasione fiscale accertato dal rapporto di cui all'articolo 3, comma 2.
9. 2. Borghesi, Barbato, Messina.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) adeguamento dello strumento degli studi di settore alle diverse e cicliche fasi dell'economia reale.
9. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Pag. 75

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detrazioni di spese dalla base imponibile relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del contrasto dell'evasione fiscale).

  1. In funzione del contenimento dei fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
  2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui all'articolo 3, comma 2, e che confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 01. Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Verifica annuale informatica dei codici fiscali).

  1. I commi da 2 a 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come da ultimo modificato dal presente articolo, ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dal medesimo articolo 7, sesto comma.
  2-bis. Le comunicazioni annuali di cui al comma 2 comprendono anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti nonché l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti, dedotti gli interessi e i dividendi.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento prevede, altresì, adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Pag. 76Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le informazioni comunicate, ai sensi del medesimo articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei commi 2 e 2-bis del presente articolo, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini della verifica annuale dei codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale da sottoporre ad accertamento analitico.
  4-bis. All'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro».
  4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione fiscale a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis.
9. 02. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione del P organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, nonché mantenendo l'attuale articolazione delle agenzie fiscali e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;
   b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
   c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
   d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
   e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze Pag. 77tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
   f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;
   g) riduzione ed ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
   h) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;
   i) riduzione delle aliquote di personale a più bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;
   l) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;
   m) perseguimento della piena indipendenza e terzietà, nonché garanzia delle relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria.

  2. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-quater, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi.
9. 04. Cesario.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;
   b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
   c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare Pag. 78attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
   d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
   e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
   f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;
   g) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

  2. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del territorio è incorporata»;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente», e le parole: «, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, e» sono soppresse;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente incorporato»;
   d) al comma 4:
    1) al primo periodo, le parole: «i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati» sono sostituite dalle seguenti: «il bilancio di chiusura dell'ente incorporato è deliberato»;
    2) al secondo periodo, le parole: «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente» e le parole: «dei bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio»;
    3) al terzo periodo, le parole: «I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato»;
   e) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata» e le parole: «gli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente incorporato»;
    2) al secondo periodo, le parole: «nei ruoli delle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo dell'Agenzia incorporante»;
   f) al comma 6 le parole: «le Agenzie incorporanti subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante subentra»;
   g) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole: «le Agenzie incorporanti esercitano» sono sostituite Pag. 79dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante esercita» e le parole: «agli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente incorporato»;
    2) al secondo periodo le parole: «; l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
    3) il terzo periodo è soppresso;
    4) al quarto periodo, le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente» e le parole: «ai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto ente»;
    5) al quinto periodo, le parole: «ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» e le parole: «ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli» sono soppresse;
   h) al comma 8:
    1) al primo periodo le parole: «sui bilanci degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'ente incorporato» e le parole: «alle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia incorporante»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   i) al comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse.
9. 03. Barbato.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione del contraddittorio preventivo in caso di accertamento;
10. 5. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) eliminazione dell'attuale asimmetria nei diritti in giudizio, oggi a sfavore del contribuente.
10. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione del concordato biennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.
10. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la creazione di organi giurisdizionali composti da giudici preposti esclusivamente a tale funzione e specializzati in materia tributaria, a tal fine la formazione dei giudici tributari sarà curata dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con il Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria; la formazione dei giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sarà curata dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.
10. 1. Leo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio ed analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, omogeneità ed efficacia delle scelte Pag. 80dell'Amministrazione finanziaria in merito alla coltivazione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   c-ter) tendenziale superamento del principio della compensazione delle spese nel caso di esito del giudizio sfavorevole all'Amministrazione, anche ai fini della valutazione della responsabilità del dirigente competente relativamente alle scelte concernenti la coltivazione della controversia;.
10. 14. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d), e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  (Revisione del contenzioso tributario e affidamento a Equitalia della riscossione delle entrate degli enti locali).
10. 2. Favia, Barbato, Messina, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, degli enti pubblici e delle società da loro partecipate, nonché dei servizi di supporto alla gestione delle predette entrate e dei servizi connessi e complementari, prevedendo in particolare:
    1) la certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione;
    2) la competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle relative funzioni;
    3) la garanzia sulla trasparenza, sul l'effettività e sulla tempestività dell'acquisizione da parte degli enti delle entrate riscosse;
    4) l'affidamento dei predetti servizi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    5) la valutazione, ai fini dell'affidamento del servizio, della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa, nonché della qualificazione professionale del personale addetto e della qualità del servizio;
    6) il possesso, da parte dei partecipanti al capitale dei soggetti di cui all'articolo 52 comma 5, lettera b), n. 1, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi soggetti, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446;
    7) la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze per i trasferimenti, le fusioni e le scissioni cui prendono parte i soggetti affidatari;
    8) la previsione di cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o sindaci dei soggetti affidatari dei servizi;
    9) la durata della concessione non superiore al termine massimo di dieci anni;
    10) la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze sulle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446, anche attraverso controlli, ispezioni ed acquisizione di atti e documenti;Pag. 81
    11) l'adozione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di un codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione;
    12) la remunerazione dell'attività dei concessionari sulla base di un aggio, posto a carico del debitore in misura non superiore al 3,50 per cento nel caso di riscossione coattiva, salva la possibilità, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di prevedere la corresponsione di un canone fisso annuo a favore del concessionario;
    13) la corresponsione al concessionario del rimborso sia delle spese relative alla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sia di quelle relative alla procedura coattiva, e la previsione che il rimborso sia posto a carico dell'ente creditore, qualora l'ingiunzione sia annullata per effetto di provvedimenti di revoca dell'Ente medesimo o se il concessionario abbia trasmesso la comunicazione di inesigibilità, ovvero sia posto a carico del debitore, negli altri casi;
    14) che la riscossione delle entrate sia effettuata dal concessionario esclusivamente mediante uno o più conti correnti postali o bancari dedicati intestati al concessionario, la cui movimentazione sia verificabile dagli enti, e il riversamento da tali conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse al netto dell'aggio, accreditate sui conti correnti di riscossione;
    15) la prestazione, da parte del concessionario, di periodici rendiconti di gestione, nonché di un conto consuntivo annuale;
    16) la possibilità, per l'ente creditore, di incaricare il concessionario di effettuare il rimborso, con anticipo a carico di quest'ultimo, delle somme riscosse riconosciute indebite;
    17) la prestazione da parte del concessionario di una cauzione pari ai 2/12 del presumibile gettito annuo delle entrate affidate in riscossione, ridotta del 50 per cento per i concessionari in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e successive, nonché la disciplina delle modalità di espropriazione e svincolo della cauzione stessa;
    18) il segreto d'ufficio su tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione;
    19) la possibilità, per il legale rappresentante del concessionario, di delegare dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione;
    20) la possibilità, per il concessionario, di nominare messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento e di riscossione;
    21) l'ultrattività fino alla loro scadenza dei contratti e dei rapporti concessori in corso;
    22) la previsione dell'esenzione dall'imposta di registro degli atti di affidamento delle concessioni e delle relative cauzioni e all'assoggettamento all'imposta di bollo solo in caso d'uso, nonché la previsione dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo degli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte.
10. 13. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: Nel processo di riordino si procede a una riforma di Equitalia s.p.a. finalizzata a far crescere, all'interno del gruppo, le competenze e le specializzazioni in materia di entrate degli enti locali e a modificare la governance di Equitalia s.p.a. in modo da consentire agli enti locali la facoltà di ricorrere alla stessa Equitalia con le modalità dell’«in house providing».
10. 10. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Pag. 82

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine prevedere la possibilità di effettuare la riscossione delle proprie entrate tributarie patrimoniali e sanzioni amministrative tramite il Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10. 11. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) riduzione dell'aggio a favore degli agenti della riscossione;
   d-ter) allungamento del periodo di rateazione dei debiti tributari con applicazione di un tasso di interesse al tasso di riferimento della BCE.
10. 6. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione dell'obbligo generale, per gli enti locali, di procedere a gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi di riscossione delle entrate di loro pertinenza, anche qualora l'ente locale eserciti, direttamente o indirettamente, il controllo, o detenga una partecipazione nella società che svolge l'attività di riscossione nel territorio dell'ente.
10. 12. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la promozione di accordi bilaterali, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero.
10. 3. Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la definizione di una normativa comune a livello di Unione europea, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero.
10. 4. Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso, ove quest'ultimo sia intempestivo.
10. 8. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme Pag. 83iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o ravviso per i quali si procede, sono stati interessati:
   a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione, ovvero da non esigibilità dello stesso;
   b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
   c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
   d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
   e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

  3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata al fine di ottenere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente ai sistemi informativi dei concessionari per la riscossione. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
  4. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma i sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
  6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento e/o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
  7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dall'entrata Pag. 84in vigore della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma i sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.
10. 02. Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
   a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;
   b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
   c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
   d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
   e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
   f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

  3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della Pag. 85riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
  4. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
  Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
  6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
  7. Le disposizioni che precedono si applicano, anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.
10. 03. Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione della sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore;
   b) previsione di una dichiarazione del contribuente al concessionario per la riscossione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    1) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso ovvero da non esigibilità dello stesso;
    2) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;Pag. 86
    3) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
    4) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura;
    5) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
   c) previsione che trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite siano annullate di diritto e che il contribuente sia considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
   d) applicazione, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, di una forte sanzione amministrativa;
   e) applicazione anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
10. 01. Messina, Barbato, Borghesi.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 1. Leo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 4. Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale, compresi quelli prodotti in forma associata, dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), assoggettandoli a un'imposta unica e, in particolare, prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta unica le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fui dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e di lavoro autonomo.
11. 13. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assimilazione con le seguenti: introduzione di un regime opzionale, nel quale sia prevista l'assimilazione.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
11. 5. Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) istituzione di un meccanismo opzionale di programmazione tributaria pluriennale basato su criteri di trasparenza ed equità, che preveda la possibilità di effettuare una pianificazione preventiva del prelievo, concordata con l'amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposizione sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con conseguente esclusione dall'applicazione degli studi di settore e riduzione significativa degli adempimenti e degli obblighi contabili per i contribuenti interessati.
11. 15. Ventucci, Bernardo, Berardi.

Pag. 87

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) abolizione di tutti i contributi statali erogati alle imprese a qualsiasi titolo ed utilizzo delle somme rinvenienti da tale disposizione ai fini della riduzione dell'imposizione sul reddito d'impresa come disciplinato dal presente articolo.
11. 6. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 96 e seguenti, rettificato al fine di innalzare la soglia massima dei ricavi annui e l'aliquota dell'imposta sostitutiva, per garantire l'invarianza del gettito complessivo. Tali regimi devono favorire anche le nuove iniziative imprenditoriali costituite da soggetti espulsi dal mercato del lavoro o a rischio di espulsione.
11. 9. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto, dell'articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
11. 8. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: purché con tendenziale invarianza con le seguenti: , nell'invarianza.
11. 3. Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in particolare prevedendo l'esenzione dall'Imposta regionale attività produttive.
11. 12. Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) semplificazione e razionalizzazione dei regimi forfetari vigenti, al fine di renderli più aderenti alla struttura dei ricavi e dei costi dei soggetti beneficiari, nonché di differenziarli in base al settore economico e alle modalità di svolgimento, in forma individuale o associata, dell'attività.
11. 16. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) semplificazione e razionalizzazione dei regimi forfetari vigenti, al fine di renderli più aderenti alla struttura dei ricavi e dei costi dei soggetti beneficiari.
11. 14. Cesario.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) assoggettamento all'imposta unica di cui alla lettera a) e ai regimi forfetari di cui alla lettera b) su adesione facoltativa da parte dei contribuenti.
11. 10. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in riferimento a quanto previsto dalla lettera a).
11. 2. Barbato, Messina, Borghesi.

Pag. 88

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione di un sistema premiale che stimoli l'efficienza produttiva delle imprese, riducendo il carico fiscale su incrementi di reddito dichiarati rispetto alle potenzialità produttive dell'impresa misurate attraverso strumenti oggettivi.
11. 11. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità ad IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
11. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione.
12. 3. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le operazioni transfrontaliere, aggiungere le seguenti: rispettando gli accordi internazionali e gli specifici vincoli che discendono dall'appartenenza all'Unione Europea.
12. 1. Messina, Barbato, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) applicazione del regime di fiscalità differenziata di attrazione europea, di cui all'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle imprese operanti nel settore della ricerca e dello sviluppo.
12. 4. Pagano.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: settori economici aggiungere le seguenti: , fatte comunque salve effettive esigenze di tutela della capacità delle imprese di settori regolati di finanziare nuovi investimenti.
12. 2. Cesario.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fiscalità differenziata di attrazione europea).

  1. All'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la parola: economiche sono inserite le seguenti: nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.
12. 01. Pagano.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fiscalità differenziata di attrazione europea).

  1. All'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la parola: economiche sono inserite le seguenti: nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.
  b) il comma 2 è abrogato.
12. 02. Pagano.

Pag. 89

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta municipale propria).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, stabilendo la facoltà dei comuni di fissare aliquote di imposta diverse per le singole categorie catastali e, all'interno della stessa categoria, per immobili locati e non locati.
12. 03. Forcolin, Vanalli, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta municipale propria).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposta gli immobili destinati ad abitazione principale e le loro pertinenze.
12. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta municipale propria).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, dando la possibilità ai comuni di equiparare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale.
12. 012. Fugatti, Vanalli, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta municipale propria).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, attribuendo l'intero gettito ai comuni.
12. 011. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'imposta municipale propria).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per l'eliminazione dell'imposta municipale propria a partire dal periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2013.
12. 05. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento:
   a) alla definizione del concetto di «autonoma organizzazione» ai fini dell'esenzione dall'imposta;
   b) alla graduale riduzione dell'imposta per le piccole imprese, innalzando la franchigia di imposizione.
12. 06. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Pag. 90

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive).
  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento all'esclusione del costo del lavoro dalla determinazione della base imponibile.
12. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile. L'eliminazione dovrà essere completata entro il periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2015.
12. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.
12. 09. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sul reddito).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per introdurre la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte sui redditi.
12. 08. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione del pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro.
13. 2. Messina, Borghesi, Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) estensione del meccanismo di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, disciplinato dall'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dalla direttiva 2010/45/UE;.
13. 8. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) abolizione delle sanzioni in caso di errori formali nelle dichiarazioni IVA che non abbiano causato danno all'erario, Pag. 91in particolare nelle ipotesi di erroneo addebito al cessionario/committente di IVA per carenza di presupposti, esenzioni o esclusioni;.
13. 6. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) allungamento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di applicazione del meccanismo di reverse charge;.
13. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) revisione dell'attuale regime, al fine di agevolare la compensazione dei crediti per le imprese che operano con l'estero.
13. 9. Forcolin, Torazzi, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».
13. 3. Borghesi, Barbato, Messina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la razionalizzazione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo.
13. 10. Bernardo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del Pag. 92prezzo, determinato ai sensi del citato comma 4, rispetto a quello indicato nel DEF.
  6. In ogni caso il decreto di cui al comma 4 deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 4 per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 4, rispetto a quello dell'anno precedente.
  7. I decreti di cui ai commi 5 e 6, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.
  8. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 4 è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5.
  9. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 4 del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 4. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a rivedere la disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo, in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2001, n. 156, l'esclusione dall'assoggettamento all'IRAP per i lavoratori autonomi che operino in assenza degli elementi di organizzazione tipici dell'azienda, come definita dall'articolo 2555 del codice civile.
13. 1. Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis). Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle accise sui prezzi dei carburanti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) diminuzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
   b) stabilire la diminuzione di cui alla lettera a) qualora il prezzo dei carburanti aumenti in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF;
   c) stabilire che in ogni caso la diminuzione deve essere definita con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per stabilire le aliquote per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data.
13. 5. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Pag. 93

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise, al fine di giungere ad una diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione nelle zone di confine, con lo scopo di limitare l'attuale perdita di gettito dovuta allo svantaggio di prezzo del nostro carburante rispetto ai Paesi confinanti.
13. 11. Fugatti, Nicola Molteni, Crosio, Rivolta, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise al fine di introdurre meccanismi automatici di diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione che compensino gli aumenti del prezzo dei carburanti.
13. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il Governo è delegato, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione di riserve di rivalutazione armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui al comma 1, articolo 47 del TUIR.
  2. Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000 ed il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991.
13. 01. Fugatti, Pini, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 8. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio e del potere calorifero, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell'esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente:
   a) al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento alle energie termiche;
   b) agli interventi volti alla tutela dell'ambiente;
   c) ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse; Pag. 94
   d) alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

  2. Nella definizione dei livelli di tassazione dei prodotti energetici, i decreti di cui al comma 1 tengono conto anche dei costi a carico degli utenti finali contenuti nella bolletta elettrica.
  3. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita in materia al livello della medesima Unione europea.
14. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono inoltre alla revisione del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, al fine di rimodularlo sulla base dell'effettivo livello di emissioni inquinanti prodotto da ciascuna impresa.
14. 2. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, anche attraverso il potenziamento degli indicatori e degli obiettivi relativi all'uso delle tasse sull'inquinamento e le risorse, a rimuovere gradualmente le distorsioni ai prezzi generate da sovvenzioni dannose per l'ambiente (Environmentally harmful 4 subsidies - EHS), che attribuiscono vantaggi a determinate categorie, ma possono incoraggiare pratiche inefficienti e dissuadere le imprese dall'investire in tecnologie «verdi», comportando, a seconda dei casi, un aumento dei rifiuti, delle emissioni e dell'estrazione di risorse o effetti negativi sulla biodiversità.
14. 3. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un programma nazionale che, attraverso la concertazione con le regioni, abbia lo scopo di studiare specifici sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale nel settore automobilistico. In particolare, il programma dovrà rappresentare uno strumento volto ad incentivare il rinnovo del parco veicoli circolante, attraverso la piena attuazione del principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, prevedendo una fiscalità agevolata per gli autoveicoli meno inquinanti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*14. 4. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un programma nazionale che, attraverso la concertazione con le regioni, abbia lo scopo di studiare specifici sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale nel settore automobilistico. In particolare, il programma dovrà rappresentare uno strumento volto ad incentivare il rinnovo del parco veicoli circolante, attraverso la piena attuazione del principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, prevedendo una fiscalità agevolata per gli autoveicoli meno inquinanti. Dall'attuazione della presente disposizione Pag. 95non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*14. 7. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nel caso in cui un operatore produca energia elettrica ovvero energia elettrica e calore in forma combinata mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente e modificati chimicamente, il regime di trattamento fiscale cui viene assimilato in corso di esercizio annuale delle sue attività è quello previsto per l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente. Successivamente, entro 3 mesi dal termine dell'anno, l'operatore provvederà a versare le accise dovute per l'eventuale impiego di olio vegetale modificato chimicamente».
14. 6. Di Biagio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In ogni caso in cui la produzione combinata di energia elettrica e calore avvenga mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente, l'esenzione dell'accisa si intende estesa altresì all'impiego di calore per gli usi civili e industriali.
14. 5. Di Biagio.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) rafforzamento della disciplina in materia di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti controllanti o comunque partecipanti al capitale, nonché degli esponenti aziendali delle società concessionarie dei giochi pubblici, al fine di contrastare ogni forma di infiltrazione o contiguità da parte delle organizzazioni criminali, prevedendo anche specifiche cause di decadenza dalle concessioni o motivi di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;.
15. 13. Barbato.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di predisporre un Testo unico delle norme sui giochi pubblici.
15. 3. Garavini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) possibilità, al fine di garantire la stabilità economica complessiva del settore dei giochi pubblici e di assicurare le relative entrate erariali, di introdurre un meccanismo di definizione bilaterale del contenzioso relativo alle concessioni in materia.
15. 14. Ventucci, Bernardo, Berardi.

  Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, che le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento di somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;.
15. 11. Barbato.

Pag. 96

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;.
15. 8. Barbato, Messina, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere sanzioni per chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme;.
15. 7. Barbato, Messina, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;.
15. 9. Barbato, Messina, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) slittamento del termine di avvio del processo di incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 12. Messina, Barbato, Borghesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: gettito di idonee sanzioni, aggiungere le seguenti: derivante dal gioco illecito e irregolare e dal gettito dello 0,1 per cento della remunerazione degli operatori e concessionari operanti nel settore,.
15. 4. Garavini.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) prevedere disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e garantire il contrasto delle diverse forme di attrazione, attraverso l'introduzione di un divieto della pubblicità del gioco d'azzardo nelle trasmissioni televisive durante le fasce protette in difesa dei soggetti più vulnerabili, nonché il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi con vincite di denaro, anche mediante la previsione dell'introduzione di meccanismi atti a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, attraverso l'inserimento nei software degli apparecchi di intrattenimento, videogiochi e giochi online di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale, e disciplinando altresì l'ubicazione dei locali adibiti a giochi pubblici nel territorio, anche al fine di prevedere, in relazione alle concessioni per l'allestimento delle sale da gioco, un limite di 500 metri di distanza dalle stesse con i luoghi ritenuti socialmente sensibili, in particolare le scuole, ospedali e luoghi di culto.
15. 5. Garavini.

Pag. 97

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis. Al fine di rafforzare l'azione volta a contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali mafiose nell'esercizio dei giochi pubblici, nonché di potenziare l'azione contro l'evasione fiscale e tributaria nel medesimo settore, prevedere:
   1) disposizioni analoghe a quelle già vigenti in materia di appalti pubblici, in relazione alla certificazione antimafia, finalizzate ad estendere i controlli, rilevanti ai fini di una verifica circa i requisiti di soggetti e società concessionarie, anche nei confronti di soggetti in rapporto di contiguità compiacente o soggiacente, nonché di parentela e affinità fino al terzo grado con il soggetto richiedente la concessione;
   2) disposizioni volte a precludere l'accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giuochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante;
   3) disposizioni volte a precludere l'accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo per coloro che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi, definitive scadute e non versate, beneficiari di condono e risultati inadempienti;
   4) disposizioni volte a rafforzare le sanzioni penali nei confronti di concessionari, gestori ed esercenti di giochi pubblici in violazione degli obblighi di legge, introducendo altresì sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria, mediante un'estensione applicativa delle sanzioni penali e amministrative contemplate ai sensi della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2004, anche nei confronti degli operatori esercenti attività di giochi.
15. 6. Garavini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
   c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
   d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;Pag. 98
   e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
    2-ter. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2-bis, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2-bis, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
    2-quater. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. 10. Barbato.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «3. Il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge provvede, con uno o più decreti, da sottoporre ai parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare misure per il rilancio del settore ippico basate sui seguenti principi:
   a) istituzione della Lega Ippica Italiana, associazione senza fine di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, a cui sono iscritti gli allevatori, proprietari dei cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai predetti decreti, la lega ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio;
   b) assegnazione al Ministero delle politiche agricole e forestali dei compiti di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche;
   c) assegnazione alla Lega Ippica Italiana, tra gli altri, dei compiti di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse e di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico tra i diversi attori della filiera;
   d) assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze del compito di riordinare la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevedendo una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compreso tra il settantaquattro ed il settantasei per cento;
   e) alimentazione del fondo di cui alla lettera c) attraverso le quote versate dagli iscritti alla Lega, una quota della raccolta delle scommesse ippiche e delle imposte maturate sulle scommesse su eventi virtuali, una quota delle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici venduti all'interno degli ippodromi, la cessione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, eventuali Pag. 99contributi erariali straordinari decrescenti fino al 2017 necessari per assicurare la sopravvivenza del settore
15. 1. Paolo Russo, Brandolini, Cesario.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La disposizione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica, relativamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli, al compimento del riordino delle disposizioni relative al comparto dei giochi pubblici di cui ai commi precedenti.
15. 2. Leo.

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.

  «1. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50% delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;
   b) riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

  2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

«Art. 15-ter.
(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
  2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
15. 012. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.
(Delega al Governo per la riqualificazione e il riordino della spesa in materia sociale).

  1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio, il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e all'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i princìpi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;Pag. 100
   b) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi all'invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali;
   c) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:
    1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
    2) favorire un'adeguata responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;
    3) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali.
   d) in particolare, per l'indennità di accompagnamento, istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, in base a standard definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:
    1) favorire l'integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
    2) favorire la libertà di scelta dell'utente; diffondere l'assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, no profit, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali, quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati.
   e) in particolare, trasferimento ai comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti, con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefìci a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;
   f) attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle competenze relative a:
    1) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;
    2) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.
15. 02. Bernardo, Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Principi e criteri direttivi per il coordinamento con l'attuazione del federalismo fiscale).

  1. Al fine di realizzare un pieno coordinamento con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento della facoltà di introduzione di addizionali IRPEF da parte di regioni e comuni, con riferimento alla struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché alla facoltà di introdurre detrazioni, con gli obiettivi di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta e di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto distorsivo sulla progressività del sistema come fissato a livello statale;Pag. 101
   b) coordinamento fra le detrazioni fiscali introdotte dai diversi livelli di governo, con la finalità di evitare effetti di rendita fiscale, che rendano difficile al contribuente percepire le origini delle agevolazioni complessivamente godute;
   c) previsione di meccanismi compensativi in relazione all'impatto che eventuali modifiche delle soglie di esenzione dell'IRPEF nazionale possono esercitare sul gettito delle addizionali locali, comunali e regionali.
15. 04. Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Costi da reato).

  1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
   4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e le sanzioni e gli interessi non sono dovuti, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte, nonché le sanzioni e gli interessi versati in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
15. 06. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

  1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
   a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
   b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
   c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

  2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.Pag. 102
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
15. 08. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo).

  1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 5:
    1) al secondo periodo, le parole: «per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per tre anni»;
    2) al quarto periodo, le parole: «il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 6»;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 4, dopo le parole: «Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione» sono inserite le seguenti: «, relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1,»;
    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   5-bis. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio dell'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione».
15. 09. Fugatti, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
  2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «libri» sono aggiunte le seguenti «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
  3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 103dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
15. 011. Fugatti, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

  1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «libri» sono aggiunte le seguenti «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
  2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
15. 010. Fugatti, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);».
  2. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.
  3. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 017. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 014. Fugatti, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

Pag. 104

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.

  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 015. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
15. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 016. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

Pag. 105

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   5-bis Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile;
   5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente;
   5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile;
   5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
15. 018. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sanzioni accessorie mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale).

  1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.
15. 07. Fugatti, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
15. 013. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di perseguire con proficuità ed efficacia gli obiettivi di equità e trasparenza previsti dalla presente legge, garantire adeguato gettito alle entrate tributarie ed allo stesso tempo l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate, in esito alle procedure previste dall'articolo 23-quinquies della legge n. 135 del 2012 ed in attuazione del comma 4, attingono nei termini previsti alle graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.
*15. 01. Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Pag. 106

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di perseguire con proficuità ed efficacia gli obiettivi di equità e trasparenza previsti dalla presente legge, garantire adeguato gettito alle entrate tributarie ed allo stesso tempo l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate, in esito alle procedure previste dall'articolo 23-quinquies della legge n. 135 del 2012 ed in attuazione del comma 4, attingono nei termini previsti alle graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.
*15. 05. Marchignoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Organi di revisione degli enti locali).

  1.All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   5-bis La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
15. 019. Comaroli, Caparini, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
16. 1. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 non deve derivare un aumento della pressione fiscale complessiva calcolata dall'Istat per l'anno 2012».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Oneri finanziari e limite alla pressione fiscale).
17. 1. Borghesi, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per le regioni e province autonome che hanno raggiunto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, cessano gli effetti della riserva di gettito di cui all'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 e delle relative norme pattizie di attuazione.
   1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle regioni e province autonome che hanno raggiunto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non possono essere applicate nuove riserve di gettito da destinare al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
17. 2. Fugatti.