CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI SULLA CONTUMACIA

Art. 1.
(Modifiche in tema di udienza preliminare).

  1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole «sarà giudicato in contumacia» con le seguenti «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».
  2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-bis – (Assenza dell'imputato) – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio [nei due anni precedenti], sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
  6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

  3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quater. – (Sospensione del processo per assenza dell'imputato) – 1. Pag. 49Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
  2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera b). Non si applica l'articolo 75 comma 3.
  3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

  4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quinquies – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
   a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
   b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
   c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
   d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

  3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
  4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 2.
(Disposizioni in tema di dibattimento).

  1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:
  «489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
  2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

  2. Nell'articolo 490 le parole «o contumace» sono soppresse dalla rubrica e dal testo.
  3. All'articolo 513 le parole «contumace o» sono soppresse.
  4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole «contumace o» sono soppresse.
  5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole «all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 3.
(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

  1. Nel comma 2 lettera d dell'articolo 585 le parole «per l'imputato contumace e» sono soppresse.Pag. 50
  2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.
  3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2».

  4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 commi 1, 4, 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

  5. Dopo l'articolo 625-bis è introdotto il seguente: «Articolo 625-ter (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2».

  6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:
  «2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 4.
(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

  1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161».

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI SULLA MESSA ALLA PROVA

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 168-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
  2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
  3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
  4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

  Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
  2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

  Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso Pag. 52alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

Della sospensione del procedimento con messa alla prova

  Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
  3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:
   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;
   b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;
   c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

  5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

  Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater. Pag. 53
  3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.
  4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

  Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.
  2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
  4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.
  5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
   a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;
   b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

  6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 c. 1.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

  Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
  2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
  3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

  Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta Pag. 54di parte, le prove non rinviabili [e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato]

  Art. 464-septies. – (Esito della prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
  2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.
   b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
  «Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
  2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 191-bis. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di Pag. 55esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel rispondere all'interrogazione in discussione, con la quale l'onorevole Bernardini chiede notizie in ordine al decesso del detenuto Nicola Grieco, avvenuto presso l'Istituto Penitenziario di Sulmona il 3 giugno ultimo scorso, si riferisce quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
  L'agente in servizio presso il reparto penale, durante il giro di controllo notturno, insospettito della posizione assunta nel letto dal Grieco e della mancata risposta ai ripetuti richiami che gli venivano rivolti, dava immediatamente l'allarme.
  Il medico di turno presente in Istituto accorreva prontamente e trovava «...il paziente disteso in posizione obliqua sul letto,» dando atto che non vi era «nessun segno di attività cardiaca né respiratoria», che il colore del viso era cianotico, la pelle fredda, rilevando, infine, la presenza di un mozzicone di sigaretta e di un bicchiere di plastica vicino al corpo. Lo stesso sanitario constatava la morte del Grieco alle ore 00,20.
  Dall'esame della cartella clinica è emerso che «il detenuto non soffriva di patologie cardiache, non assumeva terapia farmacologica continuativa ma solo saltuariamente terapia antidolorifica».
  Il Grieco si trovava da solo in una cella di nove metri quadrati, rispondente ai requisiti di sanità e igiene.
  Sull'accaduto, la competente Direzione Generale del D.A.P. ha disposto un'indagine amministrativa – ancora in corso – affidata al Provveditore regionale per l'Abruzzo per appurare le cause, le circostanze e le modalità in cui è avvenuto il decesso.
  Lo stesso Provveditore è stato invitato a richiedere all'Autorità Giudiziaria gli esiti dell'esame autoptico disposto sulla salma del Grieco.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto di sindacato ispettivo indicato in discussione l'onorevole interrogante chiede, in particolare, notizie relativamente alla Casa Circondariale di Matera. A tale riguardo, preme evidenziare che è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303, l'assegnazione di 400.000 euro in favore del Provveditorato Regionale di Potenza per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari sulle strutture penitenziarie del distretto e che, nel recentissimo passato, con un notevole impegno economico, sono stati ristrutturati ed adeguati al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 tutti i reparti detentivi del carcere.
  Va, altresì, sottolineato che al fine di migliorare le condizioni operative di tutti coloro che prestano servizio all'interno dell'istituto, si è deciso di procedere alla realizzazione di un fabbricato da adibire ad autorimessa, cucina e mensa per il personale e che i relativi lavori sono attualmente in corso di esecuzione.
  Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2012 sono stati inseriti i lavori di ristrutturazione del reparto osservazione per un importo di 300.000 euro.
  Quanto, invece, alla situazione del personale di polizia penitenziaria, si osserva che presso l'Istituto di Matera risultano in servizio 112 unità, a fronte di una previsione organica di 130 unità.
  La situazione di carenza di organico del predetto istituto sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165o corso di formazione, il cui termine è previsto per la fine dell'anno.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, a fronte delle preoccupazioni da Lei espresse sullo stato di salute del detenuto Vincenzo Roveto e sulle cure prestategli dall'Amministrazione penitenziaria durante il periodo di detenzione nel carcere di Palmi, mi preme evidenziare che le notizie acquisite sono del tutto rassicuranti.
  Il Roveto, infatti, fin dal 15 marzo 2012 e ciò sin dal suo ingresso presso l'Istituto di Palmi, è stato preso in carico dall'Area Sanitaria, che ha prontamente riscontrato l'esistenza di problematiche di tipo psichiatrico; tali problematiche hanno, poi, indotto la competente Autorità Giudiziaria a disporre in data 31 marzo 2012, su segnalazione dell'Area sanitaria, l'osservazione psichiatrica del Roveto, ai sensi dell'articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
  Poiché l'unica sezione «osservandi AS» presente sul territorio nazionale risultava all'epoca dei fatti parzialmente chiusa per ristrutturazione, si è provveduto ad individuare una struttura alternativa e l'osservazione del Roveto, previo accordo tra la competente Direzione Generale e l'Autorità Giudiziaria, ha avuto inizio nella sezione osservandi della Casa Circondariale di Livorno, dove il Roveto è stato trasferito in data 30 aprile 2012.
  Concluso il periodo di osservazione presso la sezione osservandi di Livorno, il Roveto è stato assegnato, per esigenze di opportunità penitenziaria, alla Casa Circondariale di Agrigento: qui il detenuto è rimasto dal 19 giugno 2012 al 18 agosto 2012, data in cui gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.
  Per quanto riguarda, infine, la patologia tumorale citata in interrogazione, comunico che dall'esame della cartella clinica del Roveto non risulta che lo stesso sia affetto da alcuna recidiva della malattia, che lo ha colpito in passato.
  Per completezza di informazione rappresento, altresì, che l'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria verso le condizioni di salute del Roveto è stata massima anche durante la permanenza presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, l'istituto dove il predetto detenuto ha fatto ingresso in data 2 dicembre 2010, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla Procura della Repubblica DDA di Catanzaro per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. ed altro.
  Il Roveto, infatti, nel solo anno 2011, oltre ad usufruire dell'assistenza medica intramuraria, è stato sottoposto a ben oltre 10 visite mediche specialistiche presso strutture ospedaliere esterne.