CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2012
700.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente (C. 5361 Valducci).

PROPOSTE EMENDATIVE

  Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Targhe sostitutive per motoveicoli che partecipano a competizioni sportive).

  Dopo il comma 4-bis dell'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
  «4-ter. I motoveicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, in strada o su altri percorsi alternativi, possono utilizzare, limitatamente alla durata delle competizioni e al tempo strettamente necessario agli spostamenti legati alle competizioni medesime, targhe sostitutive per prevenire il danneggiamento e la perdita delle stesse ».
01. 01. Desiderati.

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: ovvero dotati di inserire la seguente: almeno.
1. 1. Garofalo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Classificazione delle motoslitte).

  1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.
  3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.
1. 01. Froner.

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ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Velocità massima in autostrada, massa limite degli autocaravan).

  1. Al comma 3, lettera e), dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «80 km/h sulle autostrade» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 1, lettere c) e d), la velocità massima sulle autostrade è pari a 100 km/h».
  2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati “Euro 5” e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
2. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di sagoma limite dei veicoli).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «nuovo codice della strada», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) in deroga a quanto previsto dalla lettera b) e fermo restando quanto prescritto all'articolo 167, l'altezza del carico di veicoli isolati o complessi di veicoli destinati al trasporto di cose, caratterizzati da carrozzeria aperta superiormente o ad altezza variabile, può raggiungere i 4,20 m. Chi esegue il trasporto verifica che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.»;
   b) all'articolo 167, comma 4, dopo le parole «lettere e) e g),» sono aggiunte le seguenti: «ed i veicoli di cui all'articolo. 61, comma 1, lettera b-bis)».
2. 07. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revisioni).

  Al comma 8 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano la concessione prevista nel primo periodo del presente comma, in via sperimentale può essere estesa anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate».
2. 01. Brugger, Zeller.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Massa limite dei veicoli destinati alla locazione senza conducente).

  1. Al comma 4 dell'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto Pag. 102legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita con la seguente:
  «a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 25 tonnellate;».
2. 02. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Targhe ciclomotori).

  1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento» sono sostituite con le seguenti: «nonché affidate, con specifiche modalità previste dal regolamento,».
2. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate).

  1. All'articolo 100 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui al comma 3-bis, una specifica combinazione alfanumerica. Tali targhe sono fabbricate, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 9, lettera c), dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinato l'importo della quota di maggiorazione da applicare al prezzo di vendita e destinato alle finalità di cui all'articolo 208, comma 2. La fabbricazione e la vendita delle targhe, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. Le targhe prodotte dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana.».
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma «11-bis. A chiunque abusivamente produce o distribuisce le targhe di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste al comma 8 è soggetto, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546; si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge.».

  2. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «La produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100, comma 8, la produzione»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «Le targhe» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;Pag. 103
   c) al comma 3, dopo le parole: «Le targhe del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 100, comma 8,»;

  3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo; con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la fabbricazione e la vendita delle targhe di cui al medesimo articolo 100, comma 8, nonché i requisiti e le procedure di omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle predette targhe.
2. 06. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool).

  1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, lettera c), le parole da: «con la sentenza di condanna» fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;
   2) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «e della confisca» fino a : «violazione» sono soppresse;
   3) al comma 9-bis, quarto periodo, le parole; «e revoca la confisca del veicolo sequestrato» sono soppresse;
   4) al comma 9-bis, settimo periodo, le parole: «e della confisca» sono soppresse.
2. 03. Compagnon, Mereu.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

  1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «e della confisca» fino a: «estranea al reato» sono soppresse.
2. 04. Compagnon, Mereu.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al Titolo sopprimere le seguenti parole: di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
3. 1. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
  0a) al comma 1, le parole da: «con la sentenza di condanna» fino alla fine, sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: «e revoca la confisca del veicolo sequestrato» sono soppresse;
   f) al comma 8-bis, settimo periodo, le parole: «e della confisca» sono soppresse.
3. 4. Compagnon, Mereu.

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  Al comma 1, lettera a), al capoverso 2-bis, le parole da: ovvero fino a: psicotrope sono soppresse.
3. 2. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, la lettera d) è sostituita con la seguente:
   d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la revisione della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128. Il prefetto non può disporre la revisione della patente di guida quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
3. 3. Zeller, Brugger.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo la parola: banche inserire le seguenti: , Poste Italiane Spa.
4. 1. Valducci.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Zeller, Brugger.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. 1. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
  3-ter. 2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
5. 2. Monai.

  Al comma 1, capoverso 3-ter. 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione dell'articolo 189, comma 1, del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
5. 3. Valducci.

  Al comma 1, capoverso 3-ter. 1. sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
5. 4. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, capoverso 3-ter. 2. sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: cinque anni.
5. 5. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Destinazione delle sanzioni).

  1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A questi ultimi interventi, nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, in ogni caso, sono destinate risorse non inferiori al 10 Pag. 105per cento dei proventi di cui al presente comma»

  Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: di pagamento delle sanzioni, aggiungere le seguenti parole: di destinazione di proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
5. 01. Meta.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di piantumazione e abbattimento di specie arboree sulle strade extra-urbane e urbane).

  1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 26 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) si intendono applicate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. È facoltà degli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'abbattimento delle sole piante ritenute instabili e pericolose, a seguito di perizia redatta da tecnico specializzato, per l'incolumità degli utenti, entro una distanza inferiore a 6 metri dalla strada extra-urbana, anche senza autorizzazione degli enti direttamente interessati.
  3. Quanto previsto dal secondo comma si intende applicato, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, anche alle strade urbane e in deroga alle distanze di cui all'articolo 892 del codice civile.
5. 02. Compagnon, Mereu.