CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato (C. 5389);
   considerato che le principali misure contenute nel provvedimento concernono la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;
   rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione;
   segnalato, in particolare, l'articolo 22, che interviene sulla nota vicenda dei cosiddetti «esodati», prevedendo un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni;
   osservato che tale articolo introduce una soluzione che – sebbene costituisca una prima, limitata, risposta alle questioni esistenti – appare assolutamente insoddisfacente, a differenza di quanto previsto, invece, dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione, che mira anche a risolvere una serie di ulteriori problematiche relative al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»), impropriamente richiamato dal citato articolo 22 nelle sue parti chiaramente illegittime e difformi rispetto al dettato della norma di legge primaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   l'articolo 22 sia sostituito, nella parte dispositiva, dall'articolato recato dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, in corso di esame in sede referente presso la XI Commissione.

Pag. 376

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di servizi di carattere turistico-ricreativo con le seguenti: , anche a scopo ricreativo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: carattere turistico-ricreativo con le seguenti: carattere ricreativo.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: a scopo turistico-ricreativo con le seguenti: di tipo ricreativo.

  Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 1 e alla rubrica dell'articolo medesimo, sostituire le parole: turistico-ricreativo con la seguente: ricreativo.
1. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze aggiungere le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 2. Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Polizia inserire le parole: e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. 1. Il Governo.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: istituti di istruzione universitaria, inserire le seguenti: degli enti di ricerca,.
2. 2. Il Governo.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. All'istituzione e al funzionamento dei registri di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione dei registri sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle Pag. 377aree naturali protette, rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.
5. 2. Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: diploma di scuola dell'obbligo con le seguenti: diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera d), sostituire le parole: diploma di scuola dell'obbligo con le seguenti: diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
6. 2. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nell'Arma dei carabinieri inserire le seguenti: o nel Corpo della Guardia di finanza.
6. 1. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d), sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 3. Il relatore.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: ad una commissione fino alla fine del comma con le seguenti: alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
7. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA») con le seguenti: dall'INAIL.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera i), sostituire le parole: dell'IPSEMA con le seguenti: dell'INAIL.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, lettera d), sostituire le parole: dell'IPSEMA con le seguenti: dell'INAIL.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: dell'IPSEMA con le seguenti: dell'INAIL.
7. 2. Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione Pag. 378dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
8. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  7. All'istituzione e alla tenuta del libretto di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
16. 2. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.
16. 3. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;.
16. 1. Il Governo.

ART. 19.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni con le seguenti: organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera h), dopo la parola: certificante aggiungere le seguenti: riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI.

Pag. 379

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera h), sostituire le parole: non agonistica con la seguente: agonistica.
19. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 2. Il relatore.
(Approvato)

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dello sviluppo economico, con le seguenti: il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
23. 1. Il Governo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: delle forze armate e di Polizia,.
23. 2. Il Governo.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di Polizia,.
23. 3. Il Governo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica.
23. 4. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 5. Il relatore.
(Approvato)

ART. 24.

  Al comma 1, sostituire le parole: che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge con le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
24. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 26.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Agenzie e Federazioni con la seguente: organizzazioni.
26. 1. Il relatore.
(Approvato)