CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 95/2012 (C. 5389 Governo), approvato dal Senato recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
   rilevato che anche il decreto legge in esame reca modifiche frammentarie alla disciplina legislativa degli appalti pubblici, ancora una volta slegate da una revisione complessiva ed organica del mercato degli appalti pubblici, richiesta ormai con insistenza dal mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti al fine di avere certezza e chiarezza delle regole;
   sottolineato che, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto legge. 73/2012 recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da tutti i rappresentanti dei gruppi in VIII Commissione che lo impegnava a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 95/2012 (C. 5389 Governo), approvato dal Senato recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
   rilevato che:
    anche il decreto legge in esame reca modifiche frammentarie alla disciplina legislativa degli appalti pubblici, ancora una volta slegate da una revisione complessiva ed organica del mercato degli appalti pubblici, richiesta ormai con insistenza dal mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti al fine di avere certezza e chiarezza delle regole;
    appare necessario procedere a una revisione della spesa pubblica che si basi su criteri selettivi;
    appare altresì necessario definire un assetto stabile delle norme concernenti le concessioni autostradali evitando, pertanto, che si proceda a ulteriori differimenti dell'entrata in vigore della disciplina definita dal decreto –legge n. 98/2011 che ha ridefinito le nuove funzioni di ANAS e dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;
   sottolineato che, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto legge. 73/2012 recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da tutti i rappresentanti dei gruppi in VIII Commissione che lo impegnava a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
   f) «piano di protezione del mare»: l'insieme coordinato degli interventi finalizzati salvaguardare, a livello ambientale e turistico, il mare nel contesto di priorità specifiche finalizzate a dare piena e concreta attuazione alle convenzioni internazionali sulla protezione del mare e garantire la tutela dei corpi idrici, il funzionamento sicurezza e la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;
   g) «piano di riqualificazione costiera»: l'insieme coordinato di interventi finalizzati alla protezione, alla bonifica e alla riconversione delle aree industriali dismesse ricadenti nelle aree costiere.
2. 1. Cosenza.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguente lettera:
   f) «piano di protezione del mare»: l'insieme coordinato degli interventi finalizzati salvaguardare, a livello ambientale e turistico, il mare nel contesto di priorità specifiche finalizzate a dare piena e concreta attuazione alle convenzioni internazionali sulla protezione del mare e garantire la tutela dei corpi idrici, il funzionamento sicurezza e la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;
2. 2. Cosenza.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   f) «piano di riqualificazione costiera»: l'insieme coordinato di interventi finalizzati alla protezione, alla bonifica e alla riconversione delle aree industriali dismesse ricadenti nelle aree costiere.
2. 3. Cosenza.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole:
  ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 inserire le seguenti: Tutta la documentazione in possesso del Sistema nazionale deve essere fruibile in internet sui siti dei rispettivi enti, a partire dai dati relativi al catasto rifiuti e a quelli relativi ai siti da bonificare.
3. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 4.

  Al comma 4, dopo le parole: Ispra emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, inserire le seguenti: previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni
4. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

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  Al comma 6, sopprimere le parole: In coerenza con la durata degli organi degli enti di ricerca.
4. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   h) La predisposizione del piano di protezione del mare e del piano di riqualificazione costiera.
5. 1. Cosenza.

ART. 6.
(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

  Nel comma 1, sopprimere le parole: e delle Province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al comma 7, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6. 1. Froner.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le procedure concorsuali ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di alta professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici. le modalità per la nomina dei vincitori e per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei».
  «Sono altresì definite le procedure per l'istituzione cd il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un report periodico sulle attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente».
  «La regione trasmette all'ISPRA il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione:
   b) Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dalle regioni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data.
6. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei Pag. 326direttori generali delle Agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di alta professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, i criteri di valutazione, le modalità per la nomina dei vincitori».
  «Sono altresì definite le procedure per l'istituzione cd il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un report periodico sulle attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente».
6. 2.  (Nuova formulazione) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. In caso di svolgimento, da parte di ISPRA o delle Agenzie, di attività di monitoraggio per conto di soggetti privati, in attuazione di prescrizioni impartite in sede di VIA o AIA. il relativo controllo è effettuato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime.
6. 3. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 7.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, al fine di adattarli a particolari situazioni orogratiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».
7. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 9.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni
9. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Approvato)

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: parere obbligatorio, con le seguenti: parere preventivo obbligatorio.
11. 1. Piffari.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale.
11. 2. Piffari.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
11. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: favorendo il principio di rotazione del medesimo personale con riferimento agli impianti oggetto delle ispezioni, di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
12. 1. Piffari.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
12. 1.  (Nuova formulazione) Piffari.
(Approvato)

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Sopprimere il comma 5.
12. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 13.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 1. Piffari.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 1.  (Nuova formulazione) Piffari.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sono individuate le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, nonché le modalità di compartecipazione di dette Agenzie a parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
13. 2. Piffari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sono individuate le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5, nonché le modalità di compartecipazione di dette Agenzie a parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
13. 2. (Nuova formulazione) Piffari.
(Approvato)

ART. 14.
(Disposizioni transitorie).

  Al comma 1, sopprimere le parole: e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: delle Province autonome.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
14. 1. Froner.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  3. Al comma 20-bis dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea. sono soppresse. Sono altresì soppresse, nella riga afferente all'Agenzia Pag. 328per a sicurezza nucleare della tabella dell'Allegato A del medesimo articolo, la seconda e la terza colonna.
14. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  3. In materia di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni ionizzanti l'Ispra promuove, attraverso apposite convenzioni, le sinergie con le Agenzie interessate, in particolare per quanto attiene al controllo sulle reti di sorveglianza locale della radioattività ambientale.
14. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e finali
14. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

  Nel titolo della legge sostituire la parola: Istituzione con la seguente: Riforma.
Tit. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al titolo, sostituire le parole da: ambientali fino alla fine con le seguenti: per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Tit.1 Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna (Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

  Al comma 2, dopo le parole: attività culturali, inserire le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».
1.100. Il relatore
(Approvato)

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ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» (C. 4913 Nicco ed abb.).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. (Disposizioni finanziarie). — 1. Al personale dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso» trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.0100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 331

ALLEGATO 6

7-00895 Motta: Sul violento nubifragio dell'11 giugno 2011 che ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni in provincia di Parma.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    nel pomeriggio di sabato 11 giugno 2011 un violento nubifragio (con precipitazioni stimate in circa 100 millimetri d'acqua in un'ora) ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni di Sala Saganza, Fornovo Taro e Collecchio, in provincia di Parma, causando, nel giro di pochissimo tempo, l'esondazione di diversi corsi d'acqua e il conseguente allagamento e danneggiamento documentato di infrastrutture viarie, edifici pubblici e privati;
    l'esondazione del torrente Scodogna è stata anche la causa della tragica morte del signor Agostino Galeotti, pensionato sessantaduenne, che alle ore 17 circa è stato travolto da un'onda di due metri mentre si trovava nel garage della sua abitazione in località Talignano;
    in vigenza dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero di disposizioni che imponevano alle regioni di deliberare aumenti fiscali per far fronte agli oneri relativi ai danni conseguenti ad eventi calamitosi, con nota prot. n. PG 151808 del 21 giugno 2011 la regione Emilia-Romagna ha richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti statali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 225 del 1992, stante la permanenza di situazioni di pericolo nei territori dei comuni sopraccitati;
    il dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0045911 del 29 luglio 2011 ha riscontrato alla nota della regione Emilia-Romagna comunicando «che la situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi descritti in premessa non presentava quel caratteri di estensione e intensità tali da legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della legge n. 225/1992» e «che in ogni caso il Fondo nazionale della protezione civile non dispone di risorse da destinare al contesto di cui trattasi»;
    con decreto n. 237 del 19 dicembre 2011 il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2005 fino al 30 giugno 2012, per gli eccezionali nubifragi occorsi nel giugno 2011 sul territorio regionale e in particolare nei comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio;
    nel decreto viene evidenziato che dal 2009, a seguito di disposizioni nazionali, non è più operativo il fondo regionale di protezione civile e che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 della regione Emilia-Romagna non dispone delle risorse sufficienti per supplire Pag. 332all'interruzione dei flussi finanziari statali al suddetto fondo;
    la regione ha comunque provveduto a stanziare, per interventi di somma urgenza, la somma di euro 510.000 di cui euro 180.000 per il comune di Sala Baganza, euro 100.000 per il comune di Fornovo Taro, euro 90.000 per il comune di Collecchio ed euro 140.000 per interventi del servizio tecnico di bacino nei corsi d'acqua «Scodogna» e «Rio della Ginestra»;
    i cittadini dei comuni colpiti dal nubifragio dell'11 giugno 2011 si sono costituiti, in comitati per promuovere e stimolare l'attivazione dei necessari interventi di messa in sicurezza Idraulica del territorio e mantenere viva l'attenzione sulle richieste di indennizzo del danni subiti a causa del fenomeno alluvionale stimati in circa 7,5 milioni di euro;
    il comune di Sala Baganza si è fatto promotore di un tavolo istituzionale al fine di assumere e coordinare ogni più utile Iniziativa per prevenire il verificarsi delle conseguenze connesse all'evento calamitoso e per verificare la possibilità di Indennizzare i privati dei danni subiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, d'intesa con la regione Emilia-Romana e le amministrazioni comunali interessate dall'evento occorso in provincia di Parma l'11 giugno 2011, ogni iniziativa utile ai fine di definire un programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e per il ristoro del danni subiti nonché misure di carattere fiscale finalizzate al sostegno del reddito dei cittadini e delle imprese dei territori colpiti da tale evento calamitoso, in analogia con quanto già avvenuto in relazione altre situazioni di emergenza.
(8-00198) «Motta, Libè, Lunardi, Rainieri».