CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 79/2012 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5369, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, approvato dal Senato;
   considerato che il provvedimento mira a rafforzare l'efficienza e il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze;
   segnalato l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato e modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie;
   evidenziato l'articolo 2-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato;
   osservato che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;
   rilevato che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo;
   apprezzato l'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive e auspicato che tali graduatorie vengano contestualmente utilizzate, fino al loro esaurimento, sia per il turn-over che per necessari e urgenti potenziamenti di organico;
   evidenziato, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure;
   ritenuto che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori – vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo in ordine agli argomenti di competenza,Pag. 151
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito la possibilità di mantenere una complessiva coerenza del provvedimento con riferimento ai profili concernenti l'organizzazione del lavoro pubblico (atteso che diverse norme derogano alla disciplina generale del pubblico impiego, producendo una frammentazione delle disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie) e delle relative strutture (si consideri, per tutte, la norma di delega relativa al riordino della Croce Rossa Italiana, che comporterà pesanti interventi anche dal punto di vista occupazionale e dell'organizzazione delle risorse umane), onde evitare pericolosi precedenti in materia.

Pag. 152

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Pensione di anzianità, vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti).

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  3. Il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione.
  4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.Pag. 153
  6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferimento di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
  8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
  9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
  10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.
  11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1o luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.
  15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Art. 2.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in Pag. 154vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;
   b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità;
   c) definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
  3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 3.
(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».

Art. 4.
(Clausola finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 155

ALLEGATO 3

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
    il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
    l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;
    il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
    lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
    occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando Pag. 156il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;
    i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
    una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
    con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;
    nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;
    va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;
    nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
    da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;
    successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare Pag. 157in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
    con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;
    occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a individuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, un percorso che porti a una equilibrata e rapida definizione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere in via transattiva al riconoscimento dei diritti ai fini giuridici ed economici, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA.
«Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».

Pag. 158

ALLEGATO 4

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
    il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
    l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;
    il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
    lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
    occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando Pag. 159il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;
    i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
    una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
    con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;
    nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;
    va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;
    nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
    da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;
    successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare Pag. 160in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
    con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;
    occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.
(8-00196) «Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».