CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 02.
(Disposizioni in materia di armi).

  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi, all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere al Ministero dell'interno».
  2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1o gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma.
02. 01. Bruno.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 02.
(Disposizioni in materia di armi).

  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
   a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale Pag. 23può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».
   b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

  2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1o gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
02. 02. Favia.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 02.
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: «Dipartimento» è sostituita dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» e le parole: «del Centro operativo aereo unificato (COAU)» sono sostituite dalle seguenti: «del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)», al comma 4 le parole: «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco». L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate.»
02. 03. Favia.

ART. 2-quinquies.

  Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  1. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o Pag. 24inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 2, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento».
2-quinquies. 01. Favia.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  1. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 del 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 2, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.
  2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento».
2-quinquies. 02. Favia.

Inammissibile

Pag. 25

ART. 3.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 1. Catanoso.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 2. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 3.
(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

**3. 3. Catanoso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti Pag. 26di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 3.
(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

**3. 4. Favia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 3.
(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

**3. 5. Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

ART. 3-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-bis.
(Coordinamento delle attività aeree di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio).

  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso Pag. 27pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
   c) al comma 3:
  1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   d) al comma 4, le parole: «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3-bis. 1. Rosato.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

  1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche a seguito dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 3 della presente legge, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
  3. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.
  4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.Pag. 28
  5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
3-bis. 01. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

  1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
  3. Per il triennio 2013-2015 il Corpo nazionale Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.
  4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.
  5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
3-bis. 02. Favia.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e Soccorso pubblico», per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
   b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;Pag. 29
   c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).
*3-bis. 03. Catanoso.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e Soccorso pubblico», per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
   b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).
*3-bis. 04. Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
**3-bis. 05. Catanoso.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-Pag. 30informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
**3-bis. 06. Iapicca, Fallica, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
3-bis. 07. Favia.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
*3-bis. 08. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese Pag. 31le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
*3-bis. 09. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 57.448.388 per l'anno 2012, si provvede, quanto ad euro 27.438.036, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, quanto ad euro 30.010.352, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il quale è ridotto del medesimo importo di euro 30.010.352 per l'anno 2012.
4. 1. Favia.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
*4. 2. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
*4. 3. Favia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.01.

  1. Il primo periodo del comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituito dal seguente:
  «3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centottanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo Pag. 32il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio è fissato in sessanta giorni continuativi».

  2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
  3. I richiami in servizio sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. 01. Favia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.01.

  1. Il limite massimo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al comma 3, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a centottanta giorni all'anno. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio di cui al predetto articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, comma 3, è fissato in sessanta giorni continuativi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
  2. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. 02. Lorenzin.

ART. 4-bis.

  Premettere il seguente comma:
  01. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
*4-bis. 1. Favia.

  Premettere il seguente comma:
  3-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
*4-bis. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.1.

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento delle prove di preselezione e del corso di formazione iniziale. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di preselezione e le modalità del corso di formazione iniziale».
4-bis. 01. Lorenzin.

Pag. 33

ART. 4-ter.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 01. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 02. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, Pag. 34degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 022. Marinello.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
**4-ter. 03. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
**4-ter. 016. Marinello.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
**4-ter. 021. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4-ter. 04. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 05. Favia.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 023. Marinello.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente: « 2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o settembre 2014 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui al comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».
  3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o settembre 2013, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Pag. 37relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 06. Pili, La Loggia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Assunzione degli idonei delle graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al fine di consentire l'assunzione degli idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, sono portate ad esaurimento.
4-ter. 07. Di Biagio, Giorgio Conte, Patarino.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
  3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, a 35.342.980 euro per l'anno 2013 e a 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
  4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.
4-ter. 08. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Per garantire gli standard operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Pag. 38Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1.448 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4-ter. 09. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 600 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 unità per il 2012, 200 unità per il 2013, 200 unità per il 2014. Per le assunzioni di cui al precedente periodo si provvede mediante l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
  4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014.
4-ter. 010. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
4-ter. 011. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:
   a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;
   b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
   c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
   d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale Pag. 40di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
   e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.
4-ter. 012. Rosato, Amici, Bressa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

  1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
*4-ter. 013. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

  1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
*4-ter. 014. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

  1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Pag. 41Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
4-ter. 015. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
*4-ter. 019. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
*4-ter. 018. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Inammissibile

Pag. 42

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 4-ter. 020. Favia.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 2004, n. 76).

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, al secondo periodo, dopo le parole: «a rotazione e» è inserita la seguente: «inderogabilmente».
4-ter. 024. Favia.

Inammissibile

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Dopo il comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è inserito il seguente:
  «1-bis. I distaccamenti volontari saranno costituiti nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo, evitando insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio e nel rispetto dei principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche».
4-ter. 025. Favia.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Norma di interpretazione autentica).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 sono inseriti i seguenti periodi:
  «La costituzione dei distaccamenti volontari dovrà avvenire nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo. Quanto sopra evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio, anche nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche».
4-ter. 026. Lorenzin.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Picierno.

Pag. 43

  Premettere i seguenti commi:
  «01. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione “Soccorso Civile” – Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  02. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di aggiungere le seguenti: Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
5. 2. Favia.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 3. Favia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della Giustizia e dell'Interno.
5. 4. Favia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 7-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le parole: «e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi» sono sostituite delle seguenti: «, dell'interno e della giustizia».
5. 5. Favia.

Inammissibile

ART. 6-ter.

  Sopprimerlo.
6-ter. 1. Rosato, Maran, Strizzolo, Fluvi, Mariani.

Pag. 44

  Sopprimere il comma 2.
6-ter. 2. Favia.

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 ottobre 2012.
Dis. 1. 3. Palumbo, Miotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012».
* Dis. 1. 5. Marinello.

Inammissibile

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012».
* Dis. 1. 6. Fiano, Rosato.

Inammissibile

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012».
* Dis. 1. 7. Favia.

Inammissibile

Pag. 45

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 487).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 487);
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   visti i rilievi della Commissione bilancio, che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 5, del regolamento, vengono trasmessi unitamente al presente parere,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 46

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4698 Narducci ed abb. recante «Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana»;
   rilevato che:
    la disciplina recata dal testo in esame può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali», sotto il profilo sia della «tutela», sia della «valorizzazione» degli stessi;
    l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
    l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
    la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004);
    nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; mentre la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;
    successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte Pag. 47ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
    considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del comitato scientifico previsto dall'articolo 4, la presenza di un rappresentante del ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione,
   b) parimenti, in considerazione del fatto che la materia della valorizzazione dei beni culturali è attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che l'ordinamento attribuisce a Roma capitale funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del medesimo comitato scientifico, la presenza di rappresentanti della regione e di Roma capitale.

Pag. 48

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci ed abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   rilevato che:
    l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel disciplinare in via generale l'istituto della delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;
    all'articolo 2, comma 2 – che individua i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa disposta dal comma 1 – la lettera b) prevede la «delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3»: in tal modo la disciplina delle materie in questione (peraltro individuate genericamente) viene completamente rimessa al Governo, senza l'indicazione di principi e criteri direttivi né di norme generali regolatrici della materia;
    il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza il Governo a disciplinare con regolamenti di delegificazione i procedimenti amministrativi relativi alle materie ivi elencate, vincolandolo al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, disposta dall'articolo 1;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 dispone che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto della delegificazione ai sensi del comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, demandando ai regolamenti l'elencazione delle norme abrogate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la lettera b);
   2) all'articolo 2, comma 3, appare necessario – come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.