CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2012
686.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 7.8, 12.56, 13.24, 13.035, 16.33, 20.24, 21.11, 22.17, 32.012, 33.24, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 45.16, 52.21, 53.27, 57.13, 59.031, 67.019 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite con le seguenti: «due anni».
7. 8. I Relatori.

ART. 12.

Subemendamento all'emendamento 12.56 dei relatori

  Sostituire le parole: non retributiva, con le seguenti: retributiva o non retributiva.
0. 12. 56. 1. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentati dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.
12. 56. I Relatori.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con link ben visibile nella homepage, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la loro medesima responsabilità oltre a quella propria.
13. 24. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 13.035 dei relatori

  Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole da: e del versamento dell'imposta fino alla fine del periodo.
0. 13. 035. 1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Pag. 145

  All'articolo 13-bis, comma 1, alinea 5-bis, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla parola: «dovute»;
   il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;
   dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
*0. 13. 035. 2. Mastromauro.

  All'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla parola: «dovute»;
   il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;
   dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
*0. 13. 035. 3. Romani.

  All'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla parola: «dovute»;
   il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;
   dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
*0. 13. 035. 4. Margiotta.

Pag. 146

  All'emendamento dei relatori 13.035, comma 5-quater, ultimo periodo, sostituire le parole: stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 comma con le seguenti: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 25, 29, 31, 32 e.
0. 13. 035. 5. Romani.

  Al capoverso comma 5-quater dopo le parole: all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 29 e.
*0. 13. 035. 6. Fogliardi.

  Al comma 5-quater dopo le parole: all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 29 e.
* 0. 13. 035. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

  Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
  5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che stabilisca le modalità attraverso le quali assolvere agli obblighi di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
0. 13. 035. 8. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:
  «5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
  5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini Pag. 147della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
13. 035. I relatori.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 dopo le parole: «delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario» aggiungere le seguenti: «e delle società capogruppo.»;
   b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 c.c.
  6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al precedente comma 5 successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania con decreto ministeriale del 20 marzo 2012, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010 ove in contrasto con le prescrizioni del Piano indicato o in ogni caso non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.
  6-quater. Per le attività di cui al comma 5 e seguenti, il commissario ad acta può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
16. 33. I relatori.

ART. 20

  All'articolo 20, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
  L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle relative funzioni.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel paese e razionalizzare la spesa pubblica. A tale fine l'Agenzia:
   a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
   b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;Pag. 148
   c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
   d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi ed organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;
   e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e Sogei Spa;
   f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
   g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri le conseguenti misure correttive, anche attraverso segnalazione alla Corte dei conti ove si profilino ipotesi di danno erariale;
   h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della Pubblica Amministrazione a cittadini e imprese;
   i) costituisce Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;
   l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici. Anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
   m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a Consip Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3.
  5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro per anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle Amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.
20. 24. I relatori.

Pag. 149

ART. 21.

  All'articolo 21, comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

  All'articolo 21, comma 4 secondo periodo dopo le parole: dalla Conferenza unificata sono aggiunte le seguenti parole: tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2 del presente articolo.
21. 11. I relatori.

ART. 22.

  Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
  1. Dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
  2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale, e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli Enti soppressi alla data di cessazione degli Enti stessi, corredati dalla relazione redatta dall'Organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia
  3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo delle Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
  4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o agli enti di appartenenza.
  5. Nelle more della definizione dei compartì di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti pubblici non economici.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un tetto massimo 160 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento Pag. 150e per le collaborazioni esterne, Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto degli enti pubblici non economici, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
  7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
  8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.
  10. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni il comma 1) è sostituito dal seguente:
   1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale che, a richiesta dei soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.
22. 17. I relatori.

ART. 32.

Subemendamento all'emendamento 32.012 dei relatori

  Al comma 1, le parole: L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. sono sostituite dalle seguenti: L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive».

  Al comma 6, aggiungere in fine le parole: All'onere relativo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al comma 6-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo Pag. 15139, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 32. 012. 1. Cimadoro, Messina.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).

  1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente da esercitarsi secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
  5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al precedente comma, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  36. Al relativo onere pari a 10,9 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo utilizzando, quanto a 8,2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 012. I relatori.

ART. 33.

  Apportare le seguenti modifiche al comma 1:
   a) dopo la lettera a), punto 1), inserire il seguente:
  «1-bis) alla lettera c), dopo le parole: ”entro il terzo grado” sono aggiunte le Pag. 152seguenti parole: ”ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio”».
   b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
   «a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza dall'azione e computo dei termini»;
    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese»;
   a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, dopo le parole «terzo grado» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.»;
   c) alla lettera b) il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
  L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
  Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
  La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
  Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.»;
   d) alla lettera d), capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo le parole: «72, ottavo comma,» inserire: «72-ter»;
   e)
dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
   «d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, dopo le parole: «rispettivi crediti» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.»;
    2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;Pag. 153
    3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
   d-ter) all'articolo 179, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto»;
   d-quater) all'articolo 180, quarto comma, sostituire la parola: «contesta» con le seguenti parole: «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano».
   f) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   «e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.»;
    3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo ed il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.»;
    4) il quarto comma è abrogato;
    5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma, i creditori, anche se soci,»;
   g) alla lettera h), capoverso «Articolo 186-bis»:
    1) al primo comma, le parole: «, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili» sono soppresse;
    2) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) il piano può prevedere fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
   h) inserire dopo la lettera l) la seguente:
   l-bis) all'articolo 217-bis, primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies».Pag. 154
   2)
dopo il comma 2, inserire il seguente:
   2-bis) All'articolo 47, comma 4-bis, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte le seguenti lettere:
  c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  d) per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

   3) Al comma 4 sostituire le parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» con le seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva».
33. 24. I relatori.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Razionalizzazione criteri di individuazione siti di interesse nazionale).

  1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   g) siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

  2. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentite le regioni interessate è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non subiscano i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  4. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che all'esito di tale ridefinizione esuli dal sito di interesse nazionale.
36. 05. I relatori.

ART. 41.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile ad assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le opportunità di agevolazioni disponibili per favorirne l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero».
41. 23. I relatori.

ART. 42.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: «, nei Pag. 155quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
42. 12. I relatori.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extra vergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. L'accertamento, è effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è obbligatoriamente disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche».
43. 10. I relatori.

ART. 45.

Subemendamento all'emendamento 45.16 dei relatori

  Al comma 1, primo comma, sostituire le parole: anche un'attività con i terzi con le seguenti: un'attività, anche commerciale, con i terzi.
0. 45. 16. 1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

  All'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» fino alla fine dell'enunciato alla lettera e) alle parole «genuinità della provenienza;» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
  «Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:
   a) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete;
   b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;Pag. 156
   c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
  Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
   a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
   b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
   c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
   d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
   e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

  Ed al comma 2, dopo le parole: annotazioni d'ufficio della modifica aggiungere le seguenti:
  «Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.».
45. 16. I relatori.

Pag. 157

ART. 52.

Subemendamento all'emendamento 52.21 dei relatori

  All'emendamento 52.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 183, comma 1, lettere bb), sono inserite dopo le parole: «della cooperativa agricola» le seguenti: «ivi compresi i consorzi agrari»;
   b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i consorzi agrari».
0. 52. 21. 1. Abrignani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
52. 21. I relatori.

ART. 53.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11».
53. 27. I relatori.

ART. 57.

  Al comma 6, dopo le parole: dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, inserire le seguenti: e dalle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche.
57. 13. I relatori.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

  L'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è sostituito dal seguente:
  2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore Pag. 158ittico di cui all'articolo 4 del presente decreto, le seguenti attività:
   a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
   b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
  2-bis. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
   a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
   b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
59. 031. I relatori.

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano).

  1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, del presente decreto. A decorrere dall'anno finanziario 2014, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
  3. Il decreto di cui al comma 2, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani e degli enti come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:
   a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
   b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
   c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;Pag. 159
   e) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

  3. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  4. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.
67. 019. I relatori.

Pag. 160

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

EMENDAMENTO 54.21 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO 0.67.018.87 ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO

ART. 54.

Subemendamento all'emendamento 54.21 del Governo.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:
   a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.»;
   c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
   d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
  Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta Pag. 161giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
   e) all'articolo 360, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
  «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Quando la sentenza pronunciata in grado di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al periodo precedente»;
   f) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   g) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e»;

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 0. 54. 21. 1. Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:
   a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.»;
   c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
   d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non Pag. 162provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
  Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
   e) all'articolo 360, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
  «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Quando la sentenza pronunciata in grado di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al periodo precedente»;
   f) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   g) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e»;

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 0. 54. 21. 2. Capano.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:
   a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Pag. 163giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.»;
   c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
   d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
  Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
   e) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   f) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e»;

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 54. 21. 3. Capano.

  All'articolo 54, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 348-ter, primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla trattazione», sono aggiunte le seguenti: «, sentite le parti»;
   b) all'articolo 348-ter, terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse.

  All'articolo 54, comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
   «e-bis) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze Pag. 164da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”;
   e-ter) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:
  “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.».

  All'articolo 54, comma 2, le parole: lettere a), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d), e), e-bis) ed e-ter).
54. 21. Governo.

Subemendamento all'emendamento 67.018 del Governo.

  L'articolo 67-quinquies è soppresso.

  Conseguentemente l'articolo 67-septies è così riformulato:
  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede: quanto a euro 14.164.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 11.844.000,00 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 67. 018. 87. I relatori.

Pag. 165

ALLEGATO 3

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLE SEDUTE ODIERNE

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti «due anni».
7. 8. I relatori.

  Al comma 3, sopprimere le parole: b) indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito;.
7. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Saglia, Fava, Mariani.

ART. 10.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.
10. 25. (Nuova formulazione) Garagnani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.
*10. 22. (Nuova Formulazione) Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.
*10. 28. (Nuova Formulazione) Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Pag. 166

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.
12. 56. I relatori.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga di cui all'articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'articolo 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente a euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP comunque denominati.
  9-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti a soddisfare le necessità delle citate particolari categorie, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex IACP comunque denominati, a dette categorie, ovvero assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 9-bis, per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione.
9-quater. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex IACP comunque denominati, ovvero di attribuzione ai comuni, nel caso di cui al comma 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
12. 55. I relatori.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con link ben visibile nella homepage, il soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la loro medesima responsabilità, oltre a quella propria.».
13. 24. I relatori.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

  1. All'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Pag. 167materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.»;
   b) il comma 3 è abrogato;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente disciplina.».
13. 020. (Nuova Formulazione) Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:
  «5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
  5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5-bis, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il Pag. 168pagamento del corrispettivo fino all'esibizione, da parte dell'appaltatore, della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
13. 035. I relatori.

ART. 15.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alla lettera a) aggiungere le seguenti: nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati, anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative.
15. 13. (Nuova Formulazione) Tullo, Vico, Zunino, Cavallaro, Lazzari.

ART. 16.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta;
   b) sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati da una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite.
16. 21.  (Nuova formulazione) Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;»
16. 12. Martella, Baretta.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario aggiungere le seguenti: e delle società capogruppo;
   b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
  6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5, successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania con decreto ministeriale 20 marzo 2012, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto Piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.
  6-quater. Per le attività di cui al comma 5 e seguenti, il commissario ad acta può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 33. I relatori.

Pag. 169

ART. 17.

  Al Titolo I, dopo il capo IV, aggiungere il seguente:

Capo IV-bis.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

Art. 17-bis.
(Finalità e definizioni).

  1. Il presente Capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
  2. Ai fini del presente Capo si intende:
   a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati a energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
   b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
   c) per veicoli, quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f), e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE;
   d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
   e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:
    1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
    2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
    3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

  3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Pag. 170Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione sul territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
   a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
   b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
   c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
   d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
   e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

Art. 17-ter.
(Legislazione regionale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel presente Capo e dell'intesa di cui al comma 4.
  2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
  3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni del presente Capo si applicano all'intero territorio nazionale.

Art. 17-quater.
(Normalizzazione).

  1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
  2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere Pag. 171i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 17-quinquies.
(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
  1-ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-bis le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39».

  2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
  3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 17-sexies.
(Disposizioni in materia urbanistica).

  1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 3, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
  3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Pag. 172

Art. 17-septies.
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

  1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «piano nazionale».
  2. Il piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
  3. Il piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
  4. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il piano nazionale prevede:
   a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;
   b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:
    1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
    2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
    3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
   c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
   d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
   e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 Pag. 173nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
  6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.
  7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.
  8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17-octies.
(Azioni di sostegno alla ricerca).

  1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
   a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
   b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
   c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
   d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;
   e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica Pag. 174e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano;
   f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Art. 17-novies.
(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

  1. Entro un mese dalla data di approvazione del piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
   a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;
   b) fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
   c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
   d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale, nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
   e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
   f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

  2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

Art. 17-decies.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli).

  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:
   a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo Pag. 175di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
   b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
   c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
   d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
   e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
   f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

  2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
   a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;
   b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
   c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
   d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
   e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato, pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Pag. 176
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
   d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

Art. 17-undecies.
(Fondo per l'erogazione degli incentivi).

  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
   a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a), e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate, per una quota del 70 per cento, alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
   b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

  2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).
  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società od enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.Pag. 177
  5. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del Fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Art. 17-duodecies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 025. (Nuova Formulazione) Lulli, Saglia, Anna Teresa Formisano, Vico, Mariani, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Strizzolo, D'Antoni, Fogliardi, Albini, Carella, Causi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Lazzari, Abrignani, Ventucci, Torazzi, Cimadoro.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti).

  1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
17. 019. (Nuova formulazione) Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle relative funzioni;
   b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
   a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, Pag. 178anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
   b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
   c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
   d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi ed organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, di cui all'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con Consip Spa e Sogei Spa;
   f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
   g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri, le conseguenti misure correttive, anche attraverso segnalazione alla Corte dei conti ove si profilino ipotesi di danno erariale;
   h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
   i) costituisce Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;
   l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
   m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate a Consip Spa le attività Pag. 179amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3.
  5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.
20. 24. I relatori.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;
   b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dalla Conferenza unificata aggiungere le seguenti: tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2 del presente articolo.
21. 11. I relatori.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Soppressione di DigitPA, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
  2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale, e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati dalla redazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.
  3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo delle Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
  4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta, nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o agli enti di appartenenza. Pag. 180
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti pubblici non economici.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un tetto massimo di 160 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto degli enti pubblici non economici, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate, in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
  8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  10. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.».
22. 17. I relatori.

ART. 24.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei Pag. 181livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
24. 30. (Nuova formulazione) Marchignoli, Lenzi.

ART. 33.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera a), numero 1), inserire il seguente:
    «1-bis) alla lettera c), dopo le parole: “entro il terzo grado” sono aggiunte le seguenti: “ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio”»;

   b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
    «a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Decadenza dall'azione e computo dei termini”;
     2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”;
    a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, dopo le parole: “terzo grado” sono aggiunte le seguenti: “ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente”»;

   c) alla lettera b) il numero 4) è sostituito dal seguente:
    «4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
  “L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
  Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
  La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda Pag. 182ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
  Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”».

   d) alla lettera d), capoverso «Articolo 169-bis» al quarto comma, dopo le parole: 72, ottavo comma inserire le seguenti: 72-ter;

   e) dopo la lettera d), inserire le seguenti:
    d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al primo comma, dopo le parole «rispettivi crediti» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.»;
     2) al terzo comma, le parole «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;
     3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale»;
    d-ter) all'articolo 179, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto»;
    d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola «contesta» è sostituita dalle seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano»

   f) dopo la lettera e), inserire la seguente:
    «e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al primo comma, le parole: “da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,” sono soppresse;
     2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.”;
     3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.”;
     4) il quarto comma è abrogato;Pag. 183
     5) al quinto comma, le parole: “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” sono sostituite dalle seguenti: “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”»;

   g) alla lettera h), capoverso «Articolo 186-bis»:
    1) al primo comma, sopprimere le parole: «, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili»;
    2) al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.».

   h) dopo la lettera l) inserire la seguente:
    «l-bis) all'articolo 217-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies”».

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis) All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    d) per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

  Al comma 4 sostituire le parole: non costituisce non sopravvenienza attiva con le seguenti: non costituisce sopravvenienza attiva.
33. 24 I relatori.

ART. 35.

  Al comma 1, capoverso comma 17, terzo periodo, dopo le parole aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza – UNMIG, che ne trasmettono copia al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per l'ambiente, il territorio ed il mare.
35. 18. (Nuova formulazione) Saglia, Bernardo.

ART. 36.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 57, comma 9 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente: «9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
36. 28. I relatori.

Pag. 184

  Al comma 5, capoverso Art. 54-bis, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali.
36. 11. Lazzari, Romani.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale).

  1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «g) siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie;».

  2. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non subiscano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  4. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
36. 05. I relatori.

ART. 37.

Subemendamenti all'emendamento 37.95 dei relatori

  Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione competente con le seguenti: Le Regioni e le province autonome; e sostituire la parola: indice con la seguente: indicono;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: l'Autorità concedente indice con le parole: le Regioni e le province autonome indicono.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e non discriminazione con le seguenti: , non discriminazione e assenza di conflitto di interessi.
0. 37. 95. 4. (Nuova Formulazione) Del Tenno.

  Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente
0. 37. 95. 7. (Nuova formulazione) Del Tenno.

  Al comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.
0. 37. 95. 8. Quartiani.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Pag. 185Regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma.
0. 37. 95. 16. (Nuova Formulazione) Quartiani, Del Tenno, Codurelli.

  Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dello acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione a all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma l'Autorità concedente indice la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successive alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.
   b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto».

  5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità Pag. 186gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto del contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
  7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
37. 95. I relatori.

ART. 38.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma 8-bis. «Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché, nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata». Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
38. 2. (nuova formulazione) Gibiino, Saglia.

Pag. 187

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'eventuale parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici viene reso entro 120 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che potranno essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi 60 giorni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.
38. 6. Graziano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: con procedure di asta competitiva aggiungere le seguenti: e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti e dopo le parole: Le stesse procedure aggiungere le seguenti: di asta competitiva.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: a tutti gli utenti del sistema del gas naturale con le seguenti: ai soggetti individuati allo stesso punto 2).
38. 14. (Nuova Formulazione) Federico Testa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.
38. 26. (Nuova Formulazione) Saglia, Bernardo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento).

  1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni e secondo criteri di trasparenza e contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello Pag. 188sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.
  2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo 1o gennaio – 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
  3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a detti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della Parte Seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla Parte Quinta, Allegato 2, parte 2, sezione 8, punto 3 come previste in Allegato 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le esenzioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
  5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto attualmente previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
38. 06. Saglia, Bernardo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche).

  1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «g) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22».
38. 03. Cosenza.

ART. 41.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile ad assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le opportunità di agevolazioni Pag. 189disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero».
41. 23. I relatori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).

  1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini ed imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di velocizzare i tempi di rilascio dei visti ed incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa consolare di cui all'articolo 64, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:
   a) interventi strutturali ed informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
   b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

  2. Tali maggiori entrate, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al comma 1.
  3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresì, l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.
  4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica Popolare Cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità.
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari ad euro 1.012.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
41. 03 (Nuova formulazione) ex 41. 20. Froner, Marchioni, Lulli.

ART. 42.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
42. 12 I relatori.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la Pag. 190corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. L'accertamento è effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è obbligatoriamente disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche.
43. 10. I relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
43. 3. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono aggiunte le seguenti: «e la tutela del made in Italy».
43. 7. Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un Accordo con l'Associazione bancaria italiana – ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
44. 8. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

ART. 45.

Subemendamento all'emendamento 45. 16 dei relatori

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche un'attività con i terzi con le Pag. 191seguenti: un'attività, anche commerciale, con i terzi.
0. 45. 16. 1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, le parole da: «Ai fini degli adempimenti» fino a: «la genuinità della provenienza;» sono sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:
   a) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
   b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
   c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

  Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
   a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
   b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
   c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
   d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
   e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di Pag. 192una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

  Al comma 2, dopo le parole: annotazioni d'ufficio della modifica. aggiungere le seguenti: se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
45. 16. I relatori.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).

  1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
  2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 12 ottobre 2005.
  3. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «l) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso».
*51. 04. (Nuova formulazione) De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Carlucci.

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).

  1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere, e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
  2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
  3. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «l) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche Pag. 193in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso».
*51. 08. (Nuova formulazione) Ceccacci Rubino.

ART. 52.

Subemendamenti all'emendamento dei relatori 52. 21

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i consorzi agrari»;
   b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i consorzi agrari».
0. 52. 21. 1. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
52. 21. I relatori.

ART. 53.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al successivo comma 11».
53. 27. I relatori.

ART. 54.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 348-ter, primo comma, dopo le parole: prima di procedere alla trattazione, aggiungere le seguenti: , sentite le parti;
    2) al medesimo capoverso Art. 348-ter, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello;

Pag. 194

   b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
    e-ter) all'articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

   c) al comma 2, sostituire le parole: lettere a), c), d) ed e) con le seguenti: lettere a), c), d), e), e-bis) ed e-ter).
54. 21. Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse;
   e-ter) all'articolo 702-quater, primo comma, la parola «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».
54. 11. Ferranti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
54. 17. Strizzolo.

ART. 57.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;.
57. 2. Saglia, Bernardo.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: nei settori civile aggiungere la seguente: , industriale.
57. 5. (Nuova formulazione)  Saglia, Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi/organizzativi o servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;.
57. 7. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

  Al comma 6, dopo le parole: dalle società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis, del codice civile, inserire le seguenti: e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 19589 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
57. 13. I relatori.

ART. 59.

  Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
59. 18. Di Biagio, Raisi, Scanderebech, Quartiani.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.
59. 25. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011.
*59. 36. Lazzari.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011.
*59. 39. Scanderebech.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergini di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento, e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate, il Ministero delle politiche agricole Pag. 196alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di euro 500.000 alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
*59. 62. Del Tenno.

  Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, il seguente:
  «19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergini di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento, e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di 500.000 alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
*59. 81. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi).

  1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
59. 012. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari).

  1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio delle produzioni agricole e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificate come biologiche ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche Pag. 197qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità per l'integrazione nell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce, altresì, le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno, dalla data della sua entrata in vigore, di applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
59. 021. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

  1. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
  «2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del presente decreto, le seguenti attività:
   a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “pesca turismo”;
   b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”».

  2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
   a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
   b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
59. 031. I relatori.

ART. 60.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale.
*60. 13. (Nuova formulazione) Gelmini, Romani.

Pag. 198

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale.
*60. 15 (Nuova formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

ART. 62.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre antecedente al triennio.
*62. 1. (Nuova Formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre antecedente al triennio.
*62. 2. (Nuova Formulazione) Romani.

ART. 64.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
  «12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
  13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici».
64. 8. Lazzari, Palmieri.

ART. 66.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «la delimitazione dei distretti è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».
66. 4. Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano).

  1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come Pag. 199incrementato dall'articolo 69 del presente decreto. A decorrere dall'anno finanziario 2014, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
  3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:
   a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
   b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
   c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;
   d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

  4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.
67. 019. I relatori.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo

  All'articolo 67-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: Commissario delegato inserire le seguenti: , ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative;
   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e presso il Commissario delegato con le seguenti: , presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative;
   c) al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: 2011 con la seguente: 2012.

  All'articolo 67-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio con le seguenti: effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo e sopprimere le parole: garantiscono adeguati standard informativi;Pag. 200
   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incrementata inserire la seguente: temporaneamente; dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Dal 2021, il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti;
   c) al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: complessive, con le seguenti: fino a.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi e sostituire la parola: decreto con la seguente: legge
0. 67. 018. 86 I relatori.

  Sopprimere l'articolo 67-quinquies.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 67-septies con il seguente:

Art. 67-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
  2. Con uno o più decreti del Ministro per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 67. 018. 87 I relatori.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica aggiungere le seguenti: le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica, si approvano, con il ricorso all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il Comune proponente e la Provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica.
0. 67. 018. 70. De Angelis, Lolli, Piffari.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto-legge si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra danni e i suindicati eventi sismici, dei comuni di Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco D'Oglio, Argenta.
0. 67. 018. 74. (Nuova Formulazione) Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin, Pizzetti.

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