CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:

Art. 1.

  1. I commi l2-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione dì cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.
1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:

Art. 1.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione qualora la ricongiunzione dei contributi avvenga presso fondi che erogano trattamenti peggiorativi.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, è dovuta da parte dell'INPS la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 2.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per 1o sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.
1. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione, anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data dì entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 1o dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.
1. 1. Gnecchi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è soppresso.
1. 8. Frassinetti, Saltamartini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parale: anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o trasferimento.
1. 2. Gnecchi.

  Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
1. 5. Gnecchi.

  Al comma 13, sopprimere le parole: e non abbia dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
1. 3. Gnecchi.

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  Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'assicurazione generale obbligatoria.
1. 4. Gnecchi.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sostituire le parole: con il sistema contributivo con le seguenti: con il sistema previsto dal regime di appartenenza dell'interessato e dall'ente di erogazione del trattamento.
3. 2. Frassinetti, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere le parole: di vecchiaia o di anzianità e sostituire le parole: le casse dei professionisti con le seguenti: le associazioni e le fondazioni.
3. 1. Gnecchi.

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ALLEGATO 2

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il contratto collettivo provinciale di lavoro (CPL) per gli operai agricoli e florovivaisti di Agrigento del 23 marzo 2000 ha previsto con l'articolo 23 un accordo di riallineamento in attuazione della previsione dell'articolo 88 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
    il programma di riallineamento previsto dal citato contratto collettivo provinciale di lavoro partiva dal 1o gennaio 2000 e si sarebbe dovuto concludere in data 31 ottobre 2003, con il raggiungimento dal 1o novembre 2003 della ordinaria retribuzione prevista per il corrispondente profilo professionale;
    nel medesimo contratto collettivo provinciale di lavoro le parti avevano convenuto di incontrarsi prima della conclusione del percorso di riallineamento «per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia di Agrigento e valutare lo stato di applicazione del contratto»;
    il 21 ottobre 2003 (e dunque prima della scadenza dell'ultima tranche di riallineamento) le organizzazioni datoriali hanno chiesto per iscritto alle organizzazioni sindacali un incontro per la verifica delle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura locale; incontro che si è tenuto in data 5 novembre 2003 e nel quale le parti hanno preso atto delle difficoltà delle aziende agricole e della loro impossibilità ad adeguare il salario alla retribuzione contrattuale;
    a seguito di ciò tutte le parti hanno comunicato all'INPS, con lettera del 10 novembre 2003, la sospensione e/o il congelamento degli accordi di riallineamento, in attesa dell'avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro e della rimodulazione del percorso di riallineamento;
    il 1o dicembre 2004 – dopo 13 mesi di serrato confronto negoziale – le parti hanno rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro e hanno previsto all'articolo 17, comma 2, una rimodulazione dell'originario accordo di riallineamento ai sensi dell'articolo 28 del CCNL operai agricoli florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996;
    la norma contrattuale in questione prevede testualmente che «per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali le parti stabiliscono di procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007»;
    di tale previsione contrattuale è stata successivamente (in data 12 dicembre 2005) e spontaneamente fornita un'interpretazione autentica ad opera delle stesse parti firmatarie dell'accordo, trasmessa formalmente all'INPS in data 14 dicembre 2005, secondo la quale «tutte le Pag. 160aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che non hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del CPL 1o dicembre 2004»;
    nell'anno 2011, a distanza di 7 anni, diverse imprese agricole che avevano applicato l'accordo di riallineamento e la relativa rimodulazione, hanno subito degli accertamenti ispettivi da parte dell'INPS con i quali è stata loro contestata la inapplicabilità dell'accordo di rimodulazione in quanto nel periodo novembre 2003-dicembre 2004 avevano adeguato la retribuzione effettivamente corrisposta ai propri lavoratori a quella ordinaria prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento;
    a seguito di tali contestazioni gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato l'azienda decaduta dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

   la contestazione non terrebbe in alcun conto la norma di interpretazione autentica sottoscritta spontaneamente ed in epoca precedente a qualunque contestazione da parte di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro; non tiene conto della circostanza che i rapporti di lavoro interessati dalla procedura di riallineamento sono a tempo determinato e dunque stipulati ex novo anno per anno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001; applica la sanzione accessoria dalla decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate pur in assenza di una violazione contrattuale da parte dell'azienda interessata (articolo 20 della legge n. 375 del 1993) in quanto la decadenza delle agevolazioni avviene solo quando non viene applicato il contratto collettivo provinciale di lavoro e nella fattispecie è stato applicato; perviene al paradossale risultato di «punire» le aziende che, nelle more del rinnovo contrattuale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento), hanno preferito – con notevoli sforzi – assicurare comunque ai lavoratori, sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale «piena», a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno «congelato» il trattamento retributivo;
    le 6 sigle sindacali – deputate alla contrattazione provinciale –, hanno depositato presso l'INPS di Agrigento le note di interpretazione autentica del contratto collettivo provinciale di lavoro di Agrigento con la quale si dava giusta interpretazione delle tabelle salariali;
    a distanza di 7 anni dall'INPS sono partite lettere di diffida e note di rettifica, alle quali l'INPS continua a dare seguito nonostante le ripetute richieste di chiarimenti normativi in merito prodotte; è partita, da questo momento, una sequela di multe, sanzioni, decadenza della fiscalità di vantaggio a discapito degli agricoltori per migliaia di euro;
    anche alla luce della cosiddetta «direttiva Sacconi» del 2008, non si può non rilevare ad avviso di firmatari del presente atto di indirizzo come l'azione degli ispettori dell'INPS anziché concentrarsi su violazioni di carattere sostanziale, si focalizzi su aspetti di carattere sostanziale (interpretazione delle disposizioni contrattuali) che a distanza di anni mortificano il faticoso percorso di emersione e di riallineamento posto in essere, non senza sacrifici, dalle aziende interessate con il rischio di riportarle verso situazioni di irregolarità,
    nel corso della discussione in Commissione, è emerso che la competente Pag. 161Direzione generale dell'INPS ha disposto la sospensione di attività di controllo presso le aziende agricole;
    in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02378, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che «tali attività di controllo hanno ad oggetto fatti estranei a quelli per i quali l'INPS, con il messaggio richiamato dall'onorevole interrogante, ha disposto la sospensione cautelare. Infatti, le attività ispettive richiamate dall'onorevole interrogante, hanno avuto ad oggetto la verifica del rispetto dei contratti di riallineamento nella provincia di Agrigento, mentre il messaggio è relativo ad altra fattispecie, ossia agli atti di accertamento automatizzato che l'INPS effettua allo scopo di verificare il rispetto del pagamento dei contributi da parte delle aziende sulle retribuzioni contrattuali»;
    si rileva l'opportunità che lo stesso Istituto non si esponga, come avvenuto anche in passato, a eventuali contenziosi e che vi sia qualche elemento di cautela, atteso che non si versa nel campo di un'evasione, ma nel campo di una difforme interpretazione rispetto ad accordi contrattuali in sede provinciale;
    è auspicabile che si valuti l'esistenza di condizioni che consentano di sospendere cautelativamente le ispezioni o, almeno, l'irrogazione delle sanzioni, perché si tratta di sanzioni pesantissime e della decurtazione della possibilità di accedere a contributi per aziende agricole che sono tra le più qualificate nel Paese e non hanno mai violato le norme contrattuali,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine ogni possibile iniziativa nei riguardi dell'INPS, affinché l'Istituto – anche mediante propria circolare esplicativa o altro strumento idoneo – chiarisca definitivamente i termini della questione di cui in premessa.
(8-00192) «Moffa, Ruvolo, Gianni, Santori».