CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abb. recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   ritenuto che, in sede di predisposizione della delega alla riforma del codice della strada, andrebbe attentamente considerato il nuovo assetto istituzionale alla luce del ridimensionamento del ruolo delle province in relazione ad alcune funzioni oggi assegnate alle stesse, quali la manutenzione del manto stradale o lo sgombero neve;
   valutata l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, il sostegno alla mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti deboli;
   auspicato che la riforma del codice della strada improntata a criteri di modernità venga accompagnata da una riforma della copertura assicurativa degli infortuni in itinere subiti dai lavoratori assicurati che faccia riferimento anche agli infortuni in itinere subiti dai lavoratori assicurati che utilizzano la bicicletta;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2715 Damiano ed abb. recante «Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»;
   valutati positivamente gli obiettivi complessivi perseguiti da un provvedimento volto a garantire equità e sostenibilità dei sistemi previdenziali delle cosiddette casse privatizzate;
   sottolineata l'esigenza che l'approvazione del provvedimento sia considerata, anche dalle casse previdenziali degli ordini e dei collegi professionali che rientrano nella competenza della VIII Commissione, che, peraltro, non presentano, diversamente da altri casi, problemi immediati di sostenibilità dei sistemi previdenziali, non come il punto di arrivo, ma come punto di partenza di un percorso coerente che mantenga al centro gli obiettivi dell'equilibrio fra contributi e prestazioni; del contenimento dei costi degli organismi di gestione; della diversificazione del rischio per quanto riguarda gli investimenti e dell'adeguamento delle prestazioni legate al tasso di sostituzione;
   sottolineata l'importanza della norma di cui all'articolo 4, comma 5, del provvedimento, che limita solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, l'utilizzo dei patrimoni delle casse previdenziali ai fini del perseguimento del giusto obiettivo dell'equilibrio finanziario;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'utilizzazione dei patrimoni delle casse previdenziali prevista dall'articolo 4, comma 5, del provvedimento, sia circoscritta, allo scopo di non intaccare il valore del patrimonio, non al valore del capitale medesimo, ma unicamente al valore del suo rendimento reale e non nominale.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo)

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 5312 Governo, recante «Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese»;
   valutato positivamente l'obiettivo del provvedimento che si inserisce in una strategia di rilancio della crescita del Paese in un momento congiunturale difficile, in primo luogo per quanto riguarda le misure riferite all'emissione e al collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità;
   condivisa la maggiore percentuale (da 50 a 60) di lavori che i titolari di concessioni sono tenuti a destinare a terzi, considerata l'attenzione costantemente manifestata dalla Commissione sulla tematica del maggiore coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione di interventi previsti da convenzioni di concessione già sottoscritte;
   esaminata la disposizione di cui all'articolo 2 recante modifiche alla disciplina del finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e ritenuta utile l'opportunità di estendere la portata applicativa di tali modifiche anche alle opere infrastrutturali in corso per differenti tipologie;
   valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 11 in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico nella parte in cui, se pur fino al 30 giugno 2013, innalza il livello di detrazione e il tetto massimo di spese detraibili per interventi di ristrutturazione edilizia dando un forte impulso alla ripresa economica;
   valutata l'opportunità di procedere alla stabilizzazione della detrazione per interventi di efficientamento energetico nella misura del 55 per cento, prevista invece solo fino al 31 dicembre 2012;
   apprezzata la disposizione di cui all'articolo 12 che introduce un nuovo strumento operativo, quale il Piano nazionale delle città, al fine di pervenire alla realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana e alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole;
   ritenuto, al contempo, che, ai fini della predisposizione del sopra citato nuovo strumento operativo del piano nazionale delle città, andrebbe previsto in capo alle regioni un maggior ruolo di coordinamento degli interventi da inserire nel Piano medesimo;
   considerata la disposizione di cui all'articolo 35 che, pur condivisibile nella parte in cui introduce norme più rigorose, a tutela dell'ambiente marino, per lo svolgimento delle attività off shore di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, fa salve le autorizzazioni in corso e l'efficacia dei titoli abilitativi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi; Pag. 137
   condivisa la disposizione di proroga del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 52, finalizzata a procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema medesimo;
   valutato negativamente il fatto che le modifiche alle politiche infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di rilancio dello sviluppo del Paese, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento «omnibus» e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 2, per dare impulso e sviluppare il partenariato pubblico-privato, si rafforzi la leva fiscale per riconoscere a tutti i soggetti interessati – e quindi anche alle società di progetto – una percentuale delle entrate fiscali generate in ciascun esercizio finanziario dalla realizzazione e gestione dell'infrastruttura per un limitato periodo di tempo, favorendo così l'attivazione di capitali privati e la riduzione delle risorse pubbliche nella realizzazione di infrastrutture essenziali per la crescita del Paese; in subordine, si favorisca la realizzazione di infrastrutture con l'apporto dei privati anche riducendo l'onere dell'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera, con opportune detrazioni;
    2) all'articolo 11, per dare continuità e maggiore appetibilità agli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia modificata la disposizione di cui al comma 2 nel senso di prevedere la stabilizzazione della misura del 55 per cento, fissata per tali tipi di interventi solo fino al 31 dicembre 2012; parimenti per favorire il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, si estenda la suddetta agevolazione fiscale anche alle opere di consolidamento antisismico;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione recante modifiche alla disciplina del finanziamenti delle infrastrutture mediante defiscalizzazione nel senso di estenderla anche ai finanziamento di progetti infrastrutturali già in corso di realizzazione;
    b) all'articolo 7, sia eliminata la disposizione di cui al comma 3, capoverso, lettera b), circa la possibilità di autorizzare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, laboratori ed effettuare indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito, in quanto trattasi di disposizione di importanza secondaria rispetto all'obiettivo di rilancio della crescita del Paese;
    c) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere in capo alle regioni un ruolo di coordinamento degli interventi da inserire nel Piano nazionale delle città;
    d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 35 in materia di ricerca e di estrazione di idrocarburi, nella parte in cui novella l'articolo 6, comma 17, della legge 3 aprile 2006, n. 152, facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nel senso di assoggettare alla nuova disciplina le eventuali proroghe dei procedimenti richiamati;
    e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo.