CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 8.

  All'emendamento 8.3 sostituire le parole: prorogabili una sola volta con le seguenti: non prorogabili.
0. 8. 3. 1. Soglia.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie all'evento Expo 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 127, è stabilito in trenta giorni prorogabili una sola volta. A tal fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti attinenti l'evento Expo 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai Comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.
8. 3. I Relatori.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita l'A.N.A.S., con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificatamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservarsi».
8. 4. I Relatori.

ART. 10.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.
*10. 4. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.
*10. 6. Romani, Lazzari, Saglia.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai Pag. 17sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.
*10. 7. Mastromauro.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.
*10. 8. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dopo le parole: il supporto necessario inserire la seguente: unicamente.
**10. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dopo le parole: il supporto necessario inserire la seguente: unicamente.

**10. 19. Romani, Lazzari, Saglia.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro).

  1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
   b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: “i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”»;
   c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
    2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;
   d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
   e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e la lettera b) è abrogata;Pag. 18
   f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative»;
   g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»;
   h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente: «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016»;
   i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente: «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».

  2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
   b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
   b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

  3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014 mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
46. 04. (Nuova formulazione) Moffa, Damiano, Cazzola, Antonino Foti, Bellanova, Poli, Muro, Berretta, Pelino, Bobba, Lulli, Saglia, Causi, Del Tenno.