CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 luglio 2012
682.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 LUGLIO 2012

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo per le attività affidate a soggetti esterni potrà far carico sul quadro economico del progetto.
3. 9. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
* 4. 7. (Nuova formulazione) Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
* 4. 12. (Nuova formulazione) e * 4.19. (Nuova formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;Pag. 16
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
* 4. 8. (Nuova formulazione) Causi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
* 4. 18. (Nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

  1. All'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;
   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
** 4. 02. Bernardo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

  1. All'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;
   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»
** 4. 014. Baretta, Duilio.

Pag. 17

ART. 7.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. 1. (Nuova formulazione) Romani, Bernardo.

ART. 9.

  All'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.»
*9. 3. Cambursano.

  All'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.»
*9. 7. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

  All'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.».
*9. 8. (Nuova formulazione) Strizzolo.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali» con le seguenti: «all'importazione dovuta per merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e» con le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta per le merci introdotte nel territori nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative» con le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta ad esso relativa».
14. 3. (Nuova formulazione) Ventucci.

Pag. 18

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 8.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie all'evento Expo 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 127, è stabilito in trenta giorni prorogabili una sola volta. A tal fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti attinenti l'evento Expo 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai Comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.
8. 3. I Relatori.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita l'A.N.A.S., con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificatamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservarsi».
8. 4. I Relatori.

ART. 14.

  All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, le parole: «di norma» sono soppresse.
14. 9. I Relatori.

ART. 23.

  All'articolo 23, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, 40 milioni di euro sono riassegnati per il finanziamento dell'Accordo di programma in corso di definizione presso il Ministero dello sviluppo economico, conseguente all'Intesa interistituzionale sottoscritta il 19 marzo 2006, per il consolidamento del comparto industriale del Mobile Imbottito dell'area Murgiana.
23. 59. I Relatori.