CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.
*1. 5. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.
*1. 9. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.
*1. 8. Barani.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2020.
1. 10. Stagno d'Alcontres.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo le parole: e comunque aggiungere la seguente: inderogabilmente.
1. 13. Palagiano.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 31 ottobre 2012.
1. 12. Palagiano.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 4. Il Relatore.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 14. Palagiano.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: senza accrescere, con le parole: riducendo.
1. 15. Palagiano.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: che restano in carica comunque non oltre l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
1. 11. Palagiano.

Pag. 123

  Sopprimere il comma 3.
*1. 3. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 1. Palagiano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: il presidente e.
1. 6. Palagiano.

  Al comma 3, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.
1. 7. Barani.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti nominati di cui al precedente periodo, decadono dall'incarico all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
1. 2. Palagiano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120).

  All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo,» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2014»;
   b) nel comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole «seguenti modalità:» è sostituito dai seguenti:
  «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico provvedano, entro il 31 ottobre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese, nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso studi professionali collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalle lettera a-bis del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato Pag. 124e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa è possibile solo a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:»;
   c) nel comma 4 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede l'espletamento, in via esclusiva, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente, dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate; entro il 31 luglio 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2006, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c);
   a-ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione sono a carico del titolare dello studio»;
   d) nel comma 4 la lettera b) è così sostituita:
    «b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013»;
   e) nel comma 4 la lettera c) è così sostituita:
    «c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso Pag. 125minimo del libero professionista, i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo dovrà prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, l'importo pari al 5 del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'importo massimo è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista».
   f) nel comma 4 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali studi collegati in rete, negli studi nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda dei Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato;
   g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;
   h) al comma 7, dopo le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;
   i) il comma 10 è abrogato.
1. 03. Barani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).

  1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, l'esercente la Pag. 126professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici risponde, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
   a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, indicando le fonti di finanziamento e i relativi obblighi di contribuzione;
   b) subordinare l'incremento del premio della polizza al pagamento di un risarcimento di un sinistro da parte dell'impresa assicuratrice subordinare la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;
   c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.

  3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma precedente viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, albi dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, stabilendo le modalità per l'aggiornamento degli stessi, al fine di garantire, oltre quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche. La nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e dell'articolo 359 del codice di procedura penale, è effettuata tra professionisti iscritti agli albi di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina richiesta. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria possono comunque essere nominate persone non iscritte ai predetti albi.
  5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 01. Barani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di riceverti e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto Pag. 127pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1994, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
  3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei princìpi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie, tre regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di, programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti. Le regioni, nel promuovere le forme di partecipazione democratica di cui al precedente periodo; prevedono il coinvolgimento anche delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.
  4. Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
  5. Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non, delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
  6. Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitate da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.
  7. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, quale organo dell'Azienda, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.
  8. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca e la didattica, e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Nel caso in cui il direttore generale adotti un provvedimento contrario al parere del Collegio di direzione, questo deve essere motivato. Ai componenti dei predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
  9. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli Pag. 128aspiranti medesimi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché dei requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.
  10. Le regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'ottimizzazione e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
  11. All'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nel comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo svolto in qualità di direttore generale aziendale è computato ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario aziendale».
  12. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
   a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente dei Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto;
   b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale la terna di candidati idonei che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro tre anni dalla nomina si procede alla sostituzione scegliendo tra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;
   c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale su indicazione dei Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.

  13. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.
  14. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto della tipologia dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non Pag. 129inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  15. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 502 del 1992.
  16. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta dei Ministro della salute, le quali tengono conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali, concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
  17. Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi:
   a) l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie;
   b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
   c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza;
   d) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.

  18. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali Pag. 130con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

  19. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire, anche mediante strutture di Ingegneria Clinica, un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  20. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.
  21. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.
  22. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.
  23. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 02. Barani.
(Inammissibile)

  All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1.bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente al riordino dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), è differito al 30 settembre 2012.
Dis. 1. 2. Il Relatore.
(Inammissibile)

  All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, dopo il comma 1 aggiungere il Pag. 131
seguente:
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 è sostituito dal seguente:
  «Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente al riordino della Croce rossa è differito al 31 ottobre 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile».
Dis. 1. 1. Miotto.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

5-06045 Farina Coscioni: Garanzie per l'erogazione su tutto il territorio nazionale del microinfusore per pazienti affetti da diabete mellito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto della regione Sardegna 28 gennaio 1997, volto ad individuare le tipologie di protesi, dispositivi ed ausili erogabili dal Servizio sanitario regionale, prevede anche la fornitura di «apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili» e dei «presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi»; i destinatari di tali forniture straordinarie sono gli invalidi civili.
  A quanto sembra, le Aziende Sanitarie (Orosei, Iglesias-Carbonia e Cagliari) fanno rientrare nella disciplina di cui al citato decreto regionale del 1997, anche la fornitura dei microinfusori per insulina a favore dei diabetici, limitandola ai soli soggetti in possesso del riconoscimento dell'invalidità civile.
  Si ricorda, inoltre, che per rendere appropriata e uniforme l'erogazione sia dei microinfusori che dei glucometri il Ministero della salute ha diramato negli anni scorsi una circolare indirizzata alle regioni e province autonome avente come oggetto i: «Criteri di concessione e modalità di fornitura».
  La circolare in questione precisa che per presidi sanitari debbano intendersi gli strumenti e le apparecchiature utili alla diagnostica ed alla terapia degli stati morbosi; nella fattispecie rientrano, oltre ai presidi indicati dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 (siringhe da insulina monouso, reattivi per il dosaggio della glucosemia e per la ricerca del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine ed altro), i riflettometri per la lettura rapida della glicemia, i microinfusori per l'infusione programmata dell'insulina, nonché gli altri mezzi meccanici per l'erogazione dell'insulina (siringhe ad impulsi, iniettori a pressione, eccetera) e tutti gli strumenti utili per il trattamento del diabete. Non sono invece da considerare presidi sanitari, ai sensi della normativa vigente, gli alimenti dietetici.
  Considerato quanto sopra illustrato e ritenuto che la richiesta delle ASL di fornire il microinfusore solo dietro presentazione della certificazione di invalidità rappresenti, alla luce delle disposizioni della legge n. 115/1987, una ingiustificata limitazione dei diritti dei pazienti diabetici, questo Ministero ha provveduto ad invitare la regione Sardegna ad adottare le iniziative necessarie al fine di evitare che le famiglie siano obbligate, ai fini dell'erogazione dei microinfusori per insulina, a richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile, spesso contro la loro volontà, anche in considerazione del fatto che tale riconoscimento potrebbe rafforzare ulteriormente i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori che riguardano ancora oggi il ragazzo con diabete.
  Per quanto riguarda la pubblicazione del Piano nazionale diabete, si fa presente che presso il Ministero della salute è stato individuata, all'interno dei partecipanti alla Commissione diabete, un gruppo redazionale ristretto, che sta provvedendo alla stesura finale del documento, sulla base dei contributi già forniti dai membri della Commissione citata.

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ALLEGATO 3

5-06444 Farina Coscioni: Assistenza ai pazienti diabetici e celiaci nelle proposte delle regioni per il nuovo Patto per la salute 2013-2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si fa presente che i lavori per la predisposizione del Patto per la Salute, come è noto, hanno previsto uno slittamento, per una condivisione con le regioni sull'opportunità di far procedere parallelamente la discussione sul nuovo Patto con quella relativa alle risorse finanziarie realmente disponibili.
  Pertanto nel prosieguo dei lavori per il perfezionamento del nuovo Patto per la salute, saranno opportunamente valutate le criticità evidenziate, riguardanti in particolare il modello di assistenza diabetologica, il ticket sui presidi, il passaggio all'età di 7 anni del bambino diabetico dal pediatra al medico di medicina generale, nonché la tutela dei soggetti affetti da celiachia, al fine di garantire, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente previsto, l'erogazione di cure efficaci ed appropriate sotto il profilo clinico ed etico nei confronti di tali pazienti.

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ALLEGATO 4

5-06508 Margiotta: Attività libero-professionale dei medici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, l'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 configura l'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle aziende sanitarie come un diritto del dirigente sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Al riguardo, è normativamente previsto l'obbligo da parte delle aziende sanitarie, laddove non siano disponibili strutture e spazi distinti da destinare ai propri professionisti per l'esercizio della menzionata attività, di adottare specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda medesima spazi sostitutivi in strutture non accreditate ed autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati (cosiddetta intramoenia allargata).
  Invero, per quel che concerne la fattispecie richiamata dall'onorevole interrogante, si rappresenta che ai sensi della normativa vigente per attività libero professionale intramuraria si intende «... l'attività che detto personale individualmente o in équipe esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992».
  In tale ambito, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti dei contratti collettivi nazionali del lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti e dell'atto di indirizzo e coordinamento contemplato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, sono espressamente indicate le tipologie di attività denominate «attività libero professionale intramuraria».
  Tra le suddette tipologie di attività rientra la fattispecie sollevata dall'onorevole interrogante, e cioè l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in altre strutture non accreditate, previa convenzione con le stesse.
  Al riguardo, l'Atto di indirizzo e coordinamento del 2000 consente alle amministrazioni regionali di emanare una propria regolamentazione in materia, fatte salve le disposizioni vigenti.
  In particolare, l'articolo 9 del predetto atto di indirizzo e di coordinamento prevede che: «Le attività professionali, richieste a pagamento (...) e svolte (...) in struttura di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette (...) strutture in conformità al regolamento aziendale».
  Trattasi, pertanto, di «attività professionali a pagamento» svolte sulla base di convenzioni per l'erogazione di prestazioni occasionali richieste a pagamento da singoli utenti presso le strutture convenzionate e, come tali, non assoggettate alla disciplina transitoria prevista per l’«intramoenia allargata».Pag. 135
  Infine, per quel che concerne l'opportunità di emanare una circolare interpretativa in materia, si rappresenta che, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la regolamentazione delle modalità di organizzazione e di svolgimento da parte dei dirigenti medici, veterinari e delle professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, dell'attività libero professionale intramuraria, spetta alle regioni ed alle Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale.