CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05689 De Pasquale: Sul decreto istitutivo dei Tirocini formativi attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se i periodi d'insegnamento prestati in diverse classi di concorso di lingua francese rispettivamente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado possano sommarsi per poter beneficiare, ai fini dell'ammissione al tirocinio formativo attivo, dei punti che ai sensi dell'articolo 15, comma 13, del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 vengono attribuiti ai candidati che possano vantare una certa esperienza di insegnamento.
  Come è noto, la citata disposizione prevede espressamente l'attribuzione di quattro punti a coloro che abbiano maturato, entro la data in cui è bandita la selezione, 360 giorni di servizio «nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre».
  Allo stato non è dunque possibile ottenere i punti riservati al servizio prestato sommando i periodi svolti in classi di concorso diverse.
  Al riguardo, giova però segnalare che è in corso una revisione del suddetto decreto ministeriale n. 249 del 2010 con la quale si intendono apportare modifiche agli articoli 5 e 15 al fine di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza professionale acquisita dai docenti privi di abilitazione oltre che di realizzare una programmazione degli accessi ai percorsi formativi sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione.
  La valorizzazione di coloro che hanno maturato esperienze di insegnamento non di ruolo si realizza attraverso la previsione di un percorso abilitante speciale destinato a quanti risultino in possesso di almeno tre anni di servizio, calcolabili a partire dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, svolti con contratti a tempo determinato conclusi con istituti statali o paritari.
  Il servizio deve essere prestato nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 nonché dal decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998. Viene inoltre previsto che è utile al calcolo del periodo di servizio anche quello svolto sul sostegno purché prestato nello stesso grado di istruzione.
  Sullo schema del nuovo regolamento ha espresso il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in data 4 luglio 2012.
  L'iter di definizione proseguirà con l'acquisizione degli altri pareri di competenza, tra cui quelli del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Pag. 82

ALLEGATO 2

5-06575 Centemero: Sul conseguimento del diploma di baccellierato internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto parlamentare in esame riguarda il diploma di baccellierato internazionale in relazione al quale viene chiesto se si intenda consentire alle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, di essere iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2 agosto 2010 nel quale sono inserite le istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il suddetto diploma.
  Al riguardo si ricorda che l'Italia, con la legge 30 ottobre 1986, n. 738, ha scelto di riconoscere al diploma di baccellierato un valore equivalente ad alcuni diplomi di scuola superiore ai fini dell'ammissione alle università italiane.
  Tale riconoscimento non è automatico e scaturisce da una procedura tesa a valutare la presenza, nell'offerta formativa delle singole scuole che rilasciano tale diploma e che aspirano a ottenere il relativo riconoscimento, di una griglia di materie stabilite dal Ministero. Le scuole che presentano i prescritti requisiti sono poi iscritte in un apposito elenco.
  Il decreto ministeriale del 18 ottobre 2010, emanato in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2010, prevede espressamente che la domanda di iscrizione nel predetto elenco deve essere presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte dei «Collegi del Mondo Unito» (organizzazione di istituti scolastici ispirati ai valori di pace e solidarietà tra i popoli che adottano il programma dei baccellierato internazionale) e delle istituzioni straniere, operanti in Italia o all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del baccellierato di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di baccellierato internazionale.
  Ai sensi del citato decreto ministeriale, la domanda, sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, deve tra l'altro precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio di detto diploma è prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio del diploma.
  Quanto alla circostanza che le istituzioni scolastiche italiane non sarebbero contemplate dalle suddette disposizioni, si ricorda che la normativa illustrata disciplina le modalità per il riconoscimento nell'ordinamento italiano del valore dei diplomi rilasciati da scuole straniere, operanti sul territorio nazionale o all'estero e aderenti al programma di baccellierato internazionale.
  Nessuna scuola italiana pubblica o paritaria si è mai trovata, dall'emanazione della legge n. 738 del 1986 ad oggi, nelle condizioni di poter aderire al predetto programma internazionale e quindi di chiedere l'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero.
  La legge n. 202 del 1992, all'articolo 1, comma 1, contempla le scuole italiane statali e paritarie come istituzioni presso le quali possa essere conseguito il diploma di baccellierato ma si tratta dell'ipotesi Pag. 83sperimentale in cui un percorso anglosassone (quadriennale) sia autorizzato in una scuola superiore pubblica o paritaria italiana e tale scuola aderisca al programma di baccellierato internazionale.
  Nessuna normativa ordinamentale prevede sinora questo percorso.
  Caso diverso è quello di istituti italiani non aderenti al programma di baccellierato internazionale, seppur portatori di specifiche sperimentazioni facenti riferimento alle impostazioni pedagogico didattiche di tale programma, per le quali la normativa citata non è applicabile.

Pag. 84

ALLEGATO 3

5-06939 Tino Iannuzzi: Iniziative da assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio dell'Unesco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Iannuzzi relativa alla tutela paesaggistica dell'area archeologica di Velia nel Parco del Cilento-Vallo di Diano,
  Vorrei premettere che, pur avendo l'Amministrazione che rappresento una competenza diretta sulla materia, che attiene alla tutela e valorizzazione, anche paesaggistica, di un sito archeologico, la specifica fattispecie è disciplinata anche, come correttamente riferito dall'Onorevole interrogante, da leggi della regione Campania.
  In questa regione, peraltro, è in atto una cooperazione istituzionale diretta alla redazione congiunta della nuova pianificazione paesaggistica, con la partecipazione al tavolo di copianificazione del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nonché di altri funzionari ministeriali, nell'attuazione del coordinamento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Il disegno di legge regionale della Campania rubricata come «Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania», preliminarmente approvata dalla Giunta Regionale e ora all'esame della IV Commissione Consiliare, prevede, all'articolo 15, comma 1, lettera e), l'abrogazione della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5. La legge che reca, appunto, disposizioni per la «Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica Città di Velia», zona opportunamente delimitata in una planimetria allegata alla legge e sita nei comuni di Ascea e Casalvelino, in provincia di Salerno.
  Entro l'ambito di detta zona la legge regionale 5/2005 fa divieto, fino all'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell'assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Restano esclusi da tale divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalla competenti soprintendenze, in conformità agli obiettivi del redigendo piano particolareggiato. Questo, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, deve prevedere:
   a) gli intendenti per la riqualificazione degli spazi e dei percorsi pubblici, con particolare riferimento all'emergenze archeologiche ed architettoniche dell'area;
   b) gli interventi pubblici e privati per la qualificazione dell'edificato esistente compresi gli immobili abusivi oggetto di istanza di concessione in sanatoria;
   c) i nuovi interventi pubblici e privati;
   d) le aree inedificabili e la loro destinazione;
   e) le opere di urbanizzazione;
   f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.

  Il piano va redatto d'intesa tra i comuni di Ascea e Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici e per i beni architettonici e per il paesaggio entro dodici Pag. 85mesi dalla pubblicazione della legge. Decorso tale termine la Regione Campania avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un Commissario ad acta, disposizione che tuttavia, ad oggi, non è ancora stata adottata.
  La legge per Velia è stata varata anche a seguito di un accorato appello «per la salvezza di Velia» sottoscritto da migliaia di firme, tra cui quelle prestigiose dei massimi esponenti della cultura e delle istituzioni locali, al fine di invertire la disastrosa situazione che stava seriamente compromettendo una delle realtà archeologiche più importanti d'Italia.
  Nella prima versione del disegno di legge «Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania» l'abrogazione della legge regionale per Velia, risultava subordinata all'entrata in vigore del nuovo piano paesaggistico regionale, alla redazione congiunta del quale stavano procedendo la Regione ed il Ministero, in virtù dell'intesa istituzionale per la copianificazione paesaggistica sottoscritta il 6 dicembre 2010. Il nuovo piano paesaggistico era finalizzato ad assicurare le più ampie garanzie di tutela dell'area, senza demandare la tutela del paesaggio a piani di dettaglio redatti dalle Amministrazione Comunali, di concerto con le locali Soprintendenze di settore.
  Nel testo licenziato dalla Giunta Regionale invece, l'abrogazione della legge per Velia è diventata consequenziale all'approvazione del disegno di legge stesso, previsione questa che lascia, di fatto, privo di tutela, almeno fino all'approvazione del piano paesaggistico, un ambito di eccezionale valore paesaggistico e culturale.
  Il 22 marzo 2012, nel corso dell'audizione presso la IV commissione Consiliare della Campania, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania ha sollevato, tra le altre, anche la questione dell'abrogazione della legge regionale n. 5 del 2005, esprimendo il proprio totale disaccordo su tale previsione ed invitando l'Amministrazione regionale a rivedere radicalmente la propria posizione, disponendo l'abrogazione della legge su Velia, solo successivamente all'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale.
  L'Assessore all'urbanistica della Regione, già nel corso della medesima audizione, ha dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dal Direttore regionale e si è impegnato, quale relatore di maggioranza, a proporre emendamenti in tal senso, al testo di legge attuale.
  In buona sostanza la proposta di emendamento del disegno di legge regionale «Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania», che sottolineo, è ancora all'esame della IV Commissione Consiliare della Regione Campania, ma non è stata ancora calendarizzata per la discussione in Consiglio, prevede che siano abrogati soltanto 3 articoli della legge regionale 5/2005 per Velia; ovvero l'articolo 3 (sui contenuti del piano particolareggiato), l'articolo 4 (sui soggetti redattori del piano) e l'articolo 5 (sulla copertura finanziaria per la redazione del piano), mentre dovrebbe prevedere il mantenimento della vigenza delle disposizioni di salvaguardia, contenute nell'articolo 2, fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale, che detterà disposizioni di dettaglio sia per la tutela sia per la salvaguardia del rilevantissimo ambito paesaggistico ed archeologico dell'antica città.
  Mi sento quindi di rassicurare l'onorevole interrogante in merito al costante ed attento presidio del territorio da parte di questo Ministero, nell'ambito, naturalmente, della propria competenza istituzionale.

Pag. 86

ALLEGATO 4

5-07111 Pagano: Chiarimenti sulla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante, nel segnalare talune presunte anomalie che sarebbero state rilevate in occasione dello svolgimento della prova preselettiva del concorso a 2.386 posti di dirigente scolastico, che si è svolta in data 12 ottobre 2011, chiede che il Ministero proceda all'annullamento della stessa e alla sua rinnovazione seguendo criteri e modalità diverse anche al fine di evitare la presentazione di un consistente numero di ricorsi al giudice amministrativo da parte di candidati non ammessi alle prove scritte.
  Al riguardo, si rappresenta che le procedure concorsuali in argomento, svolte a livello regionale, in alcuni casi sono ormai concluse e in altri sono in via di ultimazione. Alla prova preselettiva sono infatti seguite le prove scritte e la prova orale.
  Per la precisione, le prove scritte si sono svolte contestualmente su tutto il territorio nazionale nei giorni 14 e 15 dicembre 2011; in quasi tutte le regioni le singole commissioni hanno ultimato la correzione degli elaborati e proceduto all'espletamento dei colloqui; in alcune è stata già stata formulata la graduatoria di merito e pertanto l'amministrazione potrà procedere alla nomina dei vincitori già a partire dal prossimo anno scolastico 2012/2013.
  Per quanto riguarda il contenzioso instaurato a fronte delle presunte irregolarità della prova preselettiva, lo stesso è tuttora pendente dinanzi ai giudici amministrativi e il Ministero ne segue costantemente l'evolversi.
  In proposito si evidenzia che le pronunce giurisdizionali sinora intervenute non sono state univoche: alcuni TAR hanno infatti emesso ordinanza cautelare a favore di candidati che non avevano superato la preselezione ammettendo gli stessi con riserva a sostenere le prove scritte.
  Il TAR Lazio ha viceversa respinto le istanze cautelari avanzate da altri candidati che hanno richiesto, oltre all'ammissione con riserva alle prove scritte anche la sospensione di queste ultime e la loro rinnovazione.
  In ogni caso giova comunque ricordare che la presenza di refusi o errori nella batteria dei test della prova preselettiva è una circostanza che è capitato di riscontrare in molte altre procedure concorsuali in cui è prevista la preventiva pubblicazione dei quesiti.
  Nel caso in esame si è trattato di una percentuale fisiologica di imprecisioni o refusi tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e delle domande pubblicate.
  Peraltro, tutti i quesiti segnalati che contenevano refusi o formulazioni ambigue sono stati esclusi dal sorteggio finale, previo esame di un gruppo di lavoro appositamente costituito, garantendo così l'estrazione da una banca dati collaudata.

Pag. 87

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'intervento ricada anche in parte in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.
3. 1. Il relatore.