CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ricostruiti con la seguente: sostituiti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ricostruzione con la seguente: sostituzione.
8. 1. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1124», dopo le parole: per l'altra metà inserire la seguente: esclusivamente.
8. 2. Duilio.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: dichiara all'assemblea di aver assolto gli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e.
9. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.
9. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sostituire le parole: entro dieci giorni dall'accettazione con le seguenti: entro trenta giorni dall'accettazione.
9. 5. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al capoverso, «Art. 1129», sostituire il terzo comma con il seguente: L'amministratore all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
9. 6. Bernardini.

  Al capoverso, «Art. 1129», terzo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ed i relativi oneri saranno a carico dei condomini.
9. 8. Vitali.

  Al comma 1, capoverso, «Art. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:
  «Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.»
*9. 10. Cavallaro.

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  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:
  
«Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.»
*9. 11. Lussana, Follegot.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», decimo comma, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
9. 19. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», decimo comma, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  Nei casi di emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del successivo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, avrà titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
9. 20. (Nuova formulazione) Cassinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la aggiungere le seguenti: revoca e per la.
9. 21. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  
«L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa pattuizione dell'assemblea che ne determina la nomina.».
9. 22. (Nuova formulazione) Bernardini.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:
  
«Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.»
9. 24. Samperi, Berretta.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1130», n. 7), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro 30 giorni.
10. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disposizione di beni comuni, inserire le seguenti: costituzione di servitù attive e passive.
12. 4. Cassinelli.

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ART. 13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il n. 4) è sostituito dal seguente:
  «4) alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori».
13. 1. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

  Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.
*13. 3. Vitali.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

  Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.
*13. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, sopprimere le parole da: L'assemblea in seconda convocazione sino a: condominio.
14. 1. Cilluffo.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.»
16. 1. (Nuova formulazione) Vitali.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», sostituire il quarto comma con il seguente:
  
«Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro».
18. 1. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», sopprimere il sesto comma.
18. 100. Il Relatore.

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ART. 20.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
20. 1. Vitali.

ART. 21.

  Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
21. 3. Vitali.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso «Art. 69», primo comma, n. 2), aggiungere infine il seguente periodo: In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
23. 2. Vitali.

ART. 25.

  Al comma 1, al capoverso «Art. 71», sostituire il primo comma con i seguenti:
  
1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
   a) il titolo;
   b) il codice fiscale;
   c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
   d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
   e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
   f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
   g) i bilanci del condominio;
   h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;
   i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

  2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
25. 2. (Nuova formulazione) Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 71», inserire il seguente:
  
«Art. 71-bis. – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:
   a) che abbiano il godimento dei diritti civili;
   b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge Pag. 54commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
   c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
   d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;
   e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
   f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
   g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
   h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

  2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
  3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.
  4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
  5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività».
25. 7. (Nuova formulazione) Duilio.

ART. 26.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», sostituire le parole: dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) con le seguenti: dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10)».
26. 10 (ex 10. 3.) Cassinelli.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
*26. 2. Angela Napoli.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
*26. 3. Cesario.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
*26. 4. Carfagna.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il nuovo testo della proposta C. 4568,
   osservato che il nuovo testo in esame supera le perplessità sul precedente testo che avevano portato l'11 gennaio scorso all'approvazione di un parere contrario, per quanto fosse condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;
   preso atto, pertanto, che:
    non viene più imposto un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo), venendo invece previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale (Denuncia da parte di privati), nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, la facoltà di denunciare la scomparsa;
    non viene conseguentemente più previsto che dalla inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti derivi l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (articolo 1, comma 6, del precedente testo);
    ritenuto che appare comunque opportuno sostituire le parole «può denunciare» con le parole «può segnalare», in quanto la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con particolare riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti illeciti o quantomeno ritenuti tali dal denunciante, mentre nel caso in esame la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso, ma serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona;
    osservato che il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, prevedendo inoltre che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto Pag. 56valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse;
    espresse perplessità sulla scelta di indicare al prefetto attraverso una disposizione legislativa quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia, per cui potrebbe essere opportuno sia sopprimere la disposizione secondo cui il Prefetto deve coinvolgere il Commissario straordinario ovvero intraprendere delle particolari iniziative coinvolgendo altri organi od enti sia trasformare in una facoltà la valutazione del Prefetto sull'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, stabilendo peraltro il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa in luogo del fatto che debbano essere solamente sentiti;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole «può denunciarne» con le seguenti: «può segnalare» e conseguentemente al medesimo articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire la parola «denuncia» con la seguente «segnalazione».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al decesso di Sakhiri El Mustafa – avvenuto presso il pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo in data 14 gennaio 2012 – si comunica che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 9 aprile 2008 per molteplici fattispecie delittuose, tra cui detenzione illecita di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi degli articoli 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, 110 c.p., 624 c.p., 625 comma 7 c.p., 62-bis c.p., articolo 337 c.p., articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Dal giorno 12 marzo 2010 il Sakhiri era ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, con la posizione giuridica di condannato definitivo ed un fine pena al 23 novembre 2013.
  Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che alle ore 23.35 del 13 gennaio 2012 il detenuto veniva colto da un improvviso malore, mentre si trovava all'interno della sua cella. Il sanitario chiamato dal personale di polizia penitenziaria trovava il Sakhiri disteso a letto in posizione supina e, verificatane le non buone condizioni fisiche, ne richiedeva l'immediato ricovero in luogo esterno di cura.
  Alle ore 00.10 il detenuto veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale civico di Palermo, dove giungeva alle ore 00.15; praticate inutilmente le manovre cardio-respiratorie, alle ore 00.45 ne veniva constatato il decesso per arresto cardio-circolatorio.
  Su quanto accaduto è stata prontamente avviata un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia al fine di appurare cause, circostanze e modalità del decesso. Contestualmente è stata investita la competente Autorità giudiziaria, che ha immediatamente avviato gli esami autoptici sulla salma. In data 6 aprile 2012 sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti effettuati dal medico legale incaricato dalla Procura di Palermo. Secondo quanto esposto nella relazione medica conclusiva, il decesso di Sakhiri El Mustafa va ricondotto ad una preesistente patologia, dovendosi affermare «dalle evidenze emerse dall'esame autoptico e dai successivi esami istologici», che non vi sono lesioni traumatiche e che «il decesso è riconducibile a morte cardiaca improvvisa di origine aritmica, in soggetto con verosimile sindrome di Conn».
  Per quanto riguarda, poi, il numero delle morti in carcere si rappresenta che dall'inizio dell'anno alla data del 2 luglio 2012 si sono verificati 50 decessi per cause naturali e 27 episodi di suicidio.
  Per ogni episodio suicidario viene sempre disposta, in raccordo con le competenti Autorità giudiziarie, una apposita visita ispettiva (normalmente affidata al Provveditore della Regione dove si è verificato l'evento); tale ispezione interessa anche i casi di morte cosiddetta naturale, ogni qualvolta per le modalità dell'evento o per le circostanze oggettive risultino necessari ulteriori approfondimenti, così come accaduto per il decesso prima menzionato.Pag. 58
  Per ciò che concerne, infine, l'auspicata istituzione di un organo di monitoraggio indipendente, che controlli i luoghi di detenzione, si fa presente che in Italia è già previsto un organo indipendente, rappresentato dalla Magistratura di Sorveglianza, la quale è istituzionalmente investita della vigilanza sull'organizzazione degli istituti penitenziari e sulla corretta esecuzione della pena.
  Resta ferma la previsione di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, che riconosce ad una molteplicità di figure istituzionali – terze rispetto all'amministrazione penitenziaria – di visitare gli istituti penitenziari senza alcuna autorizzazione. Di recente, l'elenco di tali Autorità è stato integrato attraverso l'inserimento dei Garanti dei diritti dei detenuti.
  A ciò si aggiunga che sono state presentate diverse proposte di legge riguardanti l'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il tentativo di suicidio di un giovane tunisino ristretto presso la Casa di reclusione Ancona-Barcaglione. I parlamentari segnalano altresì, la opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.
  Con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al tentativo di suicidio posto in essere dal detenuto Ben Hamza Majdeddine presso la Casa di Reclusione di Ancona, si rappresenta che in data 16 gennaio 2012 il detenuto in questione ingeriva, presumibilmente, della candeggina; veniva immediatamente contattato il 118 che trasferiva il detenuto presso il locale nosocomio. Dopo i necessari accertamenti il giorno seguente Ben Hamza veniva dimesso e faceva rientro in istituto.
  Al rientro, il detenuto riferiva al personale di polizia penitenziaria, che le ragioni del suo gesto erano da ricondursi ai ritardi, da lui riscontrati, in un procedimento per espulsione dal territorio nazionale, ex articolo 16 della legge n. 286 del 1998, pendente presso la Questura.
  Il Comandante del Reparto, prendeva contatti con la Questura di Ancona – Ufficio Immigrazione –, per avere notizie più dettagliate sul procedimento cui aveva fatto riferimento il detenuto e sui relativi tempi di definizione. Le notizie apprese venivano riferite al Ben Hamza, il quale si tranquillizzava scusandosi per il suo insano gesto.
  A seguito dell'evento, oltre al doveroso provvedimento di sottoposizione a grande sorveglianza custodiale del detenuto in argomento, finalizzata a scongiurare altri gesti inconsulti, veniva attivata un'adeguata attività di sostegno psicologico.
  Tuttora il detenuto continua ad essere monitorato ed al momento è tranquillo, partecipa alle attività trattamentali ed ha buoni rapporti con la restante popolazione detenuta.
  Circa il quesito di carattere generale ed attinente al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come accurato e costante sia l'impegno prestato dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni. Invero, si è più volte intervenuti, con diverse circolari, per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero svolti sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.
  Sono state elaborate, peraltro, anche apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento dell’«accoglienza» e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari.
  A fronte dell'avvertita necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio, per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione, è stata costituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli Pag. 60eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari.
  Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle a quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.
  In ogni caso si riferisce che, allo stato, non risultano allo studio iniziative normative in materia. Tuttavia, è stato presentato alla Camera, in data 18 maggio 2011, un disegno di legge (A.C. n. 4363), per il quale non è ancora iniziato l'esame, relativo alla «Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti».
  Con tale proposta di legge, si intende tra l'altro potenziare, all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, la attività di osservazione ed assistenza. È prevista, infatti, l'istituzione del ruolo organico degli esperti dell'osservazione e del trattamento (tra cui, gli psicologi) deputati a monitorare le situazioni di disagio personale che si manifestano in carcere. Tali esperti dell'osservazione e del trattamento verrebbero ad aggiungersi, secondo tale iniziativa normativa, ad altri servizi sempre a carico dell'amministrazione penitenziaria, quali i «servizi nuovi giunti», istituiti nelle strutture carcerarie maggiori per identificare il rischio di auto o di etero aggressività e i servizi per le tossicodipendenze.
  Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il decesso di Fabio Parodi, avvenuto in data 16 gennaio 2012 presso la Casa Circondariale di Imperia. I parlamentari segnalano altresì la carenza di personale di vigilanza presso lo stesso istituto oltre alla particolare tensione detentiva determinata da sovraffollamento.
  Dagli elementi acquisiti, si rileva che il detenuto Fabio Parodi, nato a Savona il 23.9.1984, era stato tratto in arresto in data 10.7.2010 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 C.P. e articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90. Il predetto si trovava nell'istituto di Imperia dal 20.7.2011, proveniente dall'istituto di Savona e il suo fine pena era fissato all'11.6.2015.
  In data 16 gennaio 2012, verso le ore 9.30, il compagno di cella del Parodi si accorgeva che lo stesso non rispondeva ai suoi inviti a svegliarsi per cui chiedeva l'intervento del personale che, unitamente al medico e all'infermiera di turno, constatava le condizioni estremamente critiche del detenuto. Il personale medico del 118, intervenuto a seguito di tempestiva richiesta, non poteva che constatare il decesso del Parodi, avvenuto per cause clinicamente non accertabili. L'ora del decesso veniva collocata tra le 2 e le 4 ore antecedenti il rilievo del medico legale, svoltosi alle ore 10,30.
  Al Parodi, non era stato prescritto alcun farmaco, atteso che alla visita di primo ingresso non presentava particolari problemi sanitari e non si era dichiarato tossicodipendente, peraltro risultava di giovane età e di buona costituzione fisica, sicché la morte potrebbe essere dovuta a fatti di probabile natura iatrogena, ossia determinata dall'assunzione di farmaci in quantità smisurata che, con tutta verosimiglianza, lo stesso Parodi si era procurato mediante azioni illecite.
  Tale è, peraltro, la ipotesi investigativa coltivata dalla Procura della Repubblica di Imperia, che sulla vicenda ha instaurato un procedimento penale nei confronti del personale medico e infermieristico dell'istituito per i delitti di cui agli artt. 81 cpv cp 476 e 479 cp e 314 cp.
  Attesa la pendenza della indagine predetta, anche su indicazioni della stessa Procura della Repubblica, l'attività amministrativa ispettiva è stata momentaneamente sospesa.
  Venendo alla seconda delle richieste, si rappresenta che nella Regione Liguria, operano 947 unità di personale di Polizia Penitenziaria, a fronte di un organico previsto di 1.264 unità.
  Il personale di Polizia Penitenziaria operante nella Casa circondariale di Imperia è pari a 56 unità, a fronte di un organico previsto di 78 unità.
  Il Provveditorato Regionale per la Liguria ha supportato, con le risorse a disposizione, le necessità operative dell'istituto, disponendo il distacco di n. 3 unità oltre ad altri interventi operati in precedenza.
  La situazione relativa alla carenza di personale sarà comunque suscettibile di sicuro miglioramento atteso che la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, Pag. 62da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, rispetto a quello di 1.018 unità, recentemente autorizzato per la copertura del turn-over nell'anno 2011.
  Per quanto concerne, infine, lo stato di tensione detentiva, si rappresenta che l'istituto in argomento non è tra i più affollati, invero alla data del 28.3.2012, a fronte di una capienza tollerabile di 116 erano presenti n. 113 detenuti. Peraltro si ritiene che le presenze detentive tenderanno ad attenuarsi grazie agli effetti della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On. Bernardini, a fronte delle segnalazioni riguardanti le attuali condizioni della Casa Circondariale di Matera, rappresento che non risultano pervenute comunicazioni in merito ad infiltrazioni di acqua nelle celle del predetto istituto.
  Il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riferisce, piuttosto, che il penitenziario di Matera è stato interessato, proprio di recente, da lavori di ristrutturazione che hanno consentito di realizzare anche l'adeguamento dei vari reparti alle prescrizioni del vigente Regolamento di Esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
  Il predetto istituto, per quanto sprovvisto di un impianto antintrusione ed antiscavalcamento del muro di cinta, è dotato di telecamere a circuito chiuso, che risultano attualmente funzionanti in prossimità del blochouse.
  In ogni caso, ai fini di garantire un potenziamento della sicurezza, è stata prevista – nella programmazione triennale dei lavori 2012/2014 – la realizzazione del predetto impianto, con un costo stimato per la realizzazione dell'opera pari a circa 150.000,00 Euro.
  Per quanto riguarda, invece, l'impianto fognario del penitenziario di Matera, il DAP riferisce che si tratta di un impianto unico per le acque bianche e per quelle nere, ma che lo stesso è, comunque, connesso alla fognatura pubblica. Al riguardo giova evidenziare che è stata presentata una regolare domanda di autorizzazione allo scarico e che l'Ente competente non ha opposto alcuna obiezione.