CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. (Nuovo testo C. 5323 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5323 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   osservato che il Consiglio superiore di sanità, oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 3, risulta anche compreso tra gli altri organismi inclusi nell'Allegato 1, e disciplinati dal precedente comma 2;
   evidenziato, pertanto, che in tal senso i due commi dettano una disciplina parzialmente diversa, seppure vertenti sul medesimo oggetto, nel momento in cui il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, il comma 3 prevede la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto riducendoli a 40 riferita allo stesso oggetto;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   appare opportuno coordinare le previsioni dei commi 2 e 3 con riguardo al Consiglio superiore di sanità, considerato che il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, mentre il comma 3 stabilisce la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto, riducendoli a quaranta.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis), aggiungere in fine, le parole: , e altresì la difesa del sistema Paese rispetto alle minacce militari convenzionali e non convenzionali emergenti, specialmente nella regione mediterranea e mediorientale, nonché rispetto alle azioni disinformative suscettibili di compromettere il merito di credito degli strumenti del debito pubblico della Repubblica italiana e più in generale di destabilizzare il sistema bancario ed industriale.
1. 1. Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 2.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:
   «4-bis. L'Autorità delegata, ove istituita ai sensi del comma 1, partecipa al Consiglio dei Ministri ogni qualvolta vengano trattate materie attinenti la sicurezza nazionale».
2.1. Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla difesa rispetto ad ogni altro genere di rischio o minaccia suscettibile di ledere gli interessi politici, economici e militari del sistema Paese.
3. 1. Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 4.

  Sopprimerlo
4. 1. Favia, Donadi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di norme di contabilità e disposizioni finanziarie).

  1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di approvazione della legge di stabilità la misura della dotazione finanziaria è determinata previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30».
4. 01. Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi dello Stato.
5. 1. Laffranco, Santelli, Calderisi.

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ART. 8.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, ultimo periodo, sopprimere la parola: integralmente.
8. 1. Pastore.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del capoverso.
9. 1. Santelli, Laffranco, Calderisi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.
9. 2. Santelli, Laffranco, Calderisi.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito.
10. 1. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 127, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo che ne consenta l'esame nel merito.
10. 2. Tassone, Libè, Mantini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti sono alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «il Presidente del Consiglio o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.
10. 3. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.
10. 4. Lo Moro, Naccarato.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
10. 5. Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso, con le seguenti: un quadro informativo che permetta di verificare la fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
10. 6. Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente: «Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente Pag. 35del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna Camera per le conseguenti valutazioni».
11. 1. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fornisce sino alla fine del comma con le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.
11. 2. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.
11. 3. Lo Moro, Naccarato.

  Al comma 1, sostituire le parole: ’l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
11. 4. Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Favia, Donadi.

  Premettere il seguente comma:
  01. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «è richiesta» sono inserite le seguenti: «esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma».
12. 4. Favia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento dei compiti loro attribuiti dalla legge.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 2. Tassone, Libè, Mantini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione Pag. 36per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 3. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 5. Favia.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (C. 5284 D'Alema).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.
1. 50. Il relatore.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).

  1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria».
4. 050. Il relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza».
10. 50. Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza».
11. 50. Il relatore.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini del comma 1, sono reati di tipo mafioso:
   a) i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
   b) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
   c) i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
1. 10. Il relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: cento.
3. 1. Picierno.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine sino alla fine del comma con le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.
3. 10. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: I soggetti che con le seguenti: Quando i soggetti.
5. 1. Favia.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'amministrazione dalla quale dipende con le seguenti: al datore di lavoro.
6. 10. (nuova formulazione) Il relatore.

  Sopprimere il comma 2.
6. 11. Il relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione
7. 10. Il relatore.

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ALLEGATO 5

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. (C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 13. – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto ed è composto da trenta consiglieri».
1. 1. Favia, Donadi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

  1. All'articolo 34, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La giunta regionale è composta dal presidente e da un numero massimo di sette Assessori».
1. 01. Favia, Donadi.