CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

NUOVO TESTO, ELABORATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (C. 2800 e abb.)

Capo I
NORME GENERALI

Articolo 1.
(Finalità).

  1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Articolo 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;
   b) «evento»: l'evento sportivo anche costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo Pag. 169modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;
   c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;
   d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;
   e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;
   f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

Capo II
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Articolo 3.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

  1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
   a) su iniziativa del soggetto proponente;
   b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

  2. L'individuazione delle aree deve essere supportata con oneri e a cura del soggetto proponente da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione in Conferenza di servizi, ai sensi del successivo comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.
  3. La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia, promuove, anche al fine Pag. 170di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo. Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente. I pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella Conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della Conferenza è trasmesso al sindaco che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta, tenendo conto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

Articolo 4.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

  1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
   c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
   d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa vigente;
   e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione;Pag. 171
   f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.

  2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
  3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
   a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
   b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
   c) massima adattabilità alle riprese televisive;
   d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;
   e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

Capo III
 RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Articolo 5.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

  1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, acquisita una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, può cedere, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
  2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
  3. L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantire il vincolo di Pag. 172destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.
  4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
  5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
  6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.
  7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 6.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.
  2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

Articolo 7.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 173

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'intervento ricada anche in parte in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.
3. 1. Il relatore.