CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica.
1. 1. Cazzola.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. L'articolo 8, comma 15-bis, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  4. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
* 1. 2. Lo Presti, Muro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. L'articolo 8, comma 15-bis, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  4. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
* 1. 3. Mancuso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non possono essere poste a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
1. 4. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a nove, e di controllo, che non può essere Pag. 65superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.
* 2. 1. Lo Presti, Muro.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a nove, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.
* 2. 2. Mancuso.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 3.
4. 1. Cazzola.

  Al comma 5, capoverso comma 24, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: complessivo.
4. 2. Cazzola.

  Al comma 5, capoverso comma 24, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2013 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
4. 3. Cazzola.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo con le seguenti: L'ottanta per cento delle quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.
6. 1. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5.
6. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, inserire il seguente capoverso:
  36-ter
. Le associazioni e le fondazioni di cui al comma 36, che si accorpano tra loro o che aderiscono al citato Fondo intercategoriale, sono autorizzate a calcolare, nella misura del 50 per cento del loro valore complessivo, i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'esigenza di assicurare, tramite i previsti bilanci attuariali cinquantennali, l'equilibro finanziario ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.
7. 1. Cazzola.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, inserire il seguente capoverso:
  36-ter. Le associazioni e le fondazioni di cui al comma 36, che si accorpano tra loro o che aderiscono al citato Fondo intercategoriale, sono autorizzate a calcolare, nella misura del 50 per cento del loro valore complessivo, i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'esigenza di assicurare, tramite i previsti bilanci attuariali cinquantennali, l'equilibro finanziario ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011. In casi particolari, Pag. 66il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, su richiesta delle associazioni e delle fondazioni di cui al presente comma, il calcolo dell'intero patrimonio disponibile alla data del 31 dicembre 2011 ai fini indicati dal presente articolo.
7. 2. Cazzola.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. I costi delle risorse umane, strumentali e di funzionamento della sezione della COVIP di cui al comma 2 sono poste a carico degli enti vigilati. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.
13. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.