CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5256 Governo, approvato dal Senato: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
   considerato che la competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente limitata, riguardando soprattutto alcune disposizioni contenute nell'articolo 4, rispettivamente in materia di: incentivi all'occupazione per lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate (commi 8-11), tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco (commi 16-23), sostegno alla genitorialità (commi 24-26), attuazione del diritto al lavoro dei disabili (comma 27), sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori (comma 62);
   ritenuto condivisibile il contenuto delle suddette disposizioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 200

ALLEGATO 2

5-07165 Palagiano: Iniziative per garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla tematica esposta nell'atto ispettivo in oggetto preme innanzitutto evidenziare che il sistema sanitario nazionale italiano, fin dall'entrata in vigore della legge n. 833/1978, opera una fondamentale distinzione tra l'attività sanitaria svolta nell'ambito del Ssn, interamente finanziata dallo Stato, e l'attività svolta in regime professionale privato che, pur totalmente libera, non può comportare oneri a carico del Ssn, né in via diretta né in via indiretta attraverso l'esecuzione delle prescrizioni rilasciate dai medici privati.
  Va precisato comunque che le indicazioni diagnostiche o cliniche formulate dagli specialisti privati di fiducia del paziente rappresentano suggerimenti preziosi per i medici del Ssn (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta specialisti convenzionati o dipendenti delle aziende sanitarie o ospedaliere) ma, nella misura in cui tali indicazioni si traducono in un onere per il Ssn, è inevitabile e coerente con la logica generale del sistema, che esse vengano vagliate e tradotte in prescrizioni a carico dello stesso Ssn se e in quanto ritenute appropriate.
  Non bisogna dimenticare, infatti, che i medici del Ssn svolgono il ruolo fondamentale di «ordinatori di spesa» e in quanto tali sono assoggettati a controlli e verifiche con riguardo all'appropriatezza delle prescrizioni.
  Il principio generale sopra illustrato rappresenta, oggi, un principio cardine dell'ordinamento sanitario italiano e la sua modifica nel senso auspicato dall'interrogante, se ritenuta politicamente sostenibile, comporterebbe una revisione generale del sistema, con conseguenze importanti da valutare con attenzione.
  Preme, tuttavia, segnalare che il diverso ruolo riconosciuto ai medici dipendenti o convenzionati dal Ssn rispetto ai medici libero-professionisti, non si traduce in una discriminazione tra medici ospedalieri e specialisti extraospedalieri.
  In particolare, gli specialisti extraospedalieri, purché dipendenti o convenzionati con il Ssn, possono, al pari degli ospedalieri, certificare lo stato di gravidanza delle donne, prescrivere farmaci «mutuabili», anche quando sia richiesto un Piano di trattamento, prescrivere tutti gli esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari.
  Inoltre, nel settore della certificazione dello stato di malattia dei lavoratori, la distinzione tra medici pubblici e medici privati è ulteriormente sfumata; infatti la normativa, nell'attribuire il compito di rilasciare la certificazione al «medico curante» pone sullo stesso piano tutti i sanitari, come precisato dalla Circolare n. 99 diramata dall'INPS il 13 maggio 1996 e richiamata nei decreti ministeriali sulla certificazione telematica.
  La Circolare, in particolare, afferma quanto segue:
   Al riguardo si precisa che, se pure, di massima, il sanitario preposto al compito in questione è quello di libera scelta, l'espressione letterale «curante» utilizzata dal legislatore, porta a dover attribuire validità, ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate, pure su modelli non «standard» (ad es. ricettario Pag. 201privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigente correlate alle specificità della patologia sofferta. Tale impostazione, del resto, si colloca nelle linee di indirizzo della circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 (v. nota n. 20). Il criterio vale anche per i certificati rilasciati all'atto della dimissione dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso, purché dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente «clinica», ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico dell'INPS in condizione di valutare l'incapacità al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della certificazione così rilasciata sarà demandata al medico di Sede.

Pag. 202

ALLEGATO 3

5-07164 Palumbo: Disposizioni sulla partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione in esame, si ritiene necessario ricordare che il testo del decreto-legge adottato dal Governo non prevedeva alcuna maggiorazione di punteggio per specifiche categorie di farmacisti rispetto a quanto stabilito dalle norme già in vigore.
  Il testo del decreto-legge si limitava ad individuare un punteggio per i farmacisti che operano nei punti vendita di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 (cosiddetto «Decreto Bersani»), convertito dalla legge n. 248/2006. Tale previsione era, con ogni evidenza, diretta a colmare una lacuna normativa, dovuta al fatto che la disciplina regolamentare sui punteggi dei titoli per i concorsi risaliva a data antecedente al c.d. decreto-legge Bersani. All'attività del farmacista operante nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione, il testo iniziale del decreto-legge in esame attribuiva il punteggio previsto dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 30 marzo 1994, n.298, nel convincimento che detta attività avesse una caratterizzazione professionale minore non solo dell'attività dei farmacisti operanti in farmacia, ma anche di quella dei farmacisti impegnati nelle mansioni previste dalla lettere c) dello stesso comma, fra i quali i direttori di farmacia ospedaliera e i farmacisti dirigenti di ruolo delle attività sanitarie locali.
  In sede di conversione del decreto-legge, il lungo e complesso confronto politico ha portato a far prevalere, in materia di punteggi, una scelta completamente diversa da quella adottata dal Governo, che prevede – limitatamente al concorso straordinario – l'equiparazione di alcune attività in espressa deroga a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298/1994.
  In sostanza, mentre il Governo aveva inizialmente ritenuto di mantenere inalterata, anche per il concorso straordinario, la disciplina sui punteggi dei titoli in vigore da 18 anni, limitandosi a prevedere una sola integrazione, per evitare che, sia nel predetto concorso straordinario, sia nei successivi concorsi ordinari, risultasse priva di qualsiasi riconoscimento l'attività svolta dai farmacisti, a partire dall'estate 2006, negli esercizi previsti dal decreto-legge Bersani; la soluzione elaborata e approvata dal Parlamento ha inteso premiare i farmacisti che si sono impegnati, in questi anni, nelle cosiddette parafarmacie e nei corner della grande distribuzione organizzata.
  Non vi è dubbio che dalle disposizioni intervenute in sede di conversione in legge del decreto legge n. 1/2012 derivano svantaggi per i farmacisti che hanno svolto attività diverse da quelle che il legislatore, con riferimento alla fattispecie eccezionale prevista dallo stesso decreto, ha ritenuto di fare oggetto di una considerazione differenziata.
  È d'altra parte evidente che un ulteriore intervento governativo in materia di punteggi in grado di incidere sul concorso straordinario appare inopportuno, in Pag. 203quanto costituirebbe un disconoscimento della volontà chiaramente espressa dal Parlamento.
  Sarà, comunque, cura del Ministero della salute verificare l'opportunità di procedere ad una attenta revisione dei criteri di attribuzione dei punteggi e, più in generale, delle norme concorsuali per l'assegnazione di farmacie, finalizzata ad un'iniziativa legislativa diretta ad assicurare, per il futuro, una migliore disciplina dell'intera materia.

Pag. 204

ALLEGATO 4

5-07166 Burtone: Riconoscimento del presidio ospedaliero Santo Bambino quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla tematica in esame, si osserva quanto segue.
  La Regione Siciliana, con nota del 21 settembre 2010, ha presentato istanza per il riconoscimento del Presidio Ospedaliero Santo Bambino di Catania come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, e ha inviato i documenti in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di ottenere il riconoscimento nella disciplina «materno infantile».
  Essendo tale documentazione risultata carente in relazione a taluni dei requisiti prescritti dalla legge, il Ministero con nota del 25 novembre 2010, ha chiesto alla Regione Siciliana l'integrazione dei dati mancanti, soprattutto in ordine alla carenza del requisito della personalità giuridica in capo al Presidio Santo Bambino, così come richiesto dalla sopra citata normativa di riferimento.
  In particolare, in merito alla problematica della personalità giuridica, con la successiva nota del 2 agosto 2011, il Ministero ha chiarito che l'eventuale riconoscimento IRCCS poteva essere effettuato: o nei confronti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria «Policlinico-Vittorio Emanuele» di Catania (in quanto unica dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico) relativamente al Presidio Santo Bambino o nei confronti dello stesso Presidio Santo Bambino, una volta scorporato dall'Azienda mediante un apposito provvedimento regionale.
  Con nota del 20 gennaio 2012, l'Assessorato della salute della Regione Siciliana ha semplicemente comunicato il parere positivo in relazione allo scorporo del Presidio Ospedaliero Santo Bambino dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania, al fine del riconoscimento IRCCS del Presidio.
  Tuttavia a tale comunicazione regionale – che è apparsa come una sorta di lettera d'intenti – non sono però poi seguiti atti formali, di competenza della Regione Siciliana, che andassero concretamente nel senso indicato.
  Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si comunica che ad oggi la documentazione agli atti non consente l'avanzamento dell’iter procedurale per il riconoscimento scientifico del Presidio in questione.
  Da ultimo, si ritiene opportuno osservare che, per il perfezionamento della procedura di riconoscimento in esame necessita acquisire anche le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (Igespes) e della Conferenza Stato-Regioni.

Pag. 205

ALLEGATO 5

5-07167 Binetti: Iniziative per diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla tematica sollevata, comunico che dalla banca dati sui ricoveri ospedalieri (Schede di Dimissioni Ospedaliere), del Ministero della salute, relativa all'anno 2010, sono state considerate le dimissioni da ricovero in regime ordinario, che presentano una diagnosi di tumore (codice ICD-9-.CM 140 CM. xx – 239.xx) e di «sessione di radioterapia» (codice ICD – 9. CM V58.0) e con indicate almeno una delle seguenti procedure:
   «Impianto di elementi radioattivi» (codice ICD-9-.CM 92.27);
   «Iniezione di radioisotopi» (codice ICD-9-CM 92.28);
   «Altre procedure radioterapiche» (codice ICD-9-Cm 92.29).

  I suddetti criteri di selezione sono quelli indicati nel recente aggiornamento delle linee guida adottate dal Ministero della salute per la codifica delle informazioni cliniche della SDO, (Accordo Stato – Regione del 29 aprile 2010), per i ricoveri di pazienti sottoposti a brachiterapia o terapie metaboliche per neoplasie.
  L'analisi dei dati ha rilevato che nel corso del 2010 sono state effettuate 16.974 dimissioni in tutto il territorio nazionale.
  Colgo l'occasione per informare inoltre, che il Ministero ha avviato una iniziativa volta alla predisposizione di un aggiornamento delle tariffe dei DRG; va anche detto però che le tariffe sono onnicomprensive di tutte le procedure che sono eseguite nell'ambito dello stesso episodio di ricovero, pertanto non è possibile identificare una specifica tariffa per la singola prestazione.
  Nel merito delle iniziative relative alla ricerca comunico che per il prossimo Bando della Ricerca la Commissione Nazionale della ricerca Sanitaria del Ministero della salute ha previsto le reintroduzioni di ampie aree tematiche, tra le quali rientrerà sia l'area di oncologia e sia l'area delle nuove tecnologie terapeutiche nel cui ambito rientra la IORT.