CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07051 Mariani: Reperimento delle risorse per la realizzazione del raccordo stradale SA-AV, nel tratto Salerno-Mercato San Severino

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il progetto dal nome «Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16 - 1o stralcio» ha un costo di 239 milioni di euro.
  L'intervento riguarda le opere per l'adeguamento a caratteristiche autostradali del primo tratto, dalla A3 alla A30 del Raccordo Autostradale Salerno – Avellino che collega le autostrade A3 Salerno – Reggio Calabria, A30 Caserta – Salerno, ed A16 Napoli – Canosa.
  Detto Stralcio Funzionale, in particolare, ha una estesa di circa 9,4 km dallo svincolo di Salerno «Fratte» sull'A3 fino allo svincolo con l'A30; l'intervento prevede la realizzazione della terza corsia su un'infrastruttura attualmente con due corsie per senso di marcia più corsia di emergenza. Lo Svincolo di «Fratte» e il relativo tratto di approccio del Raccordo Salerno-Avellino risultano già adeguati al nuovo standard progettuale (3+3 corsie).
  L'opera è inserita nel Piano degli Investimenti ANAS, con appaltabilità 2013, nell'Accordo Procedimentale tra regione Campania, Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A. del 6 luglio 2007 e nel Piano per il SUD che gli attribuisce circa 123 milioni di euro. Si precisa che attualmente lo stralcio funzionale è parte dell'intervento più ampio che prevede l'ammodernamento dal Raccordo SA-AV compresa la S.S. 7-bis, fino allo Svincolo di Avellino Est dell'A16 (36 km) del valore di 634,5 milioni di euro.
  Il Progetto Preliminare relativo al progetto complessivo di ammodernamento del Raccordo Salerno-Avellino, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nella seduta del 5 giugno 2007. In data 9 maggio 2008 è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e localizzazione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
  Successivamente, in data 8 gennaio 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formalizzato la richiesta di integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale; la relativa documentazione è stata trasmessa in data 9 marzo 2009.
  In seguito agli incontri tenutisi con il gruppo istruttore della Commissione tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale e con il Ministero dei beni culturali, si è peraltro reso necessario operare ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti di carattere tecnico.
  Alla luce di tali ulteriori valutazioni, la soluzione preferenziale si è orientata sul non intervento per il nuovo svincolo di Salerno e per il tratto della S.S. 7-bis fino allo Svincolo di Avellino Est.
  Pertanto, l'intervento oggetto di valutazione prevede l'ammodernamento nel tratto dallo Svincolo con la A3, fino all'innesto con la S.S. 7-bis, così come modificato per lo stralcio del nuovo Svincolo di Salerno. Il tratto della S.S. 7-bis, pertanto, fino allo Svincolo di Avellino Est, manterrà le caratteristiche attuali di strada a due corsie per senso di marcia priva di corsia di emergenza.Pag. 79
  A seguito del mutato scenario infrastrutturale sono stati conseguentemente aggiornati, per congruenza di progetto, i quadri economici, lo studio del traffico e l'analisi Costi-Benefici, verificando la fattibilità economica dell'intervento per i due macrotratti: A3-A30 e A30 Avellino.
  Inoltre, la Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica), nell'ambito delle integrazioni al S.I.A., ha formulato anche la richiesta di un approfondimento in relazione alle potenziali implicazioni dell'opera sui siti Natura 2000, presenti nelle vicinanze del corridoio infrastrutturale, attraverso la produzione della prima fase della Valutazione d'Incidenza.
  A seguito ed all'esito di tali approfondimenti sono state escluse interferenze tra le opere in progetto ed i siti Natura 2000.
  Un ulteriore passaggio procedimentale si è reso necessario, su di un concomitante versante, al fine di perfezionare l'avviso al pubblico secondo quanto a suo tempo indicato in data 28 luglio 2009 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, la comunicazione dell'integrazione procedurale sopravvenuta a seguito delle richieste di integrazioni al S.I.A, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 decreto legislativo n. 4 del 2008, è stata oggetto di pubblicazione sui quotidiani «Sole 24 Ore» e «Il Mattino».
  Infine, in merito alla programmazione finanziaria faccio presente che la storia approvativa e procedimentale del progetto ha risentito soprattutto dell'assenza di copertura complessiva dell'opera, proposta da Anas come un project financing in una ipotesi più vasta di pedaggiamento. Infatti la copertura finanziaria, prevista a valere su fondi FAS, è stata rimodulata a seguito del decreto legge n. 112 del 2008 e relativa legge di conversione n. 133 dei 2008; pertanto, i fondi FAS, pari a 190 milioni di euro, originariamente destinati all'infrastruttura non sono attualmente disponibili. In questo contesto, il finanziamento a valere sul Piano per il Sud, rappresenta allo stato solo una parziale copertura delle esigenze del 1o stralcio.
  L'eventuale ipotesi di pedaggiamento dell'arteria, anche come prosecuzione della Caserta-Roma, deve essere valutata nell'ambito dell'assenza di una maglia di viabilità secondaria in grado di sostenere il traffico di attraversamento. Infatti la presenza di un polo attrattore e generatore di mobilità pendolare come l'Università degli Studi di Salerno, che conta oltre 40.000 iscritti, e la totale dipendenza delle attività di spostamento dalla modalità stradale, inducono ad una rimodulazione del piano finanziario dell'opera anche alla luce del fatto che all'epoca della sua redazione non avevano forza di legge le forme di defiscalizzazione previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.

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ALLEGATO 2

5-07052 Piffari: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della «tangenziale di Tirano» sulla strada statale n. 38

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti circa il reperimento delle risorse necessarie per il completamento del nodo di Tirano, IV lotto della S.S. 38, confermo che la delibera CIPE del 23 marzo 2012:
   ha approvato la variante di Morbegno, dal km 8+945 al km 18+601, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
   ha autorizzato l'utilizzo dei futuri ribassi d'asta per reintegrare le voci «somme a disposizione» e «oneri di investimento» per 13,6 milioni di euro;
   ha assegnato all'opera, in via definitiva, il contributo previsto dalla delibera CIPE n. 14/2008 (60 milioni di euro);
   ha assegnato all'opera nuove risorse pari a 50,1 milioni di euro, a valere sull'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011.

  Detta delibera è tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti.
  L'utilizzo dei ribassi sarà autorizzata previa comunicazione al CIPE dell'ammontare degli stessi.
  L'utilizzo di eventuali incrementi del capitale mutuato a valere sui contributi assegnati dalla delibera CIPE n, 14/2008 andrà autorizzato dal Comitato.
  Pertanto, così come già previsto per le economie derivanti dal Lotto 1, Tronco A di Morbegno, solo nell'ambito di una prossima seduta del CIPE sarà possibile proporre la destinazione di tutte le economie e di tutti i ribassi d'asta derivanti dalla realizzazione del predetto 2o stralcio a favore della variante di Tirano, IV lotto del collegamento stradale di accesso alla Valtellina.
  In tale quadro, assicuro che il Ministero che rappresento seguirà con la massima attenzione la problematica evidenziata.Pag. 81  

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ALLEGATO 3

5-07053 Lanzarin: Iniziative urgenti per il completamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione attraverso gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 20, prevede l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.
  In particolare, il citato articolo 20 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, compresi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro strategico nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2009, ai sensi del citato articolo 20, sono stati individuati gli interventi prioritari sia per lo sviluppo economico del territorio che per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; per alcuni di essi è stata disposta, la nomina di commissari straordinari.
  La vigilanza sull'operato di tali Commissari è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso la Struttura Tecnica di Missione.
  Periodicamente si tengono presso il suddetto Ministero riunioni con i singoli Commissari per verificare le criticità incontrate ed individuare le possibili azioni atte al loro superamento.
  Per quanto concerne le gestioni commissariali citate dagli Onorevoli interroganti la prima relativa alla Terza Corsia (e non Quarta) dell'autostrada A4 nella tratta tra Quarto d'Altino-Trieste e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia e la seconda relativa alle province di Treviso e Vicenza, evidenzio che le stesse sono state disposte in base all'articolo 5 della legge 225 del 1992 e, conseguentemente ricadono nella sfera di competenza della Protezione Civile.
  Al riguardo, sono stati acquisiti elementi d'informazione presso il competente Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Il citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», reca significative modifiche alla disciplina del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Tale disciplina incide anche sulle gestioni commissariali in atto sulla base di provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 225 del 1992, che il legislatore disciplina all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge in esame. Tale norma transitoria, coerentemente con le finalità sopra esposte, dispone, come è noto, che le gestioni commissariali che operano al 17 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge, non possono essere prorogate se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Al riguardo, evidenzio che tale disposizione è stata oggetto di emendamento, da parte di un ramo del Parlamento, in base al quale Pag. 83dette gestioni non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Per la prosecuzione dei relativi interventi lo stesso articolato prevede l'applicazione dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del 1992.
  Detta norma prevede, altresì, che almeno dieci giorni prima della scadenza del termine originario o prorogato, sono emanate apposite ordinanze per favorire e regolare il subentro delle Amministrazioni e degli Enti competenti in via ordinaria a coordinare l'espletamento delle ulteriori iniziative necessarie per il definitivo rientro nell'ordinario.
  Evidenzio, altresì, che con la stessa ordinanza possono essere emanate disposizioni derogatorie per le durata massima di sei mesi in materia di affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi.
  Infine, con il medesimo provvedimento straordinario potrà essere individuato il soggetto a cui intestare la contabilità speciale già esistente.
  Il citato Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che le gestioni commissariali delle opere infrastrutturali in scadenza risultano essere le seguenti:
   emergenza traffico Messina in scadenza il 30 giugno 2012;
   emergenza traffico Roma in scadenza il 31 dicembre 2012;
   realizzazione del tratto autostradale tra Quarto d'Altino (TS) e Villanese (GO) in scadenza il 31 dicembre 2012;
   ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria in scadenza il 31 dicembre 2012;
   emergenza traffico Treviso e Vicenza in scadenza il 31 dicembre 2012;
   emergenza traffico Sassari Olbia- Tempio in scadenza il 31 dicembre 2012.

  In tale quadro, in relazioni a tali gestioni commissariali non potranno che applicarsi le procedure poc'anzi descritte.
  Assicuro, tuttavia, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza, continuerà a seguire con la massima attenzione l’iter di conversione in legge del decreto in argomento, affinché lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali non abbia a subire effetti negativi. Per completezza d'informazione segnalo che ieri, durante la seduta anti-meridiana dell'assemblea della Camera dei Deputati sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/5203/20, 9/5203/21 (dell'On. Interrogante) e 9/5203/22, che impegnano il Governo «ad effettuare entro il 31 dicembre 2012 una ricognizione delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione per le quali, anche per la strategicità e l'importanza che investono per il tessuto economico e sociale, si rende necessaria una proroga delle gestioni commissariali per non bloccare i cantieri e permettere il completamento e l'entrata in esercizio delle medesime opere, includendo comunque tra tali opere la Pedemontana Veneta.».

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5256 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
   formulato l'auspicio che vi possano essere margini per futuri interventi normativi sulle disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE