CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto,
   rilevato che:
    con riferimento ai licenziamenti individuali è rimasta inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori, mentre si è modificato il regime dei licenziamenti disciplinari e dei licenziamenti economici introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo;
    nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) salvo che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi sia anche un difetto di giustificazione del licenziamento;
    quest'ultima fattispecie suscita delle perplessità sotto il profilo dell'ampiezza del potere discrezionale del giudice e della scelta di spostare l'onere della prova sul lavoratore, in quanto nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale;
    potrebbe dimostrarsi eccessivo il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore laddove si prevede che questi debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo comma 2) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo comma 4), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo comma 7);
    in relazione alle disposizioni che introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti, non è prevista, nelle disposizioni sul nuovo rito speciale d'impugnazione dei licenziamenti, una disposizione di chiusura che, al fine di evitare lacune normative, rinvii, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni processuali, alla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, relative al rito del lavoro, comportando alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere risolti con l'ampliamento dei poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile;
    condivisa la scelta di seguire la falsariga del procedimento previsto dall'articolo articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per la repressione della condotta antisindacale, anche considerato che il ricorso a provvedimenti anticipatori si è pienamente sviluppato in materia di licenziamenti, nel tentativo di ottenere provvedimenti giurisdizionali in tempi accettabili;Pag. 41
    espresse talune perplessità sulla disciplina della fase processuale prevista per l'opposizione all'ordinanza che chiude la fase sommaria, la quale viene interamente disciplinata ex novo, senza essere assoggettata al rito del lavoro, neanche per le parti non regolamentate attraverso una norma di chiusura;
    rilevato che il provvedimento riconosce un ambito esteso al potere discrezionale del giudice che potrebbe suscitare delle perplessità nella fase di opposizione ove invece sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito del lavoro, quantomeno per le parti non modificate, anche per evitare confusioni ed incertezze ad esempio nel regime di decadenza dalla prova, ovvero tra strumenti diversi di impugnazione tra reclamo ed appello o diversa decorrenza di termini per impugnare;
    ritenuto che, per quanto il provvedimento offra lo spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche di competenza della Commissione Giustizia, appare comunque opportuno che esso si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni ad una fase successiva alla prima fase applicativa dello stesso,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   premesso che:
    la situazione in cui versa il sistema penitenziario italiano, come evidenziato dai sempre più frequenti appelli, anche delle personalità più autorevoli, con cui vengono invocate iniziative urgenti volte a sanare la predetta situazione, è notoriamente difficile;
    tra le iniziative utili vi è anche la realizzazione di nuovi istituti penitenziari attraverso l'attuazione del cosiddetto piano carceri;
    in occasione dell'audizione del prefetto Angelo Sinesio, commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, svoltasi il 18 aprile 2012 presso la Commissione giustizia, il medesimo ha evidenziato, in relazione agli istituti di Torino, Catania, Pordenone e Camerino, che è conditio sine qua non per poter bandire nei tempi annunciati le gare che ci sia a favore dell'amministrazione appaltante il trasferimento dei fondi per 122 milioni di euro già deliberato dal CIPE;
    ogni ritardo può pregiudicare la più sollecita realizzazione delle nuove opere aggravando ulteriormente la già difficile situazione descritta,

impegna il Governo

a sollecitare il CIPE al trasferimento dei predetti fondi nella disponibilità del commissario delegato.
(7-00908)
(nuova formulazione) «Contento, Cavallaro».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il suicidio del detenuto Cercel Cezar Constantin, in merito al quale l'onorevole Bernardini ha chiesto chiarimenti, è avvenuto presso la casa circondariale di Catanzaro il 28 febbraio 2012.
  Dalla documentazione agli atti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, risulta che il detenuto era stato arrestato il 13 maggio 2011 e risultava con posizione giuridica di appellante, con fine pena provvisorio previsto per il 13 gennaio 2018, in seguito alle condanne inflittegli per i reati di rapina, lesioni personali ed altro.
  Dalle risultanze probatorie acquisite, risulta, altresì, che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere dal detenuto mediante impiccagione, utilizzando un pezzo di stoffa annodato a forma di cappio e legato alle grate poste all'interno del blindo della cella.
  Il corpo del Cercel è stato scoperto dal personale penitenziario alle ore 00.16 circa del 28 febbraio e, sebbene soccorso con gli interventi rianimatori di rito dal personale medico e di polizia, oltre che dal personale del 118 nel frattempo sopraggiunto, ne è stato purtroppo constatato il decesso.
  La competente Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria ha disposto un'indagine amministrativa affidata al provveditore regionale per la Calabria, con la finalità di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.
  Al citato provveditore è stato, altresì, richiesto di accertare presso l'autorità giudiziaria territorialmente competente se sulla salma del Cercel siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici e, in caso positivo, di ottenerne gli esiti.
  Ciò posto, passando dal caso specifico al fenomeno di portata più generale dei suicidi in carcere, va ribadita la massima attenzione prestata nel corso degli anni alla problematica segnalata. In tal senso vanno menzionati i diversi provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria ha cercato di fornire precise indicazioni ai provveditori regionali e alle direzioni degli istituti, affinché gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi divengano sempre più incisivi.
  La necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza, in particolare, del momento dell’«accoglienza» e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i famigliari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, proprio in considerazione della situazione del sovraffollamento, da cui risulta afflitta la maggior parte degli istituti penitenziari del Paese e che determina un aggravio sicuro delle condizioni detentive, di per sé già difficili.
  A ciò si aggiunga che, a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno (quantificabili in 21 suicidi da gennaio 2012 agli inizi di giugno) è stata ulteriormente avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per acquisire indicazioni utili per una più efficace opera di prevenzione. Con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, è stata, infatti, ricostituita, Pag. 44l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (istituita in precedenza nell'agosto 2000) con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, ma anche di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona ristretta. Maggiore attenzione è stata, inoltre, riservata anche alle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una azione decisamente più incisiva nel contrasto alle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti degli eventi autolesivi.
  Quanto, infine alle lamentate carenze di personale di polizia penitenziaria negli istituti della regione Calabria, si precisa che la competente Direzione generale del Dipartimento penitenziario segue, attentamente e costantemente, la situazione degli organici del personale, in ragione anche della nota carenza che si registra a livello nazionale. Ed infatti, le esigenze di personale degli istituti penitenziari della regione saranno tenute in debita considerazione quando, all'esito dei corsi di formazione – ancora in atto ma di prossima conclusione – saranno assegnate le 1.546 nuove risorse umane.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tentativo di suicidio avvenuto il 27 febbraio 2012 presso la casa circondariale di Siracusa, si riferisce – secondo le informazioni acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – ad Abdali Mohamed.
  Il predetto detenuto è di nazionalità algerina, rientra nella categoria cosiddetta protetta, ha posizione giuridica di definitivo, ha un fine pena previsto al 27 agosto 2013 e, soprattutto, rientra tra quei soggetti ben conosciuti dall'amministrazione per le difficoltà di adattamento alla detenzione e per le continue e manifestate insofferenze, nel suo caso, conseguenti al provvedimento di espulsione e alla applicazione della misura di sicurezza di due anni presso la casa di lavoro.
  Per risolvere le problematiche del detenuto, l'amministrazione ha attuato nel corso del tempo interventi di varia natura ed ha comunque mantenuto una attenzione oltremodo alta da parte degli operatori, sia del trattamento, che della custodia. Anche la Magistratura di sorveglianza è stata informata delle problematiche dell'Abdali, con cui ha intrattenuto un colloquio e di cui ha visionato alcune istanze.
  Dopo il gesto auto lesionistico, l'Adgdali è stato spostato dalla grande sorveglianza alla sorveglianza a vista per alcuni giorni; inoltre, è stato più volte visitato dallo psichiatra e dai sanitari dell'istituto, oltre che dagli educatori. Attualmente, i continui cambiamenti di stanza sono determinati dalle sue difficoltà di adattamento con i compagni, sicché anche in considerazione del perdurare del suo stato di disagio gli è stata assegnata per alcune ore al giorno un'attività lavorativa a fini terapeutici.
  Ciò posto, per quanto riguarda, invece, le proteste da parte dei detenuti dell'Alta sicurezza a causa del freddo avvertito nel mese di gennaio, l'amministrazione ha precisato che il disservizio è stato determinato dalla temporanea carenza di fondi che, per circa dieci giorni, ha permesso l'accensione dei riscaldamenti soltanto per alcune ore nel corso della notte.
  Per quanto riguarda, infine, le problematiche relative al sovraffollamento e alla carenza di organico va precisato che il problema del sovraffollamento della popolazione detenuta riflette, purtroppo, una situazione comune alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese. Nel caso di specie, le condizioni dell'istituto di Siracusa sono tenute sotto controllo dal provveditorato regionale, affinché non vengano raggiunti i parametri limite imposti dalla Corte di giustizia europea. Ed infatti, a fronte di una capienza regolamentare di 309 posti e tollerabile di 484, alla data dell'8 giugno 2012 risultavano presenti presso l'istituto di Siracusa n. 469 detenuti: di questi, oltre cento sono impegnati in attività scolastiche e lavorative, mentre circa 30 partecipano alla vivace attività dei volontari che animano laboratori teatrali e di lettura.
  Con riferimento al personale si segnala che la forza di polizia penitenziaria presente presso la casa circondariale di Siracusa è di 242 unità, con una carenza di 70 unità rispetto alla previsione normativa.
  Tale situazione viene costantemente monitorata dalla competente Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria Pag. 46che non mancherà di tenere in debita evidenza le segnalate esigenze di personale allorquando saranno assegnate le nuove risorse umane disponibili.
  Quanto, ancora, all'assistenza psicologica ex articolo 80 O.P. vale precisare che la gestione del servizio ha subìto, negli ultimi anni, una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio tale da comportare una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti. Per l'anno finanziario 2012, la quota parte di stanziamento del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8, pari a complessivi 1.095.727 ha subìto una ulteriore riduzione di risorse pari ad euro 345.000. rispetto allo stanziamento per l'anno 2011 (euro 1.441.455). La dotazione previsionale del corrente anno è, quindi, inadeguata rispetto alle potenziali richieste di continuità degli interventi specialistici nei confronti della popolazione detenuta. In ogni caso, va evidenziato che, per il corrente anno, all'esperto ex articolo 80 O.P. presente nell'istituto siracusano sono state assegnate sette ore mensili.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, il detenuto al quale si riferisce l'interrogazione parlamentare è stato individuato dall'amministrazione penitenziaria in Filippelli Andrea. Quest'ultimo ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Cosenza in data 8 luglio 2011 ed è ivi ristretto per espiare la condanna complessiva ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, inflittagli per i delitti di concorso in furto aggravato, molestie e disturbo alle persone, minacce, rissa, violenza privata ed altro, determinata previo provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Paola del 24 marzo 2012, con decorrenza 8 luglio 2011 e fine pena 11 febbraio 2016.
  Alla visita di primo ingresso, il Filippelli ha riferito pregressa patologia neoplastica testicolare, trattata con intervento chirurgico e cicli di chemioterapia. In seguito ad approfondimenti è stato accertato che nell'anno 2008 il suddetto detenuto era stato sottoposto ad intervento di orchifunilectomia sinistra per carcinoma embrionale limitato al testicolo, con riscontro successivo di metastasi linfonodali e polmonari, a motivo delle quali sono stati eseguiti 6 cicli di chemioterapia.
  Ed infatti, l'area sanitaria presso la casa circondariale di Cosenza, sebbene non sempre supportata dalla collaborazione dell'interessato, ha immediatamente posto in essere gli accertamenti e terapie del caso.
  In particolare, così come certificato dal medico incaricato nella relazione sanitaria redatta in data 10 aprile 2012, sono stati effettuati i seguenti interventi:
   1. in data 11 agosto 2011 sono stati eseguiti i markers tumorali, risultati negativi;
   2. in data 25 agosto 2011 il Filippelli è stato visitato dalla U.O. di oncologia medica del presidio ospedaliero Mariano Santo di Cosenza per controlli e rivalutazioni;
   3. in data 5 settembre 2011 è stata eseguita una visita urologica presso l'U.O. di urologia del locale ospedale civile e, dall'esame eseguito dal medico specialista, è stata esclusa la recidiva locale con verosimile recessione completa della malattia;
   4. in data 6 settembre 2011 il detenuto ha rifiutato di sottoporsi alla TAC torace-addome-pelvi consigliata dall'oncologo e già prenotata presso l'ospedale civile di Cosenza, sostenendo di avere già eseguito nel mese di maggio 2011 tale indagine;
   5. nel mese di ottobre 2011 è stato sottoposto a visite chirurgiche per la presenza di fimosi con balano postite e, per tale patologia, in data 3 novembre 2011, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di circoncisione presso l'U.O. di urologia del P.O. di Cosenza. Sul materiale asportato è stato eseguito esame istologico che ha evidenziato la presenza di lichen scieroatrofico, Pag. 48cioè una patologia infiammatoria cronica della cute e delle mucose, di competenza dello specialista dermatologo. I sanitari hanno, altresì, avuto modo di evidenziare che l'evoluzione in senso displastico o carcinomatoso è evenienza piuttosto rara;
   6. nel corso del tempo il Filippelli è stato più volte sottoposto a controllo dermatologico per monitorare l'evoluzione e la risposta al trattamento e per prevenire possibili complicanze;
   7. nell'ultima visita del 29 febbraio 2012, lo specialista ha rilevato un miglioramento clinico;
   8. in data 4 aprile 2012, il detenuto ha rifiutato l'ulteriore controllo;
   9. in data 15 marzo 2012 è stata richiesta TAC Total Body di controllo;
   10. in data 16 marzo 2012, sono stati eseguiti esami ematochimici di controllo, dai quali i sanitari hanno evinto negatività della Beta HCG e di tutti gli altri markers tumorali testati, interpretabile in prima istanza come segno di assenza di ripresa della malattia; esame emocromocitometrico con formula leucocitaria ed altri esami nella norma, colesterolomia pari a 278 mg/dl (valori normali fino a 200), transaminasi ALT pari 59U/L (valori normali fino a 44). Inoltre, non sono stati rilevati dati laboratoristici e/o clinici che potessero fare ipotizzare deficit immunitari.

  In estrema sintesi, il medico incaricato ha, nella propria relazione medica, appurato che: «Allo stato le condizioni di salute del ristretto sono discrete ed i parametri vitali regolari; svolge autonomamente e senza difficoltà le comuni attività della vita quotidiana, pratica attività sportiva e partecipa alle attività di socializzazione..., si può ritenere che al detenuto sono state garantite le prestazioni sanitarie previste per le sue patologie nel rispetto delle attuali linee guida, utilizzando le idonee strutture pubbliche e in tempi ragionevoli e simili a quelli previsti per i liberi cittadini».
  Infine, il 10 maggio scorso il Filippelli è stato sottoposto alla TAC total body presso l'ospedale civile di Cosenza ed il relativo referto ha confermato che allo stato vi è una remissione completa della patologia.
  A riprova dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute del Filippelli, vale evidenziare che il detenuto ha presentato varie istanze alla magistratura di sorveglianza, fondate sul suo stato di salute, ma nessuna accolta. In particolare, si segnala l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Catanzaro n. 2012/472 del 12 aprile 2012, con la quale sono state dichiarate inammissibili due istanze di detenzione domiciliare presentate dal Filippelli ed è stata rigettata una ulteriore istanza per il differimento dell'esecuzione della pena.