CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 GIUGNO 2012

ALLEGATO 1

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AL NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,» con le seguenti: «Sono parti comuni, di proprietà del condominio»;
   b) al comma 1, capoverso «Art. 1117», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. È inoltre oggetto di proprietà del condominio ogni altro bene indicato dal titolo».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Proprietà condominiale)».
1. 1. Duilio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, dopo le parole: Sono di proprietà comune dei proprietari aggiungere le seguenti: superficiari.
1. 2. Il relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», dopo le parole: dell'edificio inserire le seguenti: anche se aventi diritto a godimento periodico e.
1. 3. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, n. 1), dopo le parole: muri maestri inserire le seguenti: i pilastri e le travi portanti.
1. 4. Il relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, n. 2), sostituire le parole: e gli stenditoi; con le seguenti: , gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
1. 5. Il relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire i seguenti:
  «Art. 1117-bis. – 1. (Capacità e rappresentanza del condominio). – 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio, in quanto soggetto titolare di capacità giuridica, può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni. Può apportarvi innovazioni e miglioramenti nei modi previsti dall'articolo 1120. Può altresì compiere atti di disposizione delle parti comuni, mutarne la destinazione d'uso, acquisire la proprietà di ulteriori beni comuni e organizzare la prestazione di servizi ulteriori per i condomini, anche non strettamente connessi Pag. 69all'amministrazione delle cose comuni, nei modi e con le maggioranze previsti dagli articoli seguenti.
  2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio. Su tali beni possono essere costituiti diritti reali di garanzia, con le procedure previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con le maggioranze previste dal quinto comma dell'articolo 1136.
  4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131.
  Art. 1117-bis.2. (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – 1. La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.
  2. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  3. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  4. La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  5. L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
  Art. 1117-bis.3. – (Alienazione delle parti comuni). – 1. L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune.
  2. La deliberazione è assunta con le modalità previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-bis 3), con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma e ne deve espressamente attestate il rispetto. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'Amministratore a compiere l'atto di trasferimento, e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
  3. Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
  4. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
  5. Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune Pag. 70dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
   a) se l'atto di trasferimento si è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel comma 2;
   b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
   c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-ter2) o le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma, sempre che tali maggioranze e tali procedure siano state effettivamente violate.

  Art. 1117-bis.4. – (Acquisto di parti comuni ed erogazione di specifici servizi ai condomini). – 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
   a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
   b) laddove necessario o particolarmente utile all'interesse del condominio, con delibera dell'assemblea assunta secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con la maggioranza di cui al comma quinto dell'articolo 1136.

  2. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo.
  3. Il condominio altresì può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
  4. Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», comma 5, dopo le parole:
di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 1117-bis.3 e all'articolo»;.
2. 1. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Capacità e rappresentanza del condominio). – 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni, nonché gli altri atti previsti dal presente capo.
  2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio.
  4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131».
2. 2. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis» inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile Pag. 71l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, quinto comma.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi».
2. 3. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis. 1. — (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). — 1. La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.
  2. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  3. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  4. La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  5. L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».
2. 4. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. — (Alienazione delle parti comuni). — 1. L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune.
  2. La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e tre quarti del valore dell'edificio. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'Amministratore a compiere l'atto di trasferimento, e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
  3. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  4. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione e l'individuazione delle parti comuni interessate.
  5. Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino Pag. 72può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
  6. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
  7. 11 condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
   a) se l'atto di trasferimento è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel comma 5;
   b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
   c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure e delle maggioranze previste dal presente articolo, sempre che tali procedure e tali maggioranze siano state effettivamente violate».
2. 5. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. — (Acquisto di parti comuni). — 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
   a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
   b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.

  2. La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i tre quarti del valore dell'edificio.
  3. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione
  4. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle pani comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  5. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo».
2. 6. Duilio.

  Al capo 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. — (Erogazione di specifici servizi ai condomini). — 1. Il condominio può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
  2. Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».
2. 7. Duilio.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
  «Art. 1117-ter. — (Tutela delle destinazioni d'uso). — In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e Pag. 73possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie».
2. 8. Cassinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sostituire le parole: contrarie alle con le seguenti: che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, capoverso «Art. 1117-ter» aggiungere infine le seguenti parole: , che potrà deliberare in merito alle cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 1136», quarto comma, sostituire le parole: di notevole entità e con le seguenti: di notevole entità e le deliberazioni che concernono la cessazione di attività dei condomini che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, nonché le.
2. 9. Baccini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il quarto comma.
* 3. 1. Paniz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il quarto comma.
* 3. 2. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il quarto comma.
* 3. 3. Bernardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il quarto comma.
* 3. 4. Follegot.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sostituire il quarto comma con il seguente:
  «Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da comprometterne la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma».
3. 5. Cassinelli.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», primo comma, dopo la parola: sottratte aggiungere le seguenti: con delibera unanime.
4. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», primo comma, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.
4. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il secondo comma.
4. 3. Cilluffo.

ART. 5.

  Sostituire l'alinea con il seguente:
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile, inserire i seguenti:.
5. 1. Il Relatore.

Pag. 74

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.
5. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente: L'amministratore su richiesta anche di un solo condomino è tenuto ad inserire l'argomento nell'ordine del giorno della prima assemblea utile, se ciò non avviene in tempo congruo, l'assemblea può essere convocata da due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
5. 3. Bernardini.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sostituire le parole: parti comuni di cui si sia riservata la proprietà con le seguenti: parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale.
6. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sostituire le parole: ovvero pregiudizio con le seguenti: ovvero determinino significativamente pregiudizio.
6. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.
  La omessa esibizione della documentazione determinerà l'obbligo di accesso da parte di tecnico designato dall'amministratore che redigerà la relazione a spese dell'interessato.
6. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:
  È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
7. 1. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine del periodo;
   b) sopprimere il comma 5.
7. 2. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», dopo il primo comma, inserire il seguente:
  «Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti rigorosamente orientati all'accesso esclusivo».
7. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1122-ter», inserire il seguente:
  «Art. 1122-ter.1. (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle Pag. 75parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
  L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.
  La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all'accesso.
  L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
  A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.
  Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, pone le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.
  Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento all'amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subìto l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea».
7. 4. Rao, Ria.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1122-ter», inserire il seguente:
  Art. 1122-ter.1. (Fascicolo del fabbricato). – È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio – di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato – con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.
  La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato od a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del Pag. 76condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte interessata.
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del Fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione, custodia e di aggiornamento dello stesso. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone di una valutazione di sicurezza, contenente le informazioni di cui al comma 1, redatta da un tecnico abilitato, ed il certificato di collaudo, ove previsto.
7. 5. Paniz.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ricostruiti con: sostituiti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ricostruzione con: sostituzione.
8. 1. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1124», dopo le parole: per l'altra metà inserire la seguente: esclusivamente.
8. 2. Duilio.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio deve essere annotata in apposito Registro.
9. 1. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: dichiara all'assemblea di aver assolto gli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e.
9. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.
9. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, dopo le parole: previa richiesta all'amministratore aggiungere le seguenti: sottoscritta in condomini oltre 10 unità immobiliari da condomini che rappresentino almeno almeno un sesto del valore dell'edificio.
9. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sostituire le parole: entro dieci giorni dall'accettazione con le seguenti: entro trenta giorni dall'accettazione.
9. 5. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al capoverso, «Art. 1129», sostituire il terzo comma con il seguente: L'amministratore all'atto della nomina deve presentare Pag. 77ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
9. 6. Bernardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al terzo comma, dopo le parole: «ove richiesto» aggiungere le seguenti: «con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136»;
   b) al terzo comma, sopprimere il secondo periodo;
   c) sopprimere il quarto comma.
9. 7. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al capoverso, «Art. 1129», terzo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ed i relativi oneri saranno a carico dei condomini.
9. 8. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il quarto comma.
9. 9.Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso, «Art. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:
  Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.
* 9. 10. Cavallaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:
  
Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.
* 9. 11. Lussana, Follegot.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire il settimo comma con il seguente:
  «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e scelto nominativamente con delibera assembleare; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Tutte le erogazioni del condominio dovranno essere effettuate a mezzo bonifico, specificandone le causali. Le scritture del registro di contabilità del condominio dovranno essere sempre conciliate con quanto, cronologicamente e quantitativamente, riportato nell'estratto conto postale o bancario dello stesso condominio».
9. 12. Cassinelli.

  Al comma 1, capoverso«Art. 1129», settimo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: L'amministratore è obbligato aggiungere le seguenti: ove richiesto con maggioranza prevista per la sua nomina;
   b) dopo le parole: rendicontazione periodica aggiungere la seguente: annuale.
9. 13. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Pag. 78

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
  Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo.
9. 142. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire il nono comma con il seguente: L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata, se l'assemblea non delibera la nomina del nuovo amministratore. L'assemblea, convocata per la revoca o le dimissioni, delibera contestualmente in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: l'omessa convocazione dell'assemblea inserire la seguente: annuale.
9. 15. Baccini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, sostituire le parole: di due anni, con le seguenti: almeno biennale.
9. 16. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, dopo le parole: di due anni inserire le seguenti: , se non revocato,.
9. 17. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, sopprimere il secondo periodo.
9. 18. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», decimo comma, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
9. 19. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», decimo comma, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  Nei casi di emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del successivo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, avrà titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, undicesimo comma, n. 3), dopo le parole: di cui al settimo comma aggiungere le seguenti: con le modalità prescritte.
9. 20. Cassinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la sono aggiunte le seguenti: revoca e per.
9. 21. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Pag. 79

   Al capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  «L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa pattuizione dell'assemblea che ne determina la nomina ai sensi dell'articolo 1136 comma 2».
9. 22. Bernardini.

  Al capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo diversa delibera dell'assemblea.
9. 23. Vitali.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:
  Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale o con il concorso dello stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
9. 24. Samperi, Berretta.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1130», n. 7), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro 30 giorni.
10. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1130», n. 9), dopo la parola: richiesta aggiungere le seguenti: sottoscritta, in condominii composti da più di 10 unità immobiliari, da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.
10. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1130», dopo il n. 10) aggiungere il seguente:
   10-bis) istituire ed aggiornare un sito internet accessibile a ciascun condomino per il proprio condominio, che consenta di poter visionare tutti i documenti menzionati ai precedenti n. 7, 8, 9, 10.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 71-bis», sostituire le parole: dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) con le seguenti: dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10)».
10. 3. Cassinelli.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole «in ogni tempo»;
   b) sostituire le parole dieci anni con le seguenti: cinque anni salvo normativa speciale.
11. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Bernardini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1120» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e 1117-ter nonché nell'esecuzione degli atti Pag. 80ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto».
12. 2. Cilluffo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo , fino alla fine.
12. 3. Duilio.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disposizione di beni comuni, inserire le seguenti: costituzione di servitù attive e passive.
12. 4. Cassinelli.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il n. 4) è sostituito dal seguente:
   4) alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
13. 1. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 2.
13. 2. Cilluffo.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
   «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

  Conseguentemente, all'articolo 14 «Art. 1136», quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.
*13. 3. Vitali.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
   «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

  Conseguentemente

  All'articolo 14, capoverso «Art. 1136», quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.
*13. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, sopprimere le parole da: L'assemblea in seconda convocazione sino a: condominio.
14. 1. Cilluffo.

  Al capoverso «Art. 1136», terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La deliberazione è approvata dai condomini Pag. 81che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio.
14. 2. Bernardini.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: presso le proprie abitazioni.
16. 2. Giammanco, Mancuso, Mannucci, Ceccacci Rubino, Vincenzo Antonio Fontana, Pelino, Foti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1136», dopo il sesto comma, inserire il seguente:
   «Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e del raggiungimento maggioranze qualificate previste dal presente articolo, non si tiene conto del voto dei condomini proprietari di sole aree destinate a parcheggio o a deposito».
14. 3. Duilio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1136», ultimo comma, sostituire la parola: riunioni con la seguente: deliberazioni.
14. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
    Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni.
16. 1. Vitali.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: presso le proprie abitazioni.
16. 2. Giammanco, Mancuso, Mannucci, Ceccacci, Vincenzo Antonio Fontana, Pelino, Foti.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», sostituire il quarto comma con il seguente:
  «Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro».
18. 1. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», sopprimere il quinto comma.
18. 2. Bernardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», sostituire il sesto comma con il seguente:
  I condomini in ritardo di un semestre nel pagamento dei contributi non hanno diritto di voto, salvo diversa decisione dell'assemblea da assumersi con le stesse maggioranze necessarie per la delibera in votazione. Il semestre decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile ai sensi del primo comma.
18. 3. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 63», ultimo comma, dopo le parole: I condomini in ritardo inserire le seguenti: senza giustificato motivo,.
18. 4. Baccini.

ART. 20.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
20. 1. Vitali.

ART. 21.

  Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il secondo comma con il seguente:
  «Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in comproprietà a Pag. 82più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. I comproprietari del piano o della porzione di piano rispondono solidalmente per il pagamento dei relativi contributi».
21. 1. Vitali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 67», terzo comma, sostituire le parole: gestione delle parti comuni con le seguenti: gestione ordinaria delle parti comuni.
21. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
21. 3. Vitali.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso «Art. 69» primo comma, n. 2), sostituire le parole: o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari con le seguenti: o di incremento, diminuzione o modifica della destinazione d'uso delle unità immobiliari.
23. 1. Baccini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 69», primo comma, n. 2), aggiungere infine il seguente periodo: In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
23. 2. Vitali.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71», sostituire il primo comma con il seguente:
  È istituito presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Registro degli amministratori di condominio, nel quale sono annotate le generalità dell'amministratore, codice fiscale compreso, e la data della sua nomina o cessazione per ogni condominio con il relativo codice fiscale, le unità immobiliari che lo compongono ed i relativi estremi catastali. Le modalità attuative di iscrizione nel Registro sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
25. 1. Vitali.

  Al comma 1, al capoverso «Art. 71», sostituire il primo comma con i seguenti:
  1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini e dei loro amministratori, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
   a) il titolo;
   b) il codice fiscale;
   c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
   d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
   e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
   f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
   g) i bilanci del condominio;
   h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;Pag. 83
   i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

  2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
25. 2. Duilio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71», dopo le parole: la nomina e la, aggiungere le seguenti: a causa di.
25. 3. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71», secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;
   b) sostituire le parole: centoventi con le seguenti: trecentosessanta;
   c) sostituire le parole: le associazioni degli amministratori con le seguenti: le associazioni degli amministratori delle organizzazioni sindacali della proprietà immobiliare maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
25. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71» dopo il terzo comma, inserire i seguenti:
  Al fine di promuoverne e valorizzarne le competenze nonché diffondere il rispetto di regole deontologiche, l'esercizio della professione di amministratore di immobili in condominio è subordinata al superamento di un esame di abilitazione professionale, da svolgere presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale abilitazione professionale deve precedere l'esercizio della relativa attività.
  L'esercizio della professione di cui al quarto comma è subordinata, altresì, all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante al fine di mantenere e garantire lo standard qualitativo-professionale necessario all'espletamento della attività di gestione immobiliare.
  Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale di cui al quarto comma.
25. 5. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 71», inserire il seguente:
  «Art. 71-bis – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:
   a) che abbiano il godimento dei diritti civili;
   b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
   c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
   d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;
   e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;Pag. 84
   f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
   g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
   h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

  2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
  3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.
  4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
  5. L'iscrizione al registro è necessaria per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. Coloro che non siano iscritti al registro possono essere nominati amministratori solo di edifici di cui siano condomini».

  Conseguentemente al capoverso «Art. 71», primo comma, sopprimere le parole: e dei loro amministratori.
25. 6. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 71», inserire il seguente:
  «Art. 71-bis – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:
   a) che abbiano il godimento dei diritti civili;
   b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
   c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
   d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;
   e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
   f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
   g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
   h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

  2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
  3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso Pag. 85di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.
  4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
  5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività».

  Conseguentemente al capoverso «Art. 71», al primo comma, sopprimere le parole: e dei loro amministratori.
25. 7. Duilio.

ART. 26.

  Al comma l, capoverso «Art. 71-bis» sostituire le parole: di cui al secondo comma dell'articolo 1136 con le seguenti: dei partecipanti al condominio che costituisca non meno dei due terzi del valore dell'edificio.
26. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
* 26. 2. Angela Napoli.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
* 26. 3. Cesario.

  Al comma 1 capoverso «Art. 71-ter» primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.
* 26. 4. Carfagna.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71-ter», sostituire il quarto comma con il seguente: In caso di mancata delibera, il mediatore dispone, su istanza del condomino, idonea proroga della prima comparizione.
26. 5. Cassinelli.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

Art. 33.
(Istituzione di un fondo di garanzia).

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.
  2. Per reperire le risorse destinate al fondo di garanzia è istituito un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico.
  3. La gestione del fondo di garanzia è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP spa) che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita concessione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
   1) le iniziative e le informative da assumere ad opera del fondo, con oneri a Pag. 86suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte dei condomini danneggiati;
   2) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
   3) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione;
   4) ogni altra modalità di esercizio della gestione del fondo da parte della CONSAP Spa allo scopo di conservarne l'integrità per le prefissate finalità.

  Entro venti giorni dal ricevimento del compenso per la propria opera, l'amministratore deve comunicare l'ammontare di quanto ricevuto e versare il contributo dovuto, secondo modalità che sono stabilite e rese pubbliche dalla CONSAP S.p.a. quale gestore del fondo di garanzia».

Art. 34.
(Effetti civili delle violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia).

  1. L'omissione o il ritardo nel versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 33, che si protragga per oltre sessanta giorni, costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.
  2. Non è dovuto il compenso per l'opera resa dall'amministratore durante il periodo nel quale sia stato omesso o ritardato il versamento del contributo obbligatorio.

Art. 35.
(Sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia).

  1. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non comunichi alla Consap S.p.a. i compensi percepiti per la propria opera, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del contributo dovuto. Qualora l'amministratore dichiari di avere percepito compensi inferiori a quelli realmente percepiti, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del maggior contributo dovuto.
  2. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non versi o versi solo parzialmente alla Consap S.p.a. il contributo dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari alla somma dovuta e non versata.
  3. Se non viene effettuato il versamento del contributo nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, l'interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse legale maggiorato di sette punti percentuali.
  La riscossione coattiva del contributo obbligatorio, dei relativi interessi e sanzioni, si effettua mediante ruolo, nei modi previsti dal capo II del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
32. 01. Duilio.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 33.
(Delega al governo per l'istituzione dei pubblici registri dei condomìnii e degli amministratori di condominio).

  1. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità delle vicende condominiali in relazione alla nuova disciplina della capacità dei condomìnii introdotta dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un pubblico registro dei condomìnii, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione del registro presso l'Agenzia del territorio;
   b) prevedere che nel registro debbano essere registrate:
    i) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori; le liti attive e passive;Pag. 87
    ii) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
    iii) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
    iv) i bilanci del condominio;
    v) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;
    vi) le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa;
    vii) altri atti, fatti, provvedimenti per i quali sussistano rilevanti esigenze di pubblicità;
   c) individuare tassativamente i casi in cui la registrazione di atti abbia efficacia costitutiva o abilitante, con particolare riferimento alle deliberazioni che devono essere assunte con particolari maggioranze; e prevedere che gli altri fatti e vicende giuridiche siano registrate a fini di pubblicità-notizia;
   d) prevedere che alle registrazioni debba obbligatoriamente provvedere l'amministratore del condominio e definire il relativo termine;
   e) stabilire sanzioni amministrative per l'omissione o il ritardo nella registrazione nel massimo di tremila euro per omissione o ritardo; stabilire sanzioni penali per l'omissione o il ritardo nella registrazione qualora l'amministratore abbia agito per recare intenzionalmente ingiusto vantaggio o pregiudizio a terzi, nei limiti dell'ammenda fino a 15.000 euro e dell'arresto fino a tre anni;
   f) consentire verifiche e controlli incrociati tra il registro dei condominii, il catasto degli immobili urbani e il registro degli immobili;
   g) previsione di un adeguato periodo transitorio, differenziato avendo riguardo alla posizione dei condomìnii costituiti da meno di dieci unità abitative.

  2. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
  3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per riordinare, integrare e modificare la disciplina del registro degli amministratori di condominio, introdotto dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) integrazione o comunque coordinamento funzionale tra il registro degli amministratori di condominio e il registro dei condomìnii;
   b) previsione che il registro sia tenuto presso l'Agenzia del territorio;
   c) previsione di più stringenti requisiti di onorabilità per gli iscritti;
   d) individuazione dei requisiti di professionalità, prevedendo che gli iscritti abbiano almeno conseguito un diploma di scuola media superiore e che siano svolte attività di formazione iniziali o periodiche;
   e) prevedere che le regioni possano partecipare alla definizione delle attività di formazione iniziale e continua;
   f) escludere, in ogni caso, che per l'iscrizione al registro possa essere imposto un esame di abilitazione;
   g) escludere la presenza di organi di autogoverno di categoria, salva la possibilità di costituire consigli con mere funzioni consultive;
   h) definire la forma giuridica dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione al registro, regolando specificamente la possibilità che una società di persone o di capitali possa assumere l'incarico di amministratore Pag. 88di condominio, definendo i relativi requisiti di solidità, onorabilità, professionalità e individuando i soggetti responsabili;
   i) istituire un procedimento e un sistema di sanzioni disciplinari;
   j) prevedere, in sede di disciplina transitoria, che possano comunque svolgere l'attività di amministratore di condominio anche coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti.

  Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
  Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi».
32. 02. Duilio.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

  Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, sentite le associazioni di categoria degli amministratori condominiali inserite nell'elenco previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento contenente nome relative forme di garanzia per i capitali gestiti dall'amministratore di condominio.
32. 03. Bernardini.

Pag. 89

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06754 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Vittore a Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione al decesso di Alessandro Gallelli detenuto presso il carcere milanese di San Vittore.
  Nella interrogazione viene, altresì richiesto di conoscere l'esistenza e lo stato di iniziative volte a «ridurre il potere della magistratura nel ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere, perlomeno per i reati meno gravi» ed a «limitare il potere della magistratura di applicare le misure cautelari personali ai casi tassativamente previsti dal legislatore previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale».
  Prima di riferire sul caso specifico, preliminarmente pare opportuno affrontare le questioni di carattere generale dianzi segnalate.
  Con decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato modificato il comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., ampliando le categorie di reati in ordine ai quali sussiste una presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, fatta salva l'ipotesi di insussistenza di esigenze cautelari.
  Tale disposizione normativa, è stata sospettata di illegittimità costituzionale, per il suo apparente contrasto con gli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale (con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater c.p.; 575 c.p.; 74 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990; 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale), in più interventi, accogliendo i rilievi mossi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti sopra richiamati, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
  La questione della presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare, nelle ipotesi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per reati di significativa gravità, è tuttavia oggetto di dibattito parlamentare e, sono stati presentati alle Camere diversi disegni di legge, di iniziativa parlamentare, tesi a limitare il ricorso allo strumento della custodia cautelare in carcere; in particolare si segnala il disegno di legge S/2993, del Senatore Foretti ed altri, presentato il 26 ottobre 2011, assegnato alla II Commissione giustizia il 15 dicembre 2011; il disegno di legge S/2915, del Senatore Marcenaro ed altri, presentato al Senato il 21 settembre 2011, ed assegnato alla II Commissione Giustizia il 6 marzo 2012 ed il disegno di legge C/4616, dell'Onorevole Bernardini ed altri, presentato in data 14 settembre 2011, assegnato 10 ottobre 2011 alla II Commissione Giustizia.Pag. 90
  Va segnalata inoltre, la proposta di legge C/1846 dei deputati Cota e Lussana, «Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefici penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti», presentata il 29 ottobre 2008 ed assegnata alla II Commissione giustizia, la quale prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, con la soppressione della previsione che stabilisce l'applicazione solo in via residuale della custodia carceraria e conferma della obbligatorietà dell'applicazione della custodia cautelare carceraria per alcuni gravi reati. Segnatamente, dovrebbe applicarsi in ogni caso la custodia in carcere, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a indagini o imputata per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, primo comma 600-ter, primo e secondo comma, 601, 609-bis 609-octies, 628, terzo comma, e 630 del codice penale, qualora nei precedenti cinque anni essa abbia scontato, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, una pena detentiva per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede e non sia intervenuta la riabilitazione, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.
  Tanto premesso e venendo al caso specifico, il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, richiesto di fornire notizie specifiche in ordine ai quesiti posti, ha segnalato che in relazione al suicidio del detenuto Alessandro Gallelli avvenuto in data 18 febbraio 2012 presso l'istituto di Milano San Vittore, il Provveditorato regionale, giusta disposizione della Direzione Generale detenuti e trattamento, aveva provveduto ad esperire un'accurata visita ispettiva che ha permesso di ricostruire le cause e le circostanze di quanto accaduto.
  In primo luogo viene segnalato che il Gallelli non era un soggetto tossicodipendente; invero, il SERT, cui era stato segnalato il detenuto già all'atto dell'ingresso ed in seguito su sollecitazione dello psichiatra dell'istituto, non aveva mai ritenuto di dover procedere alla relativa presa in carico, non riscontrando elementi tali da supportare una diagnosi di dipendenza da sostanze, ma soltanto un abuso di cannabinoidi.
  In ragione di ciò, rilevando comunque uno stato complessivo di sofferenza, gli operatori dell'istituto ritenevano di supportare il Gallelli con interventi di sostegno attraverso colloqui da parte dello psicologo, dello psichiatra e dei sanitari del SERT, quantificabili in complessivi 17 colloqui: n. 4 con lo psicologo, n. 10 con lo psichiatra, n. 3 con il sanitario del SERT.
  La psichiatra, in data 30 gennaio 2012, a seguito di un colloquio di sostegno riscontrava uno scompenso psicotico e, in considerazione del rifiuto del detenuto ad assumere la terapia psichiatrica prescritta, ne disponeva il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica, durante il quale il Gallelli continuava comunque a rifiutare la terapia.
  Doveva inoltre escludersi, per il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, che il Gallelli fosse stato oggetto di percosse e/o pestaggi all'interno dell'istituto ad opera di altri detenuti. Risultava viceversa, che lo stesso detenuto aveva assunto, nel corso di tutta la detenzione, diversi atteggiamenti etero aggressivi, spesso funzionali, come da lui dichiarato, a sostenere richieste di cambio cella in ragione dei problemi di adattamento con i propri compagni.
  Per quanto concerne le misure di prevenzione e/o cautela adottate dalla direzione dell'Istituto, dagli esiti della visita ispettiva è risultato che l'intera azione di presa in carico del soggetto è stata attenta e scrupolosa. Infatti, sin dal primo ingresso il Gallelli, pur presentandosi con un sufficiente compenso psichico che non lasciava emergere ideazioni auto lesive o anticonservative, è stato sottoposto, ai soli fini precauzionali, ad attenta sorveglianza senza che gli venisse lasciata la disponibilità di lacci e cintura. Anche i continui e costanti interventi operati sia dallo psicologo Pag. 91che dallo psichiatra, manifestano, peraltro, una scrupolosa attenzione al caso.
  Attenzione che, si rinviene anche laddove, in ragione dell'approfondimento della conoscenza del paziente, è stato ritenuto necessario il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica dell'istituto, ove maggiore è il controllo diretto dei detenuti, che, per motivi precauzionali, vengono lasciati senza lenzuola ed effetti personali. Anche i continui cambi di ubicazione, disposti quasi sempre, come prima detto, per ragioni di disadattamento del soggetto, che presentava difficoltà a mantenere rapporti con i compagni di cella, sono da ritenersi misure volte a soddisfare i bisogni del Gallelli. In propositivo, significativo appare l'ultimo cambio di cella, effettuato durante il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica, e adottato in ragione dei comportamenti etero aggressivi che il detenuto continuava a porre in essere.
  Segnala ancora il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, che, riguardo al triste fenomeno dei suicidi, vi è costante e accorta l'attenzione e, nel corso degli anni, si è più volte intervenuti per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero realizzati sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.
  La necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza in particolare, del momento dell'accoglienza e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, per non aggravare ulteriormente le condizioni di afflizione, proprie dello stato detentivo.
  Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno, si è avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari. L'attività di osservazione tiene conto dei dati biografici e penali della persona e delle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.
  Il Magistrato di Sorveglianza di Milano, in relazione al decesso del detenuto Gallelli Alessandro, ha provveduto ad acquisire copia del diario clinico, la relazione di servizio, la scheda dei colloqui visivi effettuati con i familiari e la copia estratto dal registro della sorveglianza a vista.
  Da tali atti e da quanto appreso in sede di riunione con gli interessati alla vigilanza, alla cura e alla rieducazione del detenuto, è risultato confermato uno stato di sofferenza del Gallelli, ascrivibile alla patologia sofferta, ma anche amplificato dalla ubicazione nel Centro osservazione neuro psichiatrica. Il luogo infatti è isolato e privo di ogni contatto anche visivo con altri detenuti essendo destinato a collocazioni di breve periodo, prodromiche a ricoveri nelle unità attrezzate degli ospedali esterni.
  Lo stesso magistrato ha altresì riferito di aver visitato i luoghi e la cella, ove era ristretto il Gallelli, e di aver riscontrato la vetustà e la ristrettezza dei locali che rendono, nonostante gli sforzi degli operatori, complesso lo svolgimento delle attività di tipo riabilitativo e socializzante.
  Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione e l'impegno a fronteggiarne le situazioni di criticità.

Pag. 92

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06768 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Rimini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini prima di comunicarle i dati informativi che sono stati acquisiti per il tramite del competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, mi corre l'obbligo di evidenziare che la sua visita presso il penitenziario di Rimini è avvenuta nella giornata di domenica ed ha interessato proprio quella parte di istituto che viene identificata nella sezione detentiva n. 1 e che, a tutt'oggi, risulta connotata da maggiori problematiche di tipo strutturale.
  Peraltro, ritengo utile precisare che la richiesta per la ristrutturazione della predetta sezione è stata presentata già da alcuni anni e che, soltanto a causa della mancanza di risorse sul pertinente capitolo di bilancio, l'Amministrazione non ha potuto proseguire nella programmata attività di recupero della struttura.
  In ogni caso, proprio al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303, di recente istituzione, l'assegnazione di euro 3.300.000,00 a favore del Provveditorato Regionale di Bologna. Dell'intera somma stanziata, 600.000,00 euro sono stati destinati per la ristrutturazione della sezione seconda della C.C. di Rimini, chiusa dal 2006 a causa della rottura dell'impianto idrico delle acque chiare e scure.
  Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria 2013-2014, per l'istituto di Rimini sono stati inseriti altri interventi edilizi riguardanti la 1a e la 6a sezione, nonché ulteriori lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle coperture piane delle sezioni detentive per infiltrazioni di acque piovane, oltre a lavori per la messa in sicurezza della cinta muraria e per il rifacimento delle garitte. Il tutto per un importo complessivo pari a circa 1.000.000,00 di euro.
  Per quanto riguarda, invece, le problematiche relative al sovraffollamento e alla carenza di organico dell'istituto riminese, non può negarsi che il problema riflette, purtroppo, una situazione comune a diversi istituti penitenziari del Paese, ma rispetto alla quale l'attenzione risulta essere sempre massima e continua. In base ai dati statistici rilevati dal predetto Dipartimento, alla data del 7 giugno 2012 risultavano presenti in istituto 196 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 169 posti ed una tollerabile di 215.
  Con riguardo alla forza di polizia penitenziaria in servizio presso la C.C. di Rimini, il Dipartimento rileva una presenza di 117 unità, con una carenza di 31 unità, rispetto alla previsione indicata in normativa. Anche questo settore è fatto oggetto di verifiche e monitoraggi continui al fine di poter valutare con adeguatezza tutte le esigenze di personale. Ciò avverrà sicuramente in occasione dell'assegnazione delle nuove 1.546 risorse umane, che saranno disponibili all'esito del 164o e 165o corso di formazione, ancora in fase di svolgimento, ma di prossima conclusione.
  Relativamente al personale del Comparto Ministeri, il dato numerico rilevato individua una previsione organica di 21 unità, distinte per diverse figure professionali e una presenza effettiva quantificata in 10 operatori. Con riguardo, poi, ai Pag. 93funzionari della professionalità giuridico pedagogica a fronte di una previsione organica di 6 posti, risultano presenti 4 unità.
  Per ciò che concerne l'assistenza psicologica ex articolo 80 O.P., va segnalata una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio, con una conseguente diminuzione delle prestazioni degli esperti. Ed infatti, anche per l'anno finanziario 2012, è stata prevista una riduzione di risorse rispetto allo stanziamento per l'anno 2011 del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8, sicché è probabile che le difficoltà per garantire la continuità degli interventi specialistici potranno rivelarsi maggiori.
  Venendo, ora, alle ulteriori problematiche segnalate, va precisato che molti dei dati riportati nell'atto ispettivo non sono risultati collimare con la situazione effettivamente esistente nel penitenziario riminese. Ed invero:
   il giorno della visita dell'Onorevole Bernardini i detenuti presenti in istituto erano 204 di cui: il 45 per cento tossicodipendenti (e non il 65 per cento), il 60 per cento stranieri (e non il 70 per cento), 88 definitivi (anziché 77) e 24 detenuti lavoranti (anziché 20);
   i mediatori culturali, che secondo la ricostruzione esposta nell'atto ispettivo sarebbero stati due, sono in realtà una quindicina e, oltre ad essere presenti in istituto da diversi anni, fanno capo alla Caritas di Rimini, che è molto attiva e disponibile nei confronti delle esigenze del penitenziario. È proprio la Caritas di Rimini, infatti, che fornisce ai detenuti indigenti anche gli indumenti, che vengono regolarmente distribuiti.

  Da rettificare sono, inoltre, i dati relativi all'istruzione, visto che nel penitenziario di Rimini si svolge oramai da anni sia il corso di scuola media, sia il corso di scuola elementare, che quello di alfabetizzazione. Tutti i corsi sono regolarmente funzionanti, così come testimoniano i diplomi di fine anno e la consegna di premi in danaro. Per tali attività, alla cui realizzazione collaborano anche i mediatori culturali, sono utilizzate la biblioteca ed altre due aule. Peraltro, giova precisare che l'offerta scolastica all'interno degli istituti penitenziari è garantita – al pari di quanto avviene per i cittadini «liberi» – dal Ministero dell'Istruzione, attraverso le sue articolazioni territoriali, che provvedono all'istituzione dei corsi ed alla designazione dei docenti. L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione i locali per le attività, gli arredi e attraverso, soprattutto, la preziosa collaborazione dei volontari, i materiali di cancelleria.
  Inoltre, devono essere precisati anche i dati relativi al volontariato, atteso che ben 23 sono i volontari accreditati da anni, oltre a coloro che, di volta in volta, partecipano alle numerose attività trattamentali dell'istituto.
  Per quanto riguarda, inoltre, la richiesta di aumentare i fondi dell'istituto destinati al trattamento rieducativo dei detenuti, va fatto presente che alcune contrazioni delle dotazioni finanziarie degli istituti penitenziari sono conseguenti ai «tagli» che hanno interessato i capitoli di bilancio gestiti dall'Amministrazione centrale. Queste riduzioni hanno comportato una contrazione dei trasferimenti operati in favore dei Provveditorati Regionali i quali, inevitabilmente, hanno a loro volta dovuto ridurre le dotazioni degli istituti dipendenti.
  Quanto all'aspetto sanitario, lo stesso è assicurato grazie alla presenza del medico dalle ore 8 alle ore 22 di ogni giorno ed a quella degli infermieri dalle ore 7.30 alle ore 24.00 di ogni giorno, festivi compresi. Tale orario è in vigore da anni e sembra poter rispondere adeguatamente alle esigenze dell'istituto, atteso che è stato approvato dalla stessa ASL di Rimini, che dal 2008 è competente per la sanità penitenziaria.
  Con riferimento, poi, alla problematica sollevata in merito alla condizione di «indigenza» in senso lato che interessa gran parte degli stranieri, va detto che trattasi di una realtà non imputabile all'Amministrazione, né tanto meno collegabile alla gestione dell'istituto di Rimini.Pag. 94
  Quanto, ancora, alla presenza nell'Istituto di Rimini di ristretti provenienti da altre aree geografiche del Paese (dato quest'ultimo, che a giudizio degli onorevoli interroganti, dimostrerebbe la mancata attuazione del principio di territorialità della pena) va detto che tale fenomeno trova la propria scaturigine in svariate ragioni, tendenzialmente collegate allo svolgimento di indagini e processi in sedi lontane dal luogo di residenza del detenuto o a ragioni di sicurezza dei ristretti o, ancora, di ordine degli istituti penitenziari. Ciò nonostante, la competente Direzione Generale del Dipartimento penitenziario – in attuazione dei precetti di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, O.P. – è attenta nel disporre i provvedimenti di assegnazione dei detenuti in espiazione di pena, così come è quotidianamente impegnata a valutare le istanze di quanti chiedono di essere trasferiti ad altre strutture penitenziarie per ragioni familiari, di studio o comunque connesse al percorso di reinserimento sociale. Quanto detto, ben si attaglia al caso specifico del detenuto A.A., che ha riferito di avere presentato un'istanza di trasferimento per avvicinamento alla famiglia e di non avere mai ottenuto risposta.
  In realtà la Direzione Generale detenuti e trattamento sin dal 19 ottobre 2010 ha avviato il procedimento valutativo dell'istanza de qua; il procedimento è stato, poi, interrotto in quanto l'interessato – in data 18 gennaio 2011 – è stato trasferito alla Casa Circondariale di Foggia, per ragioni di giustizia. Cessate tali esigenze, il ristretto ha fatto rientro nell'istituto di Rimini da dove, in data 3 marzo 2012, ha presentato una nuova istanza di trasferimento, per ragioni familiari, verso l'istituto foggiano. Tale richiesta è attualmente oggetto di valutazione e, entro i termini normativamente previsti, ne verrà completato l'esame da parte del Ufficio competente.
  Non risponde, invece, al vero che i detenuti siano ristretti nelle loro celle 20 ore su 24, in quanto esistono diverse attività socializzanti e la possibilità di consumare il pranzo e la cena nelle celle di proprio gradimento. Non è, altresì, veritiera nemmeno l'affermazione secondo la quale il campo sportivo riservato al personale sarebbe rimosso per far posto alla costruzione di un padiglione, in ragione del fatto che l'istituto di Rimini non è tra quelli oggetto di ampliamento.
  Per quanto riguarda, poi, le singole lamentele presentate dai detenuti e, premesso che alcune delle situazioni riportate dai detenuti non sono rispondenti al vero, così come la dichiarazione relativa allo sciopero della fame fatto per 42 giorni al fine di parlare con un operatore del Sert, vale la pena evidenziare che la maggior parte delle doglianze sono riconducibili ai disagi legati alla detenzione e sono necessariamente inconciliabili, anche per fattori contingenti, con gli auspici del singolo soggetto e le reali potenzialità dell'organizzazione.
  Per ciò che concerne, infine, le doglianze rivolte alla competente Magistratura di Sorveglianza va sottolineato che la visita della predetta A.G. alla Casa Circondariale di Rimini, era già stata programmata al momento della ispezione parlamentare. La stessa, infatti, ha regolarmente avuto luogo in data 2 marzo 2012 ed ad essa sono seguite nell'arco di due settimane le visite agli Istituti di pena di Forlì e Ravenna. Il magistrato di sorveglianza, nel corso della visita del 2 marzo ha ricevuto tutti i detenuti che ne avevano fatto richiesta, trattenendosi in istituto dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06772 Bernardini: Sulla situazione del carcere Montacuto di Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono, in relazione all'istituto penitenziario di Ancona Montacuto, specifiche notizie sulla popolazione carceraria, sugli organici del personale addetto alla vigilanza, rieducazione, assistenza e cura dei detenuti, sulle iniziative volte a territorializzare la esecuzione della pena, sulle attività per assicurare concretamente il diritto allo studio dei ristretti e sulla possibilità dell'utilizzo di skype per i colloqui telefonici cui sono ammessi i detenuti. Gli interroganti chiedono ancora di conoscere, dopo avere segnalato alcuni casi specifici sui quali vengono chieste notizie dettagliate, quali le iniziative o le segnalazioni svolte per quella struttura carceraria dal magistrato di sorveglianza e, quali provvedimenti si intenda adottare per «modificare radicalmente le condizioni della vita penitenziaria del carcere di Ancona, così da garantire finalmente il rispetto dei diritti alla dignità, alla salute ed allo studio».
  Le richieste possono essere singolarmente apprezzate e forniti chiarimenti per ciascuna delle criticità segnalate.
  Per fronteggiare tale situazione di sovraffollamento delle case circondariali e degli istituti di detenzione, l'Amministrazione penitenziaria dispone, sia a livello regionale che centrale, periodici interventi deflattivi tesi a distribuire negli spazi detentivi disponibili la popolazione detenuta.
  Circa la segnalata carenza di personale si chiarisce che la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria segue, attentamente e costantemente, la situazione degli organici del personale e, anche le esigenze di personale della Casa circondariale di Ancona, saranno tenute in debita considerazione, quando si procederà all'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità, al termine della loro formazione professionale.
  È opportuno tuttavia segnalare in proposito, che la situazione di criticità rilevata nella sede di Ancona riflette una condizione riscontrabile anche in altre realtà penitenziarie del territorio nazionale, dovuta anche alla riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 della legge n. 25 del 2010 ed al ridimensionamento delle dotazioni organiche complessive disposte dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria. Sono tuttavia garantite tutte le esigenze di sicurezza ed efficienza dei singoli servizi ed assicurati i diritti fondamentali dei detenuti.
  La gestione del servizio di assistenza psicologica ex articolo 80 O.P., seppur ha subito negli ultimi anni una riduzione degli stanziamenti di bilancio, viene comunque garantita e svolta con le risorse disponibili.
  La Amministrazione penitenziaria assicura che all'interno della casa circondariale di Ancona vengono svolte diverse attività trattamentali e sono state intraprese plurime iniziative volte a non aggravare lo stato di afflizione proprio del regime detentivo. In proposito sono stati organizzati e tenuti, tra gli altri, corsi scolastici di scuola elementare, di scuola media e di alfabetizzazione, corsi per pizzaiolo, addetto manutenzione PC-Grafica, elettricista, installatore/manutentore Pag. 96di elettrodomestici, corsi di scrittura giornalistica, di chitarra acustica, di yoga, di basket, di ginnastica posturale, di ginnastica funzionale con musica, di pallavolo, di tennis. Si sono tenuti altresì, spettacoli vari di musica leggera, gruppi di discussione per detenuti extracomunitari condotti dalle psicologhe e gruppi di autoaiuto per detenute tossico/alcool dipendenti condotti dal personale del Dipartimento per le Dipendenze.
  I detenuti che non svolgono attività lavorativa, né attività scolastica, né altri corsi, fruiscono della possibilità di dedicarsi ad attività comunque rivolte alla socializzazione ed al confronto attraverso la fruizione dei passeggi (per complessive 4 ore e 30 minuti al giorno) e l'accesso alla saletta ricreativa (per due ore giornaliere); inoltre, dalle ore 18,00 alle ore 19,50 hanno la possibilità di recarsi a condividere la cena in altre celle.
  Viene segnalato nella interrogazione della presenza nell'istituto di una cella cosiddetta «piatta» ovvero, decorosa e identica alle altre, ma con wc alla turca e senza suppellettili. La realizzazione di tali modifiche si è resa necessaria la fine di tutelare i soggetti «psichicamente disturbati» difficilmente contenibili che permangono, nella detta cella per poco tempo perché, in caso del perdurare dello stato di agitazione psicomotoria, vengono inviati in OPG. Tale era appunto la situazione del detenuto, ora ristretto presso l'OPG di Reggio Emilia, rilevata dall'Onorevole Bernardini nel corso della visita.
  In considerazione degli spazi ristretti, all'interno delle stanze, la Direzione dell'istituto ha ritenuto inopportuno far svolgere attività individuali ai detenuti (come pittura, uso del computer, eccetera) che potrebbero essere di disturbo per i compagni di cella. Tuttavia, nelle sezioni in cui è stata presentata richiesta sono state realizzate negli spazi comuni, salette ricreative dotate di computer e stampanti che possono essere utilizzati da tutti.
  Una cella in occasione della visita, si presentava con il vetro della finestra rotto: il danno era avvenuto qualche giorno prima e la riparazione è stata tempestiva e completa.
  Circa i colloqui telefonici da parte dei detenuti con loro familiari, va ricordato che le autorizzazioni – di competenza del Magistrato di Sorveglianza – vengono rilasciate dal Direttore all'uopo delegato secondo le direttive dell'autorità giudiziaria. Non vengono ovviamente accolte, le istanze in caso di mancato riscontro del Consolato alla richiesta di conferma della intestazione dell'utenza e del rapporto di parentela con il ristretto.
  Relativamente al caso segnalato del detenuto portoghese B.J.C.M., che lamentava la mancanza di contatti con la sua compagna e la figlia, si chiarisce che nonostante l'assenza di documentazione attestante il rapporto di convivenza con la mamma della bambina e la paternità stessa, la direzione – a seguito dell'istanza del detenuto di svolgere un colloquio visivo con la ragazza e la bimba – ha autorizzato in via eccezionale il colloquio. Colloquio, tuttavia, ancora non effettuato in quanto la madre della bambina, non si è mai presentata in istituto.
  Nell'istituto c’è una previsione di vitto per celiaci per cui sono state acquistate anche stoviglie apposite in cui viene cucinato il cibo destinato ai detenuti affetti da tale intolleranza. Peraltro, per il detenuto celiaco segnalato nella interrogazione, in considerazione della patologia, è stato autorizzata la fornitura della pasta speciale senza glutine.
  Il presidio sanitario operante all'interno dell'istituto è da ritenersi adeguato a soddisfare i bisogni di salute dei detenuti presenti; è assicurata la guardia medica ed infermieristica sia di giorno che di notte e sono presenti i seguenti specialisti: cardiologo, chirurgo, dermatologo, fisiatra, oculista, psicologo, psichiatra e odontoiatra. Lo specialista odontoiatra effettua le protesi per le quali, analogamente a quanto previsto all'esterno, è dovuto da parte dei detenuti il versamento di un ticket il cui importo varia in relazione all'entità dell'intervento odontoiatrico.Pag. 97
  In occasione delle visite semestrali svolte dalla ASL competente per territorio, sono sempre state considerate sufficienti le condizioni igieniche e di pulizia delle camere detentive.
  Relativamente al locale docce si rappresenta che il relativo impianto, presentava effettivamente alcuni problemi strutturali con infiltrazioni di acqua nei solai e risulta in alcune occasioni inadeguato a fornire acqua calda per l'intera popolazione carceraria. Tale criticità è stata comunque segnalata, anche su indicazione della magistratura di sorveglianza, alla competente Direzione Generale e si è in attesa della esecuzione degli interventi necessari.
  Le autorizzazioni ai colloqui visivi dei cittadini comunitari con i familiari, vengono rilasciate sulla base delle sole autocertificazioni secondo la previsione della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.
  Non risulta che il detenuto rumeno – di cui si fa richiamo nell'atto ispettivo – abbia presentato istanza per effettuare colloqui con la compagna residente a Jesi.
  La valutazione del cibo viene svolta dalla commissione vitto e risulta di norma «buona» e la distribuzione dei prodotti per la pulizia degli ambienti e per l'igiene personale viene eseguita sulla base dei fondi assegnati dal provveditorato competente e distribuiti seguendo norme di buona amministrazione.
  Dalle informazioni acquisite, non sono state rilevate, carenze od omissioni ascrivibili alla magistratura di sorveglianza.
  Invero, i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta vengono effettuati regolarmente, gli accessi alle sezioni della struttura carceraria sono eseguiti periodicamente e, in ogni caso, ogni volta che circostanze specifiche lo rendano opportuno o necessario. Le segnalazioni circa esigenze di salute, soprattutto se di apprezzabile gravità, vengono tempestivamente approfondite con richiesta di relazione sanitaria per valutare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con il regime detentivo.
  Non risultano pervenute doglianze, né sono stati proposti reclami in relazione alla segnalata limitazione del diritto allo studio dei detenuti.
  Con riferimento, da ultimo alla «territorializzazione della esecuzione della pena», in termini generali, si rileva che le scelte di edilizia penitenziaria, in passato non sempre sono state ispirate da approfondite analisi dei contesti geo-criminali, tuttavia si rassicurano gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione.