ALLEGATO 1
Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Parlamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.
ALLEGATO 2
Nuova disciplina dell'ordinamento forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) sopprimere, il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Parlamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.
e la seguente osservazione:
a) valuti la commissione di merito la compatibilità dei principi di delega di cui all'articolo 4-bis (recante delega per l'esercizio in forma societaria della professione forense) con il quadro normativo vigente in materia di società tra professionisti, in particolare con l'articolo 9-bis del decreto legge n. 1/2012 e l'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.