CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Parlamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.

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ALLEGATO 2

Nuova disciplina dell'ordinamento forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) sopprimere, il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Parlamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.

  e la seguente osservazione:
   a) valuti la commissione di merito la compatibilità dei principi di delega di cui all'articolo 4-bis (recante delega per l'esercizio in forma societaria della professione forense) con il quadro normativo vigente in materia di società tra professionisti, in particolare con l'articolo 9-bis del decreto legge n. 1/2012 e l'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.