CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi tecnologia, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici dotati di apparato misuratore elettronico installati dalle società di distribuzione di energia elettrica che ne gestiscono i relativi sistemi di controllo centralizzati e.
1. 1. Vignali.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

  Conseguentemente, apportare le seguenti ulteriori modificazioni: all'articolo 12, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:
   a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 1.200 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2, e fino a 1000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 95 g/Km e non superiori a 120g/Km;
   b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2, e fino a 800 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 95g/Km e non superiori a 120g/Km;
   c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2, e fino a 600 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 95g/Km e non superiori a 120g/Km.
   b) all'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il 70 per cento delle risorse del fondo sono erogate a beneficio delle persone giuridiche, mentre la restante quota del 30 per cento delle risorse medesime è assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale;
   c) all'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 possono essere fruite nel rispetto della Pag. 16regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
1. 2. Vignali.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per i veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati a GPL o metano, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:
   a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;
   b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;
   c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km.
*1. 3. Velo.

  All'articolo 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati a GPL o metano, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

  Conseguentemente, sostituire le lettere a), b) e c) dell'articolo 12 con le seguenti:
   a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;
   b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;
   c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km.
*1. 4. Di Biagio.

  La lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni locali di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km.
1. 5. Ghiglia.

  All'articolo 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) per i veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, i veicoli bi-fuel, i veicoli esclusivamente elettrici e i veicoli alimentati a gpl o metano, così come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

Pag. 17

  Conseguentemente, sostituire le lettere a), b) e c) dell'articolo 12 con le seguenti:
   a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km;
   b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km;
   c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km.
1. 6. Torazzi.

ART. 2.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla strategia UE 2020 per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del 70 per cento del parco veicolare circolante sul territorio nazionale deve essere costituito da veicoli alimentati ad energia elettrica o da veicoli a basse emissioni come definiti dall'articolo 1, lettera b), della presente legge.
2. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100 con le seguenti: fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
4. 1. Vignali.

ART. 5.

  All'articolo 5, sopprimere il comma 3.
*5. 1. Vignali.

  All'articolo 5, sopprimere il comma 3.
*5. 2. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

  Al comma 3 sostituire le parole da: non incidano fino a parametri urbanistici con le seguenti: incidano sulle parti strutturali dell'edificio, comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o implichino un incremento dei parametri urbanistici.
5. 3. I Relatori.

  All'articolo 5, sopprimere il comma 4.
5. 4. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
*5. 5. Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
*5. 6. Gava, Mistrello Destro.

Pag. 18

  All'articolo 5, comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con le seguenti: ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia.
5. 7. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura con il seguente: allacciamenti elettrici idonei a permettere la successiva installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
5. 8. Ghiglia.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma del codice civile.
*6. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.

  All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 2. Torazzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 3. Gava, Mistrello Destro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 4. Lovelli.

  All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per le spese documentate ai fini di cui al comma 1 nonché per l'installazione di impianti elettrici di ricarica dei veicoli nella propria abitazione, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei 24 mesi successivi a tale data, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di euro 1.500.
6. 5. Maggioni, Di Vizia.

Pag. 19

ART. 7.

  All'articolo 7, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le parole: ed in coerenza con il piano nazionale di cui all'articolo 8.
7. 1. Vignali.

ART. 8.

  All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
8. 1. Vignali.

  All'articolo 8, comma 4, lettera b), numero 3) dopo le parole: realizzazione di una soluzione aggiungere le seguenti: interoperabile su tutte le reti di distribuzione dell'energia elettrica e.
8. 2. Vignali.

  All'articolo 8, comma 5, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
8. 3. Vignali.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 4. Monai, Cimadoro.

  Al comma 5, dopo le parole: comunque approvati aggiungere le seguenti: con le Regioni interessate.
8. 5. Ghiglia.

ART. 9.

  Al comma 1, le parole: 80 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni.
9. 1. Ghiglia.

ART. 10.

  All'articolo 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) incentivi per la ricerca sulle batterie ricaricabili.
10. 1. Maggioni, Di Vizia.

  All'articolo 10, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   a-bis) alla diffusione, nei centri urbani, dell'impiego di veicoli elettrici nell'ambito del cosiddetto «car-sharing», così da contribuire concretamente al miglioramento della qualità dell'ambiente e a una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.
10. 2. Cosenza.

ART. 11.

  All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) fissazione delle funzionalità minime e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricarica al fine di garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
11. 1. Vignali.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis
(Ulteriori disposizioni volte a sviluppare sul territorio nazionale la rete di distribuzione di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale).

  1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento Pag. 20della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.
  3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.
  4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
  5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
  6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
  7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro l'anno, si provvede per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 9.
  9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
11. 01. Cimadoro, Monai.

ART. 12.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Sono ammessi ai benefici previsti dai presente articolo esclusivamente i veicoli elettrici muniti di batteria di trazione Pag. 21alimentata con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria, appartenenti alle seguenti tipologie:
   a) autovetture della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b) del codice della strada di cui ai decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
   b) veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera c) del codice della strada;
   c) ciclomotori classificati L1 e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
   d) motocicli, tricicli e quadricicli classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.
12. 1. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica ad alimentazione termica a basse emissioni e che consegnano un veicolo per la rottamazione e a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica ad alimentazione elettrica o ibrida, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, il seguente contributo statale:
   a) nell'anno 2013:
    1) fino a 5.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    2) fino a 3000 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologazione L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    3) fino a 1.200 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
   b) nell'anno 2014:
    1) fino a 4.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    2) fino a 2.000 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologazione L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    3) fino a 1.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
   c) nell'anno 2015:
    1) fino a 3.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    2) fino a 1.500 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologazione Pag. 22L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2;
    3) fino a 800 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2.

  2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
   a) il veicolo acquistato sia un quadriciclo di cui all'articolo 53, lettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo o un veicolo per trasporto merci, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
   b) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo o un veicolo per trasporto merci, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera a);
   c) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera a), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
   d) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure del contributo statale di cui al comma precedente.
12. 2. Marchioni.

  All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
   c-bis) per i motocicli e i tricicli delle categorie L3e ed L5e, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 30 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c);
   c-ter) per i quadricicli delle categorie L6e ed L7e di cui all'articolo 1, comma 1, Lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 40 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a) b) e c) se a propulsione elettrica fino all'80 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c) se a propulsione termica;
   c-quater)
per i ciclomotori delle categorie L1e ed L2e di cui all'articolo 1, comma 1) lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 20 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c);

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo nuovi, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero un motociclo o un triciclo nuovi delle categorie L3e ed L5e, un quadriciclo nuovo delle categorie L6e ed L7e, un ciclomotore nuovo delle categorie L1e ed L2e di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;Pag. 23
   c) Il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero un motociclo o un triciclo delle categorie L3e ed L5e, o un quadriciclo della categoria L7e di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b);
   b) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) Il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore delle categorie L1e ed L2e, ovvero un quadriciclo della categoria L6e la cui data di messa in strada non sia inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di acquisto del veicolo di cui alla b);

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: pubblico registro automobilistico, aggiungere le seguenti: ovvero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12. 3. Dal Lago, Torazzi.

  Al comma 1, è aggiunta la lettera:
   c-bis) per i motocicli, tricicli e quadricicli che producono emissioni inquinanti non superiori a 65 g/Km CO2, nell'anno 2013 fino a 1.200 euro, nell'anno 2014 fino a 1.000 euro e nel 2015 fino a 800 euro.
*12. 4. Ghiglia.

  Al comma 1, è aggiunta la lettera:
   c-bis) per i motocicli, tricicli e quadricicli che producono emissioni inquinanti non superiori a 65 g/Km CO2, nell'anno 2013 fino a 2.000 euro, nell'anno 2014 fino a 1.800 euro e nel 2015 fino a 800 euro.
*12. 5. Nastri.

  All'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera a)
12. 6. Maggioni, Di Vizia.

  La lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:
   b) il veicolo acquistato sia:
    1) un autovettura della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2) un veicolo per trasporto merci delle categorie N1 ed N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada;
    3) un motociclo, triciclo e quadriciclo classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.
*12. 7. Nastri.

  La lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:
   b) il veicolo acquistato sia:
    1) un autovettura della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2) un veicolo per trasporto merci delle categorie N1 ed N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada;Pag. 24
    3) un motociclo, triciclo e quadriciclo classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.
*12. 8. Ghiglia.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b).
12. 9. Cimadoro, Monai.

  All'articolo 12, al comma 2, lettera e), le parole: nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato sono sostituite dalle seguenti: il venditore dichiari espressamente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: dell'atto di acquisto sono sostituite dalle seguenti: della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e).
12. 10. Velo.

  Al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera:
   e-bis) la rottamazione non è vincolante, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, se il veicolo acquistato produce emissioni inferiori a 50 g/Km CO2 ovvero se il veicolo acquistato è destinato ad implementare flotte di car-sharing e car-pooling.
12. 11. Ghiglia.

  All'articolo 12, al comma 3, dopo le parole: ha l'obbligo sono aggiunte le seguenti: , pena il non riconoscimento del contributo, le parole o tramite deroga sono soppresse, e le parole: al pubblico registro automobilistico sono sostituite dalle seguenti: allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

  Conseguentemente, la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3.
12. 12. Velo.

  All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 e le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 del presente articolo, si applicano anche ai ciclomotori ed ai motoveicoli di cui agli articoli 52 e 53 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
12. 13. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Torazzi.

  All'articolo 12, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio di impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli, alimentati ad energia Pag. 25elettrica con sistemi di ricarica, nelle seguenti misure:
     1) per l'anno 2013, per il 100 per cento;
     2) per l'anno 2014, per il 90 per cento;
     3) a partire dall'anno 2015, per il 70 per cento;»
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta sui beni di cui al comma 1, lettera i-bis), oggetto dell'acquisto o dell'importazione, non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento.
12. 14. Maggioni, Di Vizia.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In nessun caso il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto per l'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni se dotato di uno o più motori capaci di produrre una potenza complessiva superiore a 150 cavalli (CV).
12. 15. Monai, Cimadoro.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni è riconosciuto altresì, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il seguente contributo statale:
   a) nell'anno 2013, fino a 2.500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 600 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
   b) nell'anno 2014, fino a 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
   c) nell'anno 2015, fino a 1.500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 400 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
  7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis spetta per gli acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 con contratto stipulato tra venditore ed acquirente nello stesso periodo. A tale contributo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
12. 16. Monai, Cimadoro.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, un contributo per l'installazione di componenti che consentono la trasformazione di autoveicoli a motore endotermico in veicoli a motore elettrico-ibrido in parallelo.
  7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso in misura non superiore al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle componenti di cui al precedente comma e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
  7-quater. Il contributo di cui al comma 7-bis non è cumulabile con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui alla presente legge.
12. 17. Garofalo.

Pag. 26

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati).

  1. In deroga a quanto disposto dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione o rottamati delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
   a) i componenti elettrici devono corrispondere, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
   b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante prima della trasformazione;
   c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificato da apposita relazione, redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione certifica, in particolare, il rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione;
   d) i collaudi di installazione devono essere svolti da un tecnico in possesso di laurea in ingegneria e di master di primo livello nel settore dell'omologazione delle automobili, o di comprovata esperienza nel settore della mobilità elettrica.

  2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera c) dello stesso comma e lo svolgimento delle relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dall'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.
  3. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 euro a 1.485 euro. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
12. 01. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 13.

  Al comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni.
13. 1. Ghiglia.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 si intende equamente ripartito, per ciascuno Pag. 27degli anni 2013, 2014 e 2015, rispettivamente per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2 e per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2.
13. 2. Ghiglia.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il 30 per cento delle risorse del fondo sono erogate al fine di sostenere il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, mentre la quota pari al 70 per cento del fondo stesso viene assegnata a contributi di incentivazione delle persone giuridiche.
  2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 rispettano la regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
*13. 5. Velo.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il 30 per cento delle risorse del fondo sono erogate al fine di sostenere il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, mentre la quota pari al 70 per cento del fondo stesso viene assegnata a contributi di incentivazione delle persone giuridiche.
  2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 rispettano la regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
* 13. 6. Di Biagio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le risorse del fondo sono erogate a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, comprese le società di noleggio a lungo termine e le società di leasing finanziario, con il vincolo di trasferire integralmente tale beneficio agli utilizzatori finali, assicurando comunque che una quota del 30 per cento delle risorse medesime sia assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale.
13. 7. Marchioni.

  Al comma 2, sostituire il periodo: rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale con il seguente: rinnovo, sostituzione e ampliamento di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, al trasporto di beni, ad attività di servizio o a servizio di car sharing.
13. 3. Ghiglia.

  All'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  A tal fine il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.
13. 8. Dal Lago, Torazzi.

  Aggiungere il seguente articolo:
  Art. 13-bis. — (Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo). — 1. A partire dal periodo in cui vige il sistema di incentivi di cui all'articolo 12 del presente provvedimento, la produzione di automobili destinate al mercato italiano deve essere obbligatoriamente caratterizzata dalla presenza, per ogni modello in commercio, di una versione a basse missioni Pag. 28inquinanti secondo i valori indicati nel primo comma dello stesso articolo 12.
13. 01. Cosenza.

ART. 14.

  All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentanti ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.
* 14. 1. Torazzi.

  Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: da Carburanti alternativi, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
* 14. 2. Vignali.

  Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, aggiungere le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
* 14. 3. Velo.

  Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
* 14. 4. Di Biagio.

  Al comma 2, dopo le parole: aree a traffico limitato, inserire le seguenti: e nelle corsie preferenziali.
14. 5. Maggioni, Di Vizia.

  Al comma 2, dopo le parole blocchi temporali della circolazione sono aggiunte le seguenti: possono altresì prevedere una disciplina agevolata per la sosta nelle aree a pagamento e per gli orari di carico e scarico delle merci.
14. 6. Ghiglia.

  All'articolo 14, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal pagamento della sosta su strada.
14. 7. Maggioni, Di Vizia.

  All'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo», aggiungere le seguenti: «e per i veicoli a motore di categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alimentati esclusivamente da energia elettrica».
14. 8. Maggioni, Di Vizia.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

  1. Per il rifinanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, Pag. 29n. 120, al Fondo di cui al comma 1110 dell'articolo 1 delta legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
   alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
   alla lettera b) le parole 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento»;
   alla lettera c) le parole 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
14. 01. Monai, Cimadoro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica).

  1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno o con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:
   a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
    1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
    2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
    3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4).
    4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
   b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera a);
   c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale;
   d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4), della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

  2. Presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti è istituito il Pag. 30«Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrarapidi di nuova generazione di origine biologica», di seguito denominato «Fondo».
  3. Il «Fondo» ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ed è alimentato, oltre che dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, anche dalle risorse di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
  5. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.
14. 02. Cimadoro, Monai.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
  Art. 14-bis. — (Ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile). — 1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.
  3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
    i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies)».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere Pag. 31dall'anno 2012, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
    alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
    alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento»;
    alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituire dalle seguenti 11,1 per cento»;
    alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
    alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
14. 03. Cimadoro, Monai.

Pag. 32

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

EMENDAMENTI DEI RELATORI DEL 7 GIUGNO 2012

ART. 1.

  Sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
   c) per veicoli quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo nonché quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
   d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
   e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:
    1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
    2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
    3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido muitimodale).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: l'acquisto di veicoli a basse emissioni con le seguenti: la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive Pag. 33e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:
   a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
   b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
   c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
   d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
   e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 12, sostituire l'alinea con il seguente: Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 12, comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;
   b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
   c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
   d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite con le parole: 70 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 del medesimo articolo 13 con il seguente:
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
   a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
   b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati Pag. 34ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

  Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 13, sostituire le parole: le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, con le seguenti: le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

  Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.
1. 100. I relatori.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano.
10. 100. I relatori.