CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
   rilevato che:
    la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per cui spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa di dettaglio;
    la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando invece nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
    numerose previsioni oggetto del provvedimento vanno ricondotte nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e);
   considerato che:
    l'articolo 2, comma 5, del provvedimento stabilisce che «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali», mentre il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo stabilisce che «fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati»;
    l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati appare suscettibile di determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009, in contrasto i principi e i valori che sono a fondamento dell'Unione europea e dei relativi trattati, che proteggono primariamente la libertà di concorrenza in tutte le attività economiche;
    peraltro la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza deve essere bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito se le previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, siano compatibili con la disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza e con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472);
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),
   visti e condivisi i rilievi espressi dalla IV Commissione (Difesa);
   premesso che:
    il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
    attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;
    si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

   rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);Pag. 46
   preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);
   rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma l, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio («connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se «non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico» nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;
   evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi «in relazione alle variazioni della forza effettiva», mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;
   rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV Commissione secondo cui:
    le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;
    talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l’iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
    la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;
    non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;
    sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

   segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente Pag. 47della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;
   b) appare opportuno verificare se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;
   c) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera q) che – estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto;
   d) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere dd) e ee), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;
   e) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472);
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
   visti e condivisi i rilievi espressi dalla IV Commissione (Difesa);
   premesso che:

    il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
    attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;
    si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;
    rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

   preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione Pag. 49dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);
   rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma l, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio («connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se «non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico» nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;
   evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi «in relazione alle variazioni della forza effettiva», mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;
   rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV Commissione secondo cui:
    le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;
    talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l’iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
    la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;
    non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;
    sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

   segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, Pag. 50dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si verifichi preliminarmente che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;
   2) si verifichi se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;
   3) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera q) che – estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto;
   4) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere dd) e ee), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;

  e con la seguente osservazione:
   a) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali (C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare).

  1. All'articolo 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste».
1. 0200. Governo.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del Codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
  2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
  3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.
  4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
  5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.
  6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.