CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.
1. 1. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 2. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2 lettera e) aggiungere dopo le parole: favorisce l'accesso alla professione d'avvocato le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.
1. 250. Cavallaro.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  «
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della Giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso Forense Nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. 11 Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne da espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.».
1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire il numero 3 con il seguente:
  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati Pag. 80con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 251. Cavallaro.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentito il CNF e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1. 200. Cilluffo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
1. 4. Beltrandi.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

  Conseguentemente, sempre al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: , e dei pareti di cui al primo periodo,.
1. 5. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, fino a: che siano state individuale come maggiormente rappresentative dal CNF.; con le seguenti: previo parere di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della Giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.
1. 6. Bernardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF).

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 7. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per gli aspetti relativi alla tutela degli utenti dei servizi legali il Ministero acquisisce altresì il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).
1. 8. Beltrandi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.
1. 9. Capano.

Pag. 81

  Al comma 3 sopprimere le parole: le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e sostituirle con le parole: le fondazione e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni.
1. 10. Beltrandi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
1. 11. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
1. 252. Cavallaro.

  Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni e sostituirle con le seguenti: Entro quattro anni.
1. 12. Beltrandi.

  Al comma 5 sopprimere le parole: dallo dato di entrato in vigore dell'ultimo dei regolamenti e sostituirle con le seguenti: dalla data di entrato in vigore dei singoli regolamenti.
1. 13. Beltrandi.

ART. 2.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
2. 200. Cilluffo.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 1. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 2. Raisi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
2. 3. Beltrandi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e insostituibile, nella società e e in ogni sede.
2. 4. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: concreta.
2. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio dello professione di avvocato primo della data di entrato in vigore dello presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla dato di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali dello Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.
2. 5. Beltrandi.

Pag. 82

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro, che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino Iscritti alla doto di entrata in vigore dello presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:
   a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;
   b) coloro che hanno svolto per almeno sette anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare lo professione nei circondati nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;
   c) i professori universitari di ruolo dopo cinque annidi insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della provo scritto dell'esame di Stato previsto dall'articolo 45.

  L'avvocato può esercitare l'attività di difeso davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.
2. 6. Beltrandi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Condizioni per l'esercizio della professione di avvocato sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito a seguito di corso universitario di durato non inferiore o quattro anni, e l'avere superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dello professione di avvocato può essere esercitata anche da coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti agli albi circondariali alla data di entrata in vigore della presente legge così come dagli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.
2. 7. Beltrandi.

  Al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione ad un albo circondariale con le seguenti: Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 45.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: Possono essere inseriti a: all'articolo 45.
2. 8. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Possono essere iscritti coloro in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente sopprimere il Capo II e tutte le disposizioni che prevedono l'esame di stato e il tirocinio.
2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: all'articolo 45, aggiungere le seguenti: nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza,.
2. 10. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 83

  Al comma 3, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti fino a: insegnamento di materie giuridiche con le seguenti: Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondati nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
2. 11. Bernardini.

  Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: coloro che hanno svolto le funzioni di, sopprimere le seguenti: magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di.

  Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.
2. 12. Beltrandi.

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).
2. 13. Beltrandi.

  Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, inserire le seguenti: ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.
2. 14. Rao, Ria, Mantini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato In stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.
2. 15. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
2. 16. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nelle procedure arbitrali, sia rituali che irrituali, le funzioni di arbitro possono essere ricoperte solo da avvocati iscritti agli albi e da magistrati.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: procedure arbitrali rituali con le seguenti: procedure arbitrali.
2. 17. Torrisi.

  Sopprimere i commi 5, 6, e 7.
2. 18. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 19. Beltrandi.

Pag. 84

  Al comma 5, sostituire le parole: e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali con le seguenti: e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.
2. 20. Beltrandi.

  Al comma 5 sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.
2. 21. Beltrandi.

  Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

  Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.
2. 22. Cilluffo.

  Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e le attività di consulenza legale connesse.
2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 24. Follegot.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 25. Bernardini.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 26. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 27. Froner, Lulli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di assodati ed iscritti.
2. 28. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
*2. 29. Beltrandi.

  Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere la parola: comunque.
*2. 30. Raisi.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 6 sostituire il primo periodo con i seguenti: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata Pag. 85agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 32. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sostituire Il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 33. Froner, Lulli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività, inserire la seguente: professionale.
*2. 34. Contento.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: l'attività, inserire la seguente: professionale.
*2. 35. Vitali.

  Al comma 6, dopo le parole: assistenza legale sopprimere la parola: stragiudiziale.

  Conseguentemente, sopprimere da le parole: è altresì consentita sino a giuridiche.
2. 202. Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: avvocati aggiungere le seguenti: libero professionisti.
2. 36. Lussana.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 37. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 38. Froner, Lulli.

  Al comma 6, sopprimere la parola: particolare.
2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

  Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la Pag. 86prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche, inserire le seguenti: e ai ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.
2. 40. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimere il comma 7.
2. 41. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 8.
2. 42. Beltrandi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi od oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dell'articolo 831 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o lo modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, degli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista o tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
2. 43. Beltrandi.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: di prestare la difesa d'ufficio inserire le seguenti: , in quanto iscritto all'apposito elenco,.
3. 1. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6; con le seguenti: predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della Giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. Bernardini.

  Al comma 4, sostituire le parole: pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con la seguente: approvate.
3. 3. Rao, Ria, Mantini.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la Pag. 87partecipazione ad associazioni o attraverso la costituzione di società di capitali aventi, fra le attività previste nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali di cui al comma 1 è consentita qualora la maggioranza dei soci e degli amministratori della stessa siano iscritti all'albo forense. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  4. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui ai commi 2 e 3.
  5. Le associazioni e le società di cui al comma 1 sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  6. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  7. Le associazioni o le società tra professionisti di cui al comma 4 possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
4. 1. Raisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La Pag. 88partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del Pag. 89socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; Pag. 90devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 150. Contento.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
  4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie Pag. 91della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
4. 250. Cavallaro.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale Pag. 92l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto.
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società.
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario Pag. 93ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 251. Cavallaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o società.

  Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole: o ad una società.
4. 100. Vitali.

  Sopprimere il comma 2.
4. 101. Vitali.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.
4. 2. Mantini, Rao, Ria.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o alle società.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo sopprimere le parole: o società.
4. 102. Vitali.

Pag. 94

  Al comma 3, dopo la parola: altresì aggiungere la parola: individualmente.
4. 3. Beltrandi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
4. 4. Beltrandi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole: «o società»;
   b) al secondo periodo sopprimere le parole: «e le società»;
   c) al terzo periodo sopprimere le parole: «o della società»;
   d) al quarto periodo sopprimere le parole: «e i soci»;
   e) all'ultimo periodo sopprimere le parole: «o dai soci».
4. 103. Vitali.

  Sopprimere il comma 5.
4. 5. Beltrandi.

  Al comma 5, dopo la parola: avvocato aggiungere le parole: , in quanto tale, e, in fine, aggiungere le parole: tra avvocati e multidisciplinari.
4. 6. Beltrandi.

  Al comma 5 sopprimere le parole: o società.
4. 104. Vitali.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o le società e o i soci.
4. 105. Vitali.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 7. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 106. Vitali.

  Al comma 9 sopprimere le parole: e delle società.
4. 107. Vitali.

  Al comma 10 sostituire le parole: , le associazioni e le società con le seguenti: e le associazioni.
4. 108. Vitali.

  Al comma 11, dopo le parole: Il socio o l'associato aggiungere la seguente: avvocato.
4. 8. Beltrandi.

  Al comma 11 sopprimere le parole: o l'associato.
4. 109. Vitali.

  Al comma 12 sopprimere le parole: e le società.
4. 110. Vitali.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega legislativa per l'esercizio informa societaria della professione forense).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo Pag. 95è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
  2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
   b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
   c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
   d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
   e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
   f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
   h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
   i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
   k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
   n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
   o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

  3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.
4. 0100. Vitali.

Pag. 96

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi,.
5. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
5. 3. Beltrandi.

  Al comma 2, aggiungere in fine le parole: in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.
5. 4. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 4.
5. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito.
5. 6. Rao, Ria, Mantini.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.

  Conseguentemente, dopo le parole: in mancanza, aggiungere le parole: di tale variazione.
6. 1. Beltrandi.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possano conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo dei circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.
6. 2. Beltrandi.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: al Tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.
7. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, sostituire le parole: al consiglio dell'ordine in seduta pubblica con le seguenti: al Presidente del tribunale o a un suo delegato.
7. 2. Bernardini.

  Sopprimere la parola: solennemente.
7. 3. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Beltrandi.

Pag. 97

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
  4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esami è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.
  5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
8. 2. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

  Sostituire l'articolo 8 col seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
   a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;
   b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, Pag. 98necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
   c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
   d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
   f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

  3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo.
  4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
  5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
  6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
  9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
   b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
   c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
   d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;Pag. 99
   e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
   f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

  10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).
 11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.
8. 150. Contento.

  Al comma 1, le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono soppresse.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
   al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   al comma 2, lettera b) le parole da «ai quali possono accedere» fino a «di almeno un anno» sono soppresse;
   al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis. i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazioni»;
   al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis. le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo».

  Conseguentemente:
   al comma 5 il secondo periodo è soppresso;
   all'articolo 10, comma 2 le parole «del CNF di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1»;
   il comma 3 è soppresso;
   al comma 4 le parole «è attribuito esclusivamente dal CNF e» sono soppresse;
   il comma 10 è sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sui rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.»;
   il comma 11 è soppresso.
8. 3. Raisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
8. 4. Raisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del CNF.

Pag. 100

  Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti i pareri aggiungere le seguenti: del CNF e.
8. 5. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
8. 6. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , di durata almeno biennale, con le seguenti: di durata biennale.
8. 7. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per un totale di almeno centocinquanta ore complessive e con le seguenti: per un totale di almeno cento ore complessive.
8. 8. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ai quali possono accedere fino a: di almeno un anno.
8. 9. Raisi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ininterrottamente e senza sospensioni,.
8. 10. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera b), le parole: un anno, sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.
8. 11. Bernardini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
*8. 12. Bernardini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
*8. 13. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: prioritariamente.
8. 14. Torrisi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini dei conseguimento dei titoli di specializzazione.
8. 15. Raisi.

  Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5, secondo periodo;Pag. 101
   all'articolo 10, comma 2 sostituire le parole:
del CNF di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 1.
8. 16. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*8. 17. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*8. 18. Raisi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.

  Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.
8. 19. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 3.
8. 20. Raisi.

  Al comma 3, sostituire le parole: presso il CNF, con le seguenti: , presso lo sede designato dal CNF.
8. 21. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole: da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto con le seguenti: da avvocati indicati dagli ordini forensi distrettuali.
8. 22. Beltrandi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: è attribuito esclusivamente dal CNF e.
8. 23.  Raisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis). Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.
8. 24. Bernardini.

  Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:
  «c) l'associazione non può rilasciare attestati di specializzazione o di competenza professionale;».

  Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».
8. 25. Beltrandi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con il regolamento di cui al comma i sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per 11 riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
8. 26. Raisi.

  Sopprimere il comma 11.
*8. 27. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 102

  Sopprimere il comma 11.
*8. 28. Raisi.

  Al comma 11 sostituire le parole: dei corsi di cui al comma 6 con le seguenti: dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettera b).
8. 29. Beltrandi.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

  1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.
  4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
9. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituirlo con il seguente: L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 9 – (Pubblicità)».
9. 2. Beltrandi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente seguente: All'avvocato è consentita la pubblicità Informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed I titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
9. 3. Raisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole.
9. 4. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, sostituire la parola: informazioni con la seguente: pubblicità.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «pubblicità»;
   b) al comma 3, sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «pubblicità»;
   c) nella rubrica, sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «pubblicità».
9. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa con le seguenti: anche attraverso la pubblicità.
9. 6. Beltrandi.

Pag. 103

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, dando informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, odi correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.
9. 7. Bernardini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.
9. 8. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 3.
9. 9. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.
9. 10. Bernardini.

  Sopprimere il comma 4.
9. 11. Beltrandi.

ART. 10.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
10. 1. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 3. Beltrandi.

  All'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
10. 4. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le parola da: gli avvocati sino a: materie giuridiche.
10. 200. Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.
*10. 1. Beltrandi.

Pag. 104

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.
*10. 6. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati a: ai sensi dell'articolo 8.
10. 7. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2, sostituire le parole: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato con le seguenti: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
10. 8. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque fino a: 100.000 abitanti.
10. 9. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo.
10. 11. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; con le seguenti: gli avvocati dopo 30 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;.
10. 12. Bernardini.

  Al comma 2 sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: dopo venti anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dell'articolo 8 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista.
10. 13. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo con le seguenti: venti anni di iscrizione all'albo.
10. 14. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;.
10. 15. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.
*10. 16. Bernardini.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.
*10. 17. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
**10. 18. Bernardini.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le Pag. 105parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
**10. 19. Beltrandi.

  Al comma 2, dopo le parole: superiore a 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: , per il periodo del loro mandato,.
10. 20. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2 dopo le parole: i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, sono aggiunte le seguenti: ; i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.
10. 21. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimere il comma 3.
10. 22. Beltrandi.

  Al comma 3, le parole: Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuale dal Congresso nazionale forense,.
10. 23. Bernardini.

  Al comma 3, dopo le parole: associazioni forensi sopprimere le seguenti: e di terzi.
10. 24. Beltrandi.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
10. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sopprimere il comma 5.
10. 26. Beltrandi.

  All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: Art. 10 – (Obbligo di aggiornamento).
10. 27. Beltrandi.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile).

  1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
  2. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.
  3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
  5. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e Pag. 106società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 2.
11. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: anche con le seguenti: autonomamente o anche.
11. 1. Raisi.

  Al comma 2, dopo le parole: in deposito dai clienti aggiungere le seguenti: , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio dello professione, anche fuori del locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Art. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).
11. 2. Beltrandi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi dello proprio polizza assicurativo.
11. 3. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo del primo comma col seguente:
   L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono rendere nota al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento di affidamento dell'incarico o, se richiesto, al momento della formulazione del preventivo di massima.
11. 150. Contento.

  Al comma 2 dopo le parole al consiglio dell'ordine aggiungere le seguenti: nonché al cliente per gli incarichi in corso.
11. 160. Contento.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'avvocato, all'associazione o allo società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti o sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Art. 11 –(Assicurazione per lo responsabilità civile e polizza infortuni).

  Conseguentemente sostituire al comma 2 e 4 le parole: della polizza con le parole: delle polizze.
11. 4. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 3.
11. 5. Beltrandi.

  Al comma 4, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: con decreto del.
11. 6. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: aggiornati ogni cinque anni con le seguenti: aggiornati ogni tre anni.
11. 7. Beltrandi.

Pag. 107

ART. 12.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

  1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
  2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).
12. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.
  (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, Pag. 108comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti ad ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.
  6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  9. L'eccezione di nullità di cui al comma 2 e di cui al comma 6 non può essere sollevata decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi dallo stesso cliente o da società a lui collegate o da lui controllate.
12. 150. Contento.

  Sostituire con il seguente:

Art. 12.
(Conferimento dell'incarico e compenso professionale).

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.Pag. 109
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
12. 250. Cavallaro.

  Sostituire con il seguente:

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e Pag. 110che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
12. 251. Cavallaro.

  All'articolo 12 sostituire:
  Il comma 2 con il seguente: «l'Avvocato è tenuto a rendere nota la complessità e la presumibile durata dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF, sentiti il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 aprile 2004 n. 127.».

  Il comma 5 «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti per la magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti nel rapporto tra cliente e Avvocato, salva la determinazione consensuale del compenso risultante da atto scritto e salvo quanto previsto dall'articolo. 5-bis.

  Il comma 5-bis «consentito che con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto nell'ipotesi in cui sia modesta l'entità dell'attività professionale da svolgere, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'Avvocato di tutte le spese sostenute.».
12. 500. Baccini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: accordo pattuito con le seguenti: accordo scritto.
12. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  «In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF.».
12. 101. Vitali.

  Al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
12. 102. Vitali.

  Al comma 4, dopo le parole: prestare la sua attività inserire le parole: intellettuale e materiale.
12. 3. Beltrandi.

  Al comma 4, sostituire le parole: gratuitamente per giustificati motivi con le seguenti: gratuitamente per giustificati motivi, i quali, dovendo poter essere verificabili Pag. 111in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.
12. 4. Beltrandi.

  Al comma 4, dopo le parole: pur giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».
* 12. 5. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione delta natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori al minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».

  Al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.
* 12. 6. Bernardini.

  Sopprimere il comma 5.
12. 7. Beltrandi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1.».
12. 103. Vitali.

  Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. Le tariffe devono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

  Conseguentemente il terzo periodo è soppresso.
12. 8. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».
12. 9. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato».
12. 10. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 112

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».
12. 11. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato».
12. 12. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimere il comma 6.
*12. 13. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 6.
* 12. 104. Vitali.

  I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: Il compenso spettante all'avvocato è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

  Conseguentemente:
   al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 3 le parole
o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7 sono soppresse;
   il comma 10 è soppresso.

12. 14. Raisi.

  Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
12. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  «6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione dello natura e della modesto entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, dello situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

  Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.
12. 16. Beltrandi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.».
12. 105. Vitali.

Pag. 113

  Al comma 7 sopprimere le parole: Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
12. 17. Beltrandi.

  Al comma 7 sopprimere le parole: o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
12. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 8 sostituire le parole: negli ultimi tre anni con le seguenti: relativamente o tale controversia.
12. 19. Beltrandi.

  Al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti: secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1.
12. 106. Vitali.

  Al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 con le seguenti: degli accordi relativi alla determinazione del compenso.
12. 107. Vitali.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri.».
12. 108. Vitali.

  Alla rubrica, sostituire la parola tariffe con la seguente: parametri.
12. 100. Vitali.

ART. 13.

  Al comma 2 sostituire le parole: da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta con le seguenti: da altro avvocato, con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificato, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio.
13. 1. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 4.
*13. 2. Rao, Ria.

  Sopprimere il comma 4.
*13. 3. Cavallaro, Ferranti, Orlando.

  Sopprimere il comma 4.
*13. 200. Cilluffo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

  Conseguentemente all'articolo 39, comma 9, sopprimere le parole: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, e sostituirle con le seguenti:, in sostituzione dell'avvocato Pag. 114presso il quale svolge lo pratico è di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi.
13. 4. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
13. 5. Beltrandi.

  Al comma 4, sopprimere la parola: mai.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.
13. 6. Capano.

  Al comma 5 aggiungere le parole: salvo quanto previsto all'articolo 22-bis.
13. 150. Contento.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.
13. 7. Rao, Ria, Mantini.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c):
14. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
14. 2. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: L'albo, gli elenchi ed i registri e sostituirle con le seguenti: L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i).

  Conseguentemente al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:, allegato al registro, di cui alla lettera g).

  Conseguentemente all'articolo 15, comma 8, sopprimere la parola: allegato.
14. 3. Beltrandi.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

  15. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti.
15. 1. Beltrandi.

Pag. 115

  L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
  2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».
  3. Di seguito al comma 1 bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente: «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 250. Frassinetti, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art.15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
   «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale, in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, di cui al comma, 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine Pag. 116esercita il potere di vigilanza e provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».
  È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano esercitato da almeno due anni.

  3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
   «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste, di cui al comma 1, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 251. D'Ippolito Vitale.

  Sopprimere il comma 2.
15. 2. Beltrandi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:
  1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.
15. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.
15. 4. Beltrandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.
15. 5. Bernardini.

  Sopprimere il comma 3.
15. 6. Beltrandi.

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
16. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente.
   e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato in regime di tempo pieno o part-time con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
16. 3. Beltrandi.

Pag. 117

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 314-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.
16. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis)
non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.
16. 5. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana, aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.
16. 6. Raisi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.
16. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: ricorso al, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Collegio Nazionale di Disciplina (CND).
16. 8. Beltrandi.

  Al comma 8, quinto periodo, sostituire fa parola: CNF con la seguente: CND.
16. 9. Beltrandi.

  Al comma 8, sesto periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
16. 10. Beltrandi.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
* 16. 11. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
* 16. 12. Beltrandi.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per lo prima volta, della pratica,.
16. 13. Beltrandi.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,.
16. 14. Beltrandi.

  Al comma 15, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
16. 15. Beltrandi.

  Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
16. 16. Beltrandi.

  AI comma 16, sostituire la parola: reiscrizioni con la seguente: reinscrizioni.
16. 17. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 17.
16. 18. Beltrandi.

Pag. 118

  Al comma 18, sostituire la parola: reiscritto con la seguente: reinscritto.
16. 19. Beltrandi.

  Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente CND.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
16. 20. Beltrandi.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già gode di altro trattamento assistenziale e previdenziale.
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle controversie in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
16. 01. Palomba.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: La professione di avvocato aggiungere le seguenti: , salvo lo possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,.
17. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   la lettera a) è soppressa;
   la lettera b) è soppressa;
   la lettera c) è soppressa;
   alla lettera d) sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «svolta a tempo pieno».
17. 2. Raisi.

  All'articolo 17 comma 1, lettera a) dopo le parole: artistico e culturale sono aggiunte le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
*17. 250. Ronchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: artistico e culturale, aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
*17. 251. Angela Napoli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con le seguenti: nell'albo e negli elenchi dei commercialisti e degli esperti contabili.
17. 3. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.
17. 4. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con poteri individuali e sostituirle con le seguenti: con effettivi poteri individuali.
17. 5. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con poteri di gestione aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge per le società tra professionisti,
17. 150. Contento.

Pag. 119

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge all'articolo 22-bis.
17. 151. Contento.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.

  Conseguentemente sopprimere alla lettera c), in fine, le parole: «, nonché per gli enti e consoni pubblici e per le società a capitale interamente pubblico».
17. 6. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: pubblico.
17. 155. Froner.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
con l'esempio della funzione di magistrato non togato.
*17. 7. Rao, Ria.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
con la magistratura non togata.
*17. 8. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
con l'esercizio del mandato parlamentare;.
17. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
17. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 18.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
18. 1. Bernardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate con le seguenti: nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
18. 2. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole, inserire le seguenti: primarie e.
18. 3. Bernardini.

  Al comma 2, sostituire le parole: I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono; con le seguenti; I docenti e i ricercatori universitari, purché non di ruolo, possono.

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; sono sostituite dalle seguenti: l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari non di ruolo.
18. 4. Bernardini.

Pag. 120

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
  2-bis. I ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento degli enti di appartenenza e dai contratti collettivi nazionali. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
18. 5. Rao, Ria, Mantini.

  Il comma 3 dell'articolo 18 (eccezioni alle norme sulla incompatibilità) è sostituito dal seguente:
  3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis.
18. 250. Rossomando.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'avvocato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato.
19. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: con più di 500.000 abitanti con le seguenti: con più di 250.000 abitanti e, alla fine, aggiungere le parole: ; i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.
19. 3. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, dopo le parole: 500.000 abitanti, aggiungere le seguenti parole: ; l'avvocato eletto nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.
19. 200. Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: L'avvocato iscritto all'albo può e sostituirle con le seguenti: L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.
19. 4. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati: con le seguenti: può sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.,
19. 5. Beltrandi.

  Al comma 3 sostituire le parole: Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, con le seguenti: Della sospensione e delle sue motivazioni generiche.
19. 6. Beltrandi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: mediante l'apposito elenco previsto all'articolo 14, comma 1, lettera e).
19. 7. Beltrandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
19. 8. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 121

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimerlo.
*20. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimerlo.
*20. 3. Beltrandi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente
   all'articolo 14, comma 1, lettera e) le parole da: «e inoltre» fino a: «della professione» sono soppresse;
   l'articolo 16, comma 10, la lettera c) è soppressa;
   all'articolo 28, comma 1, la lettera g) è soppressa.
**20. 4. Raisi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituate e prevalente della professione.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 10, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).
**20. 5. Beltrandi.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  «Art. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;
   c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui ai comma 1 del presente articolo.».
20. 6. Bernardini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

  1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllore se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, Pag. 122scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c).».

  Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).
20. 7. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, con le seguenti: all'effettivo esercizio della professione.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, sostituire le parole: «La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale,» con le seguenti: «il mancato effettivo esercizio della professione;»
   b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «continuativo, abituale e prevalente;»
   c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «continuità, abitualità e prevalenza;»
   d) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «continuità, abitualità e prevalenza.»
20. 8. Contento.

  Sostituire con il seguente:

Art. 20.
(Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense).

  1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.
  2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
  6. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.
  D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprano un incarico pubblico o di rilievo Pag. 123sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.
20. 250. Cavallaro.

  Sopprimere le parole: effettivo, continuativo, abituale e prevalente con le parole: effettivo e continuativo e le parole: effettività, continuità, abitualità e prevalenza e sostituirle con le seguenti: effettività e continuità.

  Conseguentemente, sopprimere e sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.
20. 9. Beltrandi.

  Al comma 1, le parole: , salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. con le seguenti: salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale.».
20. 10. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, sostituire la parola: reiscrizione con la seguente: reinscrizione.
20. 11. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite con le seguenti: con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.
20. 12. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1 inserire, infine, il seguente periodo:
  «In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo».
20. 13. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  « 1-bis, Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo,».

  Conseguentemente sopprimere il comma 7.».
20. 14. Beltrandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2 sopprimere le parole da: «anche mediante» sino a fine periodo;
   b) Al comma 6 sostituire le parole: «il CNF giudica equivalente» con le seguenti: «il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti»;
   c) Al comma 6-bis, lettera b) sopprimere le parole da: «in modo tale» sino a fine periodo;
   d) Al comma 6-bis, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.
20. 15. Capano.

Pag. 124

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
   «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.»
20. 16. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge».
20. 17. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 4, sostituire la parola: continuatività con la seguente: continuità.
20. 18. Beltrandi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che dovrò essere invitato fino alla fine del periodo, con le seguenti: che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
20. 19. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo con le seguenti: e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo.
20. 20. Beltrandi.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reiscrizione all'albo degli avvocati.
20. 21. Rao, Ria, Mantini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesto per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
20. 22. Beltrandi.

  Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 con le seguenti: In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
20. 23. Beltrandi.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: e per gli avvocati sino a Parlamento europeo,.
20. 200. Cilluffo.

  Al comma 6 sostituire le parole: con più di 30.000 abitanti con le seguenti: con non meno di 15.000 abitanti.
20. 24. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

  Al comma 6 sostituire le parole: con più di 50.000 abitanti con le seguenti: con non meno di 15.000 abitanti.
20. 25. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge gratuitamente la professione di avvocato.
20. 26. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 125

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.
20. 27. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro.
20. 28. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

  Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole da: in modo tale fino a: imponibile.
20. 29. Contento.

ART. 21.

  Sopprimere l'articolo.
21. 1. Ferranti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).

  1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
  2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
  3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.
  4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.
  5. Il termine di anni dodici di cui al comma tre è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.
  6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione Pag. 126coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
21. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

  Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo: Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

  Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, lettera e) sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e.

  Conseguentemente, sopprimere all'articolo 33, comma 3, la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sopprimere il periodo: Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente, articolo 46, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sopprimere l'inciso, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,.
21. 3. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno cinque anni con le seguenti: almeno quattro anni.
21. 4. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: lodevolmente e proficuamente.
21. 5. Beltrandi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.
21. 6. Beltrandi.

ART. 22.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sino a quando siano partecipati, aggiungere la parola: prevalentemente.
22. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
22. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è garantita l'autonomia, aggiungere le seguenti: anche dell'organizzazione dei relativi tempi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: avvocato, inserire le seguenti: , nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.
22. 3. Torrisi.

Pag. 127

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo ius postulandi per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.
22. 4. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

  1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'articolo 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali dei proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
22. 01. Torrisi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di studio legale).

  1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense e la consulenza legale, possono costituire con l'avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico.
  2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e dei compensi percepiti.
  3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o da società tra professionisti forensi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto di lavoro è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
  4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti; il rapporto di apprendistato è soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
22. 02. Contento.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

  1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero Pag. 128l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia c l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
22. 03. Rossomando.

ART. 23.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m) costituiscono l'ordine forense.
23. 1. Beltrandi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.
23. 2. Beltrandi.

  Al comma 2, dopo le parole: ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel CND.
23. 3. Beltrandi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
23. 4. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il Governo provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento delta funzione giurisdizionale.
23. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, dopo le parole: CNF aggiungere le seguenti: , il CND.
23. 6. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;.
23. 7. Beltrandi.

Pag. 129

ART. 24.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).
24. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1,.
24. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.
24. 3. Beltrandi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
24. 200. Cilluffo.

  Sopprimere il comma 2.
24. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
24. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) il revisore o il collegio dei revisori.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: il collegio dei revisori inserire le seguenti: , ove previsto,.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: revisori.
25. 1. Contento.

  Sopprimere il comma 3.
*25. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
*25. 100. Vitali.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. con le seguenti: L'assemblea è costituita dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.
26. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, dopo le parole: ed agli elenchi speciali aggiungere le seguenti: e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.
26. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.

  1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
   a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
   b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;Pag. 130
   c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
   d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
   e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
   f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
   g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

  2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
  3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.
  4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
  5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.
  6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
  7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
  8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
  9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
  10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
  11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
  12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla Pag. 131proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
27. 1. Capano, Schirru.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:
   a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
   b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
   c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
   d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
   e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
   f) da ventate membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
   g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
27. 2. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in base a regolamento adottato con le seguenti: dal regolamento adottato con decreto dal Ministro della giustizia sentito il CNF.
27. 3. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
27. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

  Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
27. 5. Samperi, Schirru.

  Al comma 2, sostituire le parole: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e Pag. 132ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, con le seguenti: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti all'ordine circondariale forense.
27. 6. Beltrandi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: avvocati stabiliti aggiungere le seguenti: e nel registro dei praticanti avvocati,.
27. 7. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino a: anno con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
27. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
27. 9. Beltrandi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungerei: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
27. 10. Schirru, Samperi.

  Al comma 7 sostituire la parola: quadriennio, con la parola: triennio, e la parola: quarto, con la parola: terzo.
27. 11. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 7, dopo le parole: quarto anno, aggiungere le seguenti: e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.
27. 12. Beltrandi.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: assistenza forense sono aggiunte le seguenti nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.
27. 13. Beltrandi.

  Al comma 10, dopo le parole: e assistenza forense, aggiungere le seguenti: di membro del Consiglio istruttore di disciplina e membro del Collegio giudicante.
27. 201. Cilluffo.

  Al comma 12, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
27. 14. Beltrandi.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal CNF, aggiungere le seguenti: e dal CND.
28. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
28. 2. Torrisi.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina: Consiglio territoriale di disciplina, ovunque ricorrano, e sostituire la parola: elegge con la seguente: nomina.
28. 100. Vitali.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da; elegge sino a: dall'articolo 49.
28. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
28. 3. Beltrandi.

Pag. 133

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: al CNF, aggiungere: e al CND.
28. 30. Beltrandi.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.
28. 4. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato:, con le seguenti: è autorizzato senza fini di lucro:.
28. 5. Beltrandi.

  All'articolo 28, comma 3, lettera a), sostituire le parole: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; con le seguenti: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti, a ciascun albo, elenco o registro, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;.
28. 6. Beltrandi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: per iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi, con le seguenti: per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri e per il rilascio di certificati, copie e tessere.
28. 7. Beltrandi.

  Al comma 4, sostituire la parola: garantire, con la seguente: ottenere.
28. 8. Beltrandi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
Sportello per il cittadino.

  1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
  2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
  3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
28. 01. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 29.

  Sopprimere il comma 5.
29. 200. Cilluffo.

  Al comma 5 sostituire le parole: degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento con le seguenti: dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF, ridotti al 50 per cento.
29. 1. Vitali.

ART. 32.

  Agli articoli da 32 a 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:
  Art. 32 – (Durata, composizione, sistema elettorale) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.Pag. 134
  2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.
  3. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.
  5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.
  6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.
  7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
  8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
  9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.
  10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.
  11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue finzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.
  13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.
  14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.
  15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
  16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.
  Art. 33 – (Compiti e prerogative). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:
   a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;
   b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
   c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione Pag. 135e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;
   d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
   e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;
   f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;
   g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;
   h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
   i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;
   l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
   m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
   n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31.

  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:
   a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;
   b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

  3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.
  Art. 34 – (Potestà regolamentare). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.
  2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.
  Art. 35. – (Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.Pag. 136
  2. Il Consiglio è sciolto:
   a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
   b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
   c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

  4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.
  5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.

  2. L'articolo 36 è abrogato.
  3. Dopo il Capo III è aggiunto il seguente:

Capo III-bis.
Consiglio Nazionale Forense

  Art. 36 – (Durata e composizione). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.
  2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
  3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.
  Art. 36-bis(Compiti). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:
   a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;
   b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;
   c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;
   d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

  2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.
  3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
  4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.Pag. 137
  5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.
  6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cessazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.
  7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.
  Art. 36-ter – (Eleggibilità e incompatibilità). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
  2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
  3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

  Conseguentemente al Capo III, il titolo: Consiglio Nazionale Forense, è sostituito dal seguente: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

  Conseguentemente,
   all'articolo 23, comma 2, dopo le parole:
negli ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

  Conseguentemente,
   all'articolo 23, comma 3, dopo le parole:
Il CNF, sono aggiunte le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

  Conseguentemente,
   all'articolo 1, comma 3; all'articolo 3, comma 3; all'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10; all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, commi 2 e 3, all'articolo 11, commi 1 e 4; all'articolo 12, comma 3; all'articolo 14, commi 2, 3 4, 5 e 6; all'articolo 16, comma 2, lettera
b) e comma 20; all'articolo 20, commi 3, 5 e 6; all'articolo 21, commi 1 e 2; all'articolo 28, comma 1 lettera b), c) e p) e comma 5; all'articolo 31, commi 2 e 3; all'articolo 37, comma 1; all'articolo 38, comma 2; all'articolo 39, comma 10; all'articolo 41, comma 2; all'articolo 42; all'articolo 44, comma 2; all'articolo 45, comma 6; all'articolo 46, commi 1, 5 e 6; all'articolo 47, comma 2; all'articolo 49, commi 3, 7, 8 e 14; all'articolo 63, comma 1; all'articolo 64, comma 6; la parola: CNF, ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.
32. 1. Bernardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.
*32. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.
*32. 3. Rao, Ria.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Pag. 138

  Conseguentemente al comma 2, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rappresentanza tra i generi.
32. 4. Samperi, Schirru.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte, con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
32. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque, espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. con le seguenti: per le elezioni del Consiglio, e per quanto non espressamente previsto dalia presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprite 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
32. 6. Beltrandi.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.
*32. 100. Vitali.

  Sopprimere al comma 2 le parole in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.
*32. 150. Contento.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2 sopprimere il quarto periodo;
   b) Il comma 3 è sostituito dal seguente;
  «3) I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello.
  Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.
   c) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni»;
32. 7. Capano.

  Sopprimere al comma 2 il periodo Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due Pag. 139componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
32. 151. Contento.

  Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
32. 101. Vitali.

  Sopprimere il comma 3.
32. 8. Beltrandi.

  Al comma 3, dopo le parole: al di sopra dei diecimila aggiungere la seguente: iscritti.
32. 9. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 5.
32. 10. Beltrandi.

ART. 33.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
33. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
33. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.
33. 3. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le tariffe professionali con le seguenti: la revisione dei parametri per la liquidazione del compenso di cui al comma 2 dell'articolo 12.
33. 100. Vitali.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;.
33. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, dopo le parole: della sua gestione aggiungere le seguenti: e di quella del CND.
33. 5. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, con le seguenti: , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,.
33. 6. Beltrandi.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34. 1. Beltrandi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

  1. Il CNF pronuncia in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali.
34. 200. Cilluffo.

Pag. 140

  Al comma 1, sopprimere le parole: quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.
34. 100. Vitali.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
*35. 1. Cavallaro.

  Sopprimerlo.
*35. 2. Beltrandi.

  Sopprimere i commi 1, 2, e 4.
35. 200. Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: I provvedimenti del CNF sino alla fine.
35. 3. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con le seguenti: dei Consigli territoriali di disciplina.
35. 100. Vitali.

  Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.
35. 201. Cilluffo.

ART. 36.

  Al comma 3, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti: nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.
36. 1. Beltrandi.

  Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:
  Il Consiglio Nazionale forense si divide in due sezioni una disciplinare ed altra sezione amministrativa. La sezione disciplinare svolge le esclusivamente le funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 33 e di cui all'articolo 34; i componenti della sezione disciplinare del CNF sono incompatibili con lo svolgere ogni altra funzione o competenza attribuita al CNF. Il numero dei componenti di ciascuna sezione e le modalità di elezione degli stessi sono regolate per ciascuna sezione dall'articolo 32 ai commi 2 e 3.
36. 150. Contento.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Collegio nazionale di disciplina-CND).

  1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita lo funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
  2. Il Collegio Nazionale di disciplina ho sede presso il Consiglio Nazionale Forense.
  3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
37. 1. Beltrandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative Pag. 141anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.
37. 2. Cavallaro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Competenza giurisdizionale del CND).

  1. Il CND pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni del consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
  2 Le udienze del CND sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  3. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CND, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
  4. Le decisioni del CND sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale dello circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
  5. Nel casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
  6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CND alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
  7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
  8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CND, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
37. 01. Beltrandi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Funzionamento).

  1. Il CND pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 37-bis, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
  2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CND su impugnazione di delibere dei Consigli Istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.
  3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro del revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
  4. Per il compenso dei revisori si applico il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.
  5. I costi dell'attività del CND sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense.
37. 02. Beltrandi.

Pag. 142

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Eleggibilità e incompatibilità).

  1. Sono eleggibili al CND gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulto eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
  2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
  3. La carica di componente del CND è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di componente del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
37. 03. Beltrandi.

  Al Capo IV, sostituire la rubrica: Congresso nazionale forense con la seguente: Collegio Nazionale di Disciplina.
37. 50. Beltrandi.

ART. 38.

  Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Accordi tra Ministero dell'istruzione, università e ordini forensi).

  1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
  2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
  3. Il Ministero dell'Istruzione, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
38. 251. Cavallaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
38. 250. Cavallaro.

ART. 39.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a Pag. 143contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
  2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.
   d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
  1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;
  2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
  3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
  4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.Pag. 144
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.
  10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.
39. 1. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i prìncipi etici e le regole deontologiche.
  2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea;
   d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa Pag. 145nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il CNF e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;
   2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
   3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.
  10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.
39. 200. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo 39 con il seguente:

Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
  2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
  3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo Pag. 146stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.
  4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
   b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
   c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
  10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;Pag. 147
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

  11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
39. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il tirocinio professionale in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alla durata di sei mesi, può essere svolto, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi. La durata del tirocinio non può mai essere inferiore a dodici mesi di effettiva pratica presso uno studio legale.
39. 150. Contento.

  All'articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi;
   al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, sono aggiunte le seguenti: pubblico o;
   al comma 6, lettera b) le parole: non più di dodici mesi sono soppresse;
   al comma 6, lettera e) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse;
   al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.
   il comma 9 è sostituito dal seguente: Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare;
   al comma 10, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.
39. 2. Raisi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
39. 39. Beltrandi.

Pag. 148

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  1-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
39. 3. Raisi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
39. 40. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 4.
39. 4. Rao, Ria, Mantini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e di attività di lavoro subordinato privato.
39. 5. Torrisi.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti: pubblico o.
39. 6. Raisi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
39. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 5, sostituire la parola: ventiquattro con: diciotto ed aggiungere subito dopo le parole: , salvo quanto previsto al comma 1-bis,
39. 151. Contento.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
39. 100. Vitali.

  Al comma 5, sostituire le parole: la sua interruzione per oltre sei mesi con le seguenti: la sua interruzione per oltre un anno.
39. 8. Beltrandi.

  Al comma 5, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.
39. 10. Beltrandi.

  Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;.
39. 11. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: con anzianità di iscrizione all'albo Pag. 149non inferiore a cinque anni con le seguenti: con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni.
39. 12. Beltrandi.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: non più di dodici mesi.

  Conseguentemente, alla lettera c) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse.
39. 13. Raisi.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.
* 39. 14. Il Governo.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le seguenti parole: per non più di dodici mesi;.
* 39. 15. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per non più di sei mesi,.
39. 16. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6 lettera b), sostituire le parole: per non più di dodici mesi con: per non più di sei mesi
39. 152. Contento.

  Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:
  d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
39. 256. Cavallaro.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consigliò dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
39. 17. Beltrandi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.
39. 18. Mantini, Rao, Ria.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.
39. 19. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: non determina aggiungere le seguenti: di norma.
39. 20. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 150

  Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

  Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare.

  Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.
39. 21. Raisi.

  Al comma 8, secondo periodo, la parola: rimborso è sostituita dalla seguente: compenso.
39. 22. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 8, sostituire il periodo:
  «Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorsi il primo anno, l'avvocato, l'associazione professionale o la società tra professionisti, riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio» con il seguente: «Al praticante avvocato è dovuto, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta decorsi non più di sei mesi dall'inizio della pratica. Tale compenso è esclusivamente soggetto alla contribuzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.».
39. 153. Contento.

  Al comma 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente. Tale compenso, pur non determinando mai l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere versato mediante la consegna al praticante di appositi ticket di pagamento, comprensivi di una quota contributiva e di una quota assicurativa, che, a richiesta del professionista, saranno predisposti dal CNF con la collaborazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
39. 23. Beltrandi.

  Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente.
39. 24. Beltrandi.

  Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso il primo anno Pag. 151viene riconosciuto al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.
39. 25. Torrisi.

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: decorso il primo anno con le seguenti: decorsi i primi sei mesi
39. 101. Vitali.

  Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
39. 26. Beltrandi.

  Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza.
39. 27. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimere il comma 9.
39. 28. Raisi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio.
39. 40. Beltrandi.

  Al comma 9, sostituire le parole da: solo in sostituzione fino a stesso con le seguenti: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, nonché presso ogni altro professionista che ne faccia richiesta.
39. 29. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 9, dopo le parole: solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica aggiungere le seguenti: dietro compenso.
39. 30. Rao, Ria, Mantini.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per riabilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
39. 31. Beltrandi.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
39. 32. Beltrandi.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale svolto potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato Pag. 152per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
39. 33. Beltrandi.

  Al comma 10, lettera c), premettere le seguenti parole: in attuazione della normativa comunitaria.
39. 34. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 10, sostituire le parole: sentito il CNF, con le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 1.
39. 35. Beltrandi.

  Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le parole: tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato.
39. 36. Beltrandi.

  Al comma 11, sostituire le parole: Il praticante può con le seguenti: Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».
39. 37. Beltrandi.

  Dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.
39. 38. Beltrandi.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, lettera i) le parole: e dall'articolo 41 fino a: indirizzo professionale sono soppresse.
41. 2. Raisi

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
  2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:
   1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
   2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in Pag. 153quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
   3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».
41. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituire con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) i contenuti formativi dei corsi di formazione devono includere la deontologia forense e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario;
   d) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.
41. 150. Contento.

  Sostituire con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.Pag. 154
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.
41. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nei corso dell'anno.
41. 4. Beltrandi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.
41. 5. Beltrandi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.
41. 6. Beltrandi.

Pag. 155

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.
41. 7. Beltrandi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al tirocinio svolto presso uno studio professionale, può essere affiancata la frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».
41. 100. Vitali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.
41. 8. Lussana, Molteni Laura, Paolini, Isidori, Follegot.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il costo di tali corsi di formazione dovrà essere fissato ogni due anni dal CNF in maniera tale da non giustificare speculazioni e da essere uniforme su tutto il territorio dello stato.
41. 9. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c): con le seguenti: Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina:.
41. 10. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle associazioni forensi giudicate idonee aggiungere le seguenti: o di altri soggetti pubblici e privati.
41. 11. Rao, Ria, Mantini.

  All'articolo 41, comma 2, lettera b), sostituire le parole: la tecnica impugnatoria con le seguenti: la tecnica d'impugnazione.
41. 12. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: prevedendo un carico sino alla fine.
41. 13. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio e con le seguenti: di centosessanta ore per l'intero biennio.
41. 14. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per l'intero biennio con le seguenti: nei diciotto mesi.
41. 101. Vitali.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: nonché quelle per le verifiche sino alla fine.
41. 15. Rao, Ria, Mantini.

Pag. 156

ART. 42.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari con le seguenti: L'attività del praticante presso gli ufficio giudiziari nello svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione.
42. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con le seguenti: Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinato.
42. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Al precipuo scopo di favorire io snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.
42. 3. Beltrandi.

  All'articolo 42, sostituire la rubrica con la seguente «Art. 42 – (Frequentazione degli uffici giudiziari)».
42. 4. Beltrandi.

ART. 43.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
43. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il biennio con le seguenti: il periodo.
43. 100. Vitali.

  Sopprimere il comma 2.
43. 2. Beltrandi.

  Al comma 3 sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio con le seguenti: dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.
43. 3. Beltrandi.

  Aggiungere il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
43. 150. Contento.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
43. 250. Cavallaro.

Pag. 157

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44. 1. Beltrandi.

  Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Art. 44.
(Disposizioni generali).

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
  2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
44. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
44. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2 sostituire le parole: con periodicità annuale con le seguenti: con periodicità semestrale.
44. 3. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

  Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti con le seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
44. 4. Beltrandi.

  Al comma 2 sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di Pag. 158millecinquecento abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra millecinquecentouno e quattromila, di tre per le regioni con oltre quattromilauno abitanti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente,.

  Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, con le seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
44. 5. Beltrandi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.
44. 6. Capano.

ART. 45.

  Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

Art. 45.
(Esame di Stato).

  1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.
  2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
  3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.
  4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno in Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
  5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.
  6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, Pag. 159diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.
  7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.
  8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di (...) punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno punti (...) e un punteggio non inferiore a punti (...) in ciascuna prova.
  9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
   b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
   d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
   e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

  10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
  11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
  12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
  13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
  14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
  15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
45. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione e due prove scritte ed in una prova orale. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni Pag. 160giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Il Ministro di Giustizia regolamenta ai sensi dell'articolo 1 le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
45. 150. Contento.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale
45. 101. Vitali.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame consiste nella sola prova orale
45. 100. Vitali.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente.
   a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere le lettere b) e c);
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.
   c) al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.
45. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 3, sostituire le parole: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale con le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

  Conseguentemente sopprimere le parole: ordinamento giudiziario e penitenziario e sostituirle con le seguenti: ordinamento giudiziario e penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.
45. 2. Beltrandi.

  Al comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. con le seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno due volte all'anno, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo. 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro dello giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza Pag. 161fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
45. 3. Beltrandi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati possono accedere alle prove scritte solo se hanno superato con esito positivo la prova di preselezione di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 41. La prova scritta riguardante la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova scritta riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato si svolge con il l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali senza commenti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
45. 151. Contento.

  Al comma 7, sostituire le parole: Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: Le prove scritte si svolgono con if solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.
45. 4. Beltrandi.

  Al comma 7 sostituire la parola: senza con le seguenti: anche con.
45. 5. Beltrandi.

  Al comma 7 le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali sostituite dalle seguenti: non commentati.
45. 6. Raisi.

  All'articolo 45, comma 10, sopprimere le parole: Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti; per i provvedimenti di sua competenza.
45. 8. Beltrandi.

  Al comma 10, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale
45. 102. Vitali.

  Sopprimere il comma 13.
* 45. 9. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 13.
* 45. 10. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 46.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 46.
(Commissione di esame).

  1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale Pag. 162forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.
  3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai princìpi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.
  4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.
  6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
46. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.
(Commissioni di esame).

  1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
  2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una commissione distrettuale avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
  3. Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni Pag. 163nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.
  4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
  6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, del CNF e degli organi di disciplina nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Il Ministro della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.
  9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione nazionale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia permanente ai fini dell'iscrizione negli albi.
46. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il presidente delle sottocommissioni deve essere iscritto a un albo diverso da quelli del distretto della corte d'appello presso cui viene svolto l'esame.
46. 2. Torrisi.

  Al comma 5, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti del CND.
46. 3. Beltrandi.

  Al comma 6, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti: del CND.
46. 4. Beltrandi.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
47. 100. Vitali.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
48. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Pag. 164

  Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.
48. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali con le seguenti: sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali.
48. 3. Beltrandi.

  Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I.
Norme generali

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 50.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
  2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;
   a) è esercitata l'azione penale;
   b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
   c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
   d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Pag. 165

Art. 51.
(Contenuto della decisione).

  1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
   a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
   b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
   c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Art. 52.
(Sanzioni).

  1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo ai fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.
  3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 53.
(Rapporto con il processo penale).

  1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
  2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
  3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 54.
(Riapertura del procedimento).

  1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
   a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;Pag. 166
   b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
  3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 55.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
  2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
  3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 56.
(Divieto di cancellazione).

  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 57.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere Pag. 167istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
  4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo II.
Procedimento.

Art. 58.
(Procedimento disciplinare).

  1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:
   a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
    1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
    1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
    1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
    1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
    2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
   c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
   d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
    1) le generalità dell'incolpato;
    2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
    3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
    4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
    5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
    6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
   e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, Pag. 168interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
   f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
   g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
   h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
   i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,
   l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
   m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
   n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 59.
(Sospensione cautelare).

  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.Pag. 169
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
  4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
  5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
  6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 60.
(Impugnazioni).

  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso alle Corti d'Appello da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 61.
(Esecuzione).

  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
  2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza della Corte d'appello all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
  3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è
iscritto l'incolpato.
  4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza della Corte d'appello e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
  6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
  7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.Pag. 170
  8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
  10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
*49. 1. Capano.

  Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 50.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
  2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;
   a) è esercitata l'azione penale;
   b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;Pag. 171
   c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
   d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 51.
(Contenuto della decisione).

  1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
   a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
   b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
   c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Art. 52.
(Sanzioni).

  1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.
  3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 53.
(Rapporto con il processo penale).

  1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
  2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
  3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 54.
(Riapertura del procedimento).

  1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
   a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità Pag. 172giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
   b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
  3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 55.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
  2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
  3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 56.
(Divieto di cancellazione).

  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 57.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale Pag. 173di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
  4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 58.
(Procedimento disciplinare).

  1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
   a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
    1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
    1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
    1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
    2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
   c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
   d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
    1) le generalità dell'incolpato;
    2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
    3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
    4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
    5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
    6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;Pag. 174
   e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
   f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
   g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
   h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
   i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,
   l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
   m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
   n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 59.
(Sospensione cautelare).

  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla Pag. 175sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
  4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
  5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
  6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 60.
(Impugnazioni).

  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 61.
(Esecuzione).

  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
  2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
  3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
  4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
  6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
  7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
  8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al Pag. 176quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
  10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
*49. 155. Contento.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 49.
(Organi del procedimento disciplinare).

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.
  2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
  3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
  8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: tre membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. Al Collegio Pag. 177giudicante si applica quanto previsto dal comma 5 per i componenti del Collegio istruttore di disciplina.
  9. Il Collegio giudicante elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario.
  10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.
49. 2. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 49.
(Consiglio di disciplina).

  1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.
  2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.
  3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per Pag. 178la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.
  8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.
  9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.
  10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
  11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato, I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;Pag. 179
   b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.
49. 3. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49.
(Consiglio di disciplina).

  1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.
  2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.
  3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.
  8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Pag. 180Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.
  9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.
  10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
  11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;
   b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento.
49. 200. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli territoriali di disciplina).

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio territoriale di disciplina.
  2. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio territoriale di disciplina.
  3. Il Consiglio territoriale di disciplina è composto da sette membri, nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.
  4. La carica di membro del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine Pag. 181e con quella di Consigliere nazionale, nonché con quella di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica.
  5. Il Consiglio territoriale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.
  6. Il Consiglio territoriale di disciplina è organo dell'Ordine territoriale ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine.
  7. Nella riunione di insediamento, convocata dal presidente del consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  8. I componenti del Collegio territoriale di disciplina possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  9. Per la validità delle riunioni del Consiglio territoriale di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  10. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese per il funzionamento dei Consigli territoriali di disciplina.
  11. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al competente Consiglio territoriale di disciplina.
49. 100. Vitali.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti da tutti gli avvocati dei consigli dell'ordine compresi in ciascun distretto, che eleggono tra loro il presidente.
  3. Il Ministro della Giustizia sentito il C.N.F. con apposito regolamento disciplina il numero e le modalità di elezione dei componenti dell'organo di disciplina, tenendo conto della necessità di garantire una partecipazione di genere, di consentire un voto limitato a non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da cinque supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.
49. 250. Cavallaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Organi del procedimento disciplinare).

  1. L'azione disciplinate è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di Pag. 182disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
  2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.
  3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.
  4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
  6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
  8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.
  9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.
  10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.
  11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.Pag. 183
  12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.
  14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario, gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.
49. 4. Rao, Ria, Mantini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante, che hanno natura di organi disciplinari autonomi ed indipendenti.
  2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
  3. Gli iscritti a ciascun consiglio dell'ordine circondariale eleggono i componenti del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina e di componente del Collegio Giudicante sono incompatibili con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante cessati dalla carica sono ineleggibili alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante eleggono tra i propri componenti il presidente,
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Il Consiglio di disciplina è composto per ogni procedimento da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF.
  8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione ordinaria.
  9. Del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di Pag. 184un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, non possono partecipare consiglieri dello stesso ordine
  10. La fase istruttoria ed il dibattimento si tengono tutti in apposita sede degli organi di disciplina presso la Corte d'appello.
  11. I componenti del Consiglio i disciplina e del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.
49. 5. Cavallaro.

  Al comma 3, dopo le parole: fra gli iscritti al proprio albo; sono aggiunte le seguenti: da almeno 15 anni,.
49. 6. Bernardini.

  Al comma 3, sostituire le parole: del CNF con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.
49. 7. Bernardini.

  Al comma 3, le parole: per più di una volta sono soppresse.
49. 8. Bernardini.

  Al comma 7, sostituire le parole: del CNF, con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.
49. 9. Bernardini.

  Al comma 7, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
49. 10. Beltrandi.

  Al comma 8, sostituire le parole: due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti, con le seguenti: sei consiglieri scelti tra gli altri ordini del distretto rispetto a quello competente ex articolo 50, comma 1. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa ira i relativi presidenti. I consiglieri che compongono il Collegio giudicante debbono essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno 15 anni e non debbono essere stati sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare né aver riportato, nei cinque Pag. 185anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
49. 11. Bernardini.

  Al comma 8, le parole: del CNF, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.
49. 12. Bernardini.

  Al comma 8, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
49. 13. Beltrandi.

  Al comma 14, le parole: Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.
49. 14. Bernardini.

  Al comma 14, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.
49. 15. Beltrandi.

ART. 50.

  Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50.
(Competenza).

  1. La competenza del Consiglio territoriale di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.
  2. Nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, è competente il Consiglio territoriale di disciplina istituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  3. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
50. 1. Vitali.

ART. 51.

  Sopprimere il comma 4.
51. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituire l'articolo 51 con il seguente:

Art. 51.
(Azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
   a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero Pag. 186l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al corrispondente Consiglio territoriale di disciplina;
   b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette la notizia al Consiglio territoriale di disciplina nel termine di cui alla lettera a).
  3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio territoriale di disciplina. E in ogni caso fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui ai comma 2, lettera a).
  4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.
51. 100. Vitali.

ART. 53.

  Al comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore con le seguenti: Consiglio territoriale e sopprimere le parole da: e assegna a indagato.

  Conseguentemente, al comma 2, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: collegio di appartenenza con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

  Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.
53. 100. Vitali.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: al CNF sino a: sanzione e sostituirle con le seguenti: a norma dell'articolo 56.
53. 200. Cilluffo.

  Al comma 5, sostituire la parole: CNF con le seguenti: CND.
53. 1. Beltrandi.

ART. 54.

  All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale;
   b) sopprimere il comma 3;
   c) al comma 4, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   d) al comma 5, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   e) al comma 6, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina» e sopprimere le parole: «al consiglio istruttore di disciplina»;
   f) al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio territoriale di disciplina»;
   g) al comma 6, lettera e), sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;
   h) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;Pag. 187
   i) al comma 8, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   l) al comma 11, sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;
   m) al comma 13, sopprimere le parole «del collegio»; al terzo periodo sopprimere le parole «, al consiglio istruttore di disciplina»; all'ultimo periodo, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   n) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina» e, al secondo periodo, sopprimere le parole da «o» a «giudicante»;
54. 100. Vitali.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: competente sino a in.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
  al comma 4, sopprimere le parole da: «presidente» sino a: «in»;
  al comma 5, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 6, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 8, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 13, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 15, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
54. 201. Cilluffo.

  Al comma 4, le parole: presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante e: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle parole: presidente del Collegio giudicante di disciplina e: Collegio giudicante di disciplina.
54. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.
54. 2. Cilluffo.

ART. 55.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: consiglio sino a: in.
55. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Collegio giudicante di disciplina.
55. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.
55. 100. Vitali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF con sistemi a distanza da chiunque vi abbia interesse.
55. 2. Beltrandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  
6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e Pag. 188motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale.
55. 3. Beltrandi.

ART. 56.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 56.
(Impugnazioni).

  1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.
  2. Il ricorso si propone net termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.
  4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
  5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.
  6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
  7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
  8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile
56. 1. Cilluffo.

  Al comma 1 sostituire le parole: al CNF con le seguenti: ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.
56. 2. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: CNF con le seguenti: CNF.
56. 3. Beltrandi.

  All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole «, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento;
   b) al comma 2, sopprimere le parole «e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina»;
   c) al comma 3, sostituire le parole «opera il Collegio giudicante» con le seguenti: «è istituito il Consiglio territoriale di disciplina».
56. 600. Vitali.

  Al comma 6 sostituire le parole: Il giudizio si svolge secondo le norme previste Pag. 189per il procedimento davanti al CNF con le seguenti: Il giudizio del CND si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF.
56. 4. Beltrandi.

  Al comma 7, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
56. 5. Beltrandi.

  Al comma 8, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
56. 6. Beltrandi.

ART. 57.

  Al comma 2 sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina ha.
57. 1. Vitali.

ART. 58.

  All'articolo 58, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «dell'Ordine» con le seguenti «territoriale di disciplina»;
   c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   d) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
58. 1. Vitali.

ART. 59.

  Nella rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: volontaria.
59. 1. Cilluffo.

ART. 60.

  Al comma 1, le parole dal consiglio dell'ordine competente sono sostituite dalle parole dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero.
60. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: In tale caso il consiglio territoriale di disciplina prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto.
60. 100. Vitali.

  Al comma 7, sostituire la parola: CNF con le seguenti CND.
60. 2. Beltrandi.

ART. 61.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. La decisione emessa dal Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza di cui all'articolo 56 sono immediatamente esecutive.

Pag. 190

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
  il comma 2 è sostituito con il seguente:
   «2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 56.
  al comma 3, sopprimere la parola: CNF e sostituire con le seguenti: Consiglio di disciplina.
61. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante sono sostituite dalle parole: Collegio giudicante di disciplina.
61. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.
61. 100. Vitali.

  Al comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
61. 2. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
61. 3. Beltrandi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
61. 4. Beltrandi.

ART. 62.

  Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
62. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Consigli istruttori con le seguenti: territoriali.
62. 100. Vitali.

  Al comma 1, terzo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.
62. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: CNF con le seguenti: CND.
62. 3. Beltrandi.

  Nella rubrica dell'articolo, sostituire la parole: CNF con le seguenti: CND.
62. 4. Beltrandi.

ART. 63.

  Sopprimere il comma 3.
63. 1. Beltrandi.

ART. 64.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
64. 1. Rao, Ria, Mantini.

  Sopprimere il comma 2.
64. 2. Beltrandi.

Pag. 191

  Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.
64. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sopprimere il comma 3.
*64. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
*64. 5. Beltrandi.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: per cui sussistono incompatibilità o.
64. 6. Contento.

ART. 65.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488).

  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti, aggiungere: e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958, n. 195.
64. 01. Rao, Ria, Mantini.